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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 762 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
con l'avv. AZZARO LOREDANA;
[...]
attore contro
(c.f. ), con l'avv. ROMANO Controparte_1 C.F._1
SALVATORE;
, (c.f. ), CON L'AVV. Controparte_2 C.F._2
ROMANO RI;
(c.f. ) e , (c.f. Controparte_3 C.F._3 CP_4
, contumaci;
C.F._4
convenuti avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2021, (oggi Parte_2
conveniva in giudizio i sig.ri Parte_3 [...]
, , e , in qualità di CP_3 Controparte_1 CP_4 Controparte_2
soci della società Real Immobiliare Investiment s.r.l., già cancellata dal registro delle imprese, al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita redatto in data 27.03.2019, a rogito del Notaio
, Notaio in Vittoria, repertorio n. 79671 fascicolo n. 23668, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Ragusa il 10.04.2019 al n. di registro particolare n. 3723 reg. generale 5279, atto con il quale la società “
[...]
” trasferiva al socio Controparte_5 CP_1
diversi beni immobili, dettagliatamente indicati in citazione;
nonché
[...]
(deve ritenersi, in subordine) la condanna del liquidatore e dei soci al risarcimento del danno in misura pari all'importo dei crediti vantati.
In particolare, la Real Immobiliare Investiment s.r.l. in liquidazione, trasferiva al suo socio , in data 27.03.2019, e, quindi, in prossimità della Controparte_1
cancellazione della società, avvenuta in data 5.06.2019, tutti i propri beni immobili per il prezzo complessivo di € 450.660,00, di cui le parti convenivano la compensazione con dei crediti del socio acquirente nei confronti della società venditrice.
L'attrice esponeva di essere creditrice nei confronti della società Real Immobiliare
Investiment s.r.l. del complessivo importo di € 246.966,53, oltre interessi ed accessori di legge, in virtù di diverse cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento, emessi per varie causali e notificati tra il 2010 ed il 2019, e che i soci convenuti e la società Real immobiliare Investment srl, mediante la stipula del sopra indicato atto pubblico di compravendita, trasferendo tutti i beni del patrimonio immobiliare della società al socio Sig. , Controparte_1
escludevano qualsiasi possibilità di recupero di tali crediti.
Parte attrice precisava, poi, che i predetti trasferimenti di proprietà risultavano effettuati successivamente alla notifica dei titoli esecutivi di cui sopra e successivamente ai piani di rateizzazione e definizione agevolata stipulati tra le parti per tutti i carichi iscritti a ruolo, dimostrando così la volontà del venditore/debitore di porre in essere detti atti dispositivi con la consapevolezza della loro natura pregiudizievole per le pretese creditorie vantate dal creditore/istante.
Si costituivano in giudizio i convenuti e già soci della Real Immobiliare
Investiment srl, Sig.ri e , con identiche Controparte_1 Controparte_2
comparse, chiedendo il rigetto delle domande.
In particolare, i convenuti deducevano la non riconducibilità della fattispecie alla disciplina della responsabilità degli amministratori e liquidatori, e comunque l'insussistenza di colpa in capo agli stessi;
hanno contestato la propria legittimazione passiva sostanziale quali soci, non avendo ricevuto alcunché dal bilancio di liquidazione;
hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, essendo l'attrice creditrice chirografaria ed applicandosi il co. 3 dell'art. 2901 c.c., in ragione del fatto che il controcredito del socio acquirente con cui è stato compensato il suo debito relativo al pagamento del prezzo derivava dall'aver egli pagato debiti della società scaduti per circa
1.245.000 milioni di euro.
Rimanevano contumaci i convenuti e già soci e . Controparte_3 CP_4
***
La domanda attorea è fondata.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione sollevata dai convenuti circa la carenza di legittimazione passiva sostanziale per non aver ricevuto alcunché all'esito della liquidazione della società. Invero, “in tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, atteso che il primo può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all'ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente” (C.21105/2016): e, nonostante la massima sembri subordinare la legittimazione passiva dei soci nell'azione revocatoria di un atto compiuto dalla società estinta all'avere questi riscosso qualcosa all'esito della liquidazione della stessa, si tratta di una pronuncia che ha invero confermato la sentenza di merito che, prescindendo da tale profilo, aveva affermato l'assoluta irrilevanza dell'estinzione della società ai fini dell'azione revocatoria, rispetto alla quale la legittimazione passiva sostanziale spetta in ogni caso ai soci (che, del resto, non vengono in alcun modo attinti dagli effetti dell'accoglimento della domanda). Dunque, l'estinzione della società non impedisce l'esperimento dell'azione revocatoria, che deve essere proposta nei confronti dei soci a prescindere dal fatto che questi abbiano conseguito attività dalla liquidazione.
È noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.:
1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie
(eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.
Il dettato normativo dell'art. 2091 c.c. trova piena applicazione nel caso in esame per le seguenti ragioni: il credito vantato dall'attrice nei confronti della società è pacifico nei confronti dei convenuti costituitisi, ed è comunque documentato dall'estratto di ruolo prodotto dall'attrice.
Quanto all'ulteriore presupposto dell'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo invece sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile e incerta la soddisfazione del credito.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che
“l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata. La revocatoria ordinaria tende, infatti, alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua con l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che non possono formare oggetto della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in quanto usciti dal patrimonio del debitore. Esso ricorre, pertanto, non soltanto se l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto e coerentemente esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (Cass.
n. 11471/2003; Cass, n. 7262/2000). Una volta provato che l'atto di cui si chiede la revoca abbia determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale, è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare il creditore
(C. 19207/2018).
Nel caso in esame, la società Real Immobiliare Investiment srl in liquidazione, con il consenso di tutti soci, ha venduto tutti i beni immobili di cui era proprietaria al socio , peraltro senza percepire il prezzo, ponendo così in Controparte_1
essere un atto che va a depauperare interamente il patrimonio della società, così svuotando del tutto la garanzia del creditore.
Quanto agli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria, e, quindi, il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo acquirente a titolo oneroso, va anzitutto evidenziato che l'atto dispositivo è successivo all'insorgere dei crediti e dunque è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore ed al terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere (cfr. tra le altre, C.C. Sez. III, Ordinanza,
01/08/2025, n. 22186) che “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente [ma anche del debitore], quale condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., può essere desunta anche da presunzioni semplici, sempre che queste siano gravi, precise e concordanti. La presenza di vincoli parentali e pregressi rapporti economici tra debitore e terzo acquirente possono costituire validi indizi della conoscibilità dell'altrui situazione debitoria”.
Nel caso di specie, la consapevolezza è certamente sussistente in capo alla società che ben sapeva di compiere un atto dispositivo del proprio intero patrimonio;
nonché in capo all'acquirente che di tale situazione era a conoscenza in quanto socio della società stessa.
Infine, non è applicabile l'art. 2901 co. 3 c.c. Tale disposizione prevede che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”, mentre nel caso di specie l'atto di cui si chiede la revoca consiste in una normale compravendita con l'unica particolarità della compensazione del credito del venditore al pagamento del prezzo con un controcredito del compratore. Né i convenuti hanno svolto alcuna argomentazione a sostegno di un'eventuale diversa qualificazione di tale atto (ad es. datio in solutum).
La domanda revocatoria è quindi fondata, mentre quella risarcitoria è assorbita.
Infatti l'attrice non ha alcun interesse all'accoglimento di tale domanda in caso di accoglimento della revocatoria, perché il danno che lamenta consiste nello svuotamento della garanzia patrimoniale della società, che è già rimediato dall'inefficacia dell'atto dispositivo quale effetto dell'accoglimento della revocatoria. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inefficace, nei confronti dell , Parte_3
l'atto pubblico di compravendita redatto in data 27.03.2019, a rogito del Notaio
, Notaio in Vittoria, repertorio n. 79671 fascicolo n. 23668, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Ragusa il 10.04.2019 al n. di registro particolare n. 3723 reg. generale 5279;
- condanna tutti i convenuti in solido a rifondere all Parte_3
le spese di lite, liquidate in € 8000 oltre iva cpa rimborso spese
[...]
forfetario al 15%.
Ragusa, 09/12/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 762 2021
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
con l'avv. AZZARO LOREDANA;
[...]
attore contro
(c.f. ), con l'avv. ROMANO Controparte_1 C.F._1
SALVATORE;
, (c.f. ), CON L'AVV. Controparte_2 C.F._2
ROMANO RI;
(c.f. ) e , (c.f. Controparte_3 C.F._3 CP_4
, contumaci;
C.F._4
convenuti avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2021, (oggi Parte_2
conveniva in giudizio i sig.ri Parte_3 [...]
