Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 390/2024 R.G., avverso la sentenza n. 104/2024 emessa dal
Tribunale di Massa in data 07/02/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. David Billetta del Foro di Lucca per Parte_1
mandato in atti;
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Ricci del Foro di Massa per CP_1
mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “- Piaccia all'Ill.mo Giudice Collegiale della Corte d'Appello di Genova ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare e in rito dichiarare la decadenza di parte convenuta appellato alla formulazione di eccezioni riconvenzionali di controcredito e per l'effetto dichiarare l'ìinutilizzabilità ai fini decisori dei documenti prodotti tardivamente e quindi riformare la sentenza n° 104/20241 per violazione di legge ex art. 167 cpc
Accertato e dichiarato che la madre della comparente – deceduta in data 13/10/2008 – al momento della morte lasciava coeredi il coniuge e i due figli;
Accertato e dichiarato che con un fattispecie negoziale complessa intercorsa tra il 2000
e il 2001 , la madre della comparente poneva in essere in favore del coerede una donazione indiretta per la somma di £ 90.000.000 oggi da rivalutarsi in euro 80.000,00, ovvero nell'effettiva somma attualizzata
Accertato e dichiarato che il padre della comparente – deceduto in data 01/05/2017 – disponeva della proprie sostanze post morte con testamento
Accertato e dichiarato che il defunto, con un riepilogo stilato dallo stesso, riepilogava quanto erogato al coerede nel periodo compreso tra il 1993 e il 2000 CP_1
Accertato e dichiarato che alla data del 2000 il coerede risultava debitore del padre – oggi della massa ereditaria – della somma di £ 79.245.000 oggi euro 70.000,00 ovvero nell'effettiva somma attualizzata
Accertato e dichiarato che al momento della morte del padre risultavano prelevamenti da parte del coerede per la somma di euro 12.500,00 ovvero per euro 8450,00
Per quanto accertato, in riforma della sentenza impugnata n° 104/2024 emessa dal
Tribunale di Massa GM Dott.ssa Valentina Prudente in data 06/02/2024 pubblicata in pari data – qui in copia conforme – e notificata in data 06/03/2024 in accoglimento dell'appello e quindi della spiegata azione successoria la – a titolo di conguaglio – dello Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria con collazione , avrà diritto a euro 57.724,22 + euro 24434,00 + 27446,00 per un totale di euro 82148,00 + euro 27446,00 e quindi in applicazione della quota pari alla metà per la successione della madre in accoglimento dell'esperita azione di collazione per la successione della madre – previo scioglimento della comunione ereditaria entro 10 anni dalla morte condannare il coerede a restituire rimborsare rifondere e corrispondere la somma di euro ovvero della somma effettivamente attualizzata e in applicazione della quota pari 1/3 ovvero alla metà per la successione del padre in accoglimento dell'esperita azione di collazione previo scioglimento della comunione ereditaria entro 10 anni dalla morte e ricostituzione del patrimonio relitto mediante imputazione delle donazioni ovvero delle ragioni creditore della massa e dell'esperita azione di riduzione previa declaratoria di lesione della quota legittima condannare il coerede a restituire rimborsare rifondere e corrispondere la somma di euro
50.000,00 ( se l'imputazione della quota viene fatta ad 1/3) ovvero le somme come attualizzate
Per quanto accertato e dichiarato, RIFORMARE per violazione di legge ex artt. 167-115 cpc 1478-737-747 c.c la sentenza n° 104/2024 emessa dal Tribunale di Massa in data
06/02/2024 e per l'effetto condannare il coerede SI. nato a [...] il CP_1
23/03/1963 e residente in [...] C.F. a pagare CodiceFiscale_1
e corrispondere in favore della SI.ra , nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] C.F. la somma complessiva di C.F._2
euro 90.000,00 o quella minore che risulterà fondata prova e di giustizia con riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
In tutti i casi con vittoria di spese e onorari ex DM 55/2014 dei due gradi di giudizio.
per parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto perché non provato e per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza.
Il tutto con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio”.
