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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 17/2025 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...] TE
(c.f. ), rappresentato ed assistito dall'Avvocato Manuela Fiammanti (c.f. C.F._1
– pec: ), ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo Studio in Ferrara, Via Contrari n. 5, giusta mandato rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), nata il [...] a [...], residente a [...], Controparte_1 C.F._3
Via Casazza n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Pignata (c.f. ) del Foro C.F._4
di Reggio Calabria, domiciliata presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria, Via Magna Grecia n.
1/g, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C.: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “- Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso
pagina 1 di 12 l'abitazione di proprietà esclusiva della mamma sig.ra , in Ferrara, via Casazza n. 2. - Controparte_1
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio il week-end a settimane alterne, Per_1 dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina riportandolo a scuola;
due giorni nel corso della settimana (lunedì e giovedì con pernottamento) nelle settimane con il week-end di spettanza materna;
un giorno nel corso della settimana (lunedì con relativo pernottamento) nelle settimane con il week-end di spettanza paterna;
- Disporre che durante le vacanze natalizie ciascun genitore possa trascorrere con il figlio alternativamente la settimana del Natale (indicativamente dal 24 al 31) e quella del capodanno (dalla sera del 31/12 alla sera del 6/01); in ogni caso, la sera della vigilia di
Natale ed il pranzo di Natale verranno trascorsi alternativamente ogni anno con ciascun genitore a prescindere da quale genitore avrà con sé il figlio la prima settimana di festività natalizie. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrerà tre settimane, di cui due consecutive, con il padre. - Disporre che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento TE
del figlio, corrisponda alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la CP somma di € 250,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico (ad oggi pari a circa € 100,00 ), oltre il 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Con vittoria di compensi e spese. IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 2 di 12 chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che la sig.ra durante la
CP relazione con un suo figlio la contattava telefonicamente”? 2) “Vero che durante le suddette Pt_1 telefonate la sig. le confidava dei litigi con il figlio?” 3) “Vero che suo figlio le
CP Pt_1 raccontava della situazione sentimentale con la sig.ra ?” 4) “Vero che è stata minacciata
CP telefonicamente dalla madre della sig.ra ”? 5) “Vero che i suoi figli hanno condiviso il loro
CP tempo libero con il sig. ” 6) “Vero che il sig. durante la convivenza con e Pt_1 Pt_1 Per_2
li accompagnava a scuola, agli impegni sportivi, ludici e partecipava alle loro recite Per_3 scolastiche?” 7) “Vero che da quando è cessata la convivenza e chiedono di avere Per_2 Per_3 contatti ed incontri con il sig, ” Si indicano a testi i sig.ri: 1) , residente a [...]
Usmate Velate (MB), via Galvani n.1 sui capitoli n. 1-2-3; 2) , residente a [...]
Ferrara, via Mario Pannunzio n. 14, sui capitoli 4-5-6-7”.
Le conclusioni di parte resistente: “- Disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla Per_1
madre sig.ra , residente in [...], con diritto di visita del padre di Controparte_1 due mezze giornate la settimana, senza possibilità di pernotto. Subordinatamente all'accertamento della capacità genitoriale del valutare la possibilità di un affido condiviso, con stabile Pt_1
collocazione e residenza presso la madre, con diritto di visita del padre e modalità che l'Ill.mo
Tribunale, alla luce dei fatti, riterrà confacenti all'esclusivo interesse del minore . - Disporre Per_1
che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, corrisponda alla sig.ra TE
, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 oltre CP rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico (ad oggi pari complessivamente a circa €
200,00 ), oltre il 70% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche
pagina 3 di 12 e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Con vittoria di onorari e spese di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: 1) Chiede ammettersi CTU per valutare la capacità genitoriale del sig. la Pt_1
personalità del genitore e le sue capacità psicologiche di svolgere la funzione genitoriale dal punto di vista psicologico nonché la capacità di rispettare i diritti del figlio. 2) Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: - A) Vero che, la signora , per quanto concerne il figlio , ha CP Per_1
avuto una gravidanza a rischio fin dai primi mesi;
- B) vero che il sig. è stato poco presente Pt_1
durante la gravidanza della e per lunghi periodi hanno anche interrotto la loro relazione;
- C) CP
vero che la ha gestito sempre da sola il bambino, con il sostegno dei propri genitori;
- D) vero CP che anche quando accompagnava i bambino all'asilo, nei periodi di convivenza con la Pt_1
, era sempre la a preparare il bambino prima di uscire di casa;
- E) vero che il CP CP
allorquando si trovava con il bambino soleva intrattenerlo per ore davanti al televisore senza Pt_1 interagire con lui;
- F) vero che quando la sig.ra si recava presso l'abitazione della Parte_2 CP
quando vi era il vedeva sempre che lo stesso aveva comportamenti aggressivi con i bambini e Pt_1
gli stessi pativano tali comportamenti;
- G) vero che la a causa degli episodi di violenza subita CP
dal si era rivolta alla psicologa dott. per fare un percorso di coppia che aiutasse il Pt_1 CP_2
a gestire la rabbia;
