Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2025, proposto dalla signora AL NI, rappresentata e difesa dall’avvocata Simona Rotundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 341 del 23 novembre 2023, corretta con annotazione sull’originale per effetto del decreto n. 410 del 12 febbraio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. ID De GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del compenso individuale accessorio per i periodi dettagliatamente indicati in parte motiva e in relazione al servizio effettivamente prestato e, per l’effetto, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente del suddetto compenso nella misura di € 983,43 oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 20.03.2025.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 13.02.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e in data 19.11.2025 ha depositato documenti.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
I documenti depositati dall’Amministrazione resistente il 19.11.2025 non possono essere utilizzati ai fini della decisione, essendo stati prodotti dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., dimidiato ai sensi dell’art. 87, co. 3, dello stesso codice.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, non risultando dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito.
Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento ai fini del pagamento delle somme portate dal titolo, se ed in quanto ancora dovute.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e al pagamento delle somme eventualmente ancora dovute.
Le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria avvocata Simona Rotundo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
ID De GR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De GR | IA La AR |
IL SEGRETARIO