Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1979, n. 1100
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Sentenza 20 febbraio 1979

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Nel contratto di prestazione d'opera professionale non e esclusa - in Mancanza di un espresso divieto legislativo - la legittimita della clausola con la quale le parti pattuiscano che il diritto all'onorario per il professionista sia condizionato al conseguimento di un risultato positivo per il cliente. (nella specie, era stato convenuto che il professionista, al quale era stato conferito l'incarico di trattare la concessione di un mutuo con un istituto di credito, avrebbe ottenuto l'onorario pattuito solo dopo la stipulazione definitiva del contratto di mutuo e all'atto della prima erogazione).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1979, n. 1100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1100
    Data del deposito : 20 febbraio 1979

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