Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza breve 30 maggio 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
Parere definitivo 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00609/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00640/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2025, proposto da
Sova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano De Luna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00528/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 528/2024, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’avvocato dello Stato Ignazio De Magistris.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Considerato, con riferimento al fumus boni iuri s, che la questione prospettata dall’appellante relativa al difetto di istruttoria, necessita dell’approfondimento proprio della fase del merito;
considerato che il pregiudizio allegato dall’appellante sussiste limitatamente al recupero delle somme già ricevute a titolo di finanziamento, non anche con riguardo alla percezione delle somme residue ancora da corrispondere;
ritenuto pertanto di potere accogliere la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato solo nella parte in cui quest’ultimo ordina all’appellante la restituzione di €. 25.55012; ritenuto che le spese della presente fase processuale vanno integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 640/2025) e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la discussione la pubblica udienza del 2 ottobre 2025.
Compensa le spese relative alla presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO