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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10788 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44209/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti D'ANGIO' GIOVANNA e FAVA DANIELA e con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/03/1980;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.10.2024 , premesso che in data 10.02.2007 Parte_1
aveva contratto matrimonio a Roma con e che dalla predetta Controparte_1
1 unione era nato il figlio (il 20.06.2007), esponeva che con sentenza n.9870/2022 Per_1
pubblicata il 21.06.2022, passata in giudicato, il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione dei coniugi, che prevedeva la sospensione della responsabilità genitoriale della madre,
l'affidamento del figlio ai Servizi sociali, il collocamento del minore presso il padre e l'obbligo della madre di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rappresentava dunque che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
In particolare deduceva la ricorrente che la vita coniugale era stata caratterizzata da incomprensioni mai manifestamente espresse per lo più rimaste irrisolte, anche a causa di un episodio che aveva coinvolto entrambi i coniugi in un procedimento penale, che, per l'odierna ricorrente si era concluso solo in data 29.03.2023 con la sentenza n.3953/2023 della Corte di Appello di Roma sezione IV penale, con la quale la medesima è stata assolta per non aver commesso il fatto;
confermava che la conflittualità rilevata ed emersa durante il giudizio di separazione giudiziale davanti al Tribunale, avvalorata dalla perizia espletata, scaturiva in gran parte dal giudizio penale che era in corso.
La riferiva che a seguito della propria assoluzione, aveva ritrovato serenità ed una stabilità Pt_1
economica tale da aver fatto cessare qualunque tipo di risentimento o conflittualità nei confronti del resistente. Chiedeva pertanto disporre l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i Per_1
genitori con collocamento presso la madre, disponendo la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale, un diritto di visita paterno, di porre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento del figlio pari ad Euro 200,00, di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%; in caso di convalida del collocamento del minore presso il padre, chiedeva di confermare l'assegno di mantenimento di € 200,00 che attualmente la madre stava versando in favore del padre per il mantenimento del figlio.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, che Controparte_1
veniva, pertanto, dichiarato contumace.
All'udienza del 28.05.2025 compariva personalmente la sola ricorrente e il Giudice, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione di controparte, dichiarava la contumacia di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, il GD riserva la decisione al Collegio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente
2 modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, la ricorrente chiedeva la revoca della sospensione genitoriale anche in considerazione dell'età di e del percorso psicologico Per_1
intrapreso, avendo seguito un percorso di sostegno alla genitorialità così come suggerito dal
Tribunale, grazie al quale aveva creato un rapporto più funzionale ed efficace con il figlio minore, che aveva permesso un ravvicinamento emotivo ed affettivo del medesimo con l'odierna ricorrente e con la famiglia di origine di quest'ultima. Evidenziava la necessità del collocamento del figlio presso la madre in quanto riferiva che viveva con il padre in una abitazione interessata da Per_1
un procedimento esecutivo immobiliare, di cui non si conosceva lo stato.
La ricorrente in sede di udienza dichiarava: “ho rapporti con mio figlio e lo vedo nel fine settimana, quasi sempre, si ferma a pranzo o a cena e a volte nel fine settimana rimane a dormire da me.
Avendo un motorino, viene lui da me e so che vive con i nonni paterni e con il padre ad Ostia. Mio figlio frequenta il terzo anno dell'istituto alberghiero. Mio figlio sta bene dove vive adesso poiché ha il suo giro di amici ed è anche vicino alla scuola dove si reca con il motorino. Mio figlio viene da me solo nel fine settimana ed a volte si ferma anche a dormire, abbiamo deciso per le vacanze estive di andare insieme in Andalusia.”
Preliminarmente questo Collegio ritiene sottolineare che essendo il figlio divenuto Per_1
maggiorenne d'età, non esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocamento né di diritto di visita del genitore non convivente, che viene lasciato generalmente al libero arbitrio del medesimo, stante la raggiunta autonomia personale ed individuale.
Quanto alla domanda della ricorrente circa la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale disposta in sede di separazione, deve osservarsi che, nel caso di specie, nelle more del giudizio il figlio delle parti è divenuto maggiorenne, ed il raggiungimento della maggiore Per_1
età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, sicché il giudizio instauratosi deve estinguersi per cessata materia del contendere e caducazione degli eventuali provvedimenti già pronunciati.
Difatti anche la recente Cassazione ritiene che “il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall'accertamento dell'inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta, ove sopravvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati”.
(Sezione Sesta Civile, ordinanza n. 23019/2019).
3 Letta la documentazione prodotta agli atti, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile, occorre disporre che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento.
In riferimento alle richieste di contenuto economico per il figlio delle parti, si rammenta che, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., laddove è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente dichiara :di svolgere la propria attività lavorativa come estetista presso Easy Chich
Nail & Beauty srls, percepisce un reddito mensile di € 1.400,00 per 13 mensilità; di aver percepito un reddito annuo anno 2021 per € 10.056,79, nell'anno 2022 pari ad € 7.167,56, nonché nell' anno
2023 per € 20.644,05, di avere un finanziamento con Findomestic con rata mensile di € 105,00 erogato nell'agosto 2024 di 48 rate per 36 mesi (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Dalle buste paga depositate in atti si evince che la medesima ha percepito nel settembre 2024 uno stipendio mensile di euro 1.629,00, nell'ottobre 2024 pari ad euro 1.635,00, nel novembre 2024 di euro 1.531,00 ed infine nel dicembre 2024 pari ad euro 1.563,00.
Quanto al resistente, non risulta documentata la sua condizione economico-patrimoniale stante la perdurante contumacia del medesimo, inoltre dalle dichiarazioni rese in udienza dalla la Pt_1
medesima non ha rapporti con lo CP_1
Il Tribunale pertanto ritiene conforme al disposto di cui all'art.337 ter c.c stabilire a carico di entrambi i genitori l'onere del mantenimento del figlio.
Alla stregua di quanto su esposto, tenuto conto del fatto che è attualmente collocato presso Per_1
il padre con il quale vive ad Ostia, il medesimo provvede a tutte le sue principali esigenze e necessità, seppure sia vigente l'impossibilità di ricostruire la condizione reddituale e patrimoniale del resistente, tenuto conto dell'età del figlio e delle sempre più accresciute esigenze, ritenuta anche la stabilità economica della ricorrente, tenuto altresì conto dell'obbligo di mantenimento che grava su ciascun genitore, questo Collegio ritiene congruo disporre che la madre corrisponda al padre per il mantenimento del figlio una somma mensile pari ad Euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
I genitori dovranno altresì sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
4 Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Affinché l'importo predetto rimanga adeguati anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Le spese di lite, in ragione della materia trattata, della peculiarità della situazione e della contumacia della controparte devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
44209/2024, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma (RM) il
10.02.2007 tra e ; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 00001, parte 2, serie A05);
- Dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda avanzata da parte ricorrente per la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale della medesima, stante il raggiungimento della maggiore età del figlio;
Per_1
- determina in euro 250,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne d'età ma non economicamente Per_1
autosufficiente, da corrispondere a presso il di lui Controparte_1
5 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio nella misura del
50% ciascuno;
- ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 30/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Paola LAROSA dott.ssa Marta IENZI
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