, , e , in qualità di CP_3 Controparte_1 CP_4 Controparte_2
soci della società Real Immobiliare Investiment s.r.l., già cancellata dal registro delle imprese, al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di compravendita redatto in data 27.03.2019, a rogito del Notaio
, Notaio in Vittoria, repertorio n. 79671 fascicolo n. 23668, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Ragusa il 10.04.2019 al n. di registro particolare n. 3723 reg. generale 5279, atto con il quale la società “
[...]
” trasferiva al socio Controparte_5 CP_1
diversi beni immobili, dettagliatamente indicati in citazione;
nonché
[...]
(deve ritenersi, in subordine) la condanna del liquidatore e dei soci al risarcimento del danno in misura pari all'importo dei crediti vantati.
In particolare, la Real Immobiliare Investiment s.r.l. in liquidazione, trasferiva al suo socio , in data 27.03.2019, e, quindi, in prossimità della Controparte_1
cancellazione della società, avvenuta in data 5.06.2019, tutti i propri beni immobili per il prezzo complessivo di € 450.660,00, di cui le parti convenivano la compensazione con dei crediti del socio acquirente nei confronti della società venditrice.
L'attrice esponeva di essere creditrice nei confronti della società Real Immobiliare
Investiment s.r.l. del complessivo importo di € 246.966,53, oltre interessi ed accessori di legge, in virtù di diverse cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento, emessi per varie causali e notificati tra il 2010 ed il 2019, e che i soci convenuti e la società Real immobiliare Investment srl, mediante la stipula del sopra indicato atto pubblico di compravendita, trasferendo tutti i beni del patrimonio immobiliare della società al socio Sig. , Controparte_1
escludevano qualsiasi possibilità di recupero di tali crediti.
Parte attrice precisava, poi, che i predetti trasferimenti di proprietà risultavano effettuati successivamente alla notifica dei titoli esecutivi di cui sopra e successivamente ai piani di rateizzazione e definizione agevolata stipulati tra le parti per tutti i carichi iscritti a ruolo, dimostrando così la volontà del venditore/debitore di porre in essere detti atti dispositivi con la consapevolezza della loro natura pregiudizievole per le pretese creditorie vantate dal creditore/istante.
Si costituivano in giudizio i convenuti e già soci della Real Immobiliare
Investiment srl, Sig.ri e , con identiche Controparte_1 Controparte_2
comparse, chiedendo il rigetto delle domande.
In particolare, i convenuti deducevano la non riconducibilità della fattispecie alla disciplina della responsabilità degli amministratori e liquidatori, e comunque l'insussistenza di colpa in capo agli stessi;
hanno contestato la propria legittimazione passiva sostanziale quali soci, non avendo ricevuto alcunché dal bilancio di liquidazione;
hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, essendo l'attrice creditrice chirografaria ed applicandosi il co. 3 dell'art. 2901 c.c., in ragione del fatto che il controcredito del socio acquirente con cui è stato compensato il suo debito relativo al pagamento del prezzo derivava dall'aver egli pagato debiti della società scaduti per circa
1.245.000 milioni di euro.
Rimanevano contumaci i convenuti e già soci e . Controparte_3 CP_4
***
La domanda attorea è fondata.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione sollevata dai convenuti circa la carenza di legittimazione passiva sostanziale per non aver ricevuto alcunché all'esito della liquidazione della società. Invero, “in tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, atteso che il primo può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto "pendente societate", anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all'ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente” (C.21105/2016): e, nonostante la massima sembri subordinare la legittimazione passiva dei soci nell'azione revocatoria di un atto compiuto dalla società estinta all'avere questi riscosso qualcosa all'esito della liquidazione della stessa, si tratta di una pronuncia che ha invero confermato la sentenza di merito che, prescindendo da tale profilo, aveva affermato l'assoluta irrilevanza dell'estinzione della società ai fini dell'azione revocatoria, rispetto alla quale la legittimazione passiva sostanziale spetta in ogni caso ai soci (che, del resto, non vengono in alcun modo attinti dagli effetti dell'accoglimento della domanda). Dunque, l'estinzione della società non impedisce l'esperimento dell'azione revocatoria, che deve essere proposta nei confronti dei soci a prescindere dal fatto che questi abbiano conseguito attività dalla liquidazione.
È noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.:
1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie
(eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.
Il dettato normativo dell'art. 2091 c.c. trova piena applicazione nel caso in esame per le seguenti ragioni: il credito vantato dall'attrice nei confronti della società è pacifico nei confronti dei convenuti costituitisi, ed è comunque documentato dall'estratto di ruolo prodotto dall'attrice.
Quanto all'ulteriore presupposto dell'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo invece sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile e incerta la soddisfazione del credito.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che
“l'eventus damni, richiesto come condizione per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2901 c.c., deve essere inteso quale pericolo del buon fine dell'esecuzione forzata. La revocatoria ordinaria tende, infatti, alla tutela conservativa del diritto di credito, che si attua con l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni che non possono formare oggetto della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), in quanto usciti dal patrimonio del debitore. Esso ricorre, pertanto, non soltanto se l'atto di disposizione oggetto dell'azione abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza del debitore, ma anche nell'ipotesi in cui abbia comportato un'incertezza o una maggiore difficoltà o una limitazione della probabilità nella realizzazione del credito. In concreto e coerentemente esso è stato, perciò, ravvisato sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni stessi siano risultati semplicemente più esposti al deterioramento, al consumo, alla distrazione e, in definitiva, siano divenuti meno facilmente aggredibili in via esecutiva (Cass.
n. 11471/2003; Cass, n. 7262/2000). Una volta provato che l'atto di cui si chiede la revoca abbia determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale, è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare il creditore
(C. 19207/2018).
Nel caso in esame, la società Real Immobiliare Investiment srl in liquidazione, con il consenso di tutti soci, ha venduto tutti i beni immobili di cui era proprietaria al socio , peraltro senza percepire il prezzo, ponendo così in Controparte_1
essere un atto che va a depauperare interamente il patrimonio della società, così svuotando del tutto la garanzia del creditore.
Quanto agli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria, e, quindi, il consilium fraudis del debitore e la partecipatio fraudis del terzo acquirente a titolo oneroso, va anzitutto evidenziato che l'atto dispositivo è successivo all'insorgere dei crediti e dunque è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore ed al terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere (cfr. tra le altre, C.C. Sez. III, Ordinanza,
01/08/2025, n. 22186) che “in tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente [ma anche del debitore], quale condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., può essere desunta anche da presunzioni semplici, sempre che queste siano gravi, precise e concordanti. La presenza di vincoli parentali e pregressi rapporti economici tra debitore e terzo acquirente possono costituire validi indizi della conoscibilità dell'altrui situazione debitoria”.
Nel caso di specie, la consapevolezza è certamente sussistente in capo alla società che ben sapeva di compiere un atto dispositivo del proprio intero patrimonio;
nonché in capo all'acquirente che di tale situazione era a conoscenza in quanto socio della società stessa.
Infine, non è applicabile l'art. 2901 co. 3 c.c. Tale disposizione prevede che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”, mentre nel caso di specie l'atto di cui si chiede la revoca consiste in una normale compravendita con l'unica particolarità della compensazione del credito del venditore al pagamento del prezzo con un controcredito del compratore. Né i convenuti hanno svolto alcuna argomentazione a sostegno di un'eventuale diversa qualificazione di tale atto (ad es. datio in solutum).
La domanda revocatoria è quindi fondata, mentre quella risarcitoria è assorbita.
Infatti l'attrice non ha alcun interesse all'accoglimento di tale domanda in caso di accoglimento della revocatoria, perché il danno che lamenta consiste nello svuotamento della garanzia patrimoniale della società, che è già rimediato dall'inefficacia dell'atto dispositivo quale effetto dell'accoglimento della revocatoria. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inefficace, nei confronti dell , Parte_3
l'atto pubblico di compravendita redatto in data 27.03.2019, a rogito del Notaio
, Notaio in Vittoria, repertorio n. 79671 fascicolo n. 23668, Persona_1
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Ragusa il 10.04.2019 al n. di registro particolare n. 3723 reg. generale 5279;
- condanna tutti i convenuti in solido a rifondere all Parte_3
le spese di lite, liquidate in € 8000 oltre iva cpa rimborso spese
[...]
forfetario al 15%.
Ragusa, 09/12/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)