- H) vero che il dopo il primo incontro con la dott.ssa si Pt_1 Pt_1 CP_2
era rifiutato di proseguire il percorso;
- I) vero che la dott.ssa aveva più volte sollecitato la CP_2
signora a rivolgersi ad un centro anti-violenza; - L) vero che ancora oggi la sig.ra CP CP
segue un percorso presso il centro anti-violenza; - M) vero che fin dai primi episodi di violenza il sig. si era rivolto alla madre sig.ra per raccontare tali fatti;
- N) vero che la sig.ra Pt_1 Tes_1
aveva confermato alla sig.ra la conoscenza del lato “oscuro” del carattere del figlio e Tes_1 CP
che avrebbe cercato di aiutarlo a venirne fuori;
- O) vero che la sig.ra , dopo che il Tes_1 Pt_1
aveva lasciato la aveva rifiutato gli inviti della a recarsi a trovare il piccolo CP CP Per_1
ed aveva interrotto i rapporti con la ed il bambino. - P)vero che durante il rapporto CP
sentimentale con il la sig.ra aveva paura delle reazioni del e si confidava Pt_1 CP Pt_1 con l'amica e collega di lavoro sig.ra - Q) vero che dopo l'allontanamento improvviso del Pt_3
da casa della nel luglio 2024, lo stesso la perseguitava con minacce e comportamenti Pt_1 CP
ossessivi tanto che la era stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita;
- R) vero che CP
dopo il luglio 2024 la chiedeva spesso di poter usare la macchina del padre o di essere CP
pagina 4 di 12 accompagnata per paura di incontrare da sola il in luoghi isolati e/o nei pressi dei luoghi di Pt_1
lavoro; - S) vero che dopo il luglio 2024 la madre della si era letteralmente trasferita preso la CP
figlia per evitare che la stessa si trovasse da sola ad affrontare il - T) vero che solo dopo Pt_1
l'ennesimo episodio di violenza subita dal la confessava alla famiglia la situazione in Pt_1 CP
cui era stata costretta a vivere e le paure per la incolumità propria e dei propri figli. Si indicano a testi
i signori: 1) nata a [...] il [...], madre della per le circostanze Testimone_3 CP
dalla A alla F,poi O e dalla Q alla T;
2) nata a [...] il [...] , amica di CP_3
famiglia e collega della sulle circostanze dalla P alla S, 3) , psicologa, nata a [...]_4
Mirabella Eclano il 15-06-1974, sulle circostanze dalla G alla M ed anche la T;
4) , Testimone_1
madre del circostanze dalla M alla O”. Pt_1
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 7 gennaio 2025, TE
premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio con CP
, iniziata nel giugno 2020, terminata nel luglio 2024 ed allietata dalla nascita, il 17/09/2021 a
[...]
Ferrara, di (riconosciuto da entrambi i genitori), chiedeva disporsi l'affidamento condiviso Per_1
del minore, con collocazione prevalente presso la madre nella ex abitazione familiare sita a Ferrara in
Via Casazza n. 2, la regolamentazione del propri diritto di visita ed una contribuzione, a proprio carico, per il mantenimento del bambino di 250,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Lamentava in ricorso come, a seguito della crisi separativa fra le parti, da ascrivere ad incomprensione reciproca e malessere comune, e della interruzione della convivenza, l'ex compagna gli avesse concesso la possibilità di vedere solo qualche ora alla settimana, imponendo essa stessa Per_1
tempi, luoghi e modalità della frequentazione padre-figlio.
Chiedeva quindi, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c., l'emissione di provvedimenti, anche inaudita altera parte, indifferibili sull'affidamento nonché sul ripristino del proprio diritto di visita e sulla frequentazione col figlio minore . Per_1
Il giudice delegato, con decreto in data 15 gennaio 2025, ritenendo la domanda meritevole di essere trattata in via d'urgenza, seppur nella previa integrazione del contraddittorio fra le parti, assegnava termine per la costituzione della convenuta e fissava udienza per la trattazione della fase cautelare per il giorno 20 febbraio 2025.
pagina 5 di 12 si costituiva in giudizio depositando in data 17 febbraio 2025 comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, con la quale chiedeva l'affido esclusivo del piccolo in ragione delle condotte Per_1
vessatorie, financo maltrattanti dell'ex compagno che, nel dicembre 2024, l'avevano costretta a sporgere denuncia e ad assumere adeguate tutele in favore del minore.
Precisava la resistente di aver “calibrato” gli incontri padre-figlio, a seguito della interruzione della convivenza col in relazione “in primis alle difficoltà del sig. di contenere e gestire la Pt_1 Pt_1 rabbia e le reazioni immotivatamente violente, per come già dimostrato dall'inizio della relazione con la;
2) alle effettive capacità genitoriali del che non è mai riuscito a gestire il minore CP Pt_1 da solo per più di un paio d'ore di seguito;
3) alla effettiva disponibilità del stesso, in quanto Pt_1 giocatore di calcio professionista, costantemente impegnato con allenamenti e partite”. Lamentava che il motivo scatenante i litigi e gli atteggiamenti ossessivi, aggressivi e minacciosi del ricorrente era sempre stata la mania di controllo del Guidone sull'ex compagna;
che il primo episodio di violenza fisica subito risaliva all'estate del 2021, quando il dopo essere stato accusato di intrattenere Pt_1
relazioni con altre donne, reagiva dando alla schiaffi, prendendola per il collo, cercando di CP
soffocarla, dando pugni contro un armadio di legno;
che talvolta le aggressioni e gli scatti d'ira, rabbia violenta ed incontrollata, erano accaduti anche in presenza del piccolo . Concludeva, quindi, Per_1
per l'affido esclusivo del figlio minore, con diritto di visita del padre di due mezze giornate la settimana, senza possibilità di pernotto e, solo subordinatamente all'accertamento della capacità genitoriale del per l'eventuale affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso la Pt_1
madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un contributo per il mantenimento del bambino di 800,00 euro al mese.
