Art. 1.
Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 , e variate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227 23 ottobre 1960, n. 1239, e 22 novembre 1961, n. 1286 , sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.
Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 , e variate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227 23 ottobre 1960, n. 1239, e 22 novembre 1961, n. 1286 , sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.