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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/12/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. dell'1/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 8334/2023 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e residente in [...]
Luglio, n. 40, 81037, Sessa Aurunca, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado PALMIERI, presso il quale elettivamente domicilia in Sessa Aurunca (CE) alla Loc. Corte Grande, s.n.c., come da allegata procura, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo CIPOLLARO DE L'ERO, con cui elettivamente domicilia in Aversa alla via G.B. Vico n. 19 presso lo studio dell'avv. Marcello Margarita, come da allegata procura,
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento per avvisi di addebito.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nelle note di trattazione sostitutive d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 28.12.2023 l'istante ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per impugnare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento n. 028 2023 901 016 6548 000, notificatagli in data 27.11.2023, relativamente agli avvisi di addebito nn. 328 2018 000 176 7829 000, 328 2018 000 191 1672 000, 328 2018 000 242 7927 000, 328 2018 000 460 8066 000, per un totale di € 11.284,10, emessi dall' CP_4
relativi alla contribuzione dovuta alla Gestione Speciale Commercianti e alla
[...]
Gestione azienda con dipendenti. A sostegno della sua domanda ha censurato ex art. 617 c.p.c. l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e lamentato la sopravvenuta prescrizione quinquennale. Ha chiesto, pertanto, previa sospensiva, l'annullamento dell'intimazione e la pronuncia di non debenza della contribuzione richiesta, il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi per anticipo fattone.
Si costituivano i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto, e chiedevano l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e la tardività dello stesso, stante la rituale notifica degli atti presupposto, oltre che la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento, attesa la sospensione del decorso prescrizionale durante l'emergenza pandemica. Il tutto con il favore delle spese di giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Premessa Giova preliminarmente evidenziare che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' CP_1
e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.
Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D. lgs. cit.).
Strumenti di tutela del contribuente Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda - che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva;
trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda. Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”; c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.
Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione degli avvisi di addebito (cfr. conclusioni), oltre che vizi formali e contenutistici e la decadenza, nonché l'opposizione all'esecuzione per la sopravvenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla notifica.
Legittimazione passiva Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell'Agente della Riscossione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato (anche se nel caso degli ava è l' stesso che provvede alla notifica) anche con la società CP_1 esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Naturale contraddittore di un giudizio in cui la doglianza è rappresentata dal vizio di notifica dell'intimazione di pagamento è l'esattore. Inoltre, l' è responsabile della correttezza della procedura esecutiva Controparte_2 ed è il solo a poter documentare l'eventuale notifica di atti interruttivi del decorso prescrizionale. Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di . CP_5
Ammissibilità Giova rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termine di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora.
Tempestività È necessario a questo punto verificare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c., avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
Con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale […], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008 cit.). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
Su queste premesse si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 27.11.2023, da considerarsi quale nuovo dies a quo, mentre il ricorso è stato depositato il 28.12.2023; per cui intempestiva è l'opposizione concernente le doglianze formali circa il quomodo executionis, non fatta valere nel breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c. Quindi, il contribuente ha perso l'occasione di recuperare la tutela nel caso in cui vi fosse stata l'omessa notifica dei titoli sottesi, censura il cui vaglio è quindi inesorabilmente precluso. Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. In disparte la correttezza delle notifiche quindi, che – qualora reputata insussistente – potrebbe al più condurre ad una pronuncia caducatoria dell'intimazione di pagamento, ma non anche in ordine alla effettiva debenza delle somme, residua il vaglio della maturata prescrizione. È vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella/dell'avviso di addebito;
ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs. n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
Inoltre, questo Tribunale aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta “di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
Non v'è dubbio, allora, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali, sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle o degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio “di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione. Prescrizione sopravvenuta Occorre, a questo punto, verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento sia maturata la prescrizione.
Va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. In diritto, va rilevato peraltro che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). La diatriba può ormai ritenersi definitivamente risolta, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice consapevolmente aderisce (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, Cass. SS. UU., sentenza n. 25790 del 10/12/2009, e da ultimo Cass. SS. UU. Sent. n. 23397/2016).
La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” anche alle cartelle esattoriali non opposte. Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile;
ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.
Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali. Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790).
Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante un giudizio di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie. Va infatti evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_1
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016). Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 27.11.2023.
Quanto agli avvisi di addebito sottesi censurati: 1) ava 328 2018 000 176 7829 000 notificato con raccomandata a/r n. 68952494668- 3 in data 07.08.2018 Gestione azienda con dipendenti note di rettifica 08-10- 12/2014 (cfr. all. 2);
2) ava 328 2018 000 191 1672 000 notificato con raccomandata a/r n. 68952494676-
3 in data 07.08.2018 gestione azienda con dipendenti note rettifica 01/2015 (cfr. all. 3); 3) ava 328 2018 000 460 8066 000 notificato con raccomandata a/r n. 68953822108 - 2 in data 10.01.2019 gestione azienda con dipendenti note rettifica 02-03.04.06-07- 08-10-11-12/2015 e 01-02-03-04/2016 (cfr. all. 4); 4) ava 328 2018 000 242 7927 000 notificato con raccomandata a/r n. 68952532905- 1 in data 03.08.2018, a firma del destinatario - gestione speciale commercianti contributi anno 2017 (cfr. all. 5).
Sospensione del decorso Senonché, occorre verificare se – computando il periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale in periodo di pandemia Sars-Cov.2 – la prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta, è decorsa.
Con la circolare 126 del 10 agosto 2021 l' ha fornito le indicazioni sulle sospensioni CP_1 dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali a causa dell'emergenza pandemica SARS-Cov. 19. Sul tema sono intervenuti infatti:
- prima il Decreto Cura Italia n. 1.8.2020, che ha previsto lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020;
- successivamente il decreto Milleproroghe n. 18.3.2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Per un totale di 311 giorni di sospensione. Dal 1° luglio 2021 la modalità di conteggio è tornata quella ordinaria prevista dalla legge 335/1995. L'istituto ha sottolineato anche che il decreto Milleproroghe ha anche chiarito che nel caso la decorrenza dei termini cadesse nei periodi indicati, ciò comporta lo spostamento dell'inizio del periodo quinquennale alla data di termine della sospensione. Ad ogni modo, si tratta di un periodo in cui il decorso della prescrizione resta sospeso, per ricominciare a decorrere dopo. Per gli avvisi di addebito in questione, avendo riguardo a quelli notificati alla data più risalente del 7.8.2018, il termine sarebbe spirato il 7.8.2023, termine che deve essere rimandato dei complessivi 311 giorni di sospensione, per effetto del concorso delle due norme;
con la conseguenza che il termine quinquennale viene a scadere il 13.6.2024.
Quindi, dato che l'intimazione di pagamento per cui oggi è causa è stata notificata a novembre 2023, essa è tempestiva;
pertanto, i crediti portati da essa non sono prescritti.
Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere rigettata, assorbite tutte le altre doglianze.
Spese di giudizio Le spese sono regolate dal criterio della causalità nella genesi della lite con l' e con il CP_1
Concessionario, che ha correttamente gestito le tempistiche della procedura esecutiva.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in favore di ciascuno dei resistenti e CP_5 CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. dell'1/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 8334/2023 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e residente in [...]
Luglio, n. 40, 81037, Sessa Aurunca, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado PALMIERI, presso il quale elettivamente domicilia in Sessa Aurunca (CE) alla Loc. Corte Grande, s.n.c., come da allegata procura, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
(già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. A/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo CIPOLLARO DE L'ERO, con cui elettivamente domicilia in Aversa alla via G.B. Vico n. 19 presso lo studio dell'avv. Marcello Margarita, come da allegata procura,
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento per avvisi di addebito.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nelle note di trattazione sostitutive d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 28.12.2023 l'istante ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per impugnare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento n. 028 2023 901 016 6548 000, notificatagli in data 27.11.2023, relativamente agli avvisi di addebito nn. 328 2018 000 176 7829 000, 328 2018 000 191 1672 000, 328 2018 000 242 7927 000, 328 2018 000 460 8066 000, per un totale di € 11.284,10, emessi dall' CP_4
relativi alla contribuzione dovuta alla Gestione Speciale Commercianti e alla
[...]
Gestione azienda con dipendenti. A sostegno della sua domanda ha censurato ex art. 617 c.p.c. l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti e lamentato la sopravvenuta prescrizione quinquennale. Ha chiesto, pertanto, previa sospensiva, l'annullamento dell'intimazione e la pronuncia di non debenza della contribuzione richiesta, il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi per anticipo fattone.
