Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 1
Risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, nel luogo programmato, di un'arma di cui il compartecipe abbia l'esclusiva disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente il denunciato vizio di contraddittorietà della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato solo per detto reato, assolvendolo da quello di concorso in detenzione).
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2017, n. 40702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40702 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
40702-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 21/12/2017 Sentenza n.1422/2017 Registro generale n. 15408/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente Dott. ROSA ANNA SARACENO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. FRANCESCO CENTOFANTI Consigliere Dott. CARLO RENOLDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI GI, n. il 09/03/1993; avverso la sentenza n. 1549/2016 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO del 26/10/2016; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata con riferimento ai reati di cui al capo B), da ritenersi assorbiti in quello di cui al capo C) nonché dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/10/2016 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone del 14/01/2016 emessa all'esito di giudizio abbre- viato, ha riqualificato il reato di cui al capo A) nell'ipotesi di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., ha assolto ET RE dai reati di detenzione di arma comune da sparo con matricola abrasa, di arma clandestina e di ricettazione di cui ai rispettivi capi B), C) e D) e ha rideterminato: in anni tre di reclusione ed euro ottomila di multa la pena inflitta a IN GI per i reati di cui ai capi A), B), C) e D) e in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a ET per i reati di cui ai capi A), B) (porto di arma comune da sparo con matricola abrasa ex art. 4 e 7 L. n. 895 del 1967) e C) (porto di arma clandestina ex art. 23, comma terzo e quarto, L. n. 110 del 1975).
1.1. Nell'esposizione della vicenda, la Corte territoriale ha premesso che dalle ri- sultanze dell'attività istruttoria erano emersi precedenti attriti tra i protagonisti della vicenda, da una parte i due imputati e dall'altra le vittime RR RE, ON IC, SS RE e PO AL. Tali frizioni si riacutizzavano la sera del 20 febbraio 2015, quando, presso il bar "Sax", nasceva una discussione tra i due gruppi;
RR, che si accompagnava ai suoi tre amici, malmenava ET, per cui gli imputati, essendo in inferiorità numerica, si allontanavano dal posto. Dopo un po' di tempo, anche i quattro amici si allontana- vano dal bar, lasciavano lì RR e, con la sua autovettura, si dirigevano presso l'esercizio commerciale "Il Fornaio" a consumare dei cornetti. Indi, IN entrava in tale locale. In seguito, mentre i quattro amici stavano uscendo dal locale, uno di loro, ON, notava IN in possesso di un'arma e si metteva ad urlare. I quattro si nascondevano e IN sparava undici colpi verso la porta del locale, dandosi poi alla fuga. Gli imputati erano sorpresi a cinquanta metri da una pattuglia di polizia;
IN si dava alla fuga ed era arrestato.
1.2. In ordine alla posizione di ET, la Corte di appello configurava il concorso materiale e morale nel reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.. ET, infatti, mentre si trovava nel bar "Sax", era stato percosso da RR. Era ragionevole che, unitamente a IN, si fosse recato a procurarsi l'arma occorrente a realizzare l'azione dimostrativa. Ciò si desumeva anche dal contegno successivo di ET, che, anziché dissociarsi da IN, lo attendeva per poi recarsi verso l'autovettura del correo, che aveva chiaramente l'arma nella mano destra (vedi rapporto degli agenti della Questura di Crotone), per poi dileguarsi con l'autovettura, quando gli agenti sceglievano di inse- guire il solo IN. 3 1.3. La Corte territoriale ha assolto ET dai reati di detenzione di arma comune e clandestina e di ricettazione, in quanto IN non aveva mai negato che l'arma fosse in suo esclusivo possesso;
ha condannato ET per il reato di porto d'armi, essendo sicuro che entrambi gli imputati avessero trasportato con loro la pistola, per commettere la grave intimidazione ai danni del gruppo rivale.
1.4. La Corte di merito non ha concesso le circostanze attenuanti generiche a Fo- schini, ritenendo fatto collegato a motivi di prevaricazione e di dominio criminale sul territorio da parte dei due giovani criminali, per vendicare l'offesa ricevuta dal coimputato ET, poco prima malmenato da RR RE e dai suoi amici, incu- tendo loro terrore ed esplodendo undici colpi di pistola alla porta in un luogo frequen- tato da molte persone. Ha escluso la possibilità di sminuire la rilevanza della vicenda in ragione della provocazione subita venticinque minuti prima dagli imputati e dallo schiaffeggiamento di ET.
2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la suindicata sentenza della Corte di appello, proponendo IN un unico motivo di impugnazione e ET tre motivi di ricorso.
3. Ricorso proposto da IN.
3.1. Vizio di motivazione per essere state negate le attenuanti generiche per la sussistenza di precedenti penali, nonostante si tratti di soggetto incensurato.
4. Ricorso proposto da ET.
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 cod. pen.. Si deduce che la Corte di appello ha disatteso le censure sollevate con l'atto di appello, fondando la responsabilità di ET, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., sulla mera presenza sul luogo del fatto, sul pregresso litigio con RR e sulla sua condotta di aver riportato l'autovettura di IN presso la sua abitazione. L'affer- mazione di ET di non essere a conoscenza del possesso di un'arma da parte di IN è stata disattesa con mere argomentazioni apodittiche. Il contributo concorsuale è stato ricavato prevalentemente da condotte successive al fatto, mentre ET si trovava a significativa distanza dal luogo di svolgimento della vicenda, tanto che le persone offese non potevano percepire la sua presenza;
non emergeva un suo contributo causale anche minimo alla realizzazione degli eventi. L'insufficienza, la contraddittorietà, l'incertezza probatoria e il non marginale "ra- gionevole dubbio" in ordine all'attribuibilità dei fatti all'agente avrebbero dovuto com- K portare quanto meno l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. 4 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento la condanna per i soli reati di porto d'armi e non di detenzione e per il mancato assorbimento in un unico reato. Si rileva la contraddittorietà delle statuizioni di assoluzione per i reati di detenzione di armi sul presupposto della sussistenza di un potere di fatto sulle cose del solo IN per poi condannare per i reati di porto di armi.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato contenimento della pena entro i minimi edittali e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente ai reati di cui al capo B) - perché assorbiti nel reato di cui al capo C) - la cui pena va eliminata. Il ricorso è infondato nel resto.
1. Il primo motivo di ricorso proposto da ET è infondato.
1.1. Va premesso che, in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall'art. 110 cod. pen., l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore, che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti;
in sostanza, quando il parte- cipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell'offesa all'interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 1, n. 4503 del 13/01/1998, Siclari, Rv. 210410; Sez. 5, n. 2108 del 02/02/1994, Zanotti, Rv. 197276). Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causa- zione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso, quand'an- che iniziata all'insaputa del correo (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260; Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). Resta invece, di per sé, estranea alla figura del concorso l'attività, diretta a favorire gli autori del reato, posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito crimi- noso, integra a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza, Rv. 210757). K Infine, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, il concorrente, che abbia svolto il compito assegnatogli, risponde non solo del reato o 5 dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere. Sul piano soggettivo sono in ogni caso necessari, per configu- rare responsabilità a titolo di concorso, il dolo che caratterizza il reato commesso e la consapevolezza dell'altrui partecipazione. Non è invece punibile la semplice conni- venza, consistente nell'atteggiamento meramente passivo mantenuto con la co- scienza che altri stia per commettere o commetta un reato, quando non esiste uno specifico obbligo di impedirlo (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953).
1.2. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Nella motivazione della sentenza impugnata sono indicate argomentazioni di or- dine logico, idonee a configurare il concorso di persone nel reato da parte di ET e specifiche attività da lui poste in essere, obbiettivamente utili alla realizzazione del piano criminoso. La Corte di appello ha rilevato che, evidentemente, l'iniziativa cri- minosa era stata predisposta per vendicare ET, percosso da RR all'interno del bar "Sax" e che i complici si erano recati assieme a procurarsi l'arma occorrente a realizzare l'azione dimostrativa. Alla luce di tale quadro probatorio, la Corte territoriale ha desunto che ET aveva preventivamente promesso il contributo, poi effettivamente fornito nelle fasi succes- sive al compimento dell'azione criminosa. ET, anziché dissociarsi da IN, lo attendeva, per poi recarsi verso l'autovettura del correo, chiaramente in possesso di una pistola nella mano destra, per poi fuggire con l'autovettura, agevolato dalla scelta degli agenti, intervenuti sul posto, di inseguire il solo IN;
indi, consegnava l'auto al fratello di IN. Appare, quindi, immune da censure l'attribuzione di responsabilità a ET, sia a titolo di concorso materiale per la verosimile progettazione col complice dell'azione punitiva, finalizzata anche a vendicare sé stesso, sia di concorso morale, per il raf- forzamento del proposito criminoso di IN mediante la propria presenza. In tema di concorso di persone nel reato anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della parteci- pazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979). La condotta materiale successiva alla consumazione del reato, rappresenta non il reato in sé, ma costituisce segno indicatore di una preventiva promessa alla
contro
- parte, in modo tale, quindi, da avere rafforzato l'altrui proposito criminoso;
ciò inte- gra la prova del concorso di persone nel reato secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza, Rv. 210757). 6 2. Anche il secondo motivo di ricorso prospettato da ET è infondato. Non emerge la dedotta contraddittorietà tra l'assoluzione disposta per il reato di detenzione di armi e la condanna per il reato di porto d'armi. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha rilevato che l'arma era nella titolarità esclusiva di IN, per cui ha escluso la responsabilità penale di ET per la deten- zione della medesima (oltre che per il reato di ricettazione). Ha logicamente confermato la condanna di ET per il reato di porto d'armi, rite- nendolo compartecipe nel trasporto del la pistola sul luogo del fatto, per commettere la grave intimidazione ai danni dei quattro suoi aggressori. In linea di principio, l'affermazione di responsabilità per il reato di porto illegale di arma comporta, in assenza di prova contraria, l'affermazione di responsabilità per il connesso reato di detenzione illegale della stessa arma, in quanto tale reato costitui- sce il normale antecedente logico del primo sicché è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose (Sez. 2, n. 3998 del 13/01/2010, Di Leo, Rv. 246427). A tal riguardo, si aderisce al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il reato di porto di armi non può essere escluso in conseguenza della semplice appartenenza dell'arma a uno solo dei concorrenti, se gli altri abbiano programmato dei reati, prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma e abbiano poi realiz- zato questi reati, accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati (Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971). L'adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento intimidatorio mediante il necessario e concordato impiego di un'arma da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato della me- desima da parte del soggetto designato come esecutore materiale, anche per fron- teggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574). L'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego dell'arma e, quindi, del porto abusivo della stessa, per realizzare la grave minaccia, integrante il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv. 253915).