FATTO
La presente controversia nasce dalla successione di e . La Persona_1 Persona_2
prima decedeva il 13.10.2008 lasciando a succederle per legge il marito ed i Persona_2
figli e . Il padre decedeva il 01.05.2017, disponendo della sua eredità Parte_1 CP_1
con testamento, col quale divideva i suoi beni tra i figli. agiva in giudizio Parte_1
contro il fratello, chiedendo che fosse tenuto a conferire nelle masse ereditarie le donazioni ricevute dai genitori. Esercitava anche l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e testimonialmente, la decideva con sentenza, con la quale respingeva tutte le domande dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese, liquidate nel dispositivo. ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale Parte_1 contesta l'errore di diritto ed il travisamento dei fatti, in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. L'appellato resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
L'appellante contesta la violazione della legge processuale. Osserva che il Tribunale ha escluso la lesione della legittima – intanto ha respinto l'azione di riduzione – per avere imputato alla quota dell'attrice una donazione di euro 28.000,00 ricevuta dal padre. Il
Tribunale ha rilevato in particolare che l'attrice non ha contestato di avere ricevuto la donazione di euro 28.000,00, come dedotto dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, che deve imputare alla propria quota di legittima. La difesa dell'appellante osserva che l'esistenza della donazione, da imputare alla quota di legittima dell'attrice, è stata dedotta tardivamente dal convenuto, all'atto della sua costituzione in giudizio, avvenuta con la comparsa di risposta nell'udienza di prima comparizione delle parti, senza osservare il termine di venti giorni prima dell'udienza, stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di eccezioni e domande riconvenzionali. Pertanto,
l'eccezione doveva essere dichiarata inammissibile dal Tribunale, che non poteva tenere conto della donazione ai fini della ricostruzione della massa, sulla quale calcolare la quota di legittima dell'attrice.
Il motivo è infondato. L'obbligo della collazione ereditaria, quale strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere sulla base della sommatoria del relictum
e del donatum, sulla quale calcolare la quota di legittima, sorge automaticamente per effetto dell'apertura della successione ed i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti dagli eredi alla massa ed imputati alla loro quota di legittima, indipendentemente da una espressa domanda od eccezione di parte, essendo sufficiente a tal fine la domanda di accertamento della lesione della quota e di riduzione proposta nel giudizio e la menzione dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire
(Cass., 06.04.2018, n.8510). Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis" (Cass.,
13.07.2023, n.20138). Con altro motivo relativamente alla successione materna l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato una donazione indiretta effettuata in vita dalla madre a favore del figlio. Invero aveva subito l'espropriazione del laboratorio nel CP_1 quale svolgeva l'attività di odontotecnico. La madre per favorire il figlio s'era resa aggiudicataria del compendio, ovvero lo aveva acquistato con mezzi propri dalla procedura esecutiva, e lo aveva rivenduto ad un terzo, che aveva corrisposto il prezzo di acquisto direttamente a . Questi se ne era avvantaggiato, beneficiando di CP_1
una donazione indiretta da parte della madre, che era tenuto a conferire nella massa ereditaria da dividere con la sorella.
Il motivo è fondato. Il terzo acquirente sentito come teste, ha confermato di Tes_1 avere corrisposto a la somma di lire 90.000,00 per l'acquisto del CP_1 compendio: circostanza – questa – confermata dallo stesso Il quale non ha CP_1 provato di avere venduto al l'avviamento dello studio di odontotecnico, Tes_1 separatamente dai beni materiali, prima di subire l'espropriazione degli arredi e delle attrezzature. Pertanto, l'operazione non pare scindibile, non potendosi distinguere agli effetti della cessione i beni materiali dall'avviamento, ed il pagamento della somma di lire
90.000.000 dall'acquirente al costituisce una donazione indiretta da parte della CP_1 madre, secondo la prospettazione dell'appellante, che deve essere conferita nell'eredità.
La collazione del denaro soggiace al principio nominalistico: onde sono dovuti gli interessi legali dalla data di apertura della successione, ma non è dovuta la rivalutazione.
Accogliendo parzialmente l'appello, riforma in parte qua la sentenza del Tribunale, e compensa le spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, riformando in questa parte la sentenza del Tribunale, accerta e dichiara che è tenuto a conferire nell'eredità di , ai CP_1 Persona_1
fini della formazione della massa sulla quale effettuare la divisione, la somma di euro
46.481,12, ricevuta a titolo di donazione indiretta dalla madre, con gli interessi legali dalla data di apertura della successione alla data della divisione.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova, 11 giugno 2025. IL CONSIGLIERE
IL PRESIDENTE
ESTENSORE