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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/11/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Proc. R.G. n. 4848/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 24.11.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, all'udienza del 24.11.25 ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al R.G. n. 4848/2024, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1) nata nella città di JA (Colombia), il 14 Parte_1 gennaio 1962, residente in [...]138 No. 54-60, Apartamento 901 Torre 2 Trigales de la Colina - Bogotá D.C. Colombia, identificata dal documento d'identità colombiano n. ; NumeroD_1
2) nata nella città di JA (Colombia), il 20 Parte_2 gennaio 1963, residente in [...]2a Este No. 64-65. Blocco 22, Apt. 408, Conjunto residencial Barrio JA, Controparte_1 CP_2 identificata con documento d'identità colombiano n. ; NumeroD_2
3) nato nella città di JA (Colombia), il 16 Parte_3 dicembre 1967, residente in [...]. 10 No. 46-46, Casa 9A Manzana D - Conjunto DE , Comune di Los Patios, Dipartimento di Norte de CP_3
Santander - Colombia, identificato con documento d'identità colombiano n. ; Numero_3
4) , nato nella città di Bogotá D.C. (Colombia), il 6 Parte_4 dicembre 2016, identificato con carta d'identità n. , residente NumeroDiCa_4 in Av. 10 No. 46-46, Casa 9A Manzana D - Conjunto DE Puerto Madero, Comune di Los Patios, Dipartimento Norte de Santander - Colombia, rappresentato dai Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Email_1
Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 128bffa 2 genitori Sr.
[...]
e dalla signora;
Parte_3 Persona_1
5) nato nella città di Miami (Stati Uniti), Parte_5 il 22 novembre 2014, identificato con carta d'identità n. , NumeroDiCa_5 residente in [...]. 10 n. 46-46, Casa 9A Manzana D- Conjunto DE
Comune di Los Patios, Dipartimento Norte de Santander - CP_3
Colombia, rappresentato dai genitori: e Parte_3 [...]
Persona_1
6) , nata nella città di Barranquilla (Colombia), Parte_6 il 15 gennaio 1975, residente in [...]de Gandia 24, appartamento 9E, CAP 46780 in Oliva – Comunidad de Valencia (Spagna), identificata con passaporto colombiano n. Numer_1
7) nato nel Corregimiento de ID Parte_7
(Panama), il 28 maggio 2014, identificato con passaporto panamense n°. PA0885318, residente in [...]de Gandia 24, appartamento 9E, CAP 46780 in Oliva – Comunidad de Valencia (Spagna), e rappresentato dai genitori e da;
Parte_6 Controparte_4
8) nata nella città di Barranquilla Parte_8
(Colombia), il 17 novembre 1994, residente in [...]99 n. 58-46, Edif Brizzo, Torre 3, appartamento 1509 in Barranquilla (Colombia), identificata con passaporto colombiano n. Numer_2
9) nato nella città di JA (Colombia), il 27 Parte_9 febbraio 2002, residente a [...]2° Este n. 64-65, bloque 22 appartamento 408 in JA (Colombia), identificato dal documento d'identità colombiano n. NumeroDiCa_6
10) , nata nella città di Valledupar (Colombia), il 06 Parte_10 agosto 2004, residente a [...]44 n. 19A-20, appartamento 419, torre 5,
2 Urbanizacion Parque Central del Rio in Medellin (Colombia), identificata dal documento d'identità colombiano n. ; NumeroDiCa_7
11) , nato nella città di Santa AR (Colombia), il 14 Parte_11 febbraio 2008, residente a [...]15 n. 29-345, Bavaria Country Mz J Casa n. 4 in Santa AR (Colombia), identificato dal documento d'identità colombiano n. ; NumeroDiCa_8
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bovio che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata nelle forme di legge ed allegata al ricorso introduttivo (PEC in atti) RICORRENTI e ; Controparte_5
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
* * * * * * * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di nato Persona_2
a Viggiano (PZ), il 25/12/1828, poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero non ha inteso costituirsi rimanendo contumace per tutta la durata del processo. IN RITO Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
è nato a [...], il [...], città che rientra Persona_2 nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela
3 giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi
4 i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di
5 naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, stante la contumacia del CP_5 resistente, si limita alla ricognizione e verifica della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo nato a [...], il [...], e la Persona_2 linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella colombiana, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_5 provvedimenti consequenziali. SPESE Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la
6 condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). Nella specie, avendo il ricorrente espressamente rinunciato a chiedere la condanna alle spese, le stesse possono interamente compensarsi tra le parti.
