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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 957/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Emmanuele SERLENGA C.F._2 attori
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 convenuta contumace
e contro
(P.I. , in persona del l.r.p.t., con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Giovanni BONINO convenuta,
in punto: risarcimento danno da sinistro stradale iure hereditatis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni degli attori: voglia l'Ecc.mo Tribunale di Biella, contrariis reiectis, così provvedere: in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva della
Signora pertanto, ai sensi degli artt. 2043, 2054 e 2059 c.c. nonché dell'art. 149 D. Lgs. CP_1
209/2005, dichiarare tenuto e per gli effetti condannare i convenuti in solido a risarcire i danni causati all'attrice nella misura complessiva di € 41.061,00 o in quella veriore accertanda in corso di causa anche in via equitativa, oltre ad interessi dal dì del dovuto e danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA come per legge e successive occorrende. pag. 1 di 7 Conclusioni della convenuta reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_2 in via istruttoria: [come in atti]; nel merito: assolversi la convenuta, dalle domande avversarie, Controparte_2 respingendole siccome infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui agli scritti difensivi della deducente;
in ogni caso: con il favore delle spese, oltre I.V.A. e C.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ai sensi degli artt. 2 D.M. 10.03.14 n. 55 - pubblicato sulla
G.U. il 02.04.14 - e 13 L. 31.12.12 n. 247.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ad entrambe le parti convenute, gli attori, in qualità di eredi di , a sua volta erede di , hanno istato, previo Persona_1 ER accertamento della responsabilità esclusiva di nell'investimento che hanno dedotto CP_1 essere avvenuto in data 19/9/2017 alle ore 14:30 a Candelo (BI), in piazza Castello, all'altezza del civico n. 44, ai danni di , da parte e per colpa della nell'atto di iniziare ER CP_1 una manovra di retromarcia con il veicolo di sua proprietà, (tg. CB383PE), per la Parte_3 condanna in solido delle parti convenute, ai sensi degli artt. 2043, 2054 e 2059 c.c. nonché dell'art. 149
D.Lgs. 209/2005, al risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale asseritamente subito dallo stesso, per la complessiva misura di € 41.061,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare gli attori hanno allegato che sul luogo e nell'immediatezza del sinistro de quo erano intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Candelo - Benna, i quali avevano redatto rapporto di incidente stradale versato in atti (doc. 1 attori), contenente dichiarazioni testimoniali a discarico della assunte dagli operanti successivamente all'evento e rese da soggetti di cui gli attori hanno CP_1 dubitato dell'effettiva presenza sul luogo e nel tempo dell'incidente, avendo infatti gli attori riferito che la stessa aveva ammesso nelle immediatezze del fatto a , sorella del CP_1 Persona_3 danneggiato ed amica di lunga data della , di averle investito il fratello, non avendolo visto ed CP_1 avendolo appena toccato, provocandone la caduta a terra.
Sul punto gli attori hanno allegato dichiarazione testimoniale scritta della stessa Persona_3
(doc. 2 attori), mentre a riprova della quantificazione del danno di cui hanno chiesto il risarcimento hanno prodotto in atti il referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Biella, nonché la documentazione medica sulle diagnosi e sui trattamenti successivi, consistiti in radiografia al femore sinistro ed intervento chirurgico di osteosintesi, oltre ad una perizia di parte, a firma della dott.ssa
, attestante la sussistenza di un danno biologico permanente dell'80%, nonché di Persona_4 un'invalidità temporanea totale di giorni 60.
pag. 2 di 7 Quanto alle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli operanti della Polizia Locale, gli attori hanno sottolineato che quanto dichiarato nel verbale da , passante che aveva riferito agli Testimone_1 agenti di aver visto il urtare con la parte destra la macchina della , che aveva il Per_2 CP_1 motore spento, per poi perdere l'equilibrio e cadere a terra, non consentirebbe di escludere che il veicolo si fosse mosso all'indietro, “forse per non avere azionato il freno di stazionamento”.
Quanto invece alle due ulteriori dichiarazioni testimoniali rese agli agenti da e Controparte_3 da esse sarebbero del tutto inattendibili in quanto contraddittorie, anche rispetto a Tes_2 quelle rese dalla , l'unica peraltro ad essere annotata nel verbale quale presente sul luogo Tes_1
e nel tempo del sinistro.
Hanno inoltre riferito che l'evento in parola, a seguito del quale l'ottantanovenne ER
aveva riportato la frattura pertrocanterica del femore sinistro, aveva comportato una
[...] compromissione totale della sua autonomia, dato che prima viveva da solo e dopo l'incidente era stato costretto all'allettamento, con necessità di continua assistenza, per cui ne era stato deciso l'inserimento presso una casa di riposo ove era poi deceduto il 5/4/2019, lasciando quale erede il figlio
[...]
, che era a sua volta deceduto il 9/12/2020 lasciando quali eredi gli odierni attori, Per_1 rispettivamente moglie e figlio di quest'ultimo.
Si è regolarmente costituita in data 25/11/2021 la sola convenuta contestando la CP_2 fondatezza della domanda attorea per dedotta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per il suo accoglimento. In particolare, ha eccepito: in via preliminare, la prescrizione del diritto di azione, per dedotta assenza sino al 23/7/2021 di atti interruttivi dopo quello del 28/6/2018, consistente nell'invito alla procedura di negoziazione assistita, affermando l'applicabilità del termine breve biennale stabilito dall'art. 2947 co. 2 c.c.;
l'insussistenza in ogni caso di ogni responsabilità della propria assicurata , stante la carenza CP_1 della prova di una sua condotta colposa e del nesso causale con il danno lamentato, contestando espressamente la ricostruzione attorea del fatto e richiamando il contenuto del verbale della Polizia
Locale e le dichiarazioni in esso contenute rese dai predetti soggetti, di cui ha sottolineato la convergenza in relazione all'affermazione di essere il motore dell'autovettura della spento e CP_1 di stare il camminando sulla strada anziché sul marciapiede, circostanza quest'ultima Per_2 sulla cui base ha altresì eccepito la ravvisabilità di una colpa esclusiva del preteso danneggiato, avendo egli violato le norme del Codice della strada ed il principio di autoresponsabilità del pedone derivante dall'art. 2 Cost.; sul quantum, ha poi contestato la commisurazione attorea, eccependo la sussistenza di preesistenti patologie degenerative in capo al preteso danneggiato, oltre che in subordine la sua riducibilità in ragione del concorso di colpa in ogni caso ravvisabile in capo allo stesso.
pag. 3 di 7 Alla prima udienza, tenutasi in data 11/1/2022, vista la mancata comparizione degli attori, dichiarata la contumacia della convenuta , si è rinviato ex art. 181 co. 2 c.p.c. all'udienza del CP_1
29/3/2022, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 221 co. 4 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., all'esito del deposito delle quali sono stati concessi alle parti i termini dalle stesse richiesti ex art. 183 co. 6 c.p.c., con rinvio all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 25/10/2022.
All'esito della riserva assunta, con ordinanza emessa in pari data 25/10/2022 sono state ammesse talune delle prove testimoniali formulate dalle parti, in quanto ammissibili e non superflue, nonché
l'interrogatorio formale della convenuta , con rinvio all'udienza del 28/2/2023 per CP_1
l'espletamento dell'istruttoria orale.
All'udienza del 28/2/2023, preso atto della regolare notificazione dell'ordinanza del 25/10/2022 alla convenuta , si è proceduto all'esame della stessa nonché dei testimoni CP_1 ER
, ed e si è rinviato all'udienza del 4/7/2023 per
[...] Tes_2 Controparte_3
l'escussione della teste non comparsa . Testimone_1
A tale udienza, preso atto della mancanza di prova del perfezionamento della citazione nei confronti della teste , pur se tempestivamente avviata, si è rinviato per tale incombente al Tes_1
13/12/2023 e poi nuovamente, visto il trasferimento della stessa attestato dall' presso altro CP_4 indirizzo, all'udienza del 2/4/2024 ed ancora a quella del 17/7/2024, alla quale, visto il perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c., se ne è disposto l'accompagnamento coattivo previe opportune ricerche, all'esito delle quali è emersa la sua irreperibilità per avvenuto trasferimento all'estero presso indirizzo sconosciuto.
Pertanto, all'udienza del 13/11/2024 le difese delle parti hanno dichiarato di rinunciare all'escussione della stessa, per cui ne è stata revocata l'ammissione ed è stata assunta riserva a scioglimento della quale, con ordinanza emessa in pari data, si è rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14/1/2025 alla quale la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito del processo va affermata l'infondatezza della domanda degli attori, non avendo gli stessi offerto valida prova dei fatti dagli stessi allegati ed essendo anzi al contrario emerso dal complesso degli elementi in atti e dall'esame dei testimoni escussi, la plausibile insussistenza di responsabilità della convenuta , come peraltro anche ravvisato da parte degli operanti della Polizia Locale di CP_1
Candelo nel verbale redatto dagli operanti intervenuti sul luogo immediatamente dopo il fatto.
Innanzitutto, va osservato che tutti i testi escussi hanno infatti dichiarato che quando erano giunti sul posto la macchina di aveva il motore spento, come anche annotato nel suddetto CP_1 verbale (doc. 1 attori), fatto che, pur potendo risultare poco significativo in sé, poiché riferito ad un momento successivo a quello del contatto con e potendosi dunque ER ipotizzare che la conducente avesse spento il motore dopo l'investimento in retromarcia del pedone, va pag. 4 di 7 valutato anche alla luce del fatto che nessuno dei testi escussi, tra cui , ha Controparte_3 dichiarato di aver visto l'autovettura della muoversi, avendo al contrario affermato che CP_1
l'autovettura era ferma”, così confermando le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di CP_1 interpello e dal agli agenti della Polizia Locale intervenuti (doc. 1 attori). Tes_2
In particolare il teste ha sul punto dichiarato nel corso del proprio esame: “l'unico CP_3 movimento che c'è stato è stata la discesa dall'auto della sig.ra ”; mentre quest'ultima ha CP_1 dichiarato: “ io ero seduta all'interno dell'auto, con la portiera aperta ma socchiusa, con le chiavi dell'auto e del telefonino in mano, poi ho sentito una botta da dietro, come quando qualcuno picchia sui vetri per salutarti, io stavo ferma perché stavo aspettando una signora a cui dovevo consegnare la spesa che avevo nel baule;
poi sono scesa ed ho visto il per terra, poi ho visto alcuni Per_2 ragazzi che lo hanno preso e lo hanno fatto sedere sui gradini lì vicino, poi sono arrivati i vigili e poi l'ambulanza” (verbale udienza 28/2/2023 pag. 4).
Quanto al teste costui in sede di escussione non ha ricordato alcunché in merito alla dinamica Tes_2 dell'incidente, del quale non ha più saputo fornire alcuna informazione se non in merito al fatto di essere stato in tali circostanze di tempo e luogo in compagnia del , di essere uscito dalla CP_3 tabaccheria che si affaccia sulla piazza Castello, e dunque di essersi trovato dal lato opposto della piazza, e di aver ad un certo punto notato che c'era un signore anziano a terra.
Il fatto che tanto il quanto il si trovassero non nelle immediate vicinanze del Tes_2 CP_3 luogo ove è avvenuto il contatto tra e l'autovettura di , bensì ER CP_1
“ad una distanza di circa 10 metri, (…) corrispondente ad una carreggiata ed un parcheggio”
(testimonianza , verbale udienza 28/2/2023 pag. 3), può del resto consentire di spiegare CP_3 talune delle incongruenze nelle dichiarazioni rese agli agenti della Polizia Locale da parte dei due suddetti testimoni, le quali riguardano in ogni caso elementi di dettaglio, quali il fatto che ad essere aperta fosse la portiera del conducente dell'auto della , come già dichiarato e poi anche CP_1 confermato in udienza dal , o viceversa quella posteriore, sempre sul lato sinistro, come CP_5 dichiarato agli agenti della Polizia Locale dal oppure ancora il fatto che il Tes_2 Per_2 camminasse o meno con l'ausilio di un bastone, circostanza ricordata dal ed esclusa, CP_5 seppur con affermazione dubitativa (“mi pare”) dal in sede di dichiarazioni rilasciate agli agenti. Tes_2
Sul punto, le dichiarazioni rese agli agenti dalla teste , di cui non è stata possibile Testimone_1
l'escussione in ragione della sua irreperibilità e delle quali si può tener conto in ogni caso quale prova atipica, o quale elemento indiziario, unitamente ed in correlazione con gli altri elementi desumibili dall'istruttoria svolta, risultano convergenti nel senso di portare all'affermazione dell'assenza di alcuna condotta colposa posta in essere da nel verificarsi della caduta di CP_1 ER
.
[...]
pag. 5 di 7 La aveva in particolare dichiarato agli agenti di aver assistito direttamente al sinistro e di Tes_1 aver visto scendere dal marciapiede ed appoggiarsi su una vettura in sosta, ER per poi urtare con il suo lato destro sulla stessa e cadere a terra, ed inoltre che il motore dell'automobile era spento.
Nel verbale si dà atto peraltro del fatto che il era dotato di una stampella che lo aiutava Per_2 nella deambulazione e che lo stesso aveva dichiarato agli agenti nell'immediatezza del Per_2 fatto di essere stato investito da una signora che “ha acceso la macchina, ha fatto retromarcia e mi ha investito” (doc. 1 pag. 5 attori).
