Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
Nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2012, n. 49389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49389 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
49 389 / 1 2 ER M 89 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20 DIC 2012 REPUBBLICA ITALIANA LLCANDELIEREERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Claudia Pianelli LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza pubblica 04/12/2012 2995/2012 Sentenza n. n. 027490/2012 Reg. gen. Composta dagli III.mi Signori Magistrati: dott. Antonio Esposito Presidente dott. Antonio Prestipino Consigliere dott. Alberto Macchia Consigliere dott. Piercamillo Davigo Consigliere dott. Adriano lasillo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dall'Avvocato Giovanni Fedeli, quale difensore di CC UC (n. il 26/07/1966) e CC OS ZI DI (n. I'11/06/1965), da DD RE (n. 1'11/05/1969) e da RI ZI (n. il 13/12/1966) avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, III Sezione penale, in data 24/11/2011. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano lasillo. Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'Avvocato Fabiana Fois-quale sostituto processuale dell'Avvocato Giovanni Fedeli per gli imputati CC UC e CC OS ZI DI che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. OSSERVA: Con sentenza del 31/03/2011, il G.U.P. del Tribunale di Milano dichiarò CC UC, CC OS ZI DI, RI ZI e DD RE responsabili di tentata rapina pluriaggravata in concorso (anche con altre persone) e dello strumentale reato di illecito porto illegale delle pistole usate per la commissione della tentata rapina e ritenuta la - continuazione per tutti, concesse al solo DD le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la riduzione per la scelta del rito abbreviato condannò i primi tre alla pena di anni 6 di reclusione ed € 1.600,00 di multa e il DD alla pena di anni 4 di reclusione ed € 400,00 di multa. Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 24/11/2011, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ridusse le sole pene detentive, inflitte in primo grado, che rideterminò per i primi tre in quella di anni 5, mesi 1 e giorni 10 di reclusione e per il DD in quella di anni 2 e mesi 6 di reclusione (le pene pecuniarie sono rimaste invariate e quindi € 1.600 per i primi 3 e € 400,00 per il DD). Ricorre per cassazione l'Avvocato Giovanni Fedeli quale difensore degli imputati CC UC e CC OS ZI DI. Per CC UC deduce la mancanza, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per i reati contestati. In particolare contesta l'interpretazione dei giudici di merito delle dichiarazioni dei coimputati che non hanno tenuto conto delle rettifiche delle dichiarazioni rese da DD, RI e da FR. Evidenzia, poi, errori di verbalizzazione riguardanti il nome dell'imputato commessi nell'udienza di convalida dell'arresto del DD e in quella di giudizio abbreviato in ordine alle dichiarazioni rese da RI e dallo stesso imputato AL UC. Lo stesso vizio di motivazione di cui sopra 2 denuncia in relazione alla riferibilità al ricorrente dell'utenza telefonica n.3662798410 che sarebbe invece riferibile al fratello del ricorrente CC OS ZI DI. Deduce la carenza di motivazione anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione. Per CC OS ZI DI deduce la carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione. Il difensore dei ricorrenti conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ricorre per cassazione DD RE deducendo la carenza di motivazione in merito alla sua ritenuta responsabilità in ordine alla illecita detenzione del munizionamento e delle armi da fuoco di cui al capo B;
munizioni e armi che non sono mai state da lui usate e nella sua disponibilità. Il ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ricorre per cassazione RI ZI denunciando la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena. Evidenzia inoltre che nel verbale dell'udienza camerale del 31.03.2011 di giudizio abbreviato ci sarebbero errori nella trascrizione di quanto da lui riferito;
