Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 maggio 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 settembre 2010 |
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Versioni del testo
- Art. 1. (Trasferimento d'ufficio). 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all' articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 .
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. (( 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta. )) 4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', ((in numero non superiore a centocinquanta unita')) . Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate. - Articolo 1 bisArt. 1-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24 ))
- Art. 2. (Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio). 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 ((.
. .)) e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 .
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 ((.
. .)) l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.