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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 266/ 2018 R.G., promossa
DA
con l'avvocato Giancarlo Gentile Parte_1
appellante
nei confronti di
CP_ e con gli avvocati Ettore Triolo e Valeria Grandizio CP_2
e
TI NI con l'avvocato Maria Laura Tropiano
appellati
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Locri, sez. lavoro n. 995/2017, depositata il
14/11/2017, veniva accolta l' opposizione avverso intimazione di pagamento n. 094 2014 9001967132 000 per un importo complessivo di €. 3.757,04 per intervenuta prescrizione.
La sentenza veniva gravata dall' ; si costituivano Parte_1 gli appellati
Con ordinanza del 9 giugno 2020 veniva dichiarato interrotto il giudizio a seguito della dichiarata morte dell'appellato TI NI.
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato;
solo il procuratore dell' appellante Pt_1 depositava note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza, con le quali chiedeva l'estinzione del giudizio.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di TI NI, e avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 CP_2
Locri, sez. lavoro n. 995/2017, depositata il 14/11/2017:
Dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 266/ 2018 R.G., promossa
DA
con l'avvocato Giancarlo Gentile Parte_1
appellante
nei confronti di
CP_ e con gli avvocati Ettore Triolo e Valeria Grandizio CP_2
e
TI NI con l'avvocato Maria Laura Tropiano
appellati
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Locri, sez. lavoro n. 995/2017, depositata il
14/11/2017, veniva accolta l' opposizione avverso intimazione di pagamento n. 094 2014 9001967132 000 per un importo complessivo di €. 3.757,04 per intervenuta prescrizione.
La sentenza veniva gravata dall' ; si costituivano Parte_1 gli appellati
Con ordinanza del 9 giugno 2020 veniva dichiarato interrotto il giudizio a seguito della dichiarata morte dell'appellato TI NI.
Il giudizio non veniva riassunto.
Con decreto della Coordinatrice della Sezione , rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.7.2025 , sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc., al fine di assumere le determinazioni conseguenti.
Il decreto veniva comunicato;
solo il procuratore dell' appellante Pt_1 depositava note scritte in sostituzione dell' udienza in presenza, con le quali chiedeva l'estinzione del giudizio.
A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett.
c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza.
Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio.
Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del
2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro , definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di TI NI, e avverso la sentenza del Tribunale di CP_1 CP_2
Locri, sez. lavoro n. 995/2017, depositata il 14/11/2017:
Dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Reggio Calabria, 16 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti dott.ssa Marialuisa Crucitti