Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 453/2025 tra
(P.I.: con sede in GN (UD) con l'Avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Cannone del Foro di Trieste e l'Avv. Annaleda Galluzzo del Foro di Udine
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] C.F._1
Resistente - Contumace
*
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
* * * * *
Conclusioni della ricorrente: come da verbale odierno.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 21.2.2025, depositato in pari data, la società (di seguito anche: e/o ricorrente) ha chiesto di accertare Parte_1 PT
e dichiarare che la Signora (di seguito anche: e/o resistente) CP_1 CP_1
occupa senza titolo dall'1.8.2024 gli immobili di sua proprietà siti in Castions di
Strada (UD), Via Ronchis catastalmente identificati al N.C.E.U. del Comune di
Castions di Strada al Fg. 3, part. 1108, sub. 1, Cat. A/2 e Fg. 3, part. 1108, sub.
2, Cat. C/6 e, conseguentemente, ordinare a quest'ultima di rilasciare immediatamente i suddetti immobili liberi da persone e cose, nonché a
➢ di aver acquistato in data 31.1.2024 i suddetti immobili dal Signor Per_1
(di seguito anche: con atto di compravendita a rogito del Notaio
[...] Per_1
Dott.ssa di Udine rep. 94.695 e racc. 39.054; Persona_2
➢ che il suddetto contratto prevedeva quale termine per il rilascio degli immobili da parte dell'alienante la data del 31.7.2024 e che al momento della compravendita le unità immobiliari de quo erano adibite ad abitazione familiare del venditore e della sua famiglia, vale a dire la moglie, odierna resistente, la figlia in comune , nonché le altre due figlie della , Persona_3 CP_1 [...]
e Per_4 Persona_5
➢ di aver volturato a proprio nome l'utenza dell'energia elettrica provvedendo a pagare i costi salvo regresso nei confronti degli utilizzatori dell'unità abitativa;
➢ che alla scadenza del termine convenuto la non ha rilasciato gli CP_1
immobili continuando ad occuparli con le figlie, mentre vi provvedeva in Per_1
data 31.7.2024;
➢ di aver raggiunto in sede di mediazione in data 11.12.2024 un accordo con il il quale ha consegnato la chiave degli immobili in suo possesso Per_1
riferendo, inoltre, che le altre due chiavi erano nella disponibilità della , CP_1
mentre ha rinunciato alla solidarietà passiva del con la moglie per PT Per_1
gli importi corrisposti dalla ricorrente in luogo dei due coniugi per i consumi elettrici effettuati dal nucleo familiare da febbraio a luglio 2024, con rinuncia da parte di del 50% del suddetto credito. PT
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 La ricorrente, come sopra riferito, ha quindi chiesto il rilascio degli immobili e la condanna della resistente al pagamento dell'indennità di occupazione, quantificata in €.1.000,00 mensili in ragione delle caratteristiche dell'immobile, trattandosi di abitazione autonoma con giardino, di ampia metratura e dotata di impianto fotovoltaico, salva diversa somma ritenuta di giustizia.
La resistente non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del
19.5.2025.
All'udienza del 26.6.2025, disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. con rinuncia al termine da parte della ricorrente di cui si dirà in seguito ed escusso il teste ammesso, sono state precisate le conclusioni e discussa la causa.
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QUANTO ALL'OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
In fatto, è pacifico che con l'atto di compravendita del 31.1.2024 alla lettera b) di pagina 5 il venditore e l'acquirente hanno concordemente stabilito che Per_1 PT
“la proprietà e il possesso giuridico del compendio immobiliare in contratto vengono trasferiti alla parte acquirente da oggi, per tutti gli effetti utili ed onerosi;
la detenzione verrà trasferita alla parte acquirente entro il 31 (trentuno) luglio
2024 (duemilaventiquattro)”.
Si tratta, quindi, di accertare – anche per quanto si dirà in seguito – se tale impegno a rilasciare l'immobile alla entro il 31.7.2024 costituisca o meno un PT
comodato ovvero trattasi della mera obbligazione di consegna del bene venduto.
