Sentenza 16 aprile 1988
Massime • 1
Il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, nell'Esercizio delle relative funzioni, è pubblico ufficiale. Le ricette con cui prescrive un farmaco all'assistito non sono Atti pubblici, ma hanno natura di certificato per la parte ricognitiva del diritto dell'assistito all'erogazione dei medicinali e natura di autorizzazione amministrativa in quanto consentono all'assistito l'Esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico nazionale. La falsità ideologica commessa nelle dette ricette va ricompresa nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 480 cod. pen.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/04/1988, n. 6752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6752 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1988 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente Udienza pubblica
1. Dott. GAETANO AFELTRA Consigliere del 16.4.1988
2. " LF IO " SENTENZA
3. " EN MO " N. 2
4. " UN DE AI " REGISTRO GENERALE
5. " AL ZO LI " N. 12155/86
6. " IR OI "
7. " IL TI "
8. " ZO NC "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) AN EM, nato a [...] il [...] 2) CI PP, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 2.10.1985 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.Mirto Aloisi
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. LEO PICCININNI che ha concluso per A.S.R. per i reati di cui agli artt.348 e 480 c.p. così modificato il capo d'imputazione di cui al capo B perché estinto per amnistia
Udito il difensore Avv.Giovanni Vespaziani del foro di Rieti FATTO
A seguito di istruzione sommaria IO EM e CI PP venivano citati a giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti per rispondere: entrambi di concorso nei reati continuati ed aggravati di abusivo esercizio di una professione (artt.110, 348, 61 n.9, 81 cpv. C.P.) e di falsità ideologica in atti pubblici (artt.110, 479, 61 n.2 e 81 cpv. C.P.). Il IO inoltre, del reato di truffa aggravata continuata.
Si attribuiva in particolare al IO, ed al CI a titolo di concorso: A)"il fatto di avere abusivamente esercitato la professione di medico-dentista, eseguendo reiteratamente in due distinti studi dentistici-laboratori odentotecnici siti in Rieti molteplici prestazioni professionali (estrazioni dentarie, radiografie, odontoiatria, odontoprotesi, prescrizioni farmaceutiche, etc.) riservate al medico, pur essendo egli soltanto titolare del diploma di odontotecnico, d'intesa e col determinante concorso del CI, medico professionista abilitato, il quale per il periodo 1981 marzo 1982, instaurava col IO un rapporto societario di fatto, consentendone ed agevolandone - dietro corresponsione di adeguato corrispettivo lo svolgimento di attività professionale non autorizzata, commettendo il fatto con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alle pubbliche funzioni di medico convenzionato con l'U.S.L. Rieti/1"; ad entrambi: B) di avere "rilasciando il CI al Giordano ricettari di prescrizioni- proposte a lui intestati come medico convenzionato con la U.S.L. Rieti-1, e da lui firmati e timbrati in bianco in ogni foglio, riempiendo il IO di volta in volta le singole ricette col nome dell'assistito e con l'indicazione del farmaco e consegnandole quindi all'assistito, all'esito della abusiva attività professionale dal medesimo svolta, falsamente attestato il CI, in concorso col IO, di avere effettuato i relativi accertamenti sanitari ed autorizzato l'assistito a ritirare dalla farmacia i medicinali prescritti in dipendenza di tali accertamenti".
Con sentenza in data 17.6.1983 il Tribunale dichiarava entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, con attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti e, unificati i primi due delitti nella continuazione, condannava il CI alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed il IO a quella complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa, ed entrambi alla interdizione dai pubblici uffici per un periodo pari a quello delle pene principali.
Gli imputati proponevano gravame: la Corte d'Appello di Roma, in data 2.10.1985, in parziale riforma della sentenza impugnata assolveva il IO dall'imputazione di truffa perché il fatto non suste ed eliminava la pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa. Confermava nel resto la sentenza di primo grado. Il CI ed il IO hanno proposto ricorso per cassazione. CI PP ha dedotto sette motivi di gravame, che possono così sintetizzarsi:
1)Erronea reiezione della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, perché scritta con grafia illegibile.
2)Nullità dell'imputazione di falsità in atto pubblico, stante l'assoluta genericità.
3) Vizio di motivazione in ordine al reato di esercizio abusivo della professione, per il quale è stato ritenuto responsabile in concorso con il IO.
4) Omessa valutazione di tutte le prove relativamente al reato di falsità ideologica in atto pubblico.
5) Difetto di motivazione in ordine al motivo di appello circa l'assorbimento del reato di falso in quello di esercizio abusivo della professione medica.
6) Violazione di legge relativamente alla qualificazione giuridica dei falsi contestati, che andavano inquadrati nelle fattispecie previste dagli artt. 480 o 481 C.P. 7) Difetto di motivazione in ordine alla pena inflitta, erroneamente ritenuta applicata nel minimo.
Il IO ha a sua volta dedotto due motivi di ricorso, con i quali si duole per la ritenuta sussistenza dell'art.348 C.P. e propone anch'esso la questione della qualificazione giuridica della falsificazione delle ricette in questione.
Il giudizio è stato assegnato alle Sezioni Unite Penali di questa Corte a seguito di una segnalata difformità giurisprudenziale circa la qualificazione giuridica della falsità ideologica commessa da medico convenzionato con una U.S.L. in fogli di ricettari contenenti prescrizioni di farmaci.
MOTIVI DI DIRITTO
Preliminarmente va richiamato il principio (ribadito anche dalle S.U. di questa Corte con sentenza 27.11.1982, imp. Di Giovanni) della pregiudizialità delle cause estintive del reato su ogni questione di rito o di merito che, se in ipotesi fondata, comporterebbe, come nella specie, il rinvio del processo al giudice di merito;
rinvio incompatibile con il precetto dell'art.152 cod.proc.pen. che dispone la immediata applicazione di cause estintive del reato. Discende dal richiamato principio e dal rilievo che dalla sentenza impugnata non risulta la prova dell'innocenza degli imputati, l'obbligo della immediata declaratoria di estinzione dei reati di cui agli artt. 348 e 61 n.9 cod. pen. (unificati nella continuazione), ascritti ad entrambi gli imputati per il periodo dal 30 settembre 1977 all'aprile 1982.
In detto periodo invero sono stati emessi vari provvedimenti di concessione di amnistia e indulto e precisamente:
a) il D.P.R.
4.8.1978 n.413 per i reati ivi indicati commessi sino al 15 marzo 1978.
b) il D.P.R. 18.12.1981 n.744 per i reati contemplati nel provvedimento commessi sino al 31.8.1981;
c) il D.P.R. 16.12.1986 n.865 per i reati commessi sino all'8.6.1986. I reati di esercizio abusivo della professione medica attribuiti ai ricorrenti sono compresi fra quelli per i quali è stata concessa amnistia con i provvedimenti indicati per cui, in applicazione dei provvedimenti medesimi e per il periodo da ciascuno contemplato vanno dichiarati estinti per intervenuta amnistia. Consegue relativamente all'impugnazione sub A) l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Come ulteriore conseguenza del principio della pregiudizialità delle cause estintive del reato, sopra richiamato, si pone la necessità di risolvere innanzitutto la questione della qualificazione giuridica della falsificazione delle ricette di cui al capo B) dell'imputazione. Se infatti in ipotesi la soluzione di tale questione risultasse nel senso prospettato dai ricorrenti, il minor reato ad essi ascrivibile sarebbe anch'esso estinto per amnistia e si renderebbe superfluo l'ulteriore esame degli altri motivi di gravame. Si premette al riguardo che, secondo un principio costantemente affermato da questa Corte a conclusione di una elaborata attività di interpretazione della norma di cui all'art.357 n.2 cod.pen., nessun dubbio può sussistere sulla qualità di pubblico ufficiale del medico convenzionato delle relative funzioni.
Detto professionista attualmente, con la istituzione del nuovo servizio sanitario nazionale a sensi della legge 23 dicembre 1978 n.833, è retribuito, dal gennaio 1978, con un compreso mensile onnicomprensivo stabilito sul parametro del numero degli assistiti, indipendentemente dalle visite effettuate in concreto e della qualità di esse. Sicché la ricetta rilasciata non costituisce più prova della avvenuta prestazione professionale ai fini del compenso. La questione si pone quindi sul quesito della natura giuridica della ricetta, una volta privata dall'attitudine di costituire documento probatorio delle visite effettuate dal sanitario, ai fini della liquidazione del compenso ad esso spettante.
