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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11648 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/01/1967), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VALLETTI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/10/1965), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TITTI GOFFREDO e dell'avv. MORRONE ANTONIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 11/09/2004 contraeva matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione non nascevano figli, esponeva che con decreto
[...]
del 12/5/2015 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale,
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali ciascun coniuge provvede autonomamente al proprio mantenimento;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la somma di euro
500,00 mensili o la diversa somma ritenuta di giustizia “a titolo esclusivo di
mantenimento”.
A fondamento di tale richiesta la deduceva che il CP_1 Parte_1
oltre a non spiegarle le ragioni che lo avevano portato a concludere il 3
rapporto matrimoniale, in sede di separazione aveva assicurato alla medesima che ogni debito esistente sarebbe stato da lui onorato;
che tali debiti e pendenze afferiscono all'acquisto di tre box auto ubicati in Roma
Via Dante De Blasi n. 62-78, al di sotto dell'abitazione dei genitori della resistente, che il aveva fatto intestare al suocero e per l'acquisto Parte_1
dei quali i coniugi hanno contratto due mutui per un importo mensile complessivo di euro 615,00; che il ricorrente, promettendo il versamento di tale importo, aveva ingenerato nella moglie la convinzione che in sede di separazione personale ella non avrebbe dovuto chiedere alcunché per il proprio mantenimento;
successivamente alla separazione lo stesso Parte_1
non aveva provveduto al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dei box né aveva collaborato affinché gli immobili fossero posti in vendita, ciò
che aveva compromesso anche i rapporti della con il di lei padre. CP_1
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza dell'8/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/09/2004,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Destituita di fondamento è, invece, la domanda della resistente volta al 4
riconoscimento del diritto a percepire dal l'assegno divorzile, in Parte_1
quanto dalla stessa ancorato e fondato su presupposti del tutto estranei a quelli propri dell'istituto.
Invero a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente. 5
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
Nulla di quanto sopra illustrato è stato allegato e tantomeno provato dalla ricorrente che, peraltro, è titolare di un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a circa euro 2.100,00 su dodici mensilità, giusta Modello
730/2024 in atti, e proprietaria di un immobile in Roma, come risulta dallo stesso modello fiscale, di cui non è dato conoscere l'utilizzazione, di talché
difetta del tutto il presupposto dell'impossidenza di adeguati mezzi propri.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della resistente soccombente rispetto alla domanda di assegno divorzile.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11648/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
11/09/2004 tra (ROMA (RM), 23/01/1967) e Parte_1 6
(ROMA (RM), 23/10/1965) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 652, Parte I, Serie 02,
Anno 2004;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
Controparte_1
dichiara compensate in ragione del 50% le spese tra le parti;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro Parte_1
1.800,00 (pari al 50% del totale di euro 3.600,00) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11648 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 23/01/1967), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VALLETTI ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/10/1965), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. TITTI GOFFREDO e dell'avv. MORRONE ANTONIO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8/10/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 11/09/2004 contraeva matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione non nascevano figli, esponeva che con decreto
[...]
del 12/5/2015 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale,
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali ciascun coniuge provvede autonomamente al proprio mantenimento;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la somma di euro
500,00 mensili o la diversa somma ritenuta di giustizia “a titolo esclusivo di
mantenimento”.
A fondamento di tale richiesta la deduceva che il CP_1 Parte_1
oltre a non spiegarle le ragioni che lo avevano portato a concludere il 3
rapporto matrimoniale, in sede di separazione aveva assicurato alla medesima che ogni debito esistente sarebbe stato da lui onorato;
che tali debiti e pendenze afferiscono all'acquisto di tre box auto ubicati in Roma
Via Dante De Blasi n. 62-78, al di sotto dell'abitazione dei genitori della resistente, che il aveva fatto intestare al suocero e per l'acquisto Parte_1
dei quali i coniugi hanno contratto due mutui per un importo mensile complessivo di euro 615,00; che il ricorrente, promettendo il versamento di tale importo, aveva ingenerato nella moglie la convinzione che in sede di separazione personale ella non avrebbe dovuto chiedere alcunché per il proprio mantenimento;
successivamente alla separazione lo stesso Parte_1
non aveva provveduto al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dei box né aveva collaborato affinché gli immobili fossero posti in vendita, ciò
che aveva compromesso anche i rapporti della con il di lei padre. CP_1
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza dell'8/10/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/09/2004,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Destituita di fondamento è, invece, la domanda della resistente volta al 4
riconoscimento del diritto a percepire dal l'assegno divorzile, in Parte_1
quanto dalla stessa ancorato e fondato su presupposti del tutto estranei a quelli propri dell'istituto.
Invero a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente. 5
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
Nulla di quanto sopra illustrato è stato allegato e tantomeno provato dalla ricorrente che, peraltro, è titolare di un reddito netto mensile da lavoro dipendente pari a circa euro 2.100,00 su dodici mensilità, giusta Modello
730/2024 in atti, e proprietaria di un immobile in Roma, come risulta dallo stesso modello fiscale, di cui non è dato conoscere l'utilizzazione, di talché
difetta del tutto il presupposto dell'impossidenza di adeguati mezzi propri.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico della resistente soccombente rispetto alla domanda di assegno divorzile.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11648/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
11/09/2004 tra (ROMA (RM), 23/01/1967) e Parte_1 6
(ROMA (RM), 23/10/1965) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 652, Parte I, Serie 02,
Anno 2004;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente
Controparte_1
dichiara compensate in ragione del 50% le spese tra le parti;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro Parte_1
1.800,00 (pari al 50% del totale di euro 3.600,00) a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi