Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Carducci, Diego Fecarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isnello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Massimo Punzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento e declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Isnello sull’istanza inoltrata via p.e.c. in data 9 ottobre 2024, acquisita al protocollo dell’ente il successivo 10 ottobre 2024 al n. -OMISSIS-, con la quale i ricorrenti hanno chiesto all’Amministrazione comunale di esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi al fine di eliminare i manufatti abusivi realizzati dai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, dando seguito e attuazione all’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi Reg. Gen. n. 68, emessa dal Servizio III del Comune di Isnello in data 6.10.2023, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente all’adozione dei provvedimenti richiesti;
nonché per l’annullamento dei seguenti atti, richiesto con motivi aggiunti:
- nota prot. n. -OMISSIS-del 21.03.2025 del Comune di Isnello-Servizio III (Urbanistica-Lavori Pubblici-Attività Produttive), conosciuta a mezzo p.e.c. di pari data, avente ad oggetto “Atto di invito ai sensi degli artt. 2 e 2 bis legge 241/1990; risposta nota del 9.10.2024 assunta al prot. n. -OMISSIS- del 10.10.2024” ;
- per quanto possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa l’ordinanza r.g. n.15 del 14.03.2025 del Comune di Isnello-Servizio III (Urbanistica - Lavori Pubblici - Attività Produttive), dallo stesso depositata il 17.03.2025 nel giudizio R.G. n.1374/2024, pendente dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, avente ad oggetto “Integrazione Ordinanza n.21 del 26.04.2024 di Sospensione Ingiunzione di Demolizione di lavori Edili n.68 del 06.10.2023”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isnello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LL SA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i signori -OMISSIS- hanno chiesto che venisse dichiarato illegittimo il silenzio mantenuto dal Comune di Isnello sulla loro istanza del 9 ottobre 2024.
Secondo quanto riferito in ricorso, i -OMISSIS- avrebbero, nel corso degli anni, abusivamente ampliato la corte antistante il loro fabbricato, identificato in catasto al fg. -OMISSIS-, appropriandosi illecitamente di una consistente porzione di terreno non di loro proprietà, che
fa parte delle particelle -OMISSIS- del medesimo fg. 5, e che apparterrebbe in via esclusiva agli odierni ricorrenti.
La menzionata ingiunzione a demolire era stata adottata, su sollecitazione dei signori -OMISSIS-, in ragione, oltre che dell’assenza del titolo di proprietà, anche di altri profili, tra cui la mancanza di titolo edilizio.
Tale provvedimento è stato impugnato dai signori -OMISSIS- con ricorso giurisdizionale proposto innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1872/2023), successivamente respinto con sentenza n. 902/2025.
L’Ufficio tecnico comunale, per due volte, ha sospeso l’efficacia dell’ingiunzione a demolire: la prima volta, con ordinanza n. 88 del 27 dicembre 2023, poi revocata con ordinanza n. 8 del 4 marzo 2024); la seconda volta - con ordinanza del Servizio III reg. gen. n. 21 del 26 aprile 2024 - la sospensione è stata adottata in ragione dell’intervenuta sospensione in appello dell’efficacia della sentenza n. 692/2023, con cui il Tribunale di Termini Imerese aveva precedentemente accertato l’illegittima occupazione, ad opera dei -OMISSIS-, delle sopra indicate porzioni di terreno di proprietà dei ricorrenti.
La menzionata ordinanza n. 21/2024 è stata impugnata dagli odierni ricorrenti innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 1036/2024) e, con sentenza n. 2537 del 12 settembre 2024, è stata annullata, atteso che, “come esattamente rilevato dalla parte ricorrente, l’ordinanza di demolizione sospesa era basata anche su plurimi profili di abusività delle opere contestate (mancanza del permesso di costruire, mancanza delle autorizzazioni sismica e paesaggistica)” ; l’efficacia di tale pronunciamento giurisdizionale è stata poi sospesa con ordinanza del C.G.A.R.S. n. 99/2025.
Pertanto, i ricorrenti, con istanza del 9 ottobre 2024, hanno chiesto al Comune di Isnello, in ragione dell’abusività delle opere, di esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi.
Decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90, i ricorrenti hanno proposto l’atto introduttivo del presente giudizio, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione comunale sulla detta istanza.
Con motivi aggiunti notificati il 16 maggio 2025 e depositati il successivo 27 maggio, i ricorrenti hanno impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-del 21 marzo 2025, con cui il Comune di Isnello ha comunicato di non poter procedere all’adozione di provvedimenti sanzionatori aventi ad oggetto le opere di cui trattasi, e l’ordinanza n. 15 del 14 marzo 2025, con cui è stata integrata la motivazione della menzionata ordinanza n. 21 del 26 aprile 2024.
