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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa n. 7444/2024 RGL promossa da
, c.f. , assistito dall'avv. NATALIE Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro c.f. assistito dagli avv. BORLA e PARISI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente , dipendente della società Parte_1 CP_2 [...]
afferma di essere rimasto assente da lavoro dal 20.12.2022 al Parte_2
27.12.2022 per malattia ed agisce per vedersi riconosciuto il relativo trattamento indennitario, negatogli dall' in quanto risultato assente alla visita di controllo del CP_1
24/12/2022 all'indirizzo Contrada Santa Filomena n. 5 Bivona (AG); il ricorrente (i) afferma che il proprio medico curante, la dott.ssa ha sempre indicato quale Per_1
indirizzo di reperibilità quello del domicilio, via Isernia n. 5 Torino, mentre il certificato di malattia relativo al periodo di mutua dal 20.12.2022 al 27.12.2022 riportava erroneamente quello di residenza, ossia Bivona (AG), contrada Santa Filomena n. 5; (ii) sostiene di aver rispettato l'obbligo di presenza e reperibilità, nel periodo di malattia, presso il luogo di domicilio in via Isernia n. 5 Torino, anziché in quello di residenza indicato nel certificato di mutua con protocollo n. 335517590; L chiede la reiezione della domanda, sostenendo CP_1
- che il ricorrente aveva l'onere di verificare diligentemente la correttezza dei dati riportati nel certificato di malattia e che l'esito negativo del controllo è dunque dipeso dalla sua negligenza;
- che il medico fiscale incaricato ha dato atto di non aver potuto rintracciare il ricorrente all'indirizzo indicato dal medico per “inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia” e che in ogni caso il medico non avrebbe potuto eseguire la visita in quanto il ricorrente si trovava presso il proprio domicilio, sito in Torino, via
Isernia n. 5, anziché in quello di residenza indicato nel certificato di mutua.
2. I fatti rilevanti ai fini della decisione sono pacifici tra le parti ed emergono dalla documentazione in atti, per tale motivo non è stato ritenuto necessario dar ingresso all'istruttoria:
- in data 22.09.2023 la società GRUPPO TORINESE TRASPORTI ha comunicato al ricorrente di dover trattenere l'indennità economica di malattia relativa al periodo dal
20.12.2022 al 27.12.2022, fondando la propria decisione sul provvedimento del CP_1
2.05.2023, nel quale si dava atto che in data 24.12.2022 il medico incaricato non era riuscito a rintracciare l'odierno ricorrente per “inesatta o insufficiente indicazione del recapito sulla certificazione di malattia”;
- nel verbale di accesso per controllo domiciliare il medico incaricato ha indicato di essersi recato presso l'indirizzo di residenza del ricorrente - C.DA S FILOMENA n. 5, cap 92010, comune BIVONA (AG), così come risultante dal certificato di mutua
(protocollo n. X335517590) - senza tuttavia trovarlo, per l'inesatta indicazione del domicilio (“mancando il nome sul campanello”);
- il ricorrente, nel periodo di malattia dal 20.12.2022 al 27.12.2022 risultava domiciliato in via Isernia n. 5, Torino, ed asserisce di esser ivi rimasto durante il periodo di malattia
(dal 20.12.2022 al 27.12.2022), anziché presso il differente indirizzo di residenza nel comune di BIVONA (AG) indicato nel certificato medico;
- la dottoressa medico curante del ricorrente, ha dichiarato in data Persona_2
25.9.2023 che nel certificato di mutua, protocollo n. X335517590, ha erroneamente indicato quale indirizzo di reperibilità la residenza del ricorrente anziché il suo domicilio
(v. doc.3 ric.).
3. Ciò posto in fatto, si osserva quanto segue.
3.1. L'art. 5, co. 14, del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983 stabilisce che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
3.2 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 26/1/1988 ha riconosciuto la legittimità della citata disposizione affermando che il lavoratore è onerato della reperibilità alla visita di controllo in ragione della “doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia” senza che sia riscontrabile un contrasto con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, e che la decadenza dal trattamento è sanzione diretta a disincentivare abusi che incidono negativamente sulla efficienza dell'assicurazione sociale e frustrano l'interesse al corretto funzionamento del sistema previdenziale ed economico nel suo complesso.
3.3. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza, secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza, da ultimo richiamato anche dalla Corte di Appello di Milano (cfr. sentenza n. 815/2022) incombe sul lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534;
23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).
3.4. Alla luce della documentazione in atti, e tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale che pone a carico del lavoratore il dovere di cooperazione “affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia”, nonché l'onere di provare la propria diligenza, non può ritenersi giustificato motivo della mancata visita di controllo l'erronea indicazione, nel certificato di mutua, dell'indirizzo di reperibilità presso il luogo di residenza anziché quello di domicilio, ove il ricorrente si trovava.
Il sig. avrebbe infatti dovuto diligentemente verificare la correttezza dei dati Pt_1 inseriti dal proprio medico curante nel certificato di mutua, e, verificato l'errore, avvisare tempestivamente l' in adempimento della doverosa cooperazione richiesta al CP_1
lavoratore (così anche Corte di Appello di Torino sentenza n. 234/2015): è infatti onere del lavoratore verificare che l'indirizzo di reperibilità comunicato all' , mediante il Pt_3
certificato di malattia redatto dal medico curante, sia corretto e completo in tutte le sue parti, in modo da poter avvisare tempestivamente l di un eventuale errore, CP_1 specie quando, come nel caso di specie, l'indirizzo presso cui deve essere eseguita la visita medica è diverso da quello di residenza noto all'Istituto.
3.5. Come sostenuto dall un ulteriore profilo di mancata diligenza può esser CP_1
ravvisato in considerazione della impossibilità, attestata dal medico incaricato del controllo nel verbale (da considerarsi atto pubblico1), di rintracciare il ricorrente anche presso l'indirizzo di residenza: risulta infatti che presso tale indirizzo il medico non ha rinvenuto il nome del sig. sul campanello o alcun altro elemento utile per Pt_1 contattarlo o lasciargli l'invito a presentarsi alla visita ambulatoriale (v. doc. 2 parte convenuta in cui si legge: “Recatomi al suddetto indirizzo la mancanza di nome sul campanello non ha permesso l'individuazione certa del domicilio - impossibilità a lasciare invito”).
3.6. Per quanto sopra osservato, considerato che la mancata sottoposizione alla visita di controllo non può ritenersi giustificata in quanto dovuta all'inosservanza dell'obbligo di diligente cooperazione, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste in dispositivo a carico di parte ricorrente, applicando gli importi minimi previsti dal d.m. 55/2014, data la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della controversia (inferiore a 1100 euro).
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: respinge il ricorso igetta il ricorso perché infondato;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, liquidate in euro 251,00 oltre spese 15%.
Torino 18.3.2025
La Giudice dr.ssa Roberta Pastore
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. Tommaso Pirfo 1 cfr. Cass. Civ. sentenza n. 15372/2007: "il certificato redatto da un medico convenzionato con l per il controllo della malattia del lavoratore, ai sensi della L. n. CP_1
300 del 1970, art. 5 è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza”