TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
161/2024 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 161/2024, vertente
TRA
, , con l'avv. D'AVELLA ENRICO;
Parte_1 P.IVA_1
- ATTORE opponente
CONTRO
, , con l'avv. BATTISTINI ELIANO;
Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato alla in data 15/1/2024, ha Controparte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1936/2023, emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia il 03/12/2023 – R.G. n. 4378/2023 , con cui è stato ingiunto all'opponente, in favore della società opposta, il pagamento della complessiva somma di euro 24.000,00, oltre oneri accessori, come per legge, a titolo di prezzo della merce di cui alla fattura azionata in monitorio.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha dedotto che le attrezzature e i macchinari ad essaa ceduti dall'opposta erano privi di marcatura CE e di qualsiasi altro documento o certificazione
(direttive di riferimento applicabili al tipo di apparecchi in questione, CE 73/23 CEE, 98/37/CE
2000/14/CE), conformemente alla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
pagina 1 di 3 Ha quindi eccepito la nullità dell'atto di cessione e l'inadempimento della ed Controparte_1 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa in data 10/4/2024 si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 contestato in fatto e diritto le pretese dell'opponente .
In particolare la ha rilevato che la merce oggetto della fattura azionata in Controparte_1 monitorio è stata acquistata dall'opponente quale merce usata (“materiale usato visto e piaciuto nello stato in cui si trova”); che talune attrezzature erano prive della marcatura CE e che pertanto non c'era stata alcuna violazione delle norme di cui agli art. 23 e 71 del D.Lgs. 81/2008.
Ha concluso infine per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 7/11/2024 il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta all'udienza del 17/10/2024 e, ritenuta la causa matura per la decisone, ha rinviato all'udienza del 8/1/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Va premesso che costituisce circostanza pacifica in causa, in quanto non contestata dall'opposta, che i macchinari e le attrezzature cedute da quest'ultima alla non erano munite della Parte_1 marcatura CE (cfr. a pag. 2 della comparsa di costituzione).
Orbene l'art. 23 del D.Lgs. 81/2008, applicabile al caso di specie, sancisce espressamente il divieto di vendita di attrezzature prive dei requisiti di sicurezza (“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”)
Nel caso che ci occupa è pacifico, in virtù della stesse ammissioni di controparte (cfr alle pag. 2 e 3 della comparsa di costituzione) che la merce di cui alla fattura n. 82/E del 25/11/2022 sono prive di marchiatura CE e mancanti della documentazione di sicurezza richiesta dalle direttive CE 73/23 CEE,
98/37/CE, 2000/14/CE.
Ratio della suddetta disciplina è quella di evitare la circolazione di attrezzature da lavoro, macchine, impianti non rispondenti alla normativa tecnica e di anticipare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo l'utilizzo unicamente di beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
Altrettanto pacifico che la violazione di tale normativa imperativa determini la nullità dell'atto di cessione: “In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate pagina 2 di 3 caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento (Cassazione civile sez. III, 10/10/2024, n.26487.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in forza del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (euro
919,00), introduttiva (euro 777,00), istruttoria (euro 1.680,00), secondo i parametri minimi della fase decisionale (euro 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro
26.000,00, tenuto conto della redazione di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) ACCERTA E DICHIARA la nullità dell'atto di cessione avente ad oggetto la merce di cui alla fattura n. 82/E del 25/11/2022 e conseguentemente ordina all'opponente di restituire all'opposta la merce oggetto della cessione;
2)ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n.1936/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 03/12/2023
– R.G. n.4378/2023, in favore della nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
3) CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in Euro 5.222,50 di cui € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita.
Così deciso in Reggio Emilia il 12/2/2025.
IL GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario, dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 161/2024, vertente
TRA
, , con l'avv. D'AVELLA ENRICO;
Parte_1 P.IVA_1
- ATTORE opponente
CONTRO
, , con l'avv. BATTISTINI ELIANO;
Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato alla in data 15/1/2024, ha Controparte_1 Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1936/2023, emesso dal Tribunale di Reggio
Emilia il 03/12/2023 – R.G. n. 4378/2023 , con cui è stato ingiunto all'opponente, in favore della società opposta, il pagamento della complessiva somma di euro 24.000,00, oltre oneri accessori, come per legge, a titolo di prezzo della merce di cui alla fattura azionata in monitorio.
A fondamento della propria domanda, l'opponente ha dedotto che le attrezzature e i macchinari ad essaa ceduti dall'opposta erano privi di marcatura CE e di qualsiasi altro documento o certificazione
(direttive di riferimento applicabili al tipo di apparecchi in questione, CE 73/23 CEE, 98/37/CE
2000/14/CE), conformemente alla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
pagina 1 di 3 Ha quindi eccepito la nullità dell'atto di cessione e l'inadempimento della ed Controparte_1 ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa in data 10/4/2024 si è costituita in giudizio la la quale ha Controparte_1 contestato in fatto e diritto le pretese dell'opponente .
In particolare la ha rilevato che la merce oggetto della fattura azionata in Controparte_1 monitorio è stata acquistata dall'opponente quale merce usata (“materiale usato visto e piaciuto nello stato in cui si trova”); che talune attrezzature erano prive della marcatura CE e che pertanto non c'era stata alcuna violazione delle norme di cui agli art. 23 e 71 del D.Lgs. 81/2008.
Ha concluso infine per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata del 7/11/2024 il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta all'udienza del 17/10/2024 e, ritenuta la causa matura per la decisone, ha rinviato all'udienza del 8/1/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Va premesso che costituisce circostanza pacifica in causa, in quanto non contestata dall'opposta, che i macchinari e le attrezzature cedute da quest'ultima alla non erano munite della Parte_1 marcatura CE (cfr. a pag. 2 della comparsa di costituzione).
Orbene l'art. 23 del D.Lgs. 81/2008, applicabile al caso di specie, sancisce espressamente il divieto di vendita di attrezzature prive dei requisiti di sicurezza (“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”)
Nel caso che ci occupa è pacifico, in virtù della stesse ammissioni di controparte (cfr alle pag. 2 e 3 della comparsa di costituzione) che la merce di cui alla fattura n. 82/E del 25/11/2022 sono prive di marchiatura CE e mancanti della documentazione di sicurezza richiesta dalle direttive CE 73/23 CEE,
98/37/CE, 2000/14/CE.
Ratio della suddetta disciplina è quella di evitare la circolazione di attrezzature da lavoro, macchine, impianti non rispondenti alla normativa tecnica e di anticipare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo l'utilizzo unicamente di beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
Altrettanto pacifico che la violazione di tale normativa imperativa determini la nullità dell'atto di cessione: “In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all'oggetto del contratto determinate pagina 2 di 3 caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell'oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento (Cassazione civile sez. III, 10/10/2024, n.26487.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, in forza del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (euro
919,00), introduttiva (euro 777,00), istruttoria (euro 1.680,00), secondo i parametri minimi della fase decisionale (euro 851,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro
26.000,00, tenuto conto della redazione di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1) ACCERTA E DICHIARA la nullità dell'atto di cessione avente ad oggetto la merce di cui alla fattura n. 82/E del 25/11/2022 e conseguentemente ordina all'opponente di restituire all'opposta la merce oggetto della cessione;
2)ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n.1936/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 03/12/2023
– R.G. n.4378/2023, in favore della nei confronti della;
Controparte_1 Parte_1
3) CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in Euro 5.222,50 di cui € 145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita.
Così deciso in Reggio Emilia il 12/2/2025.
IL GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 3 di 3