Intervenuto il P.M., all'esito dell'udienza in data 20 febbraio 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, con ordinanza emessa in pari data disponeva l'immediato ripristino degli incontri padre-figlio con modalità ritenute idonee a soddisfare il duplice interesse del minore “di continuare a godere di un rapporto continuativo ed abituale con la figura paterna (oltre che con il relativo ramo familiare), con modalità e tempi che tutelino la sua serenità, in assenza, quanto meno allo stato, di concrete ed attuali criticità legate alla capacità genitoriale del padre, segnatamente a quelle paventate dalla resistente in merito ad asserite reazioni eccessive e scatti di rabbia del Pt_1
che tuttavia non sono state evidenziate con riguardo al suo rapporto col bambino, ed in particolare con riguardo ai relativi oneri di accudimento”.
Nelle more le parti depositavano le rispettive memorie integrative ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c. e all'esito dell'udienza di trattazione del 7 maggio 2025, sentite nuovamente le parti, il giudice, ritenuto pagina 6 di 12 non necessario assumere ulteriori mezzi di prova, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Si ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
Dagli atti e dall'audizione personale delle parti è emerso che la coppia ha vissuto una relazione disfunzionale fin dall'origine del rapporto sentimentale. Il ricorrente non ha disconosciuto di aver assunto nei confronti dell'ex compagna atteggiamenti inappropriati, purtuttavia all'interno di una relazione connotata da una elevata conflittualità e da dinamiche di coppia insane (con accuse di tradimenti, allontanamenti e riappacificazioni continue, piazzate anche in luoghi pubblici). Non è inverosimile che i due possano anche essere arrivati alle mani, dato il tenore dei messaggi e l'esasperazione dei toni che si percepisce dai messaggi prodotti. Tuttavia, come rilevato anche nel corso del procedimento in fase cautelare, non è emerso che le problematiche della coppia abbiano coinvolto, né abbiano avuto ripercussioni sulla prole. Ed invero, “nella messaggistica Whatsapp fra le parti, ed fanno sempre riferimento al loro rapporto, ai loro problemi, ai sensi di colpa, Pt_1 CP
alle difficoltà nel continuare a stare insieme come all'idea di separarsi, senza però mai coinvolgere apertamente i minori, senza segnalare difficoltà o preoccupazioni legate alla loro sorte;
non sono stati, inoltre, allegati dalla resistente segnali di disagio del minore , neppure quando il bambino Per_1
frequenta il padre, ultimamente anche senza la presenza della madre, nei due pomeriggi alla settimana che le parti hanno, al momento, individuato nelle giornate del lunedì e del sabato”.
E' legittimo, peraltro, dubitare della effettiva gravità delle accuse mosse dalla nei confronti del CP
(e della relativa fondatezza laddove la donna accusa l'ex compagno di essere stata vittima di Pt_1
condotte di violenza fisica senza alcuna reciprocità), essendosi determinata la resistente a sporgere denuncia non già nell'immediatezza delle condotte asseritamente subite, ma quando già da mesi l'ex compagno era uscito di casa ed erano in corso fra le parti ed i rispettivi legali trattative finalizzate a regolamentare la frequentazione padre – figlio.
Come, inoltre, puntualmente ed opportunamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, le allegazioni sulla violenza domestica della resistente suscitano perplessità in punto di piena credibilità anche perché
(e la circostanza è stata confermata all'udienza del 20 febbraio 2025) durante il periodo intercorso tra la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio della resistente, ossia da dicembre 2024 a febbraio
2025, le regole originariamente imposte da a tutela e protezione del figlio (incontri col Controparte_1
padre solo in luoghi pubblici e alla presenza della madre), sono decadute e, prima dell'udienza cautelare, al padre è stata concessa dalla ex compagna la possibilità di rivedere da solo, senza Per_1
pagina 7 di 12 più la vigilanza della madre, tenendolo con sé il pomeriggio in un luogo scelto liberamente per poi riaccompagnarlo a casa.
Sono poi emersi alcuni fattori positivi che fanno propendere per l'adeguatezza genitoriale del ricorrente malgrado le accuse rivolte a suo carico.
Al ricorrente deve riconoscersi, anzitutto, la scelta responsabile di interrompere la relazione con l'ex compagna, dopo essersi avveduto della disfunzionalità del loro rapporto e della possibilità che nel proseguire la convivenza l'ambiente domestico potesse divenire pregiudizievole anche per e Per_1
gli altri due figli, anch'essi minori, di primo letto della . Gli va riconosciuto di essersi adeguato CP
alle condizioni dettate dalla ex compagna, all'indomani dell'interruzione della convivenza, sulle modalità e sui tempi di incontro col figlio al solo scopo di mantenere e conservare un legame affettivo con , salvo poi coltivare l'odierno procedimento in difetto di un accordo fra le parti sulle Per_1
modalità di frequentazione padre – figlio. Ciò che ancora di più fa propendere per la capacità del di prendersi adeguatamente cura del figlio , di provvedere ai suoi bisogni e di Pt_1 Per_1
assumere, in accordo con l'altro genitore, scelte consapevoli e responsabili per la sua educazione, istruzione e crescita in generale, è la circostanza per cui, a fronte di un mai rilevato disagio del minore nel rapportarsi col padre e di mai dedotte problematiche specifiche nel relativo rapporto, a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali il rapporto padre e figlio è stato ripristinato con anche la previsione del pernottamento, non solo non è emersa alcuna criticità, ma, come dedotto dalla difesa del ricorrente, il bambino ha mostrato segnali più che positivi (tanto che le maestre dell'asilo da lui frequentato avrebbero riferito al padre che il lunedì ed il venerdì rimane aggrappato al Per_1
cancello della scuola già dal primo pomeriggio in attesa dell'arrivo del suo papà).
