CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ND PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6134/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240108927049000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1757/2025 depositato il
07/05/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario, ai sensi dell'art. 15 bis d.p.r. 602/1973, della complessiva somma di euro 230.461,72 a titolo di Iva e sanzioni anno d'imposta 2017.
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per violazione dell'art. 47 D.lgs. 546/1992, poiché emessa in epoca successiva all'ordinanza della CGT 1° grado di Milano che aveva disposto la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di recupero di un credito d'imposta ritenuto dall'Ufficio indebitamente utilizzato nell'anno 2017, ordinanza emessa in data 11 luglio 2024 e la cartella qui impugnata
è stata notificata il successivo 23 settembre 2024, in violazione del provvedimento della Core di Giustizia.
Ha quindi concluso parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria delle spese.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, direzione provinciale II Milano, la quale ha precisato che l'atto di recupero notificato si fonda sul disconoscimento delle compensazioni IVA mediante lo strumento dell'accollo, avendo indicato nel modello F24 il codice identificativo 62 - soggetto diverso dal fruitore del credito. Con riferimento all'anno di imposta 2017, l'Ufficio ha quindi recuperato i crediti indebitamente compensati in quanto inesistenti e riconducibili alle operazioni di accollo tra la Società e altre due società, Società_1 S.r.l. e Società_2 S. r.l., per gli importi rispettivamente di € 92.256,23 ed € 8.813,23 per un totale di € 101.069,46.
La Società ha impugnato l'Atto di recupero ed il giudizio di primo grado si è concluso con un parziale accoglimento del ricorso, essendo stata riconosciutala legittimità dell'accollo del credito di Società_1. Precisa quindi l'Ufficio di avere provveduto ad effettuare uno sgravio parziale ed ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Si è altresì costituita Agenzia Riscossione, la quale ha ribadito che le eccezioni attengono alla fase precedente alla riscossione e quindi ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la successione dei fatti –emissione dell'ordinanza di sospensione e notifica della cartella oggetto dell'odierno gravame- trova puntuale conferma nella documentazione versata in atti, dalla quale si evince che la ordinanza di sospensione è stata emessa l'11 luglio 2024 e la cartella è stata notificata a mezzo posta certificata, il successivo 23 settembre 2024.
Da ciò discende la assoluta illegittimità della cartella esattoriale, emessa in un periodo in cui ogni tipo di attività esecutiva era preclusa.
L'atto impugnato va quindi annullato e, quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II Milano, nella misura di euro 2.500,00 oltre esborsi ed oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00.-
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 05/05/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ND PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
ALBERTINI BRUNA, Giudice
in data 05/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6134/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240108927049000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1757/2025 depositato il
07/05/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario, ai sensi dell'art. 15 bis d.p.r. 602/1973, della complessiva somma di euro 230.461,72 a titolo di Iva e sanzioni anno d'imposta 2017.
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per violazione dell'art. 47 D.lgs. 546/1992, poiché emessa in epoca successiva all'ordinanza della CGT 1° grado di Milano che aveva disposto la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di recupero di un credito d'imposta ritenuto dall'Ufficio indebitamente utilizzato nell'anno 2017, ordinanza emessa in data 11 luglio 2024 e la cartella qui impugnata
è stata notificata il successivo 23 settembre 2024, in violazione del provvedimento della Core di Giustizia.
Ha quindi concluso parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria delle spese.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, direzione provinciale II Milano, la quale ha precisato che l'atto di recupero notificato si fonda sul disconoscimento delle compensazioni IVA mediante lo strumento dell'accollo, avendo indicato nel modello F24 il codice identificativo 62 - soggetto diverso dal fruitore del credito. Con riferimento all'anno di imposta 2017, l'Ufficio ha quindi recuperato i crediti indebitamente compensati in quanto inesistenti e riconducibili alle operazioni di accollo tra la Società e altre due società, Società_1 S.r.l. e Società_2 S. r.l., per gli importi rispettivamente di € 92.256,23 ed € 8.813,23 per un totale di € 101.069,46.
La Società ha impugnato l'Atto di recupero ed il giudizio di primo grado si è concluso con un parziale accoglimento del ricorso, essendo stata riconosciutala legittimità dell'accollo del credito di Società_1. Precisa quindi l'Ufficio di avere provveduto ad effettuare uno sgravio parziale ed ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Si è altresì costituita Agenzia Riscossione, la quale ha ribadito che le eccezioni attengono alla fase precedente alla riscossione e quindi ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva che la successione dei fatti –emissione dell'ordinanza di sospensione e notifica della cartella oggetto dell'odierno gravame- trova puntuale conferma nella documentazione versata in atti, dalla quale si evince che la ordinanza di sospensione è stata emessa l'11 luglio 2024 e la cartella è stata notificata a mezzo posta certificata, il successivo 23 settembre 2024.
Da ciò discende la assoluta illegittimità della cartella esattoriale, emessa in un periodo in cui ogni tipo di attività esecutiva era preclusa.
L'atto impugnato va quindi annullato e, quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale II Milano, nella misura di euro 2.500,00 oltre esborsi ed oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00.-