Le dichiarazioni del danneggiato, trattandosi di dichiarazioni de relato actoris, assumono tuttavia, come noto, valenza sostanzialmente nulla (ex multis Cass. 4530/2025; Cass. 569/2015), anche se contenute nel verbale della Polizia Locale, non riguardando fatti avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali, bensì dichiarazioni dagli stessi raccolte e provenienti dal danneggiato in ordine alla dinamica del sinistro.
Maggior peso va invece attribuito alle dichiarazioni testimoniali rese da , sorella Persona_3 di sopraggiunta sul luogo del sinistro, ossia in piazza Castello, quando il ER fratello “era già sull'ambulanza”, la quale ha affermato, anche tramite dichiarazione scritta versata in atti dalla difesa attorea (doc. 2 attori) e poi ha ribadito nel corso della sua escussione, che le CP_1 avrebbe confessato, dopo averla abbracciata: “scusami, sono andata indietro e non l'ho visto” e che le aveva detto che “era andata in retromarcia e lui era caduto” (verbale udienza 28/2/2023 pag. 2).
Tale confessione stragiudiziale resa al terzo (art. 2735 co. 2 c.c.), tuttavia, come noto, “non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (ex multis Cass. 11898/2020; Cass.
29316/2008).
Il medesimo valore è attribuibile anche alle dichiarazioni rese da , di cui s'è detto, posto CP_1 che “in assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio” (Cass. 30529/2017; Cass 10494/2006; Cass.
9840/1999).
Ebbene, nella fattispecie, tenuto conto del complesso degli elementi e delle prove assunte nel processo sopra esaminati, occorre tener conto in conclusione che gli unici elementi di cui si possa tener conto e che siano atti a supportare la ricostruzione attorea consistono proprio nelle dichiarazioni di ER
, le quali sono contrastate da quelle di pari valore della convenuta in sede di
[...] interrogatorio formale, mentre le dichiarazioni testimoniali di , le quali trovano Controparte_3 riscontro nelle convergenti dichiarazioni di cui s'è detto rese dal , dal e dalla CP_5 Tes_2
pag. 6 di 7 alla Polizia Locale, portano a ritenere dunque nel complesso non provato il fatto che Tes_1
l'autovettura della in tale occasione si fosse mossa, anche a motore spento, e che dunque alla CP_1 stessa possa imputarsi il compimento di una condotta colposa, qual è quella allegata dagli CP_1 attori, che abbia causato l'evento in questione.
Stante l'assenza di prova della commissione di alcun reato, il diritto al risarcimento azionato dagli odierni attori iure hereditatis risulta per giunta prescritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 co. 2 c.c., non essendo stato utilmente interrotto prima del
23/7/2021 dopo l'invito alla negoziazione assistita del 28/6/2018 (docc. 7 attori).
Quanto alla posizione di , lo stato di agitazione e di alta pressione in cui la stessa Persona_3 ha riferito di essersi trovata al momento del fatto, che trova peraltro riscontro nella mancanza di ricordo sul modello dell'auto della , possono valorizzarsi quali indici dell'assenza del dolo e CP_1 della consapevolezza dell'altrui innocenza necessari a configurare il reato di calunnia.
La regolamentazione delle spese processuali segue la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c., dovendosi in ragione della soccombenza degli attori condannare gli stessi in solido ex art. 97 c.p.c., stante l'interesse comune, a rifonderle alla parte convenuta costituita Controparte_2 ritenendosi congruo liquidare le stesse, in modo parzialmente differente rispetto alla nota spese depositata, senza riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4 co. 2 del D.M. 55/2014, non avendo la pluralità degli attori determinato alcun aggravio delle difese della parte convenuta, nonché senza aumento di cui all'art. a co. 1 bis del medesimo D.M., essendo le tecniche informatiche utilizzate di fatto inidonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti difensivi, in ragione della mancata allegazione di documenti e della conseguente assenza di collegamenti ipertestuali, ad eccezione del solo rimando all'indice, non consentendo quindi una proficua ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati o una navigazione vera e propria all'interno dell'atto, ma ritenendosi congruo d'altra parte il riferimento ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della domanda e dunque dello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, e così per complessivi €
7.616,00 oltre accessori di legge, oltre al rimborso delle anticipazioni documentate per € 13,36.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- rigetta ogni domanda attorea;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta
[...] le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge, oltre al rimborso delle anticipazioni per € 13,36.
