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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandra Piscitiello – Presidente;
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel.; dott.ssa Paola Martorana - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 1792/2021, decisa all'udienza del 26 marzo 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA ai sensi della legge n. 210/1981 di via Generale A. Cascino n.5 Parte_1
- angolo via Ferriera n. 50 in Avellino, c.f. , in persona dell' P.IVA_1 [...]
- in persona dell'arch. , quale Controparte_1 CP_2
delegata alla ricostruzione del detto Condominio Convenzionale
E
Comunione Condominio via Cascino n. 35 - angolo via Ferriera n. 50 in Avellino, in persona dell'amministratrice dott.ssa Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Ferdinando Frasca del foro di Avellino (c.f.
[...]
) giusta mandati allegati alla citazione in appello e con questi elettivamente C.F._1 domiciliati in Napoli al Centro Direzionale, presso l'Avvocato Antonella Sammarco, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTI
CONTRO
nato ad [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_4 CodiceFiscale_2
e difeso dall'Avvocato Pasquale Matera, c.f. , come da mandato in CodiceFiscale_3
calce alla citazione in primo grado, con studio in Cassino alla piazza Guglielmo Marconi n.
13, indirizzo di posta elettronica certificata e Email_2 con questi elettivamente domiciliato presso l'Avvocato Christian Cecere del foro di Avellino
1 ivi in via Salvatore Pescatori n. 137 e recapito in Napoli presso lo studio degli avvocati
Annabella Bianchi e Roberto Sava in via Giacomo Sanfelice n. 24
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 367/2021, pubblicata il 4 marzo 2021 a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 2160/2018, notificata il 15 marzo 2021, in materia di impugnazioni di delibere condominiali e altre questioni in materia di comunione e condominio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza fissata per il giorno 26 febbraio 2025 nelle forme della trattazione scritta con provvedimento debitamente comunicato dopo lo scardinamento da altro ruolo che ha disposto la modalità di svolgimento ammonendo sulle conseguenze dell'omesso deposito telematico, le parti costituite non hanno versato nel fascicolo note.
La causa è stata quindi rinviata ex art. 127 ter IV comma all'udienza del 26 marzo 2025 che, nonostante il regolare avviso, è andata ugualmente deserta.
Orbene, giova precisare che l'art. 127 ter IV comma c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 trova applicazione anche ai giudizi pendenti e che in base a detta disposizione
“Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa l'assenza delle parti alla udienza del 26 febbraio 2025 e alla successiva del 26 marzo
2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di 2 Avellino n. 367/2021, pubblicata il 4 marzo 2021 a definizione del giudizio iscritto al n.r.g.
2160/2018, notificata il 15 marzo 2021, così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 26 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandra Piscitiello – Presidente;
dott.ssa Maria Teresa Onorato – Consigliere rel.; dott.ssa Paola Martorana - Consigliere;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, in grado d'appello, n.r.g. 1792/2021, decisa all'udienza del 26 marzo 2025 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA ai sensi della legge n. 210/1981 di via Generale A. Cascino n.5 Parte_1
- angolo via Ferriera n. 50 in Avellino, c.f. , in persona dell' P.IVA_1 [...]
- in persona dell'arch. , quale Controparte_1 CP_2
delegata alla ricostruzione del detto Condominio Convenzionale
E
Comunione Condominio via Cascino n. 35 - angolo via Ferriera n. 50 in Avellino, in persona dell'amministratrice dott.ssa Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocato Ferdinando Frasca del foro di Avellino (c.f.
[...]
) giusta mandati allegati alla citazione in appello e con questi elettivamente C.F._1 domiciliati in Napoli al Centro Direzionale, presso l'Avvocato Antonella Sammarco, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTI
CONTRO
nato ad [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_4 CodiceFiscale_2
e difeso dall'Avvocato Pasquale Matera, c.f. , come da mandato in CodiceFiscale_3
calce alla citazione in primo grado, con studio in Cassino alla piazza Guglielmo Marconi n.
13, indirizzo di posta elettronica certificata e Email_2 con questi elettivamente domiciliato presso l'Avvocato Christian Cecere del foro di Avellino
1 ivi in via Salvatore Pescatori n. 137 e recapito in Napoli presso lo studio degli avvocati
Annabella Bianchi e Roberto Sava in via Giacomo Sanfelice n. 24
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 367/2021, pubblicata il 4 marzo 2021 a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 2160/2018, notificata il 15 marzo 2021, in materia di impugnazioni di delibere condominiali e altre questioni in materia di comunione e condominio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza fissata per il giorno 26 febbraio 2025 nelle forme della trattazione scritta con provvedimento debitamente comunicato dopo lo scardinamento da altro ruolo che ha disposto la modalità di svolgimento ammonendo sulle conseguenze dell'omesso deposito telematico, le parti costituite non hanno versato nel fascicolo note.
La causa è stata quindi rinviata ex art. 127 ter IV comma all'udienza del 26 marzo 2025 che, nonostante il regolare avviso, è andata ugualmente deserta.
Orbene, giova precisare che l'art. 127 ter IV comma c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 trova applicazione anche ai giudizi pendenti e che in base a detta disposizione
“Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa l'assenza delle parti alla udienza del 26 febbraio 2025 e alla successiva del 26 marzo
2025, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di 2 Avellino n. 367/2021, pubblicata il 4 marzo 2021 a definizione del giudizio iscritto al n.r.g.
2160/2018, notificata il 15 marzo 2021, così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 26 marzo 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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