Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 269/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI……………..……… Giudice dott.ssa Martina BADANO………………. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 269 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione con provvedimento del 4.3.2024 a seguito delle note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 28.2.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Imperia, Via della Repubblica n.43 presso lo studio dell'avv.to Loredana Modaffari che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Genova, Via Fieschi n.2/26 B presso lo studio dell'avv.to Fiammetta Sciamanda che, unitamente all'avv.to Anna Raimonda D'Ignazio, lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1) dichiarare, ai sensi della legge 898/70, così come modificata dalla legge n. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Biagio Della Cima (IM), il 01.07.06 tra Parte_1
( , nata a [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Della Cima (IM), Via Roma n°8 e ( ), nato a [...] C.F._2
NR (IM) il 14.05.68 e residente in [...]int.3,
dr. Andrea CANCIANI 1
matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Biagio Della Cima (IM), al n°6, parte II°, Serie A, anno 2006, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di eseguire le necessarie annotazioni;
2) disporre l'affido condiviso dei minori e l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, sicché i genitori di e ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la crescita, e Parte_2 Parte_3 provvederanno ad assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i minori tenendo conto delle aspirazioni e delle inclinazioni dei figli. Prevedere la collocazione dei minori e residenza preferenziale degli stessi presso e nell'abitazione materna;
3) assegnare l'abitazione coniugale, proprietà comune dei coniugi, sita in san Biagio Della Cima (IM), Via Roma, n°8 a , che ivi abiterà con i figli. Parte_1
4) prevedere che veda i figli e si intrattenga con gli stessi, a weekend Controparte_1 alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, curando il recupero dei bambini a scuola ed il riaccompagnamento degli stessi nei diversi Istituti;
due pomeriggi alla settimana con pernottamento nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno con il padre il fine settimana, e tre pomeriggi nelle settimane in cui i ragazzi trascorreranno con la mamma il fine settimana, previo accordo tra i genitori, sempre curando il recupero dei bambini a scuola ed il riaccompagnamento degli stessi nei diversi Istituti.
Prevedere, inoltre, che i ragazzi trascorreranno, inoltre, con il padre il 50% delle ferie estive (in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno) ed il
50% delle festività Natalizie e Pasquali, avendo cura di alternare la Vigilia di Natale con il giorno di Natale, il 31 con il 1° dell'anno, ed il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. 5) disporre che , quale contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario dei minori, versi un assegno mensile dell'importo di € 1.000,00 (€ 500,00 ciascun figlio), cifra che si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati, da versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla madre. 6) prevedere che i genitori di e , in ragione della diversa capacità Parte_2 Parte_3 contributiva, provvedano per la quota pari al 70% il padre e 30% la madre, alle seguenti spese in favore dei figli, non ricomprese nell'assegno a carico del padre – spese mediche ( da documentarsi) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, intendendosi per tale il medico di base ovvero il pediatra assegnato dal servizio sanitario nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese scolastiche imposte da
Istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative (canto) e ludiche e pertinenti attrezzature e/o capi di abbigliamento e spese di trasferta;
b) viaggi, saggi, competizioni e vacanze. Ogni altra spesa straordinaria non indicata nei punti precedenti da concordarsi tra i genitori in base alle spese e necessità dei figli ad esempio acquisto di letto, scrivania, computer, telefonino, motoveicolo ecc.. Dette spese saranno anticipate pro quota, ove possibile, o rimborsate a semplice richiesta del genitore che le avrà anticipate al 100%, dietro presentazione delle relative pezze giustificative;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altra, dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero dr. Andrea CANCIANI 2 n. 269/2022 R.G.A.C.C.
entro giorni 5 da essa, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese saranno dedotte per la rispettiva quota dalle rispettive dichiarazioni dei redditi solo se effettivamente rimborsate dal genitore che non ha anticipato il pagamento”;
per parte resistente: “...1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio contratto a San Biagio Della Cima il 1/7/2006 e trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 6, Serie A, parte II, anno 2006…, disponendo le comunicazioni di rito allo Stato civile;
2) affidare i figli minori ad entrambi i genitori, in modo condiviso, con collocamento presso l'abitazione familiare di San Biagio Della Cima via Roma n. 8, dove continueranno a vivere con la madre;
3) assegnare la stessa casa, in comproprietà tra i coniugi per quote identiche (50% ciascuno), alla madre in virtù della sua qualità di genitore collocatario;
4) prevedere che il padre possa e debba vedere i due figli minori, al minimo e sempre salvi migliori accordi tra le parti, secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati;
nella settimana di sua spettanza potrà e dovrà prelevarli il venerdì all'uscita di scuola (in periodo non scolastico alle ore 16) e dovrà riportarli a scuola il lunedì mattina (in periodo non scolastico li riporterà il lunedì mattina a casa entro le ore 10), con tre pernottamenti quindi presso di lui;
- infrasettimanalmente li terrà con sè un pomeriggio, da concordarsi con la moglie (in assenza di accordo il martedì), tenendoli la notte e riportandoli a scuola il mattino dopo
(in periodo non scolastico li riporterà il mattino dopo a casa entro le ore 10); nella settimana in cui il weekend non sarà di sua spettanza, li terrà con sé due pomeriggi (in assenza di accordo il martedì ed il giovedì), prelevandoli all'uscita di scuola (in periodo non scolastico alle ore 16) e riportandoli a scuola il mattino dopo (in periodo non scolastico li riporterà il mattino dopo a casa entro le ore 10); si prevedono quindi due pernottamenti dei minori;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, li terrà o dal 23 al 30 dicembre compresi o a dal 31 dicembre al 06 gennaio compresi;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, li terrà con sé dalla mattina di Pasqua fino alla sera del Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive li terrà con sé per 30 giorni (analogo periodo spetterà alla madre), anche non consecutivi, che i genitori concorderanno entro il 31/5 di ogni anno, indicando anche il luogo ove porteranno i minori. 5) Per quanto attiene al contributo di mantenimento per i minori, a fronte della suddivisione paritaria dei tempi di permanenza di essi presso l'uno e l'altro dei genitori, dell'inserimento del figlio maggiore nel convitto della scuola Agraria di NR e delle precarissime condizioni economiche in cui versa il padre, questi chiede, a) in via principale, che venga adottata nel caso di specie la forma di mantenimento cd. diretto a carico dei genitori nei periodi di rispettiva competenza, con l'eccezione delle spese accessorie, individuate come da elencazione che segue, che verranno sempre equamente divise tra di loro: spese di vestiario e calzature di ogni genere e tipo necessarie ai figli nella quotidianità e/o in occasioni particolari (cerimonie, viaggi, avvenimenti sportivi, ecc.), che andranno preventivamente concordate e debitamente documentate;
spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari;
spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o dr. Andrea CANCIANI 3 n. 269/2022 R.G.A.C.C.
altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria, corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo, gruppo ricreativo;
spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, musicali, ricreative e ludiche in genere con relative attrezzature ed equipaggiamento, viaggi e vacanze. Le spese sostenute da uno dei genitori, richiedenti il preventivo accordo, ma effettuate in assenza di esso, resteranno a carico del solo genitore che avrà contratto l'impegno di spesa senza prima ottenere il consenso dell'altro; pertanto, dette spese non saranno rimborsabili;
il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo, ai fini del rimborso della propria quota, entro e non oltre il mese successivo alla spesa, dovrà provvedere a trasmettere all'altro coniuge le pezze giustificative attestanti l'esborso riconducibile esclusivamente al figlio, il quale dovrà essere rimborsato nei 30 giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa;
in ogni caso ogni versamento da parte del coniuge che non ha sostenuto direttamente una spesa deducibile o detraibile, dovrà essere preceduto dalla consegna a quest'ultimo della documentazione fiscale idonea a consentirne la relativa deduzione e/o detrazione fiscale;
b) in via meramente subordinata, che venga posto a carico del padre un contributo di mantenimento per i due figli di complessivi € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio); 6) rigettare tutte le diverse domande proposte dalla sig.ra poiché Pt_1 infondate;
7) Vinti gli onorari e le spese di giudizio in caso di totale soccombenza avversaria, maggiorati delle spese generali al 15%, della CPA e dell'IVA, da liquidarsi secondo i parametri di legge. Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11.2.2022 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Ospedaletti il 1.7.2006 con e che dall'unione sono nati i Controparte_1 figli (16 anni, essendo nato il [...]) e (14 anni, essendo Parte_2 Parte_3 nata il [...]), entrambi ancora minorenni;
che il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 4.10.2017 omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, inoltre, che i figli minori fossero congiuntamente affidati ad entrambi i genitori e presso di sé collocati (con assegnazione della casa coniugale) e con regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili (oltre al 70% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa, se da un Controparte_1 lato nulla opponeva alla domanda in punto status né a quanto richiesto da controparte in punto affidamento, collocazione, assegnazione della casa coniugale e regime di visite, dall'altro chiedeva che ciascuno dei genitori provvedesse in forma diretta al mantenimento dei figli per i periodi di rispettiva competenza, con suddivisione tra loro al
50% delle spese straordinarie ed accessorie.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 1.6.2022 e, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 20.6.2022 adottava i provvedimenti provvisori di competenza, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori,
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 269/2022 R.G.A.C.C.
con collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre (cui veniva assegnata la casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Poneva, inoltre, a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, un assegno di importo pari ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Nominava, infine, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti
(tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti). Successivamente, con provvedimento del 4.3.2024 a seguito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 28.2.2024 e contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato Parte_1 come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra i coniugi sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalle parti allegato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà – espressa di fronte a Presidente - di non volersi riconciliare. È inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione consensuale.
Passando a questo punto ad esaminare la questione relativa all'affidamento dei figli minori e deve darsi atto di come entrambe le parti, in Parte_2 Parte_3 conformità a quanto del resto già concordato in sede di separazione consensuale
(omologata in data 4.10.2017), abbiano richiesto adottarsi il regime ordinario dell'affidamento condiviso;
domanda che, non essendo state dalle parti allegate significative criticità nell'esercizio del ruolo e della funzione e non apparendo essa pregiudizievole agli interessi della prole, deve essere accolta da questo Collegio.
Quanto, invece, alla collocazione della prole (richiesta da parte resistente in forma sostanzialmente paritaria presso ciascun genitore) deve essere osservato come gli assetti attualmente praticati, se da un lato vedono i minori risiedere in prevalenza presso l'abitazione della madre, dall'altro appaiono preferibile poiché maggiormente idonei ad assicurare loro la necessaria stabilità ed equilibrio. E', pertanto, sulla scorta di tali considerazioni che questo Collegio ritiene oggi di dover confermare la collocazione di e di presso l'abitazione della madre, con conseguente Parte_2 Parte_3 assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in San Biagio della Cima, Via Roma
n.8.
Quanto al regime di visite, sottolineata la necessità che siano i genitori stessi – qualora sorgessero difficoltà ed eventualmente supportati da un opportuno percorso di mediazione – a confrontarsi in modo leale e collaborativo onde renderlo meglio adeguato alle necessità dei minori (in continua evoluzione), appare in ogni caso possibile in questa sede prevedere che il padre, salvi migliori accordi tra le parti, possa tenere con sé i figli minori e a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino al Parte_2 Parte_3 lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Potrà, inoltre, tenerli con sé per un pomeriggio infrasettimanale (con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva) nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza nonché per due pomeriggi infrasettimanali (in relazione agli impegni dei minori, sempre con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva) nelle settimane in dr. Andrea CANCIANI 5 n. 269/2022 R.G.A.C.C.
