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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5922/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5922 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (9.11.1962 – c.f: - domiciliato Parte_1 C.F._1 come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Debora Raso del
Foro di Palmi) e l' , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere, in quanto risulta documentalmente accertato (cfr. allegato alla memoria difensiva di costituzione e risposta di parte resistente depositata in data 14.2.2025) che l'ordinanza ingiunzione n. OI-002768840, notificata allo stesso ricorrente in data
27.11.2024, è stata annullata dallo stesso con disposizione n. 670000-25-0124 del CP_1
12.2.2025, per “violazione del procedimento disciplinato dall'articolo 14 della Legge n.
689/81”.
1 E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa azionata nei confronti del CP_1
Pt_1
Le stesse vanno pertanto liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 5.2000; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa), con distrazione in favore dell'avv. Debora Raso, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Debora Raso, procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
2
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.3.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5922 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (9.11.1962 – c.f: - domiciliato Parte_1 C.F._1 come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Debora Raso del
Foro di Palmi) e l' , in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da va dichiarata la cessazione della Parte_1
materia del contendere, in quanto risulta documentalmente accertato (cfr. allegato alla memoria difensiva di costituzione e risposta di parte resistente depositata in data 14.2.2025) che l'ordinanza ingiunzione n. OI-002768840, notificata allo stesso ricorrente in data
27.11.2024, è stata annullata dallo stesso con disposizione n. 670000-25-0124 del CP_1
12.2.2025, per “violazione del procedimento disciplinato dall'articolo 14 della Legge n.
689/81”.
1 E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma solo in corso di causa - dall' l'infondatezza della pretesa azionata nei confronti del CP_1
Pt_1
Le stesse vanno pertanto liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino a € 5.2000; decurtazione ex art.4 co.1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa), con distrazione in favore dell'avv. Debora Raso, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Debora Raso, procuratrice distrattaria di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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