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30 aprile 1952
30 aprile 1952
Art. 1.
Le tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella, legge 6 luglio 1939, n. 1272 , sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Le tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella, legge 6 luglio 1939, n. 1272 , sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Commentario • 1
- 1. Indennità per morte e indennità “una tantum”Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 1 febbraio 2021 · 0.9312445
Questa voce è stata curata da Alexander Bell Indennità per morte L'indennità per morte è un'indennità erogata al coniuge superstite del lavoratore assicurato al 31 dicembre 1995 che, al momento del decesso, non abbia maturato il diritto alla pensione (art. 13 Legge 218/1952). L'indennità è pari a 45 volte i contributi versati e può essere richiesta a condizione che nei 5 anni precedenti il decesso sia stato versato almeno 1 anno di contributi. In assenza del coniuge, l'indennità spetta ai figli, purché non abbiano superato l'età di 18 anni ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questi. Per i figli superstiti che risultino a …
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