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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.02.2024 da
1) Parte_1
Nata ad Alcamo (TP) il 15.08.1961
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Silvia Giamminola
contro
2) Parte_2
Nato a Cinquefrondi (RC) il 22.09.1952
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Valentina Campisani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Fino OR (CO), in data 1.10.1988,
(anno 1998, atto n. 5, reg., parte I, serie Ufficio 1);
con i seguenti FIGLI economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nata il [...] Parte_4
- nata il [...] Parte_5
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, ciascuno nella propria abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto, evitando il più possibile contatti diretti tra di loro;
b) Il sig. offre alla sig.ra , che accetta dichiarando di null'altro avere a Pt_2 Pt_1
pretendere a tale titolo, quale risarcimento del danno per i fatti occorsi in data 4 giugno
2023 la somma di € 5.000,00 (cinquemila), che verrà corrisposta in 50 ratei mensili di €
100,00 ciascuno a far da aprile 2025 a maggio 2028, entro il giorno 10 ogni mese (con eccezione dell'aprile 2025, quando l'importo verrà versato entro il giorno 2 del mese);
c) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento la somma Pt_2 Pt_1
di € 100,00 (cento/00) a far data dal mese di aprile 2025 sino al mese di maggio 2028, e di € 150,00 (centocinquanta/00) dal mese di maggio 2028 (previa rivalutazione, alla conclusione dei pagamenti di cui ai punti precedenti) con aggiornamento Istat dal mese di aprile 2026;
d) I versamenti di cui ai punti precedenti verranno effettuati entro il giorno 10 ogni mese
(con eccezione dell'aprile 2025, quando l'importo verrà versato entro il giorno 2 del
2 mese), sull'Iban indicato dalla sig.ra , che al momento è il seguente: Pt_1
[...];
e) Il sig. riconosce altresì l'importo di € 2000 (duemila/00) omnia a titolo di Pt_2
contributo alla spese legali in favore della moglie, da versare direttamente in favore dell'Avv. Silvia Giamminola sull'Iban [...], e la sig.ra rinuncia alla conferma dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
per il Pt_1
resto le spese si intendono compensate e l'Avv. Giamminola sosterrà il costo del contributo unificato, ad oggi posto a debito vista l'ammissione provvisoria al beneficio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro
è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
3 E Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 1.10.1988, in Fino OR (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fino OR
(anno 1988, atto n.5, parte I, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fino
OR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 4.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.02.2024 da
1) Parte_1
Nata ad Alcamo (TP) il 15.08.1961
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Silvia Giamminola
contro
2) Parte_2
Nato a Cinquefrondi (RC) il 22.09.1952
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con l'Avv. Valentina Campisani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Fino OR (CO), in data 1.10.1988,
(anno 1998, atto n. 5, reg., parte I, serie Ufficio 1);
con i seguenti FIGLI economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nata il [...] Parte_4
- nata il [...] Parte_5
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, ciascuno nella propria abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto, evitando il più possibile contatti diretti tra di loro;
b) Il sig. offre alla sig.ra , che accetta dichiarando di null'altro avere a Pt_2 Pt_1
pretendere a tale titolo, quale risarcimento del danno per i fatti occorsi in data 4 giugno
2023 la somma di € 5.000,00 (cinquemila), che verrà corrisposta in 50 ratei mensili di €
100,00 ciascuno a far da aprile 2025 a maggio 2028, entro il giorno 10 ogni mese (con eccezione dell'aprile 2025, quando l'importo verrà versato entro il giorno 2 del mese);
c) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento la somma Pt_2 Pt_1
di € 100,00 (cento/00) a far data dal mese di aprile 2025 sino al mese di maggio 2028, e di € 150,00 (centocinquanta/00) dal mese di maggio 2028 (previa rivalutazione, alla conclusione dei pagamenti di cui ai punti precedenti) con aggiornamento Istat dal mese di aprile 2026;
d) I versamenti di cui ai punti precedenti verranno effettuati entro il giorno 10 ogni mese
(con eccezione dell'aprile 2025, quando l'importo verrà versato entro il giorno 2 del
2 mese), sull'Iban indicato dalla sig.ra , che al momento è il seguente: Pt_1
[...];
e) Il sig. riconosce altresì l'importo di € 2000 (duemila/00) omnia a titolo di Pt_2
contributo alla spese legali in favore della moglie, da versare direttamente in favore dell'Avv. Silvia Giamminola sull'Iban [...], e la sig.ra rinuncia alla conferma dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
per il Pt_1
resto le spese si intendono compensate e l'Avv. Giamminola sosterrà il costo del contributo unificato, ad oggi posto a debito vista l'ammissione provvisoria al beneficio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro
è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
3 E Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 1.10.1988, in Fino OR (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Fino OR
(anno 1988, atto n.5, parte I, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fino
OR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 4.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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