errori già segnalati con lettera al G.I.P. che non ha provveduto di conseguenza e anzi ne ha tenuto conto nella stesura della sentenza. Il ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. motivi della decisione I ricorsi sono inammissibili per violazione dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia -- 3 come nel caso di specie - compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Inoltre i ricorsi sono inammissibili anche per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazione all'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano, peraltro, immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la Corte di appello dopo aver richiamato la - condivisa sentenza di primo grado (si veda in proposito quanto scritto alle pagine da 1 a 3 dell'impugnata sentenza) - ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato CC UC (si vedano le pagine da 7 a 9 dell'impugnata sentenza). In particolare: l'esito delle intercettazioni ambientali e telefoniche (si veda ad esempio l'intercettazione della conversazione tra i due fratelli CC il giorno della rapina riportata a pag 1 dell'impugnata sentenza); l'esito delle indagini della P.G. e quanto accertato direttamente dalla stessa Polizia che seguiva in diretta tutte le - fasi della tentata rapina che vedeva entrare nella base logistica, di via - Brioschi, CC UC e RI ZI -; quanto riferito dal direttore della banca che confermava il costante collegamento esterno - accertato dalla - P.G. attraverso le intercettazioni - dei rapinatori che si trovavano all'interno dell'istituto; il contenuto delle intercettazioni effettuate dopo il fallimento della rapina tra il CC UC e il FR (che erano riusciti a fuggire e a non essere arrestati in flagranza;
si vedano pagg. 3 e 8 dell'impugnata sentenza). La Corte di appello che anche in questo caso richiama le - condivise motivazioni del giudice di primo grado - fornisce un'incensurabile motivazione anche sui seguenti punti - tra l'altro correttamente valutati con tutte le risultanze probatorie acquisite - oggetto di una generica censura: sull'interpretazione delle dichiarazioni dei coimputati, poi, ritrattate;
del perché sia stata effettuata la ritrattazione (rectius la rettifica per iscritto); del come la corale affermazione di estraneità del CC UC da ultimo accreditata da tutti i coimputati confermi la partecipazione dello stesso alla commissione dei reati in posizione verticistica (si veda pag. 7 dell'impugnata sentenza); dell'incredibile plurima denuncia di errori di trascrizione nei verbali;
sulla presunta nullità della sentenza a cagione di tali errori di trascrizione (eccezione del RI riproposta, assai genericamente, nell'odierno ricorso - sempre e solo a favore del CC UC - e alla quale risponde in modo corretto e incensurabile la Corte di appello che richiama gli atti processuali e tutti gli altri elementi che confermano l'inesistenza dei denunciati e non provati errori di trascrizione dei verbali;
si veda pag. 9 e anche pag. 3 dell'impugnata sentenza); sull'utilizzo dell'utenza telefonica con n. 3662798410 (si veda l'esaustiva e logica motivazione alle pagine 8 e 9 dell'impugnata sentenza). Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla presunta carenza di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità del DD in ordine alla illecita detenzione del munizionamento e delle armi da fuoco di cui al capo B. Infatti, la Corte di appello osserva che le armi erano in possesso degli esecutori materiali della rapina e che le munizioni erano state trovate nella base logistica della "banda"; sottolinea, inoltre, che tutti gli imputati avevano partecipato alla programmazione della rapina, ognuno assumeva il suo ruolo e tutti erano consapevoli del programmato uso delle armi da parte degli autori materiali della rapina (si veda pagina 9 dell'impugnata sentenza). Quindi il Giudice di merito correttamente conclude per la penale responsabilità ex art. 110 del cod. pen. - per il reato di cui al capo B, per tutti i concorrenti nel reato di rapina. La corretta e incensurabile motivazione della Corte territoriale è, poi, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha più volte affermato il principio che nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi. L'ideazione dell'impresa criminosa infatti comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi (e quindi del porto abusivo delle stesse) per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato. (Sez. 2, Sentenza n. 1583 del 29/10/1981 Ud. - dep. 17/02/1982 5 Rv. 152301; Sez. 1, Sentenza n. 7379 del 28/05/1993 Ud. - dep. 27/07/1993 - Rv. 195269). Inoltre, il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell'arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati (Sez. 2, Sentenza n. 46286 del 23/09/2003 Ud. - dep. 02/12/2003 - Rv. 226971). Le Sezioni Unite confermano il principio di diritto di cui sopra nell'esaminare la questione della commissione di un reato in concorso che degenera in evento più grave ed hanno affermato, infatti, che l'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso. (Sez. U, Sentenza n. 337 del 18/12/2008 Ud. - dep. 09/01/2009 - Rv. 241574). Né contrasta con quanto sopra la sentenza di questa Suprema Corte, I Sezione, del 29.09.1987 citata dal ricorrente (a pag. 3 del suo ricorso). Infatti anche in tale decisione si sottolinea che risponde di concorso in detenzione o porto anche colui che abbia partecipato agevolando o cooperando consapevolmente con l'attività del detentore materiale. Nel caso di specie - come si è già detto i giudici di merito hanno accertato che gli imputati - avevano raggiunto un accordo per commettere la tentata rapina per la quale 6 sono stati processati con una suddivisione dei compiti e tutti erano consapevoli che alcuni di loro (quelli che dovevano entrare all'interno della banca) avrebbero utilizzato le armi e le munizioni in precedenza nascoste in luogo sicuro. A fronte di ciò i ricorrenti contrappongono, quindi, solo generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita in questa sede di legittimità diversa lettura del materiale - - probatorio raccolto e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure dei ricorrenti non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Manifestamente infondate sono anche la generiche doglianze sul diniego delle attenuanti generiche. E' appena il caso di rilevare che questa Suprema Corte ha affermato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. dep. 24/05/2012 Rv. 252900; si veda sul punto la -> motivazione a pag. 10 dell'impugnata sentenza ove si valuta negativamente la confessione di CC OS e di RI resa solo a seguito dell'arresto in flagranza). La Corte territoriale valuta, comunque, correttamente i vari elementi fissati dall'articolo 133 del c.p. per la concessione delle attenuanti generiche (gravità del fatto;
plurimi e anche specifici precedenti penali;
si veda sempre pagina 10 impugnata sentenza). Questa suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti 7 generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (quelli di cui sopra;
si veda sul punto ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Ud. - dep. 23/09/2010 - Rv. 248244). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte condivisi dal 1 Collegio ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. Ad esempio in un caso posto all'attenzione di questa Suprema Corte - che ha considerato corretta la relativa motivazione - il giudice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. - dep. 31/03/1994 - Rv. 196880; Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 11/12/1996 Ud. -dep. 21/02/1997 - Rv. 206936; Sez. 2, Sentenza n. 106 del 04/11/2009 Ud. dep. 07/01/2010 Rv. 246045). Infine, per la - concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n. 3609 del 18/01/2011 Ud. - dep. 01/02/2011 - Rv. 249163). La Corte di appello ha ben evidenziato, anche, gli elementi che le hanno fatto ritenere la pena irrogata congrua (tra l'altro diminuita rispetto a quella irrogata dal primo giudice). In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio - condiviso dal Collegio - che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. 8 pen. (quelli di cui sopra, valutati per le attenuanti generiche;
la Corte di appello, infatti, specifica che tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art. 133 del cod. pen. diminuisce la pena detentiva "al solo fine dell'adeguamento del trattamento sanzionatorio al caso concreto e al rispettivo ruolo"; Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004 Ud. - dep. 26/10/2004 - Rv. 230278). Infine, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza nel caso in cui il giudice abbia fatto riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato; invero non sussiste obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base (Sez. 5, Sentenza n. 11945 del 22/09/1999 Ud. - dep. 19/10/1999 - Rv. 214857; Sez. 4, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006 Ud. - dep. 03/07/2006 - Rv. 234575) Si deve rilevare, poi, che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. - dep. 16/12/1999 - Rv. 214794; Sez. U, Sentenza n. 47289 del 24/09/2003 Ud. - dep. 10/12/2003 - Rv. 226074). Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della - somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 04/12/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Aliano Fasillo Dottor Antonio Esposito Dottor Adriano lasillo 9