Si costituivano i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto, e chiedevano l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e la tardività dello stesso, stante la rituale notifica degli atti presupposto, oltre che la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento, attesa la sospensione del decorso prescrizionale durante l'emergenza pandemica. Il tutto con il favore delle spese di giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Premessa Giova preliminarmente evidenziare che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' CP_1
e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.
Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D. lgs. cit.).
Strumenti di tutela del contribuente Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda - che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva;
trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda. Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”; c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.
Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione degli avvisi di addebito (cfr. conclusioni), oltre che vizi formali e contenutistici e la decadenza, nonché l'opposizione all'esecuzione per la sopravvenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla notifica.
Legittimazione passiva Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell'Agente della Riscossione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato (anche se nel caso degli ava è l' stesso che provvede alla notifica) anche con la società CP_1 esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Naturale contraddittore di un giudizio in cui la doglianza è rappresentata dal vizio di notifica dell'intimazione di pagamento è l'esattore. Inoltre, l' è responsabile della correttezza della procedura esecutiva Controparte_2 ed è il solo a poter documentare l'eventuale notifica di atti interruttivi del decorso prescrizionale. Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di . CP_5
Ammissibilità Giova rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termine di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora.
Tempestività È necessario a questo punto verificare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c., avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
Con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale […], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008 cit.). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
Su queste premesse si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data 27.11.2023, da considerarsi quale nuovo dies a quo, mentre il ricorso è stato depositato il 28.12.2023; per cui intempestiva è l'opposizione concernente le doglianze formali circa il quomodo executionis, non fatta valere nel breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c. Quindi, il contribuente ha perso l'occasione di recuperare la tutela nel caso in cui vi fosse stata l'omessa notifica dei titoli sottesi, censura il cui vaglio è quindi inesorabilmente precluso. Opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. In disparte la correttezza delle notifiche quindi, che – qualora reputata insussistente – potrebbe al più condurre ad una pronuncia caducatoria dell'intimazione di pagamento, ma non anche in ordine alla effettiva debenza delle somme, residua il vaglio della maturata prescrizione. È vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella/dell'avviso di addebito;
ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs. n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
Inoltre, questo Tribunale aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio – statuisce la Suprema Corte - imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta “di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
Non v'è dubbio, allora, che la dedotta questione, relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali, sia di più celere soluzione, con ciò risultando assorbente e dirimente. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle o degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio “di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti”, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante, come detto, un giudizio di opposizione all'esecuzione. Prescrizione sopravvenuta Occorre, a questo punto, verificare se alla data della notifica dell'intimazione di pagamento sia maturata la prescrizione.
Va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla legge 335/95. Ed infatti l'art.3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. In diritto, va rilevato peraltro che la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). La diatriba può ormai ritenersi definitivamente risolta, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice consapevolmente aderisce (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007, Cass. SS. UU., sentenza n. 25790 del 10/12/2009, e da ultimo Cass. SS. UU. Sent. n. 23397/2016).
La questione, come è noto, ha suscitato un vivace dibattito giurisprudenziale e dottrinale con numerose pronunce che richiamavano il testo dell'art. 2953 c.c. “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni” anche alle cartelle esattoriali non opposte. Secondo tale orientamento, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella esattoriale) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione). Si affermava, in tale prospettiva, che la stabilizzazione del titolo e l'idoneità della scadenza del termine perentorio di 40 giorni posto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999 a rendere definitivamente incontrovertibile la posizione creditoria iscritta a ruolo, determinava quale conseguenza che, al pari di quanto avviene per i titoli giudiziari ex art. 2953 c.c., il nuovo termine prescrizionale dopo la notifica sia quello ordinario decennale e non più quello relativo al credito contributivo divenuto incontestabile;
ciò in considerazione dell'autonomia dell'obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si osservava altresì che sarebbe stato contraddittorio, a fronte della preclusione di qualsiasi successivo accertamento di merito sulla sussistenza del credito originario (ossia della sostanziale assimilabilità al giudicato del titolo stragiudiziale inopponibile), continuare a ritenere applicabile il termine prescrizionale relativo al credito ormai cristallizzato nel nuovo titolo.
