Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2011, n. 13396
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Sentenza 23 marzo 2011

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Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 cod. pen.), deve escludersi la rilevanza del marchio cosiddetto tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2011, n. 13396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13396
    Data del deposito : 23 marzo 2011

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