Articolo 1 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 2
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30 aprile 1952
Art. 1.
Le tabelle A, B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella, legge 6 luglio 1939, n. 1272 , sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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