La stessa resistente, sentita all'udienza del 7 maggio 2025, non ha dedotto di aver riscontrato disagi o altre problematiche di nel rincasare dopo aver trascorso l'intero week end col padre. Per_1
La circostanza per cui è un calciatore professionista, impegnato in allenamenti quotidiani e nei Pt_1
week end, non può andare a discapito della relazione padre – figlio: nei giorni in cui il minore starà col padre, questi saprà organizzarsi per gestire al meglio la permanenza del bambino presso di sé, al pari della madre nei relativi giorni lavorativi.
Le parti hanno dato prova, inoltre, di sapersi relazionare ed organizzare nel miglior interesse di
, come accaduto anche nei mesi antecedenti il deposito del ricorso. Non sono emerse, del Per_1
resto, criticità in merito alla assunzione, di comune accordo, delle scelte più importanti quali quelle relative alla salute, alla scuola ed alle attività ricreative.
Nel riferito contesto, non sussistono, quindi, controindicazioni a che il minore sia affidato in Per_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori.
pagina 8 di 12 La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un Per_1
effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione, eventualmente con l'appoggio di una mediazione familiare cui le parti possono sempre rivolgersi su base volontaria in caso di divergenza non autonomamente superabile.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Quanto alla regolamentazione degli incontri padre e figlio, si osserva come la distanza geografica che li separa e la tenera età di (prossimo al compimento del quarto anno di vita, e comunque Per_1
nell'ottica futura dell'età scolare) rendano opportuno limitare il pernottamento presso il padre ai soli fine settimana alternati, escludendolo nel corso della settimana. Inoltre, si ritiene che il Pt_4
nell'arco di questi ultimi tre mesi, abbia dato prova di saper accudire adeguatamente il bambino e di riuscire a gestirlo anche da solo, potendo quindi egli, d'ora in poi, vederlo e tenerlo con sé autonomamente, ricorrendo all'ausilio di familiari, in particolare dei nonni paterni, solo all'occorrenza, nonché al fine di preservare il rapporto del minore con il relativo ramo parentale.
Dunque, il padre potrà continuare a vedere e a stare col figlio durante il week end, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 19,00; nonché un pomeriggio di ogni settimana (da concordare fra le parti) dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre dopo aver cenato.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà il minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive quindici giorni, anche non consecutivi (fino al compimento del quinto anno di età, prudenzialmente, solo sette giorni, anche non consecutivi), da concordare tra i pagina 9 di 12 genitori entro il 31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
Passando alle determinazioni economiche, deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 337 ter, 4° comma,
c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che nella determinazione dell'assegno periodico il giudice, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tiene conto: 1) delle attuali esigenze del figlio;
2) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) delle risorse economiche di entrambi;
5) della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie la sproporzione reddituale fra le parti è pacifica e provata documentalmente.
è calciatore professionale, impegnato nella scorsa stagione in una squadra di serie D. TE
Come da contratto in atti (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), per la stagione calcistica 2024/2025 egli ha percepito un reddito lordo di € 32.500,00 corrispondenti a circa € 30.0000,00 netti, oltre alla somma di circa € 4.200,00 per presenze in campionato. E' proprietario dell'immobile sito in Monza, Via Tiziano
Vecellio, oggetto di preliminare di vendita, per il quale percepisce mensilmente, in acconto sul prezzo,
€ 2.000,00 (cfr. estratti conto 2023 e 2024 e doc. 5 di parte ricorrente). Dalla documentazione allegata alla prima memoria integrativa non pare percepire alcun emolumento dalla compartecipazione alle quote societarie della Sostiene un canone locatizio per l'immobile di abitazione di 700 Parte_5
euro mensili (cfr. doc. 6).
è impiegata presso Idrokinetik S.r.l. e percepisce una retribuzione di circa 1000 euro al Controparte_1
mese. Non risulta sostenere spese alloggiative. Corrisponde una rata mensile per l'autovettura di €
298,00.
L'AUU per il figlio minore è percepito al 50% nella misura di 100,00 euro ciascuno.
Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha 3 anni e mezzo, e delle relative Per_1
esigenze; b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, come sopra individuati, perciò nettamente prevalenti con la madre;
c) della situazione reddituale, personale e patrimoniale come sopra descritta;
d) che l'AUU pari a circa 200,00 euro è percepito al 50% da ciascun genitore;
e) che il padre, per poter vedere il minore, sostiene e sosterrà spese di viaggio e costi per la sua permanenza in Ferrara una volta a settimana;
si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda 17 febbraio 2025), detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 450,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
pagina 10 di 12 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] il [...]) Persona_4
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità
pagina 11 di 12 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ.
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé con le modalità di cui in parte Per_1
narrativa.
3) Detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, con decorrenza dalla domanda (17/02/2025) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla madre la somma mensile di € 450,00, da versare anticipatamente Per_1
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi alle parti e al S.S. territorialmente competente.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 17/2025 R.G. promosso da:
, nato a [...] il [...], residente a [...] TE
(c.f. ), rappresentato ed assistito dall'Avvocato Manuela Fiammanti (c.f. C.F._1
– pec: ), ed elettivamente C.F._2 Email_1
domiciliato presso il suo Studio in Ferrara, Via Contrari n. 5, giusta mandato rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ), nata il [...] a [...], residente a [...], Controparte_1 C.F._3
Via Casazza n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Pignata (c.f. ) del Foro C.F._4
di Reggio Calabria, domiciliata presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria, Via Magna Grecia n.