P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4848/24, così provvede:
(i) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_5
(ii) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
(iii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1) nata nella città di JA Parte_1
(Colombia), il 14 gennaio 1962;
2) nata nella città di JA Parte_2
(Colombia), il 20 gennaio 1963;
3) nato nella città di JA Parte_3
(Colombia), il 16 dicembre 1967;
4) , nato nella città di Bogotá D.C. (Colombia), Parte_4 il 6 dicembre 2016;
5) ( , nato nella città di Miami Parte_5 Parte_5
(Stati Uniti), il 22 novembre 2014;
6) , nata nella città di Barranquilla Parte_6
(Colombia), il 15 gennaio 1975;
7) nato nel Corregimiento de Parte_7
ID (Panama), il 28 maggio 2014;
8) nata nella città di Barranquilla Parte_8
(Colombia), il 17 novembre 1994;
7 9) nato nella città di JA Parte_9
(Colombia), il 27 febbraio 2002;
10) , nata nella città di Valledupar (Colombia), Parte_10 il 06 agosto 2004;
11) , nato nella città di Santa AR Parte_11
(Colombia), il 14 febbraio 2008;
SONO CITTADINI ITALIANI UR AN ; CP_6
(iv) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_5 stato civile del Comune di Viggiano (PZ) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(v) COMPENSA integralmente tra la parti le spese di giudizio. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Motivazione contestuale Del che è verbale.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 24.11.25
Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
8
Proc. R.G. n. 4848/2024 VERBALE telematico di udienza cartolare di discussione del 24.11.2025
Il Giudice tratta la causa contrassegnata in emargine e dà atto che l'odierna udienza viene celebrata in modalità cartolare, come disposto con precedente provvedimento da ritenersi conosciuto dalle parti. Deve considerarsi comparso il difensore del ricorrente, il quale ha depositato nei termini note di trattazione scritta contenenti richieste e conclusioni che si abbiano per integralmente conosciute e richiamate. A questo punto,
Il Giudice
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito applicabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.; ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi degli artt. 281sexies, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia"), atteso che parte ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in persona del dott. Giuseppe Lomonaco, all'udienza del 24.11.25 ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al R.G. n. 4848/2024, avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana, vertente tra 1) nata nella città di JA (Colombia), il 14 Parte_1 gennaio 1962, residente in [...]138 No. 54-60, Apartamento 901 Torre 2 Trigales de la Colina - Bogotá D.C. Colombia, identificata dal documento d'identità colombiano n. ; NumeroD_1
2) nata nella città di JA (Colombia), il 20 Parte_2 gennaio 1963, residente in [...]2a Este No. 64-65. Blocco 22, Apt. 408, Conjunto residencial Barrio JA, Controparte_1 CP_2 identificata con documento d'identità colombiano n. ; NumeroD_2
3) nato nella città di JA (Colombia), il 16 Parte_3 dicembre 1967, residente in [...]. 10 No. 46-46, Casa 9A Manzana D - Conjunto DE , Comune di Los Patios, Dipartimento di Norte de CP_3
Santander - Colombia, identificato con documento d'identità colombiano n. ; Numero_3
4) , nato nella città di Bogotá D.C. (Colombia), il 6 Parte_4 dicembre 2016, identificato con carta d'identità n. , residente NumeroDiCa_4 in Av. 10 No. 46-46, Casa 9A Manzana D - Conjunto DE Puerto Madero, Comune di Los Patios, Dipartimento Norte de Santander - Colombia, rappresentato dai Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Email_1
Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 128bffa 2 genitori Sr.
[...]
e dalla signora;
Parte_3 Persona_1
5) nato nella città di Miami (Stati Uniti), Parte_5 il 22 novembre 2014, identificato con carta d'identità n. , NumeroDiCa_5 residente in [...]. 10 n. 46-46, Casa 9A Manzana D- Conjunto DE
Comune di Los Patios, Dipartimento Norte de Santander - CP_3
Colombia, rappresentato dai genitori: e Parte_3 [...]