Altro orientamento evidenziava come il disposto di cui all'art. 2953 c.c. si riferiva alle sole sentenze passata in giudicato e non era possibile una estensione a titoli extragiudiziali. Tale orientamento richiamava una posizione delle Sezioni Unite le quali avevano affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario(Cass. Sez. un. 10-12-2009, n. 25790).
Il contrasto deve ritenersi ormai sopito per effetto della recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 25-10-2016, n. 23397) che hanno chiarito come, in assenza di sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione rimane proprio di quello del tributo. Né si può ritenere che osterebbe in tal senso l'eventuale, preventivo, accertamento della incontrovertibilità dei titoli esecutivi (in caso di omessa o tardiva impugnazione delle cartelle e degli avvisi ovvero di accertata regolarità delle notifiche). Costituisce, infatti, principio di ordine pubblico la irricevibilità da parte degli enti previdenziali dei crediti prescritti, sancito dall'art. 3, co.
9. L. 335/1995. Con la rilevante conseguenza che, anche decorsi i termini di opposizione, il debitore, pur non potendo più contestare nel merito la pretesa dell'ente, avrà però la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi, verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mediante un giudizio di opposizione all'esecuzione, come nel caso di specie. Va infatti evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_1 cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. CP_1
n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016). Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Sulla base dei principi di diritto sopra riportati, nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 27.11.2023.
Quanto agli avvisi di addebito sottesi censurati: 1) ava 328 2018 000 176 7829 000 notificato con raccomandata a/r n. 68952494668- 3 in data 07.08.2018 Gestione azienda con dipendenti note di rettifica 08-10- 12/2014 (cfr. all. 2);
2) ava 328 2018 000 191 1672 000 notificato con raccomandata a/r n. 68952494676-
3 in data 07.08.2018 gestione azienda con dipendenti note rettifica 01/2015 (cfr. all. 3); 3) ava 328 2018 000 460 8066 000 notificato con raccomandata a/r n. 68953822108 - 2 in data 10.01.2019 gestione azienda con dipendenti note rettifica 02-03.04.06-07- 08-10-11-12/2015 e 01-02-03-04/2016 (cfr. all. 4); 4) ava 328 2018 000 242 7927 000 notificato con raccomandata a/r n. 68952532905- 1 in data 03.08.2018, a firma del destinatario - gestione speciale commercianti contributi anno 2017 (cfr. all. 5).
Sospensione del decorso Senonché, occorre verificare se – computando il periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale in periodo di pandemia Sars-Cov.2 – la prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta, è decorsa.
Con la circolare 126 del 10 agosto 2021 l' ha fornito le indicazioni sulle sospensioni CP_1 dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali a causa dell'emergenza pandemica SARS-Cov. 19. Sul tema sono intervenuti infatti:
- prima il Decreto Cura Italia n. 1.8.2020, che ha previsto lo stop del conteggio per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020;
- successivamente il decreto Milleproroghe n. 18.3.2020, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Per un totale di 311 giorni di sospensione. Dal 1° luglio 2021 la modalità di conteggio è tornata quella ordinaria prevista dalla legge 335/1995. L'istituto ha sottolineato anche che il decreto Milleproroghe ha anche chiarito che nel caso la decorrenza dei termini cadesse nei periodi indicati, ciò comporta lo spostamento dell'inizio del periodo quinquennale alla data di termine della sospensione. Ad ogni modo, si tratta di un periodo in cui il decorso della prescrizione resta sospeso, per ricominciare a decorrere dopo. Per gli avvisi di addebito in questione, avendo riguardo a quelli notificati alla data più risalente del 7.8.2018, il termine sarebbe spirato il 7.8.2023, termine che deve essere rimandato dei complessivi 311 giorni di sospensione, per effetto del concorso delle due norme;
con la conseguenza che il termine quinquennale viene a scadere il 13.6.2024.
Quindi, dato che l'intimazione di pagamento per cui oggi è causa è stata notificata a novembre 2023, essa è tempestiva;
pertanto, i crediti portati da essa non sono prescritti.
Per le suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere rigettata, assorbite tutte le altre doglianze.
Spese di giudizio Le spese sono regolate dal criterio della causalità nella genesi della lite con l' e con il CP_1
Concessionario, che ha correttamente gestito le tempistiche della procedura esecutiva.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, in favore di ciascuno dei resistenti e CP_5 CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini