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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11555 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 20071 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione (“recuperatoria”) a cartella di pagamento TRA (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge APPELLANTE E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Valentino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Pt_1
Via E. Nicolardi n. 5 APPELLATO NONCHE'
, c.f.: in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Memola presso il cui studio in San Giorgio a Cremano alla via Giacomo Matteotti nr.19 è elettivamente domiciliata APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: 1) in via preliminare, riconoscere e dichiarare l'incompetenza per materia e/o funzionale del Giudice di Pace di per l'effetto annullare la sentenza da questi pronunciata, nonché Pt_1 rimettere la causa alla competente Autorità giudiziaria;
2) in via principale, in riforma della sentenza gravata, respingere il ricorso depositato da avverso la cartella esattoriale di cui Controparte_1 sopra e così confermare i suoi effetti Per il sig. - rigettare l'appello proposto poiché inammissibile, improponibile, infondato in CP_1 fatto ed in diritto ed, in ogni caso, privo di qualsivoglia supporto probatorio e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compenso di lite e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre oneri di legge. per : perché l'On.le Tribunale adìto, in riforma della sentenza di primo grado, respinta ogni diversa CP_3 Part istanza, voglia, per le ragioni innanzi indicate, accogliere l'appello dell' confermando la cartella pagina 1 di 4 esattoriale impugnata e rigettando ogni domanda formulata contro la Controparte_2 il tutto con vittoria di spese di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha proposto, innanzi al giudice di pace di opposizione alla CP_1 Pt_1 cartella esattoriale notificata a mezzo p.e.c. il 19.12.2022, fondata su ordinanza ingiunzione n. 1664/2020 emessa dall' di per i seguenti motivi: Parte_1 Pt_1
a) improcedibilità dell'azione e prescrizione del presunto credito azionato per il decorso dei termini previsti per la notifica della contravvenzione;
b) nullità della cartella per non essere del tutto chiaro il dettaglio dei singoli addebiti;
c) la cartella di pagamento è “basata su un titolo esecutivo inesistente” ed è “inficiata da una estrema genericità: non indica la norma o le norme imponenti la sanzione;
non è specificata la norma autorizzante la conversione della sanzione in cartella di pagamento né il provvedimento che questo ha determinato”; d) la cartella è nulla poiché non contenente l'indicazione della base di calcolo degli interessi;
e) inesistenza della cartella impugnata “poiché il procedimento di notifica della stessa è avvenuto a mezzo p.e.c..”; f) nullità della cartella poiché “notificata a mezzo p.e.c. non personale”, ovvero perché è stata impropriamente utilizzata una casella p.e.c. destinata a fini personali per la notifica di un atto estrano a tali fini;
g) la stessa cartella di pagamento, per le medesime sanzioni, è stata notificata, sempre in data 19.12.2022 e sempre a mezzo P.E.C., anche alla stessa società e sussiste “pertanto, Parte_3 una erronea duplicazione delle pretese creditizie”. Costituitosi l'ente impositore, superata la preliminare eccezione di incompetenza dallo stesso formulata, la domanda è stata accolta con sentenza n. 9407/2024, con condanna dell' al rimborso delle spese di lite. CP_3
Il giudice a quo ha ritenuto non provata la “contestazione e/o notificazione dell'illecito amministrativo nei modi e nei termini di legge” e sussistente la duplicazione della pretesa creditoria, essendo la cartella stata notificata anche alla Parte_3
L' , per il tramite dell'Avvocatura di Stato, ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo l'erroneità della decisione quanto al rigetto dell'eccezione di incompetenza, alla valutazione dei documenti prodotti circa la regolare notifica dell'atto presupposto e, infine, quanto alla affermazione di una duplicazione della pretesa creditoria, in spregio al principio di cui all'art. 6 l. 689/1981. Si sono costituiti il sig. chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi CP_1 nel merito l'appello, e l' , che ne ha chiesto l'accoglimento. CP_3
L'appello è fondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla
pagina 2 di 4 pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato per conto dell' Parte_1
In particolare, è fondato il primo motivo di doglianza, secondo cui la competenza spetta al Tribunale e non al giudice di pace. Contr Infatti, il sig. iudice ha presentato un “RICORSO ex artt. 22 e 23 L. 689/81” con funzione evidentemente “recuperatoria”. Il giudice di pace ha deciso tale domanda ed ha rilevato il difetto di notifica degli atti presupposti e la duplicazione della sanzione, ciò che, parimenti, sono questioni “recuperatorie”. La competenza, in applicazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, spetta al Tribunale, venendo in rilievo violazioni concernenti “… disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro…”. Anche riguardando l'opposizione sotto il profilo di cui all'art. 615 c.p.c., la conclusione sarebbe la medesima. Infatti, come chiarito dalla S.C. in materia di sanzioni per violazioni al c.d.s. – principio che ben si attaglia anche al caso di sanzioni emesse per ragioni diverse
– la competenza nell'opposizione ad esecuzione non ancora iniziata spetta “per materia” al giudice cha ha cognizione sull'atto presupposto (ord. n. 21914/2014). Ne consegue che, nella specie, va riconosciuta la competenza del Tribunale “per materia” ex art. 615 c.p.c., dovendo intendersi tale materia quella di cui all'art. 6 d.lgs. 150/2011. Sul punto, si richiama quanto chiarito dalla S.C. in altro arresto, sentenza n. 1062/2008, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la competenza sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione spetta al tribunale quando la sanzione amministrativa è stata applicata per violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto di competenza del tribunale, e non del giudice di pace, le violazioni delle norme che prevedono la comunicazione ai competenti uffici dell'assunzione del lavoratore, la consegna a detto lavoratore del terzo esemplare del registro di impresa, nonché l'esibizione del libro matricola e paga nel corso di visita ispettiva). La decisione richiamata dal primo giudice (Cass. 15149/2005), di contro, riguarda sanzioni per violazioni al c.d.s. Tanto premesso, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi, che si condivide, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. 13439/2020).
pagina 3 di 4 Nella specie, non risulta formulata specifica istanza per la decisione. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata, con dichiarazione di incompetenza del giudice di pace in favore del Tribunale. Ad abundantiam, sembra opportuno evidenziare che, seppur l'ordinanza ingiunzione è stata malamente notifica il 17/05/2021, poiché nella notifica a mezzo del servizio postale, l'inosservanza dell'ordine delle persone indicate dall'art. 7 legge n. 890 del 1982 quali possibili consegnatari dell'atto in assenza del destinatario è causa di nullità … (Cass. 1097/2000), ne consegue unicamente che parte opponente è ammessa a contestare il merito della pretesa (a differenza delle sanzioni per violazioni al c.d.s. dove la notificazione oltre il termine di cui all'art. 201 c.d.s. fa venire meno la qualità di titolo esecutivo del verbale, rendendo illegittima la successiva cartella). L'opponente ha dedotto unicamente la prescrizione e la duplicazione della pretesa. Sul primo punto, la violazione risale a giugno 2018, pertanto, la prescrizione quinquennale non è maturata a dicembre 2022, data di notifica della cartella. Sul secondo punto, appare sufficiente il richiamo all'art. 6 l. 689/1981, il quale prevede espressamente la solidarietà tra il rappresentante della persona giuridica e la persona giuridica stessa, per cui nessuna duplicazione è occorsa nella specie. Le spese di giudizio (in favore dell'ispettorato anche per il primo grado con riduzione del 20%) seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della lite e la ridotta attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 9407/2024 emessa dal giudice di pace di dichiara il Pt_1 difetto di competenza del giudice di pace in favore del Tribunale, assegnando il termine di mesi tre ai fini della riassunzione;
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
delle competenze di lite del primo grado, che liquida in € 506,40, nonché,
[...] in favore dell' e dell' al pagamento delle spese del CP_3 Parte_1 presente grado, che liquida per ciascuna parte in € 852,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti, oltre esborsi per iscrizione a ruolo. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 4 di 4