2.1. Deve ora rilevarsi d'ufficio che, alla stregua dell'insegnamento di questa Corte, le condotte di detenzione e porto di arma clandestina, per il principio di specialità, non possono concorrere con quelle di detenzione e porto di arma comune da sparo, quando entrambe le fattispecie riguardino la stessa arma e lo stesso contesto fattuale (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902). In applicazione del superiore principio di diritto, si ritiene che la sentenza impu- gnata vada annullata senza rinvio, in riferimento alla condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967 di cui al capo B) della rubrica, perché 7 assorbiti da quelli di cui agli artt. 110 cod. pen., 23, comma terzo e quarto, L. n. 110 del 1975 di cui al capo C). La pena, rispettivamente inflitta a ciascuno dei due impu- tati, va eliminata, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.. 3. Vanno trattati congiuntamente il terzo motivo di ricorso proposto da ET e l'unico proposto da IN, in relazione alla comune doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3.1. La Corte di merito non ha concesso le circostanze attenuanti generiche a Fo- schini, ritenendo il fatto collegato a motivi di prevaricazione e dominio criminale sul territorio da parte di giovani criminali, per lavare l'offesa ricevuta dal coimputato ET, poco prima malmenato da RR e dai suoi amici, incutendo loro terrore ed esplodendo undici colpi di pistola alla porta in un luogo frequentato da molte persone. Ha escluso di poter sminuire la rilevanza del fatto in conseguenza della provocazione avvenuta venticinque minuti prima ad opera dei quattro amici ai danni degli imputati e dello schiaffeggiamento di ET. Le attenuanti generiche sono state escluse anche per la sussistenza di precedenti penali e per il comportamento di FO all'atto dell'arresto, che tentava di disfarsi dell'arma e che sferrava calci e pugni agli operatori di polizia, inveendo pesantemente contro di loro. Tali argomentazioni sono state estese anche alla posizione di ET.
3.2. IN contesta l'indicazione della sussistenza di precedenti penali, ma, di fronte all'asserzione di portata contraria della Corte territoriale, non allega il certifi- cato del casellario giudiziale, attestante la propria incensuratezza, in violazione del principio di autosufficienza. Peraltro, l'apparato argomentativo sulla gravità del fatto e sul contesto di vendetta in cui avveniva la vicenda, anche prescindendo dai prece- denti penali richiamati, appare congruo ed adeguato e di per sé sufficiente a negare le circostanze attenuanti generiche. Appare opportuno sottolineare che la mera assenza di precedenti penali non può giustificare la concessione di attenuanti generiche. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la ri- forma dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
3.3. ET deduce che la Corte territoriale non ha valutato vari elementi di fatto a sé favorevoli, idonei al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., quali la scelta del rito e lo scarso rilievo del contributo offerto. 8 La motivazione sul punto, come sopra già rilevato, è immune da censure o da vizi logici e risulta del tutto irrilevante la mancata esplicita valutazione degli aspetti sot- tolineati dalla difesa. Nel concedere o negare le attenuanti generiche, infatti, il giudice di merito è inve- stito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analitica- mente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570).
3.4. La specifica doglianza prospettata da ET relativa all'entità eccessiva della pena inflitta è manifestamente infondata. Relativamente al trattamento sanzionatorio, va osservato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e giobaimente gir elementi indicati nell'art. 133 coa. pen. (Sez. 4, n. 8085 del 15/11/2013, Masciarelli, non massimata;
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, laddove la commisurazione della pena è stata correttamente giustificata nei termini sopra illustrati in tema di trattazione delle circostanze generiche - in riferimento alla complessiva negativa valutazione della vicenda criminosa e della personalità degli imputati. Pertanto, i motivi di ricorso attinenti al diniego delle circostanze attenuanti gene- riche e al trattamento sanzionatorio sono infondati.
4. In conseguenza dell'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata nei limiti e per le ragioni evidenziate, dalla pena complessiva inflitta va eliminata, per IN, la pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro milleseicentoset- k tanta di multa, e, per ET, la pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro mille di multa, inflitta ai due imputati per i reati di cui al capo B), da ritenersi assorbiti in quello di cui al capo C). I ricorsi vanno rigettati nel resto. 9
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capo B) della rubrica, che esclude, perché assorbiti in quello di cui al capo C), ed elimina la pena ad essi riferibile, pari a mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 1.670,00 di multa, per il IN, ed a mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il ET. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Silvio Bonito Aldo Esposito Aldo Enite Z DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 SET 2018 IL CANCELLIERE ST FA