Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.1373 del 21.09.2023
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
N. R.G. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Stranieri Parte_1
Appellante
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Diana Anna Rotundo
Appellato
FATTO
Con ricorso del 27.07.2021 , premesso di aver lavorato dal 1998 al Parte_1
2018 come falegname e di aver sviluppato a causa dell'attività (verniciature, taglio del legno, pesanti carichi come porte tagliafuoco) patologie e sintomatologie correlate (ernia al disco e lombosciatalgia), aveva esposto di aver presentato in data 24.06.2020 domanda per il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata, rigettata dall' di Brindisi CP_1 per esclusione del nesso di causalità tra il rischio lavorativo cui era stato sottoposto e la malattia denunciata.
Ritenendo erronea la valutazione operata dall' , il ricorrente aveva chiesto accertarsi CP_2
l'origine professionale della suddetta patologia e la sussistenza di una menomazione permanente
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1 rigetto.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio e della prova testimoniale il Tribunale di
Brindisi, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso, ritenendo, sulla base degli elementi istruttori, che l'attività svolta dal ricorrente, essendo stata eseguita principalmente con l'uso di strumenti di lavoro e con l'impegno degli arti superiori, non avesse comportato la movimentazione manuali di carichi in modo continuativo e ripetitivo, e che quindi fosse da escludere un nesso eziologico con la patologia denunciata.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone l'erroneità, Parte_1 poiché fondata su una valutazione medico-legale dal medesimo ritenuta lacunosa e non rispettosa dei criteri medico-legali nella valutazione del danno. L'appellante ha eccepito inoltre l'erroneità della valutazione delle deposizioni dei testimoni, che avevano confermato le allegazioni esposte in ricorso.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda già proposta in primo grado.
L' ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto CP_1
Disposta nuova CTU, all'udienza di discussione del 26.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
Il gravame attiene alla verifica del nesso causale tra attività lavorativa e patologia denunciata.
Il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott. , specialista in Per_1 medicina legale, sulla base dei documenti, degli atti e dell'esame clinico ha diagnosticato “ernie discali lombari a moderata incidenza funzionale e segni clinico-strumentali di radicolopatia, in esiti di cifoplastica di D12”.
Nella relazione del predetto C.t.u. si legge: “Per poter ammettere la natura professionale di malattie multifattoriali, come quelle denunciate dall'assicurato, occorre documentare tanto il danno esitato, quanto l'esposizione ad un idoneo rischio lavorativo, con riferimento alla noxa patogena specifica. Per quanto riguarda le denunciate ernie discali lombari, occorre precisare che
l'ernia discale rappresenta in genere l'evoluzione successiva di un disco intervertebrale degenerato (discopatia) che è un processo degenerativo “parafisiologico” del disco intervertebrale con perdita di acqua e di elasticità, associato frequentemente all'artrosi vertebrale (si parla di spondilodiscoartrosi). Anche questo processo degenerativo, come l'artrosi, è favorito dalla sedentarietà, dal sovrappeso corporeo, dalle abitudini alimentari, da fattori genetici;
come tale, la
Scienza medica non lo pone in relazione con l'attività lavorativa qualunque sia il rischio lavorativo
a cui il soggetto è esposto. Dati questi presupposti patogenetici, è facile confondersi: se la discopatia non è di origine professionale (vista la sua genesi multifattoriale) anche la conseguente ernia discale non dovrebbe essere riconosciuta di origine tecnopatica. Tuttavia, il legislatore ha recepito le indicazioni della scienza medica ed ha inserito nella presunzione della genesi lavorativa
(e quindi nelle tabelle) solo l'ernia discale che interessa il tratto lombare. La limitazione topografica al tratto lombare trova giustificazione anatomo-patologica e biomeccanica patogenetica nell'evidenza che gli stress microtraumatici e le vibrazioni a carico della intera colonna vertebrale, lavoro-correlati, costituiscono concause efficienti in quanto si ripercuotono solo a livello del tratto lombare che rappresenta il segmento più mobile del rachide stesso. È accertato dalla documentazione sanitaria in atti, in particolare dalle RM lombari (la prima nel
Gennaio 2020, l'ultima il 5.2.24) che l' è affetto da “ernie discali lombari” con, all'ultimo Pt_1 controllo, impegno foraminale (L3-L4 e L4-L5) e con impronta sul sacco durale (L5-S1); gli esami elettromiografici effettuati (l'ultimo nel Gennaio 2022) hanno evidenziato una “sofferenza neurogena cronica in L5-S1, maggiore nella componente L5 a destra”. Ed aqncora il C.t.u. ha precisato che: “…in atti non è presente l'estratto conto contributivo dell'assicurato né il DVR aziendale pur citato nel verbale di visita collegiale dell' del 9.2.22: “Presa visione del DVR CP_1 inviato dall'azienda, non si rileva specifico rischio per sovraccarico della colonna in relazione alla MMDC”. Le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui D.M. 9.4.2008, prevedono la presunzione professionale dell'“Ernia discale lombare” per “a)
Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero. b) Lavorazioni di movimentazione manuale carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili specifici”. Nel caso dell' , trattandosi di falegname, la lavorazione svolta Pt_1 ha indubbiamente richiesto la movimentazione manuale dei carichi. Occorre tuttavia valutare se detto rischio lavorativo sia stato “non occasionale”, come richiesto per legge. In assenza dell'estratto conto contributivo dell' ed in considerazione delle notizie anamnestiche in atti e CP_3 riferite in sede di visita si ritiene che l' sia stato esposto saltuariamente al fattore di rischio Pt_1 movimentazione manuale carichi, anche avendo a mente le lavorazioni proprie di un falegname” .
Il C.t.u. ha evidenziato che dalle deposizioni testimoniali non emergono dati circa la durata dell'esposizione al rischio lavorativo, la quale, per avere rilevanza ai fini della tutela assicurativa presso l' , deve essere pari almeno a 5 ore al giorno per 5 anni consecutivi. CP_1
Per la valutazione del rischio lavorativo, infatti, sono importanti la durata e l'intensità dell'esposizione richiamate nella Direttiva del Parlamento Europeo (2002/44/CE del 25.6.2002). I dati statistici indicati dalla Direttiva ritengono presumibile, ai fini del riconoscimento della natura professionale della malattia, un periodo di esposizione al rischio di almeno 5 anni con valori che si avvicinano al valore limite.
Con riferimento alla valutazione della prova testimoniale questa Corte osserva che i testimoni hanno confermato lo svolgimento dell'attività di lavoro dedotta in ricorso, e che tuttavia, come è rilevabile dall'esame dei capitoli di prova testimoniale, le stesse allegazioni del ricorrente sul punto erano piuttosto generiche, mancando di elementi sufficienti a illustrare la periodicità e la frequenza del movimento dei carichi e il peso degli stessi.
Il C.t.u. ha poi valutato che “Nel caso dell' si è trattato sostanzialmente di un Pt_1 sovraccarico della colonna lombare saltuario, intervallato, deduttivamente, da più lunghi periodi di assenza del fattore di rischio MMDC e non risulta soddisfatto il requisito della durata dell'esposizione allo specifico rischio lavorativo come richiesto per legge (“non occasionale”), come richiamato dai riferimenti normativi della Comunità Europea (“continuità-ripetitività delle mansioni a rischio”) e come risultante dai dati statistico-epidemiologici” e ha concluso che, in mancanza dell'estratto contributivo e del documento di valutazione dei rischi aziendale, nella storia occupazionale di non risulta esservi stato un rischio professionale di intensità tale Parte_1 da far ragionevolmente considerare che esso (pur oggettivamente presente) abbia avuto incidenza superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori eziologici extraprofessionali, comunque presenti e importanti.
La Corte ritiene di poter aderire alle conclusioni del menzionato consulente, essendo il suo esame privo di vizi logici e tecnici, oltre che adeguatamente approfondito e argomentato sull'eziologia del danno biologico.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese di lite sono irripetibili ex art.152 disp. Att. C.p.c.; quelle di c.t.u gravano sull' . CP_1
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22/09/2023 da nei confronti Pt_1 dell' , avverso la sentenza del 21/09/2023 n.ro 1373 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1
RIGETTA l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater del D.P.R. n.115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi