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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/09/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 589/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 589/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
CHIETI (CH), rappresentato e difeso dall'avv. VANIA SCIARRA;
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(CH), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO CERELLA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. i coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale ubicata in Vasto alla Via San Rocco n. 120/G, di proprietà esclusiva del Sig. resterà Parte_1 assegnata alla Sig.ra per la durata di anni 4 decorrenti CP_1 dalla data della pronuncia del provvedimento di omologa;
3. per tutta la durata del suddetto periodo, tutte le spese (relative alla menzionata casa coniugale) per le utenze (gas, luce, acqua,
Tari) e le spese condominiali di ordinaria amministrazione saranno
a carico della Sig.ra mentre il Sig. CP_1 Parte_1 provvederà alle tasse e contributi relativi alla proprietà dell'immobile ed alle spese condominiali di straordinaria amministrazione;
4. sempre in riferimento alla sopra citata casa coniugale, le parti convengono che il denaro (circa Euro 40.000,00) speso dal Sig.
per l'acquisto dell'autoveicolo Range Rover AR (anno Parte_1
2019), intestato alla moglie, valga a titolo di “compensazione” per le spese ed il denaro investiti da parte di quest'ultima su detto immobile;
5. il signor si obbliga a corrispondere a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento della moglie, attualmente disoccupata, la somma mensile di euro 2.000,00 (euro duemila/00) entro il giorno
5 di ogni mese;
6. il signor si impegna a restituire alla Signora Parte_1
il motociclo Vespa Piaggio;
CP_1
7. le spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 19/06/2015, hanno CP_1 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 18/7/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) il CP_1
19/06/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 31, parte II, serie A dell'anno 2015; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 589/2025 promosso da:
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
CHIETI (CH), rappresentato e difeso dall'avv. VANIA SCIARRA;
e
(C.F. ), nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(CH), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONINO CERELLA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. i coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, con obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale ubicata in Vasto alla Via San Rocco n. 120/G, di proprietà esclusiva del Sig. resterà Parte_1 assegnata alla Sig.ra per la durata di anni 4 decorrenti CP_1 dalla data della pronuncia del provvedimento di omologa;
3. per tutta la durata del suddetto periodo, tutte le spese (relative alla menzionata casa coniugale) per le utenze (gas, luce, acqua,
Tari) e le spese condominiali di ordinaria amministrazione saranno
a carico della Sig.ra mentre il Sig. CP_1 Parte_1 provvederà alle tasse e contributi relativi alla proprietà dell'immobile ed alle spese condominiali di straordinaria amministrazione;
4. sempre in riferimento alla sopra citata casa coniugale, le parti convengono che il denaro (circa Euro 40.000,00) speso dal Sig.
per l'acquisto dell'autoveicolo Range Rover AR (anno Parte_1
2019), intestato alla moglie, valga a titolo di “compensazione” per le spese ed il denaro investiti da parte di quest'ultima su detto immobile;
5. il signor si obbliga a corrispondere a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento della moglie, attualmente disoccupata, la somma mensile di euro 2.000,00 (euro duemila/00) entro il giorno
5 di ogni mese;
6. il signor si impegna a restituire alla Signora Parte_1
il motociclo Vespa Piaggio;
CP_1
7. le spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 [...]
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 19/06/2015, hanno CP_1 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che in data 18/7/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) il CP_1
19/06/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 31, parte II, serie A dell'anno 2015; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 26/09/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini