Sentenza breve 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 24/02/2026, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15949/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15949 del 2025, proposto da CH NO, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Liviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti e di ogni idonea misura
1) dell’esito della prova scritta svolta il 21.10.2025, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia a, di cui n. 370 unità nell’Area Funzionari a supporto degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (Cod. 01) e 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Cod. 02), pubblicato il 28.10.2025, nella parte di interesse;
2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 28.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
3) della prova stessa, nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria finale ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito n. 9;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. UC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta relativa al concorso in oggetto, per le ragioni puntualmente indicate nell’atto introduttivo;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza camerale del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata;
Rilevato che la parte ricorrente, con nota depositata in data 13 gennaio 2025, ha rappresentato quanto segue “ Dopo la notifica del ricorso giurisdizionale la Commissione esaminatrice ha proceduto alla ricorrezione della prova scritta e al conseguente aggiornamento del punteggio attribuendo alla ricorrente un ulteriore punto dato dal riconoscimento di + 0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente applicata ”, instando per la definizione del giudizio mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute per la instaurazione del presente giudizio;
Ritenuto che:
- l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
- la circostanza di fatto, allegata dalla ricorrente con la nota depositata in data 13 gennaio 2025, integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ottenuto il bene della vita richiesto, vale a dire l’ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale;
- le spese possano essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che l’Amministrazione ha tempestivamente attivato il suo potere di autotutela, rettificando il punteggio conseguito dalla parte ricorrente alla prova scritta della procedura concorsuale per cui è causa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
UC FF, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC FF | IT IC |
IL SEGRETARIO