Biella, 7/5/2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Emmanuele SERLENGA C.F._2 attori
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 convenuta contumace
e contro
(P.I. , in persona del l.r.p.t., con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Giovanni BONINO convenuta,
in punto: risarcimento danno da sinistro stradale iure hereditatis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni degli attori: voglia l'Ecc.mo Tribunale di Biella, contrariis reiectis, così provvedere: in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva della
Signora pertanto, ai sensi degli artt. 2043, 2054 e 2059 c.c. nonché dell'art. 149 D. Lgs. CP_1
209/2005, dichiarare tenuto e per gli effetti condannare i convenuti in solido a risarcire i danni causati all'attrice nella misura complessiva di € 41.061,00 o in quella veriore accertanda in corso di causa anche in via equitativa, oltre ad interessi dal dì del dovuto e danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e IVA come per legge e successive occorrende. pag. 1 di 7 Conclusioni della convenuta reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_2 in via istruttoria: [come in atti]; nel merito: assolversi la convenuta, dalle domande avversarie, Controparte_2 respingendole siccome infondate in fatto e in diritto, per le causali di cui agli scritti difensivi della deducente;
in ogni caso: con il favore delle spese, oltre I.V.A. e C.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ai sensi degli artt. 2 D.M. 10.03.14 n. 55 - pubblicato sulla
G.U. il 02.04.14 - e 13 L. 31.12.12 n. 247.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ad entrambe le parti convenute, gli attori, in qualità di eredi di , a sua volta erede di , hanno istato, previo Persona_1 ER accertamento della responsabilità esclusiva di nell'investimento che hanno dedotto CP_1 essere avvenuto in data 19/9/2017 alle ore 14:30 a Candelo (BI), in piazza Castello, all'altezza del civico n. 44, ai danni di , da parte e per colpa della nell'atto di iniziare ER CP_1 una manovra di retromarcia con il veicolo di sua proprietà, (tg. CB383PE), per la Parte_3 condanna in solido delle parti convenute, ai sensi degli artt. 2043, 2054 e 2059 c.c. nonché dell'art. 149
D.Lgs. 209/2005, al risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale asseritamente subito dallo stesso, per la complessiva misura di € 41.061,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare gli attori hanno allegato che sul luogo e nell'immediatezza del sinistro de quo erano intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Candelo - Benna, i quali avevano redatto rapporto di incidente stradale versato in atti (doc. 1 attori), contenente dichiarazioni testimoniali a discarico della assunte dagli operanti successivamente all'evento e rese da soggetti di cui gli attori hanno CP_1 dubitato dell'effettiva presenza sul luogo e nel tempo dell'incidente, avendo infatti gli attori riferito che la stessa aveva ammesso nelle immediatezze del fatto a , sorella del CP_1 Persona_3 danneggiato ed amica di lunga data della , di averle investito il fratello, non avendolo visto ed CP_1 avendolo appena toccato, provocandone la caduta a terra.
Sul punto gli attori hanno allegato dichiarazione testimoniale scritta della stessa Persona_3
(doc. 2 attori), mentre a riprova della quantificazione del danno di cui hanno chiesto il risarcimento hanno prodotto in atti il referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Biella, nonché la documentazione medica sulle diagnosi e sui trattamenti successivi, consistiti in radiografia al femore sinistro ed intervento chirurgico di osteosintesi, oltre ad una perizia di parte, a firma della dott.ssa
, attestante la sussistenza di un danno biologico permanente dell'80%, nonché di Persona_4 un'invalidità temporanea totale di giorni 60.
pag. 2 di 7 Quanto alle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli operanti della Polizia Locale, gli attori hanno sottolineato che quanto dichiarato nel verbale da , passante che aveva riferito agli Testimone_1 agenti di aver visto il urtare con la parte destra la macchina della , che aveva il Per_2 CP_1 motore spento, per poi perdere l'equilibrio e cadere a terra, non consentirebbe di escludere che il veicolo si fosse mosso all'indietro, “forse per non avere azionato il freno di stazionamento”.
Quanto invece alle due ulteriori dichiarazioni testimoniali rese agli agenti da e Controparte_3 da esse sarebbero del tutto inattendibili in quanto contraddittorie, anche rispetto a Tes_2 quelle rese dalla , l'unica peraltro ad essere annotata nel verbale quale presente sul luogo Tes_1
e nel tempo del sinistro.
Hanno inoltre riferito che l'evento in parola, a seguito del quale l'ottantanovenne ER
aveva riportato la frattura pertrocanterica del femore sinistro, aveva comportato una
[...] compromissione totale della sua autonomia, dato che prima viveva da solo e dopo l'incidente era stato costretto all'allettamento, con necessità di continua assistenza, per cui ne era stato deciso l'inserimento presso una casa di riposo ove era poi deceduto il 5/4/2019, lasciando quale erede il figlio
[...]
, che era a sua volta deceduto il 9/12/2020 lasciando quali eredi gli odierni attori, Per_1 rispettivamente moglie e figlio di quest'ultimo.
Si è regolarmente costituita in data 25/11/2021 la sola convenuta contestando la CP_2 fondatezza della domanda attorea per dedotta insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per il suo accoglimento. In particolare, ha eccepito: in via preliminare, la prescrizione del diritto di azione, per dedotta assenza sino al 23/7/2021 di atti interruttivi dopo quello del 28/6/2018, consistente nell'invito alla procedura di negoziazione assistita, affermando l'applicabilità del termine breve biennale stabilito dall'art. 2947 co. 2 c.c.;
l'insussistenza in ogni caso di ogni responsabilità della propria assicurata , stante la carenza CP_1 della prova di una sua condotta colposa e del nesso causale con il danno lamentato, contestando espressamente la ricostruzione attorea del fatto e richiamando il contenuto del verbale della Polizia
Locale e le dichiarazioni in esso contenute rese dai predetti soggetti, di cui ha sottolineato la convergenza in relazione all'affermazione di essere il motore dell'autovettura della spento e CP_1 di stare il camminando sulla strada anziché sul marciapiede, circostanza quest'ultima Per_2 sulla cui base ha altresì eccepito la ravvisabilità di una colpa esclusiva del preteso danneggiato, avendo egli violato le norme del Codice della strada ed il principio di autoresponsabilità del pedone derivante dall'art. 2 Cost.; sul quantum, ha poi contestato la commisurazione attorea, eccependo la sussistenza di preesistenti patologie degenerative in capo al preteso danneggiato, oltre che in subordine la sua riducibilità in ragione del concorso di colpa in ogni caso ravvisabile in capo allo stesso.
pag. 3 di 7 Alla prima udienza, tenutasi in data 11/1/2022, vista la mancata comparizione degli attori, dichiarata la contumacia della convenuta , si è rinviato ex art. 181 co. 2 c.p.c. all'udienza del CP_1
29/3/2022, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 221 co. 4 del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., all'esito del deposito delle quali sono stati concessi alle parti i termini dalle stesse richiesti ex art. 183 co. 6 c.p.c., con rinvio all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 25/10/2022.
All'esito della riserva assunta, con ordinanza emessa in pari data 25/10/2022 sono state ammesse talune delle prove testimoniali formulate dalle parti, in quanto ammissibili e non superflue, nonché
l'interrogatorio formale della convenuta , con rinvio all'udienza del 28/2/2023 per CP_1
l'espletamento dell'istruttoria orale.
All'udienza del 28/2/2023, preso atto della regolare notificazione dell'ordinanza del 25/10/2022 alla convenuta , si è proceduto all'esame della stessa nonché dei testimoni CP_1 ER
, ed e si è rinviato all'udienza del 4/7/2023 per
[...] Tes_2 Controparte_3
l'escussione della teste non comparsa . Testimone_1
A tale udienza, preso atto della mancanza di prova del perfezionamento della citazione nei confronti della teste , pur se tempestivamente avviata, si è rinviato per tale incombente al Tes_1
13/12/2023 e poi nuovamente, visto il trasferimento della stessa attestato dall' presso altro CP_4 indirizzo, all'udienza del 2/4/2024 ed ancora a quella del 17/7/2024, alla quale, visto il perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c., se ne è disposto l'accompagnamento coattivo previe opportune ricerche, all'esito delle quali è emersa la sua irreperibilità per avvenuto trasferimento all'estero presso indirizzo sconosciuto.
Pertanto, all'udienza del 13/11/2024 le difese delle parti hanno dichiarato di rinunciare all'escussione della stessa, per cui ne è stata revocata l'ammissione ed è stata assunta riserva a scioglimento della quale, con ordinanza emessa in pari data, si è rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14/1/2025 alla quale la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito del processo va affermata l'infondatezza della domanda degli attori, non avendo gli stessi offerto valida prova dei fatti dagli stessi allegati ed essendo anzi al contrario emerso dal complesso degli elementi in atti e dall'esame dei testimoni escussi, la plausibile insussistenza di responsabilità della convenuta , come peraltro anche ravvisato da parte degli operanti della Polizia Locale di CP_1
Candelo nel verbale redatto dagli operanti intervenuti sul luogo immediatamente dopo il fatto.
