TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa EL AE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315 /2023 del R.G., promossa in questo grado da in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RENIER ELISABETTA pec Email_1
opponente contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BOTTARELLI RICCARDO pec Email_2
opposta
Conclusioni per la parte opponente: in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito come in atti indicato e provvedere alla pronuncia consequenziale, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge;
in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione della società e dichiarare la sua conseguente Parte_1
estromissione, per i motivi in atti indicati, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge;
nel merito, accertare tutti i fatti di cui premessa, e dichiarare che le somma richiesta è illegittima ed infondata, non provata e di conseguenza dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 353/2023, 536/2023 rg per tutti i motivi sopra indicati. Respingere ogni ulteriore richiesta di spese, accessori perché non dovuti. In ipotesi accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di subappalto, di
1 conseguenza dichiarare che le somma richiesta è illegittima ed infondata, non provata e di conseguenza dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 353/2023, 536/2023 rg per tutti i motivi in atti indicati. In ipotesi accertare e dichiarare la risoluzione e/o l'annullamento del contratto di appalto stipulato tra la società e la Parte_1 Controparte_1
[...
o la cessione del contratto di appalto tra la società e la società Save Parte_1
Energy srl, con consenso della accertare e dichiarare l'inesistenza Controparte_1 del contratto di subappalto e di conseguenza dichiarare nullo, illegittimo ed infondato il decreto ingiuntivo n. 353/2023, 536/2023 rg per tutti i motivi in atti indicati.
In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 353/2023,
536/2023 emesso dal Tribunale di Forlì perché infondato, ingiusto, illegittimo ed inutilmente gravatorio, anche per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Conclusioni per la parte opposta: nel merito, dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attrice e quindi rigettarla, ritenendo per la sussistenza del contratto di subappalto, nonché per la responsabilità solidale fra l'attrice e la subappaltata, confermando definitivamente l'opposto decreto ingiuntivo per
i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge del presente procedimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 27 aprile 2023, la soc. ha opposto il decreto ingiuntivo n. 353/2023 del 17 marzo Parte_1
2023, con il quale il Tribunale di Forlì l'aveva condannata, in solido con la SAVE ENERGY
s.r.l., al pagamento in favore della dell'importo di € Controparte_1
10.108,00, a titolo di ripetizione di quanto pagato dalla società opposta in epigrafe a saldo delle fatture emesse dalla opponente, n. 1/01 e n. 2/01 del 21 luglio 2022, per il contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di infissi in pvc a taglio termico presso due distinti immobili siti, entrambi, in Cesenatico, appalto mai eseguito dalla società opposta né dalla in
SAVE ENERGY s.r.l., condannata in solido.
2 Parte opponente, dopo aver preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale, ha lamentato il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il contratto di appalto in parola risolto tra le parti. Ha invero dedotto l'opponente che con pec del 21 novembre 2022, riportante nell'oggetto “annullamento appalto
[...]
e conferimento dello stesso a SAVE ENERGY Parte_2
S.R.L.”, le parti avevano risolto il contratto di appalto tra loro intercorso, che era stato affidato dalla committente lla SAVE ENERGY s.r.l., la quale Controparte_1 con propria successiva pec aveva infatti accettato l'ordine e rilasciato quietanza rispetto alle somme già corrisposte dall'appaltatore a Parte_3
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 28
[...]
novembre 2023 si è costituita la convenuta chiedendo Controparte_1 il rigetto delle domande attoree e il favore delle spese di lite.
3. Concessa la provvisoria esecutività con ordinanza del 18 dicembre 2023 e disposto il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti.
4. Deve innanzi tutto essere rigettata l'eccezione di difetto di competenza territoriale, atteso che, come correttamente rilevato da parte opponente, il foro è stato individuato ai sensi dell'art. 20 c.p.c. nel Tribunale del luogo ove la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita e non è contestato in atti che gli infissi avrebbero dovuto essere posati in due appartamenti entrambi siti in Cesenatico (cfr. all. 1 e 2 del ricorso monitorio).
5. Nel merito, l'opposizione deve trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
6. Con pec del 21 novembre 2023, la appaltatrice ha Parte_1 comunicato alla società appaltante uanto segue: Controparte_1
“siamo a ratificare quanto emerso nella riunione del 15.11.2022 tra di voi ( CP_1
e il sig. (referente prima di e ora socio Controparte_1 Persona_1 Parte_1
di Save Emergy) e a comunicare quanto segue. L'appalto per la fornitura di infissi nei confronti dei clienti La prima e viene integralmente Parte_4 Pt_5 conferito alla società Save Energy e quindi annullato nei confronti della scrivente società. La società Save Energy srl confermerà l'avvenuta assunzione dell'appalto a mezzo propria pec inviata ad entrambi appena ricevuta la presente. I rapporti fiscali e finanziari saranno
3 integralmente compensati tramite emissione da parte di di note di Parte_1
credito identiche alle fatture emesse a Save Energy srl fatturerà i Controparte_1 medesimi importi a Le parti si autorizzano reciprocamente alle Controparte_1
rispettive compensazioni. Restiamo pertanto in attesa di una vostra gentile pec di conferma.”.
Alla suddetta pec ha dato riscontro prima la così Controparte_1
comunicando: “confermo il passaggio da a Save Energy s.r.l. Parte_1 [...]
)” e quindi la SAVE ENERGY s.r.l., che ha comunicato di “confermare l'appalto Per_2 per la fornitura di infissi alla vostra società ….alle condizioni Controparte_1
già stabilite. Rilasciamo altresì ampia e liberatoria quietanza di saldo delle fatture a voi emesse tramite compensazione con i versamenti già effettuati alla società Parte_1
.
[...]
7. Nella superiore corrispondenza non trova conferma la tesi della opposta secondo cui la società appaltatrice avrebbe affidato l'esecuzione della fornitura e posa in opera degli infissi suddetti in subappalto alla Save Energy s.r.l., restando così obbligata nei confronti della Controparte_1
È vero, infatti, che con la pec del 21 novembre 2022 la appaltatrice Parte_1 ha comunicato che “L'appalto per la fornitura di infissi nei confronti dei clienti
[...]
La prima e iene integralmente conferito alla società Save Parte_4 Pt_5
Energy” e, tuttavia, tanto ha affermato “a ratifica” di quanto emerso nella riunione del 15 novembre 2022 ossia, si deve intendere, per formalizzare un accordo che in quella riunione era già intercorso tra le parti, sebbene informalmente.
La circostanza che con la predetta pec non sia stato conferito un sub appalto, trova riscontro nella ulteriore precisazione con la quale la dopo aver indicato Parte_1 che l'appalto era stato “conferito” alla Save Energy e sempre al fine di formalizzare
(“ratificare”) l'accordo già raggiunto tra le parti in occasione della riunione del precedente
15 novembre, ha precisato che l'appalto in parola doveva ritenersi “quindi annullato nei confronti della scrivente società”, tanto che i rapporti di debito credito si sarebbero intesi compensati con l'emissione di note di credito da parte della e di fatture Parte_1 di parti importo da parte, invece, della Save Energy s.r.l.
A fronte di siffatta comunicazione e della “formalizzazione” dell'accordo risolutorio del contratto di appalto intercorso (“quindi annullato”), a Controparte_1
4 “confermato il passaggio” dell'appalto da una società all'altra, senza opporre alcunché, così palesando che la volontà dalla stessa espressa nella riunione del precedente 15 novembre doveva ritenersi ben rappresentata nella pec del successivo 21 novembre.
8. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
PQM
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza rigettata, revoca il decreto ingiuntivo n. 353/2023 del 17 marzo 2023 emesso dal Tribunale di Forlì, opposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Forlì, lì 2 dicembre 2025
Il Giudice
EL AE
5