1/g, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cui al presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C.: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “- Disporre l'affido del figlio minore ad entrambi i Per_1
genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso
pagina 1 di 12 l'abitazione di proprietà esclusiva della mamma sig.ra , in Ferrara, via Casazza n. 2. - Controparte_1
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio il week-end a settimane alterne, Per_1 dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina riportandolo a scuola;
due giorni nel corso della settimana (lunedì e giovedì con pernottamento) nelle settimane con il week-end di spettanza materna;
un giorno nel corso della settimana (lunedì con relativo pernottamento) nelle settimane con il week-end di spettanza paterna;
- Disporre che durante le vacanze natalizie ciascun genitore possa trascorrere con il figlio alternativamente la settimana del Natale (indicativamente dal 24 al 31) e quella del capodanno (dalla sera del 31/12 alla sera del 6/01); in ogni caso, la sera della vigilia di
Natale ed il pranzo di Natale verranno trascorsi alternativamente ogni anno con ciascun genitore a prescindere da quale genitore avrà con sé il figlio la prima settimana di festività natalizie. Per le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrerà tre settimane, di cui due consecutive, con il padre. - Disporre che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento TE
del figlio, corrisponda alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la CP somma di € 250,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico (ad oggi pari a circa € 100,00 ), oltre il 50% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Con vittoria di compensi e spese. IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 2 di 12 chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che la sig.ra durante la
CP relazione con un suo figlio la contattava telefonicamente”? 2) “Vero che durante le suddette Pt_1 telefonate la sig. le confidava dei litigi con il figlio?” 3) “Vero che suo figlio le
CP Pt_1 raccontava della situazione sentimentale con la sig.ra ?” 4) “Vero che è stata minacciata
CP telefonicamente dalla madre della sig.ra ”? 5) “Vero che i suoi figli hanno condiviso il loro
CP tempo libero con il sig. ” 6) “Vero che il sig. durante la convivenza con e Pt_1 Pt_1 Per_2
li accompagnava a scuola, agli impegni sportivi, ludici e partecipava alle loro recite Per_3 scolastiche?” 7) “Vero che da quando è cessata la convivenza e chiedono di avere Per_2 Per_3 contatti ed incontri con il sig, ” Si indicano a testi i sig.ri: 1) , residente a [...]
Usmate Velate (MB), via Galvani n.1 sui capitoli n. 1-2-3; 2) , residente a [...]
Ferrara, via Mario Pannunzio n. 14, sui capitoli 4-5-6-7”.
Le conclusioni di parte resistente: “- Disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla Per_1
madre sig.ra , residente in [...], con diritto di visita del padre di Controparte_1 due mezze giornate la settimana, senza possibilità di pernotto. Subordinatamente all'accertamento della capacità genitoriale del valutare la possibilità di un affido condiviso, con stabile Pt_1
collocazione e residenza presso la madre, con diritto di visita del padre e modalità che l'Ill.mo
Tribunale, alla luce dei fatti, riterrà confacenti all'esclusivo interesse del minore . - Disporre Per_1
che il sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, corrisponda alla sig.ra TE
, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma mensile di € 800,00 oltre CP rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico (ad oggi pari complessivamente a circa €
200,00 ), oltre il 70% alle spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Ferrara che qui si riporta: - spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): baby-sitter; campi estivi;
- spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche
pagina 3 di 12 e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Con vittoria di onorari e spese di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: 1) Chiede ammettersi CTU per valutare la capacità genitoriale del sig. la Pt_1
personalità del genitore e le sue capacità psicologiche di svolgere la funzione genitoriale dal punto di vista psicologico nonché la capacità di rispettare i diritti del figlio. 2) Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: - A) Vero che, la signora , per quanto concerne il figlio , ha CP Per_1
avuto una gravidanza a rischio fin dai primi mesi;
- B) vero che il sig. è stato poco presente Pt_1
durante la gravidanza della e per lunghi periodi hanno anche interrotto la loro relazione;
- C) CP
vero che la ha gestito sempre da sola il bambino, con il sostegno dei propri genitori;
- D) vero CP che anche quando accompagnava i bambino all'asilo, nei periodi di convivenza con la Pt_1
, era sempre la a preparare il bambino prima di uscire di casa;
- E) vero che il CP CP
allorquando si trovava con il bambino soleva intrattenerlo per ore davanti al televisore senza Pt_1 interagire con lui;
- F) vero che quando la sig.ra si recava presso l'abitazione della Parte_2 CP
quando vi era il vedeva sempre che lo stesso aveva comportamenti aggressivi con i bambini e Pt_1
gli stessi pativano tali comportamenti;
- G) vero che la a causa degli episodi di violenza subita CP
dal si era rivolta alla psicologa dott. per fare un percorso di coppia che aiutasse il Pt_1 CP_2
a gestire la rabbia;
- H) vero che il dopo il primo incontro con la dott.ssa si Pt_1 Pt_1 CP_2
era rifiutato di proseguire il percorso;
- I) vero che la dott.ssa aveva più volte sollecitato la CP_2