Con riferimento alla consegna del bene venduto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "nei contratti ad effetto reale, come la vendita, l'acquirente, una volta concluso il contratto, consegue, immediatamente, e senza bisogno di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico (sine corpore) della res vendita, con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 materiale (corpus), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomina delle parti”
(Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 569/2008) ed ancora “nella vendita con effetti reali, in cui l'acquirente, una volta concluso il contratto, consegue, immediatamente e senza bisogno di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso (in senso giuridico) della cosa, l'obbligo del venditore di trasferirne il possesso materiale può essere derogato allorché il venditore d'accordo con l'acquirente mantiene la relazione immediata con la cosa venduta, possedendola non animo domini bensì ad altro titolo. Tale risultato è raggiungibile sia attraverso la costituzione di usufrutto per riserva del venditore - che, trattandosi di immobili, esige la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 n. 2 cod. civ. - sia attraverso qualsiasi negozio (tipico o atipico, a titolo oneroso o gratuito) che sia idoneo ad attribuire al venditore un diritto di ritenzione della cosa a scopo di godimento, di uso o di garanzia e che, dando luogo ad un rapporto di natura personale, richiede la stessa forma solo se si concreti in uno degli atti compresi nell'art. 1350 citato, con le correlative conseguenze in ordine alla prova” (Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 1808 del 16.3.1984).
Più recentemente Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 7182 del 10.3.2023 ha precisato che “La violazione di tale obbligo (art. 1476 c.c.) non è di norma esclusa dal fatto che l'acquirente sia a conoscenza, al momento della conclusione del contratto, dell'occupazione in atto del bene compravenduto se il venditore si è obbligato a consegnare la res libera da cose o persone (Cass. 24/1986; Cass. 5394/1997;
Cass. 7171/2018). L'art. 1476 c.c. è tuttavia disposizione derogabile;
l'obbligo di consegna può essere diversamente regolato dall'accordo delle parti (Cass.
569/2008). Se la vendita ha ad oggetto un bene su cui insista un potere di detenzione (o il possesso) di un terzo legittimamente costituito e che l'acquirente
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 si è obbligato a riconoscere, il venditore ha l'obbligo di trasferire il solo possesso giuridico, non anche quello materiale;
la mancata immissione nel possesso di fatto non dà luogo ad inadempimento del contratto (Cass. 569/2008; in tal senso appare utile il richiamo anche a Cass. 1808/1984, secondo cui l'obbligo del venditore di trasferirne il possesso materiale può essere derogato allorché lo stesso venditore, d'accordo con l'acquirente, mantenga la relazione immediata con la cosa venduta, possedendola non animo domini bensì, ad altro titolo. Tale risultato è raggiungibile sia attraverso la costituzione di un diritto di natura reale, sia attraverso qualsiasi negozio (tipico o atipico, a titolo oneroso o gratuito) che sia idoneo ad attribuire al venditore un diritto di detenzione della cosa a scopo di godimento, di uso o di garanzia, dando luogo ad un rapporto di natura personale)”.
In tema di comodato la giurisprudenza ha da tempo affermato che “il contratto è definito legislativamente all'art. 1803 cod. civ. come il contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Sulla base di questa definizione, la dottrina ha posto in evidenza tre fondamentali requisiti del comodato: la realtà, l'unilateralità, la gratuità” (Cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 3.4.2008)”.
E' dato rilevare che nella fattispecie in esame sussistono tutti e tre i requisiti, considerato che è pacifico che e la sua famiglia (è, infatti, la stessa Per_1
ricorrente ad affermare nel proprio atto che l'immobile dalla medesima acquistato era adibito ad abitazione familiare del , della moglie , della loro figlia Per_1 CP_2
e delle due figlie di quest'ultima) avessero già la disponibilità dei beni (“Il contratto di comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa, per la quale tuttavia non è necessaria la "traditio" materiale quando il bene sia già
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione” cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 25222 del 15.12.2015).
Per quanto attiene al requisito dell'unilateralità, è pacifico che e la Per_1 CP_1
con la detenzione dell'immobile per sei mesi abbiano assunto gli obblighi di custodire e conservare (art. 1804 c.c.), nonché di restituire (art. 1809 c.c.)
l'immobile al termine della durata del negozio che, nel caso di specie, aveva la durata fino al 31.7.2024.
Quanto alla gratuità, pacifica nella fattispecie in esame, “invero, come altre volte ritenuto da questa Corte, oggetto del rapporto di comodato può ben essere anche la concessione gratuita di un'abitazione per lungo tempo o finché viva il concessionