Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2025, proposto da ST LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Cerrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambito Territoriale di Frosinone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
OTTEMPERANZA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa ES MO OL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il presente ricorso la sig.ra ST LE , agisce per l’esecuzione della decisione assunta dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, con la sentenza n.348 del 22 febbraio 2024 , che in totale accoglimento della domanda proposta dalla LE ha così disposto:
“ Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad ottenere la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 maturata in corrispondenza dei contratti a termine intercorsi con l’amministrazione resistente e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore delle ricorrenti delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi e rivalutazione come per legge”
Che parte ricorrente evidenzia che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva e notificata in data 8 aprile 2024, non è stata appellata ed è da tempo passata in giudicato (doc. n. 2) e che l’Amministrazione resistente nonostante numerose richieste verbali e scritte /diffide non ha ancora eseguito la suddetta sentenza e quindi la LE non ha ricevuto le somme a lei dovute;
Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod. proc. amm..
Il ricorso risulta, poi, ammissibile anche quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con idonea certificazione dell’Ufficio competente) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il ricorso è, altresì, fondato nel merito.
Ed invero, non è stato contestato dal Ministero, costituito con atto di mera forma, che il giudicato contenuto nella suindicata, passata in giudicato, ad oggi non sia stato eseguito dall’amministrazione.
Sono, inoltre, decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
Conseguentemente, deve essere ordinato al Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione al titolo in epigrafe, previa adozione di ogni necessaria attività per la quantificazione del dovuto anche in contraddittorio con l’avente diritto, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte, attraverso l’integrale pagamento di quanto in esso riportato, oltre gli interessi legali sino al soddisfo, con l’avviso che, in mancanza si procederà alla nomina di un commissario ad acta.
Per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, si nomina il Commissario ad acta in persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina/Frosinone o suo delegato, che provvederà nel termine di giorni sessanta, con spese da porre a carico dell’amministrazione soccombente, a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il compenso per il commissario ad acta viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n.348 del 22 febbraio 2024.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta nel termine e ai sensi di cui in parte motiva.
Pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti competente per ogni eventuale valutazione sul danno erariale determinato dall’inadempimento dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES MO OL AN, Presidente, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES MO OL AN |
IL SEGRETARIO