signora a rivolgersi ad un centro anti-violenza; - L) vero che ancora oggi la sig.ra CP CP
segue un percorso presso il centro anti-violenza; - M) vero che fin dai primi episodi di violenza il sig. si era rivolto alla madre sig.ra per raccontare tali fatti;
- N) vero che la sig.ra Pt_1 Tes_1
aveva confermato alla sig.ra la conoscenza del lato “oscuro” del carattere del figlio e Tes_1 CP
che avrebbe cercato di aiutarlo a venirne fuori;
- O) vero che la sig.ra , dopo che il Tes_1 Pt_1
aveva lasciato la aveva rifiutato gli inviti della a recarsi a trovare il piccolo CP CP Per_1
ed aveva interrotto i rapporti con la ed il bambino. - P)vero che durante il rapporto CP
sentimentale con il la sig.ra aveva paura delle reazioni del e si confidava Pt_1 CP Pt_1 con l'amica e collega di lavoro sig.ra - Q) vero che dopo l'allontanamento improvviso del Pt_3
da casa della nel luglio 2024, lo stesso la perseguitava con minacce e comportamenti Pt_1 CP
ossessivi tanto che la era stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita;
- R) vero che CP
dopo il luglio 2024 la chiedeva spesso di poter usare la macchina del padre o di essere CP
pagina 4 di 12 accompagnata per paura di incontrare da sola il in luoghi isolati e/o nei pressi dei luoghi di Pt_1
lavoro; - S) vero che dopo il luglio 2024 la madre della si era letteralmente trasferita preso la CP
figlia per evitare che la stessa si trovasse da sola ad affrontare il - T) vero che solo dopo Pt_1
l'ennesimo episodio di violenza subita dal la confessava alla famiglia la situazione in Pt_1 CP
cui era stata costretta a vivere e le paure per la incolumità propria e dei propri figli. Si indicano a testi
i signori: 1) nata a [...] il [...], madre della per le circostanze Testimone_3 CP
dalla A alla F,poi O e dalla Q alla T;
2) nata a [...] il [...] , amica di CP_3
famiglia e collega della sulle circostanze dalla P alla S, 3) , psicologa, nata a [...]_4
Mirabella Eclano il 15-06-1974, sulle circostanze dalla G alla M ed anche la T;
4) , Testimone_1
madre del circostanze dalla M alla O”. Pt_1
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 7 gennaio 2025, TE
premettendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio con CP
, iniziata nel giugno 2020, terminata nel luglio 2024 ed allietata dalla nascita, il 17/09/2021 a
[...]
Ferrara, di (riconosciuto da entrambi i genitori), chiedeva disporsi l'affidamento condiviso Per_1
del minore, con collocazione prevalente presso la madre nella ex abitazione familiare sita a Ferrara in
Via Casazza n. 2, la regolamentazione del propri diritto di visita ed una contribuzione, a proprio carico, per il mantenimento del bambino di 250,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Lamentava in ricorso come, a seguito della crisi separativa fra le parti, da ascrivere ad incomprensione reciproca e malessere comune, e della interruzione della convivenza, l'ex compagna gli avesse concesso la possibilità di vedere solo qualche ora alla settimana, imponendo essa stessa Per_1
tempi, luoghi e modalità della frequentazione padre-figlio.
Chiedeva quindi, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis 15 c.p.c., l'emissione di provvedimenti, anche inaudita altera parte, indifferibili sull'affidamento nonché sul ripristino del proprio diritto di visita e sulla frequentazione col figlio minore . Per_1
Il giudice delegato, con decreto in data 15 gennaio 2025, ritenendo la domanda meritevole di essere trattata in via d'urgenza, seppur nella previa integrazione del contraddittorio fra le parti, assegnava termine per la costituzione della convenuta e fissava udienza per la trattazione della fase cautelare per il giorno 20 febbraio 2025.
pagina 5 di 12 si costituiva in giudizio depositando in data 17 febbraio 2025 comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta, con la quale chiedeva l'affido esclusivo del piccolo in ragione delle condotte Per_1
vessatorie, financo maltrattanti dell'ex compagno che, nel dicembre 2024, l'avevano costretta a sporgere denuncia e ad assumere adeguate tutele in favore del minore.
Precisava la resistente di aver “calibrato” gli incontri padre-figlio, a seguito della interruzione della convivenza col in relazione “in primis alle difficoltà del sig. di contenere e gestire la Pt_1 Pt_1 rabbia e le reazioni immotivatamente violente, per come già dimostrato dall'inizio della relazione con la;
2) alle effettive capacità genitoriali del che non è mai riuscito a gestire il minore CP Pt_1 da solo per più di un paio d'ore di seguito;
3) alla effettiva disponibilità del stesso, in quanto Pt_1 giocatore di calcio professionista, costantemente impegnato con allenamenti e partite”. Lamentava che il motivo scatenante i litigi e gli atteggiamenti ossessivi, aggressivi e minacciosi del ricorrente era sempre stata la mania di controllo del Guidone sull'ex compagna;
che il primo episodio di violenza fisica subito risaliva all'estate del 2021, quando il dopo essere stato accusato di intrattenere Pt_1
relazioni con altre donne, reagiva dando alla schiaffi, prendendola per il collo, cercando di CP
soffocarla, dando pugni contro un armadio di legno;
che talvolta le aggressioni e gli scatti d'ira, rabbia violenta ed incontrollata, erano accaduti anche in presenza del piccolo . Concludeva, quindi, Per_1
per l'affido esclusivo del figlio minore, con diritto di visita del padre di due mezze giornate la settimana, senza possibilità di pernotto e, solo subordinatamente all'accertamento della capacità genitoriale del per l'eventuale affido condiviso, con stabile collocazione e residenza presso la Pt_1
madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre ed un contributo per il mantenimento del bambino di 800,00 euro al mese.