Innanzitutto, va osservato che tutti i testi escussi hanno infatti dichiarato che quando erano giunti sul posto la macchina di aveva il motore spento, come anche annotato nel suddetto CP_1 verbale (doc. 1 attori), fatto che, pur potendo risultare poco significativo in sé, poiché riferito ad un momento successivo a quello del contatto con e potendosi dunque ER ipotizzare che la conducente avesse spento il motore dopo l'investimento in retromarcia del pedone, va pag. 4 di 7 valutato anche alla luce del fatto che nessuno dei testi escussi, tra cui , ha Controparte_3 dichiarato di aver visto l'autovettura della muoversi, avendo al contrario affermato che CP_1
l'autovettura era ferma”, così confermando le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di CP_1 interpello e dal agli agenti della Polizia Locale intervenuti (doc. 1 attori). Tes_2
In particolare il teste ha sul punto dichiarato nel corso del proprio esame: “l'unico CP_3 movimento che c'è stato è stata la discesa dall'auto della sig.ra ”; mentre quest'ultima ha CP_1 dichiarato: “ io ero seduta all'interno dell'auto, con la portiera aperta ma socchiusa, con le chiavi dell'auto e del telefonino in mano, poi ho sentito una botta da dietro, come quando qualcuno picchia sui vetri per salutarti, io stavo ferma perché stavo aspettando una signora a cui dovevo consegnare la spesa che avevo nel baule;
poi sono scesa ed ho visto il per terra, poi ho visto alcuni Per_2 ragazzi che lo hanno preso e lo hanno fatto sedere sui gradini lì vicino, poi sono arrivati i vigili e poi l'ambulanza” (verbale udienza 28/2/2023 pag. 4).
Quanto al teste costui in sede di escussione non ha ricordato alcunché in merito alla dinamica Tes_2 dell'incidente, del quale non ha più saputo fornire alcuna informazione se non in merito al fatto di essere stato in tali circostanze di tempo e luogo in compagnia del , di essere uscito dalla CP_3 tabaccheria che si affaccia sulla piazza Castello, e dunque di essersi trovato dal lato opposto della piazza, e di aver ad un certo punto notato che c'era un signore anziano a terra.
Il fatto che tanto il quanto il si trovassero non nelle immediate vicinanze del Tes_2 CP_3 luogo ove è avvenuto il contatto tra e l'autovettura di , bensì ER CP_1
“ad una distanza di circa 10 metri, (…) corrispondente ad una carreggiata ed un parcheggio”
(testimonianza , verbale udienza 28/2/2023 pag. 3), può del resto consentire di spiegare CP_3 talune delle incongruenze nelle dichiarazioni rese agli agenti della Polizia Locale da parte dei due suddetti testimoni, le quali riguardano in ogni caso elementi di dettaglio, quali il fatto che ad essere aperta fosse la portiera del conducente dell'auto della , come già dichiarato e poi anche CP_1 confermato in udienza dal , o viceversa quella posteriore, sempre sul lato sinistro, come CP_5 dichiarato agli agenti della Polizia Locale dal oppure ancora il fatto che il Tes_2 Per_2 camminasse o meno con l'ausilio di un bastone, circostanza ricordata dal ed esclusa, CP_5 seppur con affermazione dubitativa (“mi pare”) dal in sede di dichiarazioni rilasciate agli agenti. Tes_2
Sul punto, le dichiarazioni rese agli agenti dalla teste , di cui non è stata possibile Testimone_1
l'escussione in ragione della sua irreperibilità e delle quali si può tener conto in ogni caso quale prova atipica, o quale elemento indiziario, unitamente ed in correlazione con gli altri elementi desumibili dall'istruttoria svolta, risultano convergenti nel senso di portare all'affermazione dell'assenza di alcuna condotta colposa posta in essere da nel verificarsi della caduta di CP_1 ER
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pag. 5 di 7 La aveva in particolare dichiarato agli agenti di aver assistito direttamente al sinistro e di Tes_1 aver visto scendere dal marciapiede ed appoggiarsi su una vettura in sosta, ER per poi urtare con il suo lato destro sulla stessa e cadere a terra, ed inoltre che il motore dell'automobile era spento.
Nel verbale si dà atto peraltro del fatto che il era dotato di una stampella che lo aiutava Per_2 nella deambulazione e che lo stesso aveva dichiarato agli agenti nell'immediatezza del Per_2 fatto di essere stato investito da una signora che “ha acceso la macchina, ha fatto retromarcia e mi ha investito” (doc. 1 pag. 5 attori).
Le dichiarazioni del danneggiato, trattandosi di dichiarazioni de relato actoris, assumono tuttavia, come noto, valenza sostanzialmente nulla (ex multis Cass. 4530/2025; Cass. 569/2015), anche se contenute nel verbale della Polizia Locale, non riguardando fatti avvenuti in presenza dei pubblici ufficiali, bensì dichiarazioni dagli stessi raccolte e provenienti dal danneggiato in ordine alla dinamica del sinistro.
Maggior peso va invece attribuito alle dichiarazioni testimoniali rese da , sorella Persona_3 di sopraggiunta sul luogo del sinistro, ossia in piazza Castello, quando il ER fratello “era già sull'ambulanza”, la quale ha affermato, anche tramite dichiarazione scritta versata in atti dalla difesa attorea (doc. 2 attori) e poi ha ribadito nel corso della sua escussione, che le CP_1 avrebbe confessato, dopo averla abbracciata: “scusami, sono andata indietro e non l'ho visto” e che le aveva detto che “era andata in retromarcia e lui era caduto” (verbale udienza 28/2/2023 pag. 2).
Tale confessione stragiudiziale resa al terzo (art. 2735 co. 2 c.c.), tuttavia, come noto, “non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (ex multis Cass. 11898/2020; Cass.
29316/2008).
Il medesimo valore è attribuibile anche alle dichiarazioni rese da , di cui s'è detto, posto CP_1 che “in assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio” (Cass. 30529/2017; Cass 10494/2006; Cass.
9840/1999).
Ebbene, nella fattispecie, tenuto conto del complesso degli elementi e delle prove assunte nel processo sopra esaminati, occorre tener conto in conclusione che gli unici elementi di cui si possa tener conto e che siano atti a supportare la ricostruzione attorea consistono proprio nelle dichiarazioni di ER
, le quali sono contrastate da quelle di pari valore della convenuta in sede di
[...] interrogatorio formale, mentre le dichiarazioni testimoniali di , le quali trovano Controparte_3 riscontro nelle convergenti dichiarazioni di cui s'è detto rese dal , dal e dalla CP_5 Tes_2
pag. 6 di 7 alla Polizia Locale, portano a ritenere dunque nel complesso non provato il fatto che Tes_1
l'autovettura della in tale occasione si fosse mossa, anche a motore spento, e che dunque alla CP_1 stessa possa imputarsi il compimento di una condotta colposa, qual è quella allegata dagli CP_1 attori, che abbia causato l'evento in questione.
Stante l'assenza di prova della commissione di alcun reato, il diritto al risarcimento azionato dagli odierni attori iure hereditatis risulta per giunta prescritto per intervenuto decorso del termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 co. 2 c.c., non essendo stato utilmente interrotto prima del
23/7/2021 dopo l'invito alla negoziazione assistita del 28/6/2018 (docc. 7 attori).
Quanto alla posizione di , lo stato di agitazione e di alta pressione in cui la stessa Persona_3 ha riferito di essersi trovata al momento del fatto, che trova peraltro riscontro nella mancanza di ricordo sul modello dell'auto della , possono valorizzarsi quali indici dell'assenza del dolo e CP_1 della consapevolezza dell'altrui innocenza necessari a configurare il reato di calunnia.
La regolamentazione delle spese processuali segue la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c., dovendosi in ragione della soccombenza degli attori condannare gli stessi in solido ex art. 97 c.p.c., stante l'interesse comune, a rifonderle alla parte convenuta costituita Controparte_2 ritenendosi congruo liquidare le stesse, in modo parzialmente differente rispetto alla nota spese depositata, senza riconoscimento dell'aumento di cui all'art. 4 co. 2 del D.M. 55/2014, non avendo la pluralità degli attori determinato alcun aggravio delle difese della parte convenuta, nonché senza aumento di cui all'art. a co. 1 bis del medesimo D.M., essendo le tecniche informatiche utilizzate di fatto inidonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti difensivi, in ragione della mancata allegazione di documenti e della conseguente assenza di collegamenti ipertestuali, ad eccezione del solo rimando all'indice, non consentendo quindi una proficua ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati o una navigazione vera e propria all'interno dell'atto, ma ritenendosi congruo d'altra parte il riferimento ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto del valore della domanda e dunque dello scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, e così per complessivi €
7.616,00 oltre accessori di legge, oltre al rimborso delle anticipazioni documentate per € 13,36.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- rigetta ogni domanda attorea;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta
[...] le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre Controparte_2 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge, oltre al rimborso delle anticipazioni per € 13,36.
Biella, 7/5/2025 Il Giudice dott. Enrico Chemollo pag. 7 di 7