Segnatamente, l’amministrazione, ha ritenuto, con la nota prot. n. -OMISSIS-, di non poter portare ad esecuzione l’ordinanza di demolizione – dei cui atti consequenziali i ricorrenti avevano chiesto l’adozione – per essere state presentate dai signori -OMISSIS- due segnalazioni certificate di inizio attività tardive (prot. nn. 2183 e -OMISSIS-del 9 aprile 2024), relative alle opere contestate.
Secondo l’avviso del Comune, la presentazione della s.c.i.a. in sanatoria prot. n. 2183 (avente ad oggetto i lavori ricadenti nella p.lla -OMISSIS- del foglio 5, di indiscussa proprietà dei -OMISSIS-, consistenti in “Livellamenti vari nel terreno circostante il fabbricato, battuto cementizio nella parte carrabile di-OMISSIS-e in tutti i camminamenti, n.2 pilastri in c.a., parte di cordolo circa ml. 6,20 ricadente nella particella -OMISSIS-, scala, muro in c.a., scala, ml. 4,60 e ml. 1,60 muro in c.a. m.l. 2,66” ) e della s.c.i.a. in sanatoria prot. n. -OMISSIS-(relativa ai lavori ricadenti nelle particelle -OMISSIS- del foglio 5 - di proprietà controversa – consistenti in “Battuto cementizio per circa mq. 64 ricadenti nella particella 1066; realizzazione di cordolo in cls di circa ml. 16,00 di lunghezza e ml. 0,25 di larghezza 6,20 e 0,20 di altezza ricadente nella particella 1066; parte di cordolo in cls di circa ml. 9,40 di lunghezza e ml. 0,25 di larghezza e di altezza variabile da ml 0,30 a 0,65 ricadente nella particella 1068; cordolo in cls di lunghezza ml. 4,15 e ml. 0,25 di larghezza e altezza variabile da ml. 0,22 a 0,30 ricadente nella particella 1068; muro in c.a. di lunghezza ml. 5,70 e ml. 0,25 di larghezza e di altezza variabile da ml. 1,00 a 0,60 ricadente nella particella 623 e in parte nella particella 1068; muro in mattoni di tufo di lunghezza ml. 2,84 e ml. 0,20 di larghezza e di altezza di ml. 1,60 ricadente nella particella 623” ) avrebbe determinato un arresto dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione.
Avverso i provvedimenti impugnati, parte ricorrente ha dedotto le seguenti doglianze.
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e funzionamento dell’azione amministrativa – violazione del giusto procedimento e dell’obbligo di conclusione dello stesso in violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, e dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 - eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento – motivazione erronea, perplessa e apparente - travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - mancato esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e difetto di istruttoria – arbitrarietà, sviamento e ingiustizia manifesta.
Le due segnalazioni certificate di inizio attività, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, sarebbero state inidonee a determinare la sospensione dell’efficacia dell’ingiunzione a demolire e ciò in ragione della loro presentazione oltre il termine di cui all’art. 36, co. 1 d.P.R. 380/2001.
II – Sotto ulteriore profilo eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento e funzionamento dell’azione amministrativa-violazione del giusto procedimento e dell’obbligo di conclusione dello stesso - violazione del principio di speditezza e continuità della funzione pubblica - violazione e falsa applicazione dell’art. 36 e dell’art.31, comma 3, del d.P.R. n.380/2001 - eccesso di potere per mancato esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e per mancata istruttoria –
permanenza dell’inadempimento - travisamento, arbitrarietà e ingiustizia manifesta.
Come ritenuto dallo stesso Comune nella parte motiva del provvedimento impugnato, la s.c.i.a. prot. n. 2183 del 9 aprile 2024, in assenza del parere del competente Ufficio del Genio Civile, non ha prodotto effetti. Inoltre, con riferimento alla s.c.i.a. prot. n. -OMISSIS-del 9 aprile 2024, sempre nel corpo della nota prot. n. -OMISSIS-, il Comune, richiamando la sua precedente nota prot. -OMISSIS- del 29 aprile 2024, ha affermato che tale segnalazione “non assume efficacia in quanto si è rilevato che per la S.C.I.A. in oggetto non è stato allegato nessun titolo di proprietà per le aree interessate dai lavori eseguiti abusivamente”.
Ancora, sotto altro profilo, la sospensione del procedimento amministrativo di demolizione fino alla definizione del contenzioso civile attualmente pendente sulla titolarità dei beni interessati sarebbe illegittima, trattandosi di una sospensione sine die , non ammessa dall’ordinamento.
III - Illegittimità dell’ordinanza n. 15 del 14.03.2025 per tutti i motivi sopra calendati.
L’ordinanza n. 15/25, oltre ad essere stata adottata in violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, sarebbe illegittima per le stesse ragioni già dedotte avverso il provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-del 21 marzo 2025, riportando, tale ordinanza, motivazioni assolutamente identiche a quelle della detta nota.
Con memoria del 17 giugno 2025, si è costituito in giudizio il Comune di Isnello, chiedendo il rigetto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
Con sentenza non definitiva n. 1796 del 31 luglio 2025, è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il silenzio mantenuto dal Comune; contestualmente, è stata fissata l’udienza pubblica del 18 novembre 2025 per la trattazione delle domande di annullamento.
Il Comune, quindi, con memoria del 29 ottobre 2025, ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse, “relativamente alle opere edili oggetto di sanatoria … realizzate dai -OMISSIS- su loro terreno” ; all’udienza fissata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve rilevarsi la fondatezza dell’eccezione, sollevata dal Comune, di parziale inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse.
È noto, invero, che va escluso che “il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2/2021).
Piuttosto, la legittimazione a ricorrere avverso provvedimenti inerenti opere edilizie realizzate da terzi, può ritenersi sussistente solo qualora sia dedotto uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio che si assume illegittimo.
Nel caso in esame, non è stato dimostrato e neppure dedotto quale sia il pregiudizio sofferto dai ricorrenti per effetto delle opere realizzate dai controintressati nelle aree di cui gli stessi sono incontestatamente proprietari.
Ciò premesso, il collegio rileva la fondatezza del ricorso, limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, nella parte relativa alle opere realizzate nell’area la cui titolarità è controversa (e menzionate nella s.c.i.a. prot. n. -OMISSIS-), nei termini che seguono.
Il Comune di Isnello, come risulta chiaramente dalla motivazione della nota impugnata, ha deciso di non dare corso all’ingiunzione di demolizione, dalla stessa amministrazione adottata con ord. n. 68/2023, in ragione di un supposto “arresto dell’efficacia” dell’ordine demolitorio, in tesi discendente dalla intervenuta presentazione delle due s.c.i.a. più volte indicate.
È stata, tuttavia, la medesima amministrazione a rilevare, proprio nella nota prot. n. -OMISSIS-, che la segnalazione n. -OMISSIS- “non assume efficacia in quanto si è rilevato che per la S.C.I.A. in oggetto non è stato allegato nessun titolo di proprietà per le aree interessate dai lavori…; la S.C.I.A. in oggetto pertanto non assume efficacia”.
È noto, invero, che presupposto indefettibile affinché la s.c.i.a. possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella segnalazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 2024, n. 576).
A fronte di tale, corretta considerazione, tuttavia, il Comune contraddittoriamente ha concluso nel senso della idoneità della menzionata segnalazione a cristallizzare gli effetti dell’ingiunzione a demolire.
In realtà, dalla improduttività di effetti della s.c.i.a., dovuta alla sua incompletezza, discende per tabulas l’inidoneità della medesima segnalazione a produrre qualsivoglia effetto sul pendente procedimento sanzionatorio avviato dallo stesso Comune.
Né può supporsi che possano estendersi alla s.c.i.a. tardiva – come probabilmente ritenuto dal Comune – i medesimi effetti dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001; la presentazione di una domanda di sanatoria, su cui il Comune è chiamato a pronunciarsi entro un termine prefissato (decorso il quale si forma un provvedimento tacito di diniego) è cosa ben diversa dalla s.c.i.a., che è un atto del privato, di per sé idoneo a produrre effetti, ma, come si è detto, solo se completo.
Pertanto, il ricorso risulta fondato, attesa l’illegittimità della condotta dell’amministrazione che, dopo aver avviato un procedimento volto alla repressione di abusi edilizi, ha ritenuto che dalla mera presentazione di una s.c.i.a. (incompleta) relativa a tali abusi discenda la cristallizzazione del medesimo.
Infine, per quel che concerne l’ordinanza n. 15/25, dichiaratamente impugnata da parte ricorrente solo per scrupolo difensivo ed al fine di non dare alla stessa acquiescenza, in linea con le deduzioni mosse dagli stessi ricorrenti (che hanno rilevato come si tratti di un atto “privo di efficacia pratica, trattandosi di un provvedimento privo di dispositivo” ) deve ritenersi l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse.
In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti in parte va dichiarato inammissibile ed in parte merita accoglimento, con consequenziale annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-, nella parte relativa alle opere realizzate in area di proprietà controversa ed indicate nella s.c.i.a. n. -OMISSIS-.
Le spese della lite, che complessivamente si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori, tenuto conto del complessivo esito della stessa, devono essere per metà compensate e nella restante parte poste a carico dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili ed in parte li accoglie e per l’effetto annulla la nota prot. n. -OMISSIS-, nella parte relativa alle opere realizzate in area di proprietà controversa ed indicate nella s.c.i.a. n. -OMISSIS-.
Liquida le spese di lite in € 3.000,00, oltre accessori, disponendone per metà la compensazione e ponendole per la restante parte a carico dell’amministrazione comunale, che è dunque condannata a rifonderle in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
LL SA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SA US | RO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.