Intervenuto il P.M., all'esito dell'udienza in data 20 febbraio 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti, con ordinanza emessa in pari data disponeva l'immediato ripristino degli incontri padre-figlio con modalità ritenute idonee a soddisfare il duplice interesse del minore “di continuare a godere di un rapporto continuativo ed abituale con la figura paterna (oltre che con il relativo ramo familiare), con modalità e tempi che tutelino la sua serenità, in assenza, quanto meno allo stato, di concrete ed attuali criticità legate alla capacità genitoriale del padre, segnatamente a quelle paventate dalla resistente in merito ad asserite reazioni eccessive e scatti di rabbia del Pt_1
che tuttavia non sono state evidenziate con riguardo al suo rapporto col bambino, ed in particolare con riguardo ai relativi oneri di accudimento”.
Nelle more le parti depositavano le rispettive memorie integrative ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c. e all'esito dell'udienza di trattazione del 7 maggio 2025, sentite nuovamente le parti, il giudice, ritenuto pagina 6 di 12 non necessario assumere ulteriori mezzi di prova, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Si ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori. Per_1
Dagli atti e dall'audizione personale delle parti è emerso che la coppia ha vissuto una relazione disfunzionale fin dall'origine del rapporto sentimentale. Il ricorrente non ha disconosciuto di aver assunto nei confronti dell'ex compagna atteggiamenti inappropriati, purtuttavia all'interno di una relazione connotata da una elevata conflittualità e da dinamiche di coppia insane (con accuse di tradimenti, allontanamenti e riappacificazioni continue, piazzate anche in luoghi pubblici). Non è inverosimile che i due possano anche essere arrivati alle mani, dato il tenore dei messaggi e l'esasperazione dei toni che si percepisce dai messaggi prodotti. Tuttavia, come rilevato anche nel corso del procedimento in fase cautelare, non è emerso che le problematiche della coppia abbiano coinvolto, né abbiano avuto ripercussioni sulla prole. Ed invero, “nella messaggistica Whatsapp fra le parti, ed fanno sempre riferimento al loro rapporto, ai loro problemi, ai sensi di colpa, Pt_1 CP
alle difficoltà nel continuare a stare insieme come all'idea di separarsi, senza però mai coinvolgere apertamente i minori, senza segnalare difficoltà o preoccupazioni legate alla loro sorte;
non sono stati, inoltre, allegati dalla resistente segnali di disagio del minore , neppure quando il bambino Per_1
frequenta il padre, ultimamente anche senza la presenza della madre, nei due pomeriggi alla settimana che le parti hanno, al momento, individuato nelle giornate del lunedì e del sabato”.
E' legittimo, peraltro, dubitare della effettiva gravità delle accuse mosse dalla nei confronti del CP
(e della relativa fondatezza laddove la donna accusa l'ex compagno di essere stata vittima di Pt_1
condotte di violenza fisica senza alcuna reciprocità), essendosi determinata la resistente a sporgere denuncia non già nell'immediatezza delle condotte asseritamente subite, ma quando già da mesi l'ex compagno era uscito di casa ed erano in corso fra le parti ed i rispettivi legali trattative finalizzate a regolamentare la frequentazione padre – figlio.
Come, inoltre, puntualmente ed opportunamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, le allegazioni sulla violenza domestica della resistente suscitano perplessità in punto di piena credibilità anche perché
(e la circostanza è stata confermata all'udienza del 20 febbraio 2025) durante il periodo intercorso tra la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio della resistente, ossia da dicembre 2024 a febbraio
2025, le regole originariamente imposte da a tutela e protezione del figlio (incontri col Controparte_1
padre solo in luoghi pubblici e alla presenza della madre), sono decadute e, prima dell'udienza cautelare, al padre è stata concessa dalla ex compagna la possibilità di rivedere da solo, senza Per_1
pagina 7 di 12 più la vigilanza della madre, tenendolo con sé il pomeriggio in un luogo scelto liberamente per poi riaccompagnarlo a casa.
Sono poi emersi alcuni fattori positivi che fanno propendere per l'adeguatezza genitoriale del ricorrente malgrado le accuse rivolte a suo carico.
Al ricorrente deve riconoscersi, anzitutto, la scelta responsabile di interrompere la relazione con l'ex compagna, dopo essersi avveduto della disfunzionalità del loro rapporto e della possibilità che nel proseguire la convivenza l'ambiente domestico potesse divenire pregiudizievole anche per e Per_1
gli altri due figli, anch'essi minori, di primo letto della . Gli va riconosciuto di essersi adeguato CP
alle condizioni dettate dalla ex compagna, all'indomani dell'interruzione della convivenza, sulle modalità e sui tempi di incontro col figlio al solo scopo di mantenere e conservare un legame affettivo con , salvo poi coltivare l'odierno procedimento in difetto di un accordo fra le parti sulle Per_1
modalità di frequentazione padre – figlio. Ciò che ancora di più fa propendere per la capacità del di prendersi adeguatamente cura del figlio , di provvedere ai suoi bisogni e di Pt_1 Per_1
assumere, in accordo con l'altro genitore, scelte consapevoli e responsabili per la sua educazione, istruzione e crescita in generale, è la circostanza per cui, a fronte di un mai rilevato disagio del minore nel rapportarsi col padre e di mai dedotte problematiche specifiche nel relativo rapporto, a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali il rapporto padre e figlio è stato ripristinato con anche la previsione del pernottamento, non solo non è emersa alcuna criticità, ma, come dedotto dalla difesa del ricorrente, il bambino ha mostrato segnali più che positivi (tanto che le maestre dell'asilo da lui frequentato avrebbero riferito al padre che il lunedì ed il venerdì rimane aggrappato al Per_1
cancello della scuola già dal primo pomeriggio in attesa dell'arrivo del suo papà).
La stessa resistente, sentita all'udienza del 7 maggio 2025, non ha dedotto di aver riscontrato disagi o altre problematiche di nel rincasare dopo aver trascorso l'intero week end col padre. Per_1
La circostanza per cui è un calciatore professionista, impegnato in allenamenti quotidiani e nei Pt_1
week end, non può andare a discapito della relazione padre – figlio: nei giorni in cui il minore starà col padre, questi saprà organizzarsi per gestire al meglio la permanenza del bambino presso di sé, al pari della madre nei relativi giorni lavorativi.
Le parti hanno dato prova, inoltre, di sapersi relazionare ed organizzare nel miglior interesse di
, come accaduto anche nei mesi antecedenti il deposito del ricorso. Non sono emerse, del Per_1
resto, criticità in merito alla assunzione, di comune accordo, delle scelte più importanti quali quelle relative alla salute, alla scuola ed alle attività ricreative.
Nel riferito contesto, non sussistono, quindi, controindicazioni a che il minore sia affidato in Per_1
maniera condivisa ad entrambi i genitori.
pagina 8 di 12 La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sul figlio minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza del figlio presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un Per_1
effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione, eventualmente con l'appoggio di una mediazione familiare cui le parti possono sempre rivolgersi su base volontaria in caso di divergenza non autonomamente superabile.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Quanto alla regolamentazione degli incontri padre e figlio, si osserva come la distanza geografica che li separa e la tenera età di (prossimo al compimento del quarto anno di vita, e comunque Per_1
nell'ottica futura dell'età scolare) rendano opportuno limitare il pernottamento presso il padre ai soli fine settimana alternati, escludendolo nel corso della settimana. Inoltre, si ritiene che il Pt_4
nell'arco di questi ultimi tre mesi, abbia dato prova di saper accudire adeguatamente il bambino e di riuscire a gestirlo anche da solo, potendo quindi egli, d'ora in poi, vederlo e tenerlo con sé autonomamente, ricorrendo all'ausilio di familiari, in particolare dei nonni paterni, solo all'occorrenza, nonché al fine di preservare il rapporto del minore con il relativo ramo parentale.
Dunque, il padre potrà continuare a vedere e a stare col figlio durante il week end, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 19,00; nonché un pomeriggio di ogni settimana (da concordare fra le parti) dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre dopo aver cenato.
Durante le vacanze natalizie ciascun genitore terrà il minore con sé sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e il Capodanno con la madre e l'anno successivo il giorno di Natale con la madre e il Capodanno con il padre;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e l'anno successivo il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante le vacanze estive quindici giorni, anche non consecutivi (fino al compimento del quinto anno di età, prudenzialmente, solo sette giorni, anche non consecutivi), da concordare tra i pagina 9 di 12 genitori entro il 31/05 di ogni anno;
in difetto di accordo, negli anni dispari la scelta verrà assunta unilateralmente dal padre e negli anni pari dalla madre.
Passando alle determinazioni economiche, deve rammentarsi che ai sensi dell'art. 337 ter, 4° comma,
c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che nella determinazione dell'assegno periodico il giudice, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, tiene conto: 1) delle attuali esigenze del figlio;
2) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) delle risorse economiche di entrambi;
5) della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie la sproporzione reddituale fra le parti è pacifica e provata documentalmente.
è calciatore professionale, impegnato nella scorsa stagione in una squadra di serie D. TE
Come da contratto in atti (cfr. doc. 3 di parte ricorrente), per la stagione calcistica 2024/2025 egli ha percepito un reddito lordo di € 32.500,00 corrispondenti a circa € 30.0000,00 netti, oltre alla somma di circa € 4.200,00 per presenze in campionato. E' proprietario dell'immobile sito in Monza, Via Tiziano
Vecellio, oggetto di preliminare di vendita, per il quale percepisce mensilmente, in acconto sul prezzo,
€ 2.000,00 (cfr. estratti conto 2023 e 2024 e doc. 5 di parte ricorrente). Dalla documentazione allegata alla prima memoria integrativa non pare percepire alcun emolumento dalla compartecipazione alle quote societarie della Sostiene un canone locatizio per l'immobile di abitazione di 700 Parte_5
euro mensili (cfr. doc. 6).
è impiegata presso Idrokinetik S.r.l. e percepisce una retribuzione di circa 1000 euro al Controparte_1
mese. Non risulta sostenere spese alloggiative. Corrisponde una rata mensile per l'autovettura di €
298,00.
L'AUU per il figlio minore è percepito al 50% nella misura di 100,00 euro ciascuno.
Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha 3 anni e mezzo, e delle relative Per_1
esigenze; b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, come sopra individuati, perciò nettamente prevalenti con la madre;
c) della situazione reddituale, personale e patrimoniale come sopra descritta;
d) che l'AUU pari a circa 200,00 euro è percepito al 50% da ciascun genitore;
e) che il padre, per poter vedere il minore, sostiene e sosterrà spese di viaggio e costi per la sua permanenza in Ferrara una volta a settimana;
si ritiene equo porre a carico del padre, con decorrenza dalla domanda 17 febbraio 2025), detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per lo stesso titolo, un contributo mensile di 450,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
pagina 10 di 12 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 737 e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a [...] il [...]) Persona_4
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità
pagina 11 di 12 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ.
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé con le modalità di cui in parte Per_1
narrativa.
3) Detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, con decorrenza dalla domanda (17/02/2025) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , versando alla madre la somma mensile di € 450,00, da versare anticipatamente Per_1
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
4) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi alle parti e al S.S. territorialmente competente.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 15 maggio 2025.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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