Devesi cioè indagare se l'atto consistente in una mera prescrizione di medicinali, unica ipotesi che interesse nella specie, conservi tuttora la qualità di atto pubblico, suscettibile di falsità ideologica ex art.479 cod.pen., come ritenuto dai giudici di merito, ovvero sia da qualificare un mero certificato o autorizzazione amministrativa la cui falsità ideologica costituisca violazione dell'art.480 C.P. In linea generale va precisato che, secondo l'orientamento di questa Corte, sono atti pubblici i documenti redatti da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che siano costitutivi di diritti ed obblighi oppure siano diretti a provare un'attività dello stesso pubblico ufficiale o di terzi in sua presenza. Costituiscono invece certificati le attestazioni del pubblico ufficiale circa la sussistenza di determinate condizioni o fatti giuridici con efficacia dichiarativa e non costitutiva. Approfondendo ulteriormente l'indagine con riguardo alla documentazione comprovata dai menzionati atti, può ulteriormente precisarsi che mentre l'atto pubblico è inteso a documentare, tra l'altro, le concrete modalità di attuazione della specifica condotta richiesta al p.u. che lo redige, il certificato è redatto al fine di provare la realtà di determinate circostanze come tali, senza riguardo alcuno dei presupposti della condotta attestatrice. Sulla base di quanto sin ora esposto è agevole escludere che nelle ricette contenenti mere prescrizioni di medicinali possano ravvisarsi gli elementi caratteristici degli atti pubblici. Che dette ricette non siano costitutive del diritto dell'assistito alla corresponsione dei medicinali da parte delle farmacie è chiaro, sol che si consideri che tale diritto deriva in generale dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale già citata;
fra l'altro l'art.28 della legge disciplina l'assistenza farmaceutica da erogarsi dalla U.S.L. locale e dispone, al secondo comma: "Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione della ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale".
Nemmeno può dirsi che con il documento in questione il sanitario attesti un'attività da esso compiuta.
Si è invero già rilevato come la ricetta abbia perso qualsiasi attitudine probatoria ai fini retributivi;
ne' le norme che disciplinano il suo contenuto richiedono l'esposizione di una qualche attività compiuta dal medico convenzionato che la redige. Giova al riguardo richiamare l'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per la assistenza farmaceutica nell'ambito del servizio sanitario nazionale stipulato ai sensi dell'art.48 della legge n.833 del 1978, reso esecutivo con D.P.R.15.9.1979, che prescriveva soltanto (art.5) che la ricetta deve contenere il cognome e nome dell'assistito, il numero del documento assicurativo ed ente erogatore, la prescrizione, la data e la firma del medico.
Nonché il disposto dell'art.23, 2^ co. del D.P.R. 16.10.1984 n.882 (Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) in base al quale:
"Il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche su richiesta di un familiare quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita dell'ammalato".
Con il documento in questione pertanto il sanitario non pone in essere un atto pubblico, nel senso sopra esposto. Ma si limita - come può desumersi anche dall'esame dei moduli predisposti - a compiere una mera attività ricognitiva del diritto dello assistito alla erogazione di medicinali, ed a rendere operativo tale diritto con l'emissione della ricetta.
Al documento, in conseguenza, va riconosciuta la duplice qualifica di certificato (per la parte ricognitiva) e di autorizzazione amministrativa, perché consente all'assistito l'esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico riconosciuto dalla legge del 1978 più volte citata. Sul punto va quindi condivisa la più recente giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (Sez.II, 15.11.1986, imp.Rosa ed altri). Nè, in tema di falsificazione, il concetto può estendersi oltre i limiti dell'atto in concreto e del suo contenuto essenziale e documentale, per cui deve affermarsi che la falsità ideologica delle menzionata ricette, contenenti la sola prescrizione medica, va ricompresa nella fattispecie prevista dallo art.480 C.P. ed in tal senso va modificata l'originaria imputazione di cui agli artt.110, 479, 61 n.2 e 81 cpv. C.P. ascritta ai ricorrenti al capo B). Il reato è compreso anch'esso nei provvedimenti di amnistia di cui al D.P.R. 18.12.1981 n.744, per il periodo dal gennaio al 31.8.1981, e D.P.R. 16.12.1986 n.865 per il periodo successivo. Va pertanto dichiarato estinto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata anche in relazione alla imputazione di cui al capo B).
P.Q.M.
Visti gli artt.537 e 539 n.1 cod.proc.pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per i reati di cui agli artt.348 e 480 cod.pen., così modificata l'imputazione quanto al reato di cui al capo B), per essere gli stessi estinti per amnistia.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1988
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1988