Via E. Nicolardi n. 5 APPELLATO NONCHE'
, c.f.: in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Memola presso il cui studio in San Giorgio a Cremano alla via Giacomo Matteotti nr.19 è elettivamente domiciliata APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: 1) in via preliminare, riconoscere e dichiarare l'incompetenza per materia e/o funzionale del Giudice di Pace di per l'effetto annullare la sentenza da questi pronunciata, nonché Pt_1 rimettere la causa alla competente Autorità giudiziaria;
2) in via principale, in riforma della sentenza gravata, respingere il ricorso depositato da avverso la cartella esattoriale di cui Controparte_1 sopra e così confermare i suoi effetti Per il sig. - rigettare l'appello proposto poiché inammissibile, improponibile, infondato in CP_1 fatto ed in diritto ed, in ogni caso, privo di qualsivoglia supporto probatorio e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compenso di lite e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre oneri di legge. per : perché l'On.le Tribunale adìto, in riforma della sentenza di primo grado, respinta ogni diversa CP_3 Part istanza, voglia, per le ragioni innanzi indicate, accogliere l'appello dell' confermando la cartella pagina 1 di 4 esattoriale impugnata e rigettando ogni domanda formulata contro la Controparte_2 il tutto con vittoria di spese di giudizio. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha proposto, innanzi al giudice di pace di opposizione alla CP_1 Pt_1 cartella esattoriale notificata a mezzo p.e.c. il 19.12.2022, fondata su ordinanza ingiunzione n. 1664/2020 emessa dall' di per i seguenti motivi: Parte_1 Pt_1
a) improcedibilità dell'azione e prescrizione del presunto credito azionato per il decorso dei termini previsti per la notifica della contravvenzione;
b) nullità della cartella per non essere del tutto chiaro il dettaglio dei singoli addebiti;
c) la cartella di pagamento è “basata su un titolo esecutivo inesistente” ed è “inficiata da una estrema genericità: non indica la norma o le norme imponenti la sanzione;
non è specificata la norma autorizzante la conversione della sanzione in cartella di pagamento né il provvedimento che questo ha determinato”; d) la cartella è nulla poiché non contenente l'indicazione della base di calcolo degli interessi;
e) inesistenza della cartella impugnata “poiché il procedimento di notifica della stessa è avvenuto a mezzo p.e.c..”; f) nullità della cartella poiché “notificata a mezzo p.e.c. non personale”, ovvero perché è stata impropriamente utilizzata una casella p.e.c. destinata a fini personali per la notifica di un atto estrano a tali fini;
g) la stessa cartella di pagamento, per le medesime sanzioni, è stata notificata, sempre in data 19.12.2022 e sempre a mezzo P.E.C., anche alla stessa società e sussiste “pertanto, Parte_3 una erronea duplicazione delle pretese creditizie”. Costituitosi l'ente impositore, superata la preliminare eccezione di incompetenza dallo stesso formulata, la domanda è stata accolta con sentenza n. 9407/2024, con condanna dell' al rimborso delle spese di lite. CP_3
Il giudice a quo ha ritenuto non provata la “contestazione e/o notificazione dell'illecito amministrativo nei modi e nei termini di legge” e sussistente la duplicazione della pretesa creditoria, essendo la cartella stata notificata anche alla Parte_3
L' , per il tramite dell'Avvocatura di Stato, ha proposto tempestivo appello Parte_1 deducendo l'erroneità della decisione quanto al rigetto dell'eccezione di incompetenza, alla valutazione dei documenti prodotti circa la regolare notifica dell'atto presupposto e, infine, quanto alla affermazione di una duplicazione della pretesa creditoria, in spregio al principio di cui all'art. 6 l. 689/1981. Si sono costituiti il sig. chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi CP_1 nel merito l'appello, e l' , che ne ha chiesto l'accoglimento. CP_3
L'appello è fondato. In via preliminare, ne va affermata l'ammissibilità, osservato che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla
pagina 2 di 4 pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto notificato per conto dell' Parte_1
