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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 6686/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alberto TURRISI, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6686 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò
______________________ per ___________________ Turrisi 38/a;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda dichiara che Parte_1 possedeva i requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (1/07/2022) e fino al
31/12/2022.
Rigetta la domanda per il periodo successivo.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in CP_1 complessivi € 1.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/10/2023, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(29/06/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento soltanto a decorrere dal 1/07/2022 e fino al 31/12/2022, per il recupero deambulatorio e la disartria (esiti di ictus cerebrale).
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le conclusioni del c.t.u., relativamente al periodo successivo al 1°/01/2023, con ricorso depositato in data 30/04/2024, proponeva rituale opposizione,
insistendo per il riconoscimento della prestazione anche per il periodo successivo.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 5/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, nei limiti del periodo oggetto di quest'ultima, ha accertato che è affetto da “esiti di ictus cerebrale in Parte_1
soggetto iperteso, diabetico” e ha precisato che “il ricorrente ha avuto un ictus emorragico
cerebrale nel maggio '22 e le menomazioni allora presenti (emiparesi dx e disartria) si sono
progressivamente ridotte tanto da consentire una deambulazione accettabile (anche se con
appoggio a bastone ) e una riduzione dei segni paretici (assenti all'EO odierno segni di paralisi
periferica emisoma dx e della disartria). Presenta infatti una buona motilità volontaria dei 4
arti, una valida capacità prensile, è orientato temporo-spazialmente, non presenta segni di
declino cognitivo;
Il p. è anche in grado di poter provvedere agli atti propri della sua età in
perfetta autonomia.
L'evento acuto cerebrale ha di fatto evidenziato uno stato diabetico (di 2° tipo) e una
ipertensione arteriosa, ambedue condizioni in atto ben compensate dalla terapia praticata,
Lo stato clinico attuale consente di poter giustificare la valutazione dello stato
invalidante riconosciuta dalla per l'invalidità civile nella seduta del 29.5.23: CP_3
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100%, da considerare esistente alla
data del 1.1.23, che, di conseguenza, non dà diritto all'indennità richiesta”.
Le suddette conclusioni, conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
parzialmente accolta, dichiarando che lo stesso possedeva i requisiti sanitari prescritti per
l'indennità di accompagnamento soltanto dal 1°/07/2022 al 31/12/2022, mentre va rigettata
per il periodo successivo.
Considerato l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va condannato al pagamento della CP_1
residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Antonio Walter GULOTTA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 6686/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Alberto TURRISI, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.40 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
6686 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò
______________________ per ___________________ Turrisi 38/a;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento della domanda dichiara che Parte_1 possedeva i requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (1/07/2022) e fino al
31/12/2022.
Rigetta la domanda per il periodo successivo.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna l' al pagamento della residua frazione, che liquida in CP_1 complessivi € 1.750,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/10/2023, in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(29/06/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento soltanto a decorrere dal 1/07/2022 e fino al 31/12/2022, per il recupero deambulatorio e la disartria (esiti di ictus cerebrale).
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le conclusioni del c.t.u., relativamente al periodo successivo al 1°/01/2023, con ricorso depositato in data 30/04/2024, proponeva rituale opposizione,
insistendo per il riconoscimento della prestazione anche per il periodo successivo.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 5/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, nei limiti del periodo oggetto di quest'ultima, ha accertato che è affetto da “esiti di ictus cerebrale in Parte_1
soggetto iperteso, diabetico” e ha precisato che “il ricorrente ha avuto un ictus emorragico
cerebrale nel maggio '22 e le menomazioni allora presenti (emiparesi dx e disartria) si sono
progressivamente ridotte tanto da consentire una deambulazione accettabile (anche se con
appoggio a bastone ) e una riduzione dei segni paretici (assenti all'EO odierno segni di paralisi
periferica emisoma dx e della disartria). Presenta infatti una buona motilità volontaria dei 4
arti, una valida capacità prensile, è orientato temporo-spazialmente, non presenta segni di
declino cognitivo;
Il p. è anche in grado di poter provvedere agli atti propri della sua età in
perfetta autonomia.
L'evento acuto cerebrale ha di fatto evidenziato uno stato diabetico (di 2° tipo) e una
ipertensione arteriosa, ambedue condizioni in atto ben compensate dalla terapia praticata,
Lo stato clinico attuale consente di poter giustificare la valutazione dello stato
invalidante riconosciuta dalla per l'invalidità civile nella seduta del 29.5.23: CP_3
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i
compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100%, da considerare esistente alla
data del 1.1.23, che, di conseguenza, non dà diritto all'indennità richiesta”.
Le suddette conclusioni, conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
parzialmente accolta, dichiarando che lo stesso possedeva i requisiti sanitari prescritti per
l'indennità di accompagnamento soltanto dal 1°/07/2022 al 31/12/2022, mentre va rigettata
per il periodo successivo.
Considerato l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va condannato al pagamento della CP_1
residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv.
Antonio Walter GULOTTA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)