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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14955 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37235 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3
OPPONENTI Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Micheli
e
OPPOSTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Costantini
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proposto opposizione avverso il decreto n. 5685/2022 del 4.4.2022 con cui il
Tribunale di Roma aveva loro ingiunto di pagare in solido al ricorrente CP_1 l'importo di € 9.994,88 – oltre interessi e spese – a titolo di oneri afferenti all'unità
immobiliare NEG. CIV. 41 adibita ad autorimessa.
Gli opponenti hanno eccepito – a sostegno – i seguenti motivi:
1) pagamenti parziali non considerati dal condominio – per le causali indicate nel ricorso per ingiunzione – tali da comportare un minor debito residuo di euro
6.733,88;
2) estinzione del debito per compensazione con il maggior credito vantato dagli opponenti in relazione alla quota parte di loro spettanza per canoni afferenti alla locazione trentennale di un bene condominiale (alloggio ex portiere);
3) violazione del limite imposto dall'art. 67 disp. att. cod. civ. – in materia di deleghe – con riguardo all'assemblea del 18.12.2020 ove sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale.
Hanno concluso – pertanto – chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Il – nel costituirsi – ha riconosciuto la sussistenza di un minor credito di CP_1
euro 8.118,78 per le causali dedotte nel ricorso e – per il resto – ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conseguente condanna degli opponenti al pagamento di tale minor importo e comunque al rimborso delle spese processuali (ivi comprese quelle già liquidate – nel decreto – per la procedura monitoria).
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione – a cura del condominio opposto – è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto limitatamente all'importo capitale di euro 8.118,78 (ordinanza del 6.6.2023). Depositate dal solo opposto le memorie autorizzate ex art. 183, sesto CP_1
comma, c.p.c. – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025 (sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta).
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
L'opposizione deve trovare solo parziale accoglimento, con limitato riguardo al pagamento di euro 1.876,10 riconosciuto dallo stesso condominio (precedente al deposito del ricorso ed afferente al saldo gestione 2020).
I motivi d'opposizione – per il resto – devono essere disattesi. Infatti:
1) gli ulteriori pagamenti eccepiti non si riferiscono agli oneri specificamente pretesi in sede monitoria (cfr. quanto chiarito sul punto dal condominio – nella comparsa di risposta (pag. 2/4) – senza alcuna replica successiva degli
opponenti, che non hanno deposito le memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c. e –
nemmeno – la comparsa conclusionale);
2) il credito pro quota relativo ai canoni afferenti alla locazione del bene condominiale (alloggio ex portiere) non può essere oggetto di compensazione per mancanza di esigibilità (essendo stati tali proventi destinati – sulla base di legittime e non impugnate delibere assembleari prodotte da parte opposta – ad un fondo cassa di riserva); 3) tutte le delibere allegate in sede monitoria – ivi compresa quella del 18.12.2020
– non sono state impugnate e (in quanto efficaci) legittimano dunque la pretesa creditoria del . CP_1
Ne discende – in conclusione – la revoca del decreto ingiuntivo e – nel merito –
l'accertamento del minor debito di euro 8.118,78 a carico degli opponenti (i quali hanno frattanto proceduto – come riferisce lo stesso condominio in comparsa conclusionale – al relativo pagamento).
Le spese processuali del presente giudizio seguono la quasi integrale soccombenza degli opponenti.
P.Q.M.
accerta il debito degli opponenti – per le causali in oggetto – nel minor importo di
euro 8.118,78;
da atto del sopraggiunto pagamento di tale importo in favore del condominio opposto;
revoca – per l'effetto – il decreto ingiuntivo;
condanna in solido gli opponenti a rimborsare al condominio le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IV e CA come per legge.
28.10.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37235 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3
OPPONENTI Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Micheli
e
OPPOSTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Costantini
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proposto opposizione avverso il decreto n. 5685/2022 del 4.4.2022 con cui il
Tribunale di Roma aveva loro ingiunto di pagare in solido al ricorrente CP_1 l'importo di € 9.994,88 – oltre interessi e spese – a titolo di oneri afferenti all'unità
immobiliare NEG. CIV. 41 adibita ad autorimessa.
Gli opponenti hanno eccepito – a sostegno – i seguenti motivi:
1) pagamenti parziali non considerati dal condominio – per le causali indicate nel ricorso per ingiunzione – tali da comportare un minor debito residuo di euro
6.733,88;
2) estinzione del debito per compensazione con il maggior credito vantato dagli opponenti in relazione alla quota parte di loro spettanza per canoni afferenti alla locazione trentennale di un bene condominiale (alloggio ex portiere);
3) violazione del limite imposto dall'art. 67 disp. att. cod. civ. – in materia di deleghe – con riguardo all'assemblea del 18.12.2020 ove sono stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio condominiale.
Hanno concluso – pertanto – chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Il – nel costituirsi – ha riconosciuto la sussistenza di un minor credito di CP_1
euro 8.118,78 per le causali dedotte nel ricorso e – per il resto – ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo la conseguente condanna degli opponenti al pagamento di tale minor importo e comunque al rimborso delle spese processuali (ivi comprese quelle già liquidate – nel decreto – per la procedura monitoria).
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione – a cura del condominio opposto – è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto limitatamente all'importo capitale di euro 8.118,78 (ordinanza del 6.6.2023). Depositate dal solo opposto le memorie autorizzate ex art. 183, sesto CP_1
comma, c.p.c. – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025 (sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta).
Il Tribunale – sulla scorta di tali premesse – osserva quanto segue.
L'opposizione deve trovare solo parziale accoglimento, con limitato riguardo al pagamento di euro 1.876,10 riconosciuto dallo stesso condominio (precedente al deposito del ricorso ed afferente al saldo gestione 2020).
I motivi d'opposizione – per il resto – devono essere disattesi. Infatti:
1) gli ulteriori pagamenti eccepiti non si riferiscono agli oneri specificamente pretesi in sede monitoria (cfr. quanto chiarito sul punto dal condominio – nella comparsa di risposta (pag. 2/4) – senza alcuna replica successiva degli
opponenti, che non hanno deposito le memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c. e –
nemmeno – la comparsa conclusionale);
2) il credito pro quota relativo ai canoni afferenti alla locazione del bene condominiale (alloggio ex portiere) non può essere oggetto di compensazione per mancanza di esigibilità (essendo stati tali proventi destinati – sulla base di legittime e non impugnate delibere assembleari prodotte da parte opposta – ad un fondo cassa di riserva); 3) tutte le delibere allegate in sede monitoria – ivi compresa quella del 18.12.2020
– non sono state impugnate e (in quanto efficaci) legittimano dunque la pretesa creditoria del . CP_1
Ne discende – in conclusione – la revoca del decreto ingiuntivo e – nel merito –
l'accertamento del minor debito di euro 8.118,78 a carico degli opponenti (i quali hanno frattanto proceduto – come riferisce lo stesso condominio in comparsa conclusionale – al relativo pagamento).
Le spese processuali del presente giudizio seguono la quasi integrale soccombenza degli opponenti.
P.Q.M.
accerta il debito degli opponenti – per le causali in oggetto – nel minor importo di
euro 8.118,78;
da atto del sopraggiunto pagamento di tale importo in favore del condominio opposto;
revoca – per l'effetto – il decreto ingiuntivo;
condanna in solido gli opponenti a rimborsare al condominio le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IV e CA come per legge.
28.10.2025. IL GIUDICE