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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8475 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 08/10/1984, residente in [...]in Casale (BO), Via Giuseppe
Setti n. 1418 – rappresentata e difesa dall'Avv. Manila Tromboni del Foro di
Bologna (C.F. ), elettivamente domiciliata presso e nello C.F._2
Studio della stessa sito in San Giorgio di Piano (Bologna), Via della Libertà n. 23 parte attrice contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(TA) il 23/10/1980 parte convenuta contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del 10/12/2025; il P.M è intervenuto.
FATTO E DIRITTO considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 11/06/2024 secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parte ricorrente ha chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 26/11/2024 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione;
considerato che con sentenza n. 3267/2024 il
Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
parte ricorrente ha depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e ha altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
nulla sulle spese, non essendo state formulate richieste economiche e data la natura necessaria del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
pagina 2 di 3 08/10/1984 e (C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._3
Tarano (TA) il 23/10/1980, celebrato a San Pietro in Casale il 18/09/2021 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pietro in Casale (BO) - al n. 20 parte 1 Serie Unica anno 2021;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, senza interferenze reciproche;
2) prende atto che, la moglie, dichiarandosi economicamente autosufficiente, ha rinunciato a qualsivoglia contributo di mantenimento per sé a carico del sig.
. CP_1
3) nulla sulle spese
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Pietro in Casale
(BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
17.11.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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