Persona_1
6) , nata nella città di Barranquilla (Colombia), Parte_6 il 15 gennaio 1975, residente in [...]de Gandia 24, appartamento 9E, CAP 46780 in Oliva – Comunidad de Valencia (Spagna), identificata con passaporto colombiano n. Numer_1
7) nato nel Corregimiento de ID Parte_7
(Panama), il 28 maggio 2014, identificato con passaporto panamense n°. PA0885318, residente in [...]de Gandia 24, appartamento 9E, CAP 46780 in Oliva – Comunidad de Valencia (Spagna), e rappresentato dai genitori e da;
Parte_6 Controparte_4
8) nata nella città di Barranquilla Parte_8
(Colombia), il 17 novembre 1994, residente in [...]99 n. 58-46, Edif Brizzo, Torre 3, appartamento 1509 in Barranquilla (Colombia), identificata con passaporto colombiano n. Numer_2
9) nato nella città di JA (Colombia), il 27 Parte_9 febbraio 2002, residente a [...]2° Este n. 64-65, bloque 22 appartamento 408 in JA (Colombia), identificato dal documento d'identità colombiano n. NumeroDiCa_6
10) , nata nella città di Valledupar (Colombia), il 06 Parte_10 agosto 2004, residente a [...]44 n. 19A-20, appartamento 419, torre 5,
2 Urbanizacion Parque Central del Rio in Medellin (Colombia), identificata dal documento d'identità colombiano n. ; NumeroDiCa_7
11) , nato nella città di Santa AR (Colombia), il 14 Parte_11 febbraio 2008, residente a [...]15 n. 29-345, Bavaria Country Mz J Casa n. 4 in Santa AR (Colombia), identificato dal documento d'identità colombiano n. ; NumeroDiCa_8
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bovio che li rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata nelle forme di legge ed allegata al ricorso introduttivo (PEC in atti) RICORRENTI e ; Controparte_5
RESISTENTE-CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
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FATTO E DIRITTO
In premessa, va osservato che i ricorrenti hanno proposto ricorso nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_5 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di nato Persona_2
a Viggiano (PZ), il 25/12/1828, poi emigrato senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. In particolare, gli odierni ricorrenti hanno comprovato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, descrivendo l'albero genealogico e depositando in tempo utile documenti e certificazioni debitamente tradotte e apostillate tali da potersi ritenere validamente accertati i passaggi generazionali e, quindi, la linea di discendenza italiana dal capostipite. Per converso, il ministero non ha inteso costituirsi rimanendo contumace per tutta la durata del processo. IN RITO Foro competente Posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che
è nato a [...], il [...], città che rientra Persona_2 nella competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Potenza -Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea. Interesse ad agire In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela
3 giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Ebbene, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, sia pari a 730 giorni. Tuttavia, per giurisprudenza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può essere configurato come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, a ciò ostandovi una espressa previsione legislativa e, quindi, l'impossibilità di applicazione analogica dei predetti istituti a cui si riconosce natura sanzionatoria. A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'interesse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Ne consegue che nel caso scrutinato, quand'anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell'interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi sussistente l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti. NEL MERITO Com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi
4 i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono)”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine, lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimostrazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigrato).
Sul punto, le SS.UU. della S.C. con sentenze gemelle nn. 25317 e 25318/22 da essa stessa definite “epocali”, ha dettato i seguenti principi cardine grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”: (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di
5 naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all' accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato”. Potendosi estendere i suddetti principi generali al caso scrutinato, la disamina della presente controversia, stante la contumacia del CP_5 resistente, si limita alla ricognizione e verifica della regolarità formale della documentazione posta a corredo del ricorso comprovante lo status di cittadino italiano dell'avo nato a [...], il [...], e la Persona_2 linea di trasmissione jure sanguinis sino ai richiedenti. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che questi abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella colombiana, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Al riguardo, la linea generazionale riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata, dalla quale emerge, inoltre, che la linea di discendenza dei ricorrenti è tale da non contemplare ostacoli di carattere normativo, ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italiani e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_5 provvedimenti consequenziali. SPESE Con riguardo alle spese, è da condividersi il principio per il quale “la
6 condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice provvedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (Cass. ord n. 21510/25; Cass. ord. n. 30729/22), sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria” (cfr.: Cass., ord. n. 2719/15). Nella specie, avendo il ricorrente espressamente rinunciato a chiedere la condanna alle spese, le stesse possono interamente compensarsi tra le parti.
P.T.M. la Sezione specializzata del Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4848/24, così provvede:
(i) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_5
(ii) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
(iii) ACCERTA, RICONOSCE E DICHIARA che:
1) nata nella città di JA Parte_1
(Colombia), il 14 gennaio 1962;
2) nata nella città di JA Parte_2
(Colombia), il 20 gennaio 1963;
3) nato nella città di JA Parte_3
(Colombia), il 16 dicembre 1967;
4) , nato nella città di Bogotá D.C. (Colombia), Parte_4 il 6 dicembre 2016;
5) ( , nato nella città di Miami Parte_5 Parte_5
(Stati Uniti), il 22 novembre 2014;
6) , nata nella città di Barranquilla Parte_6
(Colombia), il 15 gennaio 1975;
7) nato nel Corregimiento de Parte_7
ID (Panama), il 28 maggio 2014;
8) nata nella città di Barranquilla Parte_8
(Colombia), il 17 novembre 1994;
7 9) nato nella città di JA Parte_9
(Colombia), il 27 febbraio 2002;
10) , nata nella città di Valledupar (Colombia), Parte_10 il 06 agosto 2004;
11) , nato nella città di Santa AR Parte_11
(Colombia), il 14 febbraio 2008;
SONO CITTADINI ITALIANI UR AN ; CP_6
(iv) ORDINA al , e per esso all'ufficiale di Controparte_5 stato civile del Comune di Viggiano (PZ) ovvero ogni altro competente, di procedere alle consequenziali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
(v) COMPENSA integralmente tra la parti le spese di giudizio. Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Motivazione contestuale Del che è verbale.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, il 24.11.25
Il Giudice dott. Giuseppe Lomonaco
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