cui il weekend è di competenza della madre;
quanto precede in ogni caso prevedendosi che, tenuto conto di come frequenti la scuola Agraria di NR Parte_2 permanendo a convitto dalla domenica sera fino al venerdì pomeriggio, nei periodi di frequenza scolastica egli permanga presso ciascun genitore i genitori unicamente a weekend alternati. I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Entrambi i genitori, infine, nelle vacanze estive potranno tenere con sé i figli minori per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Passando a questo punto ad esaminare le questioni economiche della causa di separazione (limitate alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli minori), deve essere preliminarmente raffrontata tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a la stessa risulta svolgere attività lavorativa come Parte_1 collaboratrice domestica nel Principato di Monaco in termini solo saltuari, percependo un compenso di circa € 1.200,00-1.300,00 mensili (vds. quanto autocertificato in data 16.1.2022: “…Dichiara… di essere prova di occupazione stabile e di svolgere lavori saltuari nel Principato di Monaco, percependo un reddito non costante, ma mediamente pari ad € 1.200/1.300 mensili…”); quanto precede essendo comproprietaria al 50% con il marito della casa coniugale ad essa assegnata e gravata da una rata di mutuo per la stessa pari ad € 350,00 mensili (con scadenza al 31.8.2031).
Quanto, invece, a lo stesso risulta esercitare in proprio attività di perito Controparte_1 assicurativo (vds. quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale del 1.6.2022:
“…lavoro come perito assicurativo, libero professionista, in materia di infortunistica stradale…i occupo anche di recupero crediti in materia di incidenti stradali, nonché della gestione di sinistri. Collaboro anche con carrozzerie per preventivi e redigo rapporti tecnici su auto d'epoca…”), tuttavia dichiarando redditi del tutto esigui che, sulla scorta dell'ultima dichiarazione prodotta, risulterebbero ammontare a circa € 1.100,00 mensili (avendo dichiarato per il 2022 redditi pari ad € 13.279,00); quanto precede, essendo proprietario nella misura del 50% della casa coniugale (assegnata alla controparte) e di altro immobile in Ospedaletti allo stato non messo a frutto.
Relativamente alle poste passive, risulta gravato da un canone di locazione per la propria abitazione di importo pari ad € 500,00 mensili oltre che della rata della rata del mutuo contratto unitamente alla moglie per l'acquisto della casa coniugale (pari ad € 350,00 mensili); quanto precede altresì allegando consistente esposizione debitoria nei confronti del fisco.
Ciò premesso, se da un lato entrambe le parti hanno insistito nel sottolineare una propria situazione economica connotata da marcata precarietà (tale da averli “costretti” a sospendere il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale), dall'altro giova osservare come, mentre quella della ricorrente - immutata nel corso del tempo – risulta essersi dimostrata sostanzialmente coerente, quella del resistente risulterebbe, invece, aver subito, in assenza di apparenti giustificazioni, ulteriore drastico peggioramento;
quanto precede dovendosi, tuttavia, rilevare come già in sede presidenziale fossero stati sollevati forti dubbi in ordine all'attendibilità delle sue allegazioni, tali da indurlo immediatamente a rettificarle (vds. quanto riferito all'udienza del 1.6.2022: “…fino a due anni fa lavoravo per conto delle assicurazioni, ma poi tale rapporto è venuto meno e, di conseguenza, la mia situazione economica è peggiorata
…(omissis)… prendo atto che le mie entrate non possono essere quelle di cui alla dr. Andrea CANCIANI 6 n. 269/2022 R.G.A.C.C.
dichiarazione dei redditi (412 euro all'anno) e dichiaro che arrivo a guadagnare 1.300 euro al mese…”).
E se da un lato le superiori considerazioni inducono ancor oggi a ritenere ben poco attendibile la situazione reddituale dal rappresentata senza neppure necessità CP_1 di ricorrere ad approfondimenti a mezzo licenziamento di indagini di Polizia Tributaria
(vds. Cass., sez. 1, sent.
4.4.2019 n.9535: “…la valutazione delle prove è rimessa, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudicante e non può ritenersi in alcun modo condizionata dalla scelta, parimenti discrezionale, di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali tramite polizia tributaria al fine di procedere al doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione…”), dall'altro è lo stesso trend dei redditi da esso percepiti nel corso del tempo - crollati in modo del tutto sospetto successivamente alla separazione del 2017 (€ 60.864,00 nel 2007; € 60.433,00 nel 2008;
€ 87.117,00 nel 2009; € 21.447,00 nel 2014, € 20.431,00 nel 2015, € 31.275,00 nel 2016,
€ 24.326,00 nel 2017, € 610,00 nel 2018, € 412,00 nel 2019, € 412,00 nel 2020, € 412,00 nel 2021 ed € 13.279,00 nel 2022) - in uno con la mancata allegazione di fatti oggettivamente incidenti sulla sua potenziale capacità di produzione di reddito (del tutto integra per età, condizioni di salute, competenze professionali e pregresse esperienze lavorative) a consentire a questo Collegio di apprezzarla in termini ben più significativi rispetto a quanto da esso preteso.
Del resto, valorizzata ai fini de quo, per come poc'anzi accennato, anche la mera potenziale capacità di produzione reddito (vds. ex multis Cass., sez. 1, Sent. 19.3.2002,
n.3974: “…A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali…”), deve in questa sede ritenersi conforme a giustizia e rispondente alle esigenze dei figli e confermare a carico del padre, a titolo di Parte_2 Parte_3 contributo al loro mantenimento, quantomeno l'assegno mensile dell'importo di € 300,00 già concordato tra le parti in sede di separazione e confermato con ordinanza presidenziale del 20.6.2022. Tale somma, infatti, deve ritenersi adeguata alle risultanze dell'istruttoria di causa, idonea a soddisfare – in uno con il contributo richiesto alla madre in forma diretta - le esigenze di mantenimento della prole in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. nonché del tutto compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva del resistente.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli minori;
spese che, in assenza di ragioni ostative, appare opportuno disciplinare come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Da ultimo, ad integrazione del contributo ordinario di cui sopra ed attesa la modestia dello stesso in rapporto alle accresciute esigenze di mantenimento di e Parte_2
(non deve, infatti, dimenticarsi come tale importo risulti identico a quello Parte_3
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 269/2022 R.G.A.C.C.
stabilito nel lontano ottobre 2017), deve disporsi che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli minori.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ospedaletti il 1.7.2006 tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli Controparte_1 atti dello Stato Civile del Comune di San Biagio della Cima dell'anno 2006, al n.6, p. II, serie A;
2) affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Parte_2 Parte_3 genitori con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso l'abitazione della madre;
3) assegna a la casa coniugale sita in San Biagio della Cima, Via Parte_1
Roma n.8;
4) il padre, salvi migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé i figli minori e a weekend alternati dal venerdì pomeriggio fino al Parte_2 Parte_3 lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
Potrà, inoltre, tenerli con sé per un pomeriggio infrasettimanale (con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva) nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza nonché per due pomeriggi infrasettimanali (in relazione agli impegni dei minori, sempre con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva) nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre;
quanto precede in ogni caso prevedendosi che, tenuto conto di come frequenti la Parte_2 scuola Agraria di NR permanendo a convitto dalla domenica sera fino al venerdì pomeriggio, nei periodi di frequenza scolastica egli permanga presso ciascun genitore i genitori unicamente a weekend alternati.
I figli minori nelle vacanze natalizie trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo. Entrambi i genitori, infine, nelle vacanze estive potranno tenere con sé i figli minori per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante versamento alla madre di un Parte_2 Parte_3 assegno mensile dell'importo di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c)
dr. Andrea CANCIANI 8 n. 269/2022 R.G.A.C.C.
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui sub 5), l'assegno unico universale per i figli minori Parte_2
e ; Parte_3
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 22.3.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 9