In particolare, è fondato il primo motivo di doglianza, secondo cui la competenza spetta al Tribunale e non al giudice di pace. Contr Infatti, il sig. iudice ha presentato un “RICORSO ex artt. 22 e 23 L. 689/81” con funzione evidentemente “recuperatoria”. Il giudice di pace ha deciso tale domanda ed ha rilevato il difetto di notifica degli atti presupposti e la duplicazione della sanzione, ciò che, parimenti, sono questioni “recuperatorie”. La competenza, in applicazione dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, spetta al Tribunale, venendo in rilievo violazioni concernenti “… disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro…”. Anche riguardando l'opposizione sotto il profilo di cui all'art. 615 c.p.c., la conclusione sarebbe la medesima. Infatti, come chiarito dalla S.C. in materia di sanzioni per violazioni al c.d.s. – principio che ben si attaglia anche al caso di sanzioni emesse per ragioni diverse
– la competenza nell'opposizione ad esecuzione non ancora iniziata spetta “per materia” al giudice cha ha cognizione sull'atto presupposto (ord. n. 21914/2014). Ne consegue che, nella specie, va riconosciuta la competenza del Tribunale “per materia” ex art. 615 c.p.c., dovendo intendersi tale materia quella di cui all'art. 6 d.lgs. 150/2011. Sul punto, si richiama quanto chiarito dalla S.C. in altro arresto, sentenza n. 1062/2008, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la competenza sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione spetta al tribunale quando la sanzione amministrativa è stata applicata per violazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza impugnata, ha ritenuto di competenza del tribunale, e non del giudice di pace, le violazioni delle norme che prevedono la comunicazione ai competenti uffici dell'assunzione del lavoratore, la consegna a detto lavoratore del terzo esemplare del registro di impresa, nonché l'esibizione del libro matricola e paga nel corso di visita ispettiva). La decisione richiamata dal primo giudice (Cass. 15149/2005), di contro, riguarda sanzioni per violazioni al c.d.s. Tanto premesso, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi, che si condivide, ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. 13439/2020).
pagina 3 di 4 Nella specie, non risulta formulata specifica istanza per la decisione. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata, con dichiarazione di incompetenza del giudice di pace in favore del Tribunale. Ad abundantiam, sembra opportuno evidenziare che, seppur l'ordinanza ingiunzione è stata malamente notifica il 17/05/2021, poiché nella notifica a mezzo del servizio postale, l'inosservanza dell'ordine delle persone indicate dall'art. 7 legge n. 890 del 1982 quali possibili consegnatari dell'atto in assenza del destinatario è causa di nullità … (Cass. 1097/2000), ne consegue unicamente che parte opponente è ammessa a contestare il merito della pretesa (a differenza delle sanzioni per violazioni al c.d.s. dove la notificazione oltre il termine di cui all'art. 201 c.d.s. fa venire meno la qualità di titolo esecutivo del verbale, rendendo illegittima la successiva cartella). L'opponente ha dedotto unicamente la prescrizione e la duplicazione della pretesa. Sul primo punto, la violazione risale a giugno 2018, pertanto, la prescrizione quinquennale non è maturata a dicembre 2022, data di notifica della cartella. Sul secondo punto, appare sufficiente il richiamo all'art. 6 l. 689/1981, il quale prevede espressamente la solidarietà tra il rappresentante della persona giuridica e la persona giuridica stessa, per cui nessuna duplicazione è occorsa nella specie. Le spese di giudizio (in favore dell'ispettorato anche per il primo grado con riduzione del 20%) seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della lite e la ridotta attività espletata, senza istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 9407/2024 emessa dal giudice di pace di dichiara il Pt_1 difetto di competenza del giudice di pace in favore del Tribunale, assegnando il termine di mesi tre ai fini della riassunzione;
- condanna il sig. al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Parte_1
delle competenze di lite del primo grado, che liquida in € 506,40, nonché,
[...] in favore dell' e dell' al pagamento delle spese del CP_3 Parte_1 presente grado, che liquida per ciascuna parte in € 852,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti, oltre esborsi per iscrizione a ruolo. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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