Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/07/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01855/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01721/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1721 del 2023, proposto da AN TR, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Guitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di acquisizione n. 287 del 25 agosto 2023 emessa da Comune di Marsala e notificata il 15 settembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra AN TR ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di acquisizione n. 287 del 25 agosto 2023 emessa da Comune di Marsala il 25 agosto 2023 e notificata il 15 settembre 2023.
In fatto la ricorrente espone di essere proprietaria dell’immobile sito in Marsala, c.da Birgi Sottano, censito al N.C.E.U. al Foglio 1, part. 940.
Sul detto immobile veniva avanzata istanza di condono edilizio, ex l. 47/85, l’1.4.1986, in virtù di un abuso accertato il 24 marzo 1979.
Con determina n. 2 del 24 gennaio 2014, veniva notificato il diniego di sanatoria alla stessa.
A seguire veniva notificata l’ordinanza di demolizione n. 80 del 19 ottobre 2015 e, successivamente, l’ordinanza n. 48 del 30 novembre 2017, di accertamento di inottemperanza alla demolizione e di applicazione di sanzione ex art. 31, comma 4 bis, del DPR 6.6.01 n. 380, che la ricorrente impugnava avanti a questo TAR, con giudizio portante RG 444/2018.
La detta impugnazione veniva decisa con sentenza di rigetto del 31 luglio 2023 n. 2524, a cui faceva seguito appello al CGA, allo stato pendente.
Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe riproponendo quasi integralmente le medesime censure già oggetto di esame da parte del Tribunale con la sentenza n. 2524/23, nella specie:
I. Violazione di legge ed eccesso di potere dell’accertamento di inottemperanza alla demolizione n. 48 del 30.11.17, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'art. 40 l. 47\85, come modificati dall'art. 17 l.r. 26/86. poiché andavano applicate le sanzioni previste al tempo della commissione dell’abuso avvenuta nel 1979 (art. 32, L. n. 1150\1942 come modificato dalla L. n.765\67) e non l’acquisizione gratuita al patrimonio successivamente introdotta dall'art. 7 della L. n. 47\85;
II. Violazione di legge ed eccesso di potere dell’accertamento di inottemperanza alla demolizione n. 49 del 30.11.17, per violazione e falsa applicazione D.L. 133/14 “c.d. Sblocca Italia” in forza del quale nell’atto impugnato è stato dato avviso della successiva applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00; il provvedimento impugnato sarebbe inficiato per violazione del principio di irretroattività delle norme sanzionatorie, atteso che “la novella introdotta in sede di conversione del D.L. c.d. Sblocca Italia non può che avere effetto per l’avvenire, e quindi per quelle condotte illecite commesse e/o accertate successivamente alla sua entrata in vigore” ;
III. violazione di legge ed eccesso di potere - motivazione contraddittoria e illogica dell’accertamento di inottemperanza alla demolizione n. 48 del 30.11.17, per violazione e falsa applicazione D.L. 133/14 c.d. Sblocca Italia, e della determinazione della sanzione in contrasto con la delibera della Giunta Comunale n. 92 del 28.4.16. Il provvedimento sarebbe contraddittorio poiché in premessa fa riferimento ad una circostanza di fatto, abuso inferiore a mc 250, e poi in sede di irrogazione della sanzione si riporta a quanto previsto per abusi maggiori, come disciplinato delibera della Giunta Comunale n. 92 del 28.4.16. Tale delibera individua la sanzione per abusi inferiori a mc 250 in € 3.000, mentre nel caso che ci occupa è stata comminata una sanzione di ammontare superiore.
Pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Marsala.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai fini del rigetto dei primi due motivi di ricorso, si riporta quanto già statuito da questo Tribunale con sentenza del 31 luglio 2023 n. 2524 su censure identiche proposte dalla medesima ricorrente: “quanto all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, va ricordato che trattasi di sanzione prevista non per la commissione dell’abuso, ma per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, di guisa che la sua applicazione non è in contrasto con il principio di irretroattività delle sanzioni poiché prevista per una condotta (l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 79 del 19 ottobre 2015) perpetrata successivamente al 1985, ossia dopo la sua entrata in vigore. Analoghe considerazioni valgono riguardo all’impugnazione della sanzione pecuniaria: l’art. 3 comma 4 bis, del d.P.R. 380/2001, inserito dall'articolo 17, comma - lettera q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164, stabilisce che “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro …”; dunque, anche in questo caso, l'illecito sanzionato dalla norma è costituito dall'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, che ha inizio con l'emanazione dell'ordinanza di demolizione e rimane permanente nel tempo fino a quando l'interessato, ovvero l'autorità amministrativa in danno, non provvedano al ripristino dello stato dei luoghi.
L'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, quindi, ha carattere di illecito permanente che persiste fino alla demolizione dei manufatti abusivi, e ciò vale (va), anteriormente alla l.r. sic. n.16 del 2016, anche con riferimento alla regione Siciliana, atteso che “il rinvio dinamico disposto dalla legge regionale siciliana n. 37 del 1985 all’art. 7 della l. n. 47 del 1985 riguarda tutte le modificazioni apportate in sede statale al predetto art. 7, comprese quelle di riscrittura formale dello stesso contenute nel d.P.R. n. 380 del 2001 e, segnatamente, nell’art. 31 (peraltro, come detto, recentemente modificato)” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 444).
In altre parole, la norma contenuta nell'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso - il presupposto della medesima, infatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione - e non la sua realizzazione, trattandosi di misura avente natura indirettamente ripristinatoria e, perciò, diretta a indurre i soggetti che, pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica.
Ne discende che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, nel vigore della menzionata disposizione normativa, impone, a fronte della permanenza dell'illecito, l'applicazione della sanzione pecuniaria in parola, senza che ciò implichi violazione del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (TAR Palermo, II, 26 aprile 2023, n. 1409).
Nel concreto caso di specie, l’ordinanza di demolizione n. 79 del 19 ottobre 2015 e l’accertamento di relativa inottemperanza del 30 novembre 2017, sono intervenuti ben oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della L. n. 164/2014 che ha introdotto il comma 4 bis dell’art. 31 del T.U. Edilizia, e ciò non consente di ravvisare la dedotta violazione del principio di irretroattività della norma sanzionatoria”.
Per quanto attiene la terza censura, il Collegio osserva che la stessa sarebbe in primo luogo inammissibile poiché inerente all’ordinanza n. 48 del 30 novembre 2017, impugnata con ricorso RG 444/18, ma non sollevata in quella sede. Evidentemente la proposizione di una censura, che quindi riguarda l’ordinanza di accertamento di inottemperanza alla demolizione, nel diverso e presente giudizio che attiene invece all’ordinanza di acquisizione n. 287/2023, che non affronta affatto il tema del quantum della sanzione pecuniaria di cui art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, andrebbe dichiarata del tutto inammissibile, oltre che intempestiva.
Ad ogni modo, la censura è comunque infondata nel merito in quanto l’ordinanza n. 48/17 precisa che “per un abuso inferiore a 250 mc si deve applicare una sanzione di euro 3.000 che deve essere raddoppiata perché il fondo ricade entro 150 mt dalla battigia” . È quindi diversa la ragione del raddoppio della sanzione da 3.000 euro a 6.000 euro, così come comminata, non legata quindi alla dimensione dell’abuso, ma alla vicinanza dello stesso dalla battigia, il che esclude in radice l’asserita contraddittorietà del provvedimento tra la prima e terza pagina, come sostenuto dalla ricorrente.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Nulla spese attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO