Sentenza 20 febbraio 1979
Massime • 1
Nel contratto di prestazione d'opera professionale non e esclusa - in Mancanza di un espresso divieto legislativo - la legittimita della clausola con la quale le parti pattuiscano che il diritto all'onorario per il professionista sia condizionato al conseguimento di un risultato positivo per il cliente. (nella specie, era stato convenuto che il professionista, al quale era stato conferito l'incarico di trattare la concessione di un mutuo con un istituto di credito, avrebbe ottenuto l'onorario pattuito solo dopo la stipulazione definitiva del contratto di mutuo e all'atto della prima erogazione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1979, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1979 |
Testo completo
Nel contratto di prestazione d'opera professionale non e esclusa - in Mancanza di un espresso divieto legislativo - la legittimita della clausola con la quale le parti pattuiscano che il diritto all'onorario per il professionista sia condizionato al conseguimento di un risultato positivo per il cliente. (nella specie, era stato convenuto che il professionista, al quale era stato conferito l'incarico di trattare la concessione di un mutuo con un istituto di credito, avrebbe ottenuto l'onorario pattuito solo dopo la stipulazione definitiva del contratto di mutuo e all'atto della prima erogazione).*