Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/02/2021, n. 3454
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Ordinanza 11 febbraio 2021

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In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione dell'alienante; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia notificato unicamente al successore interventore e non alla controparte originaria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato soltanto alla società cessionaria di azienda e non anche ai soci della società cedente, i quali erano gli unici legittimati alla prosecuzione del processo, in qualità di successori diretti nei rapporti obbligatori della società estinta dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/02/2021, n. 3454
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3454
    Data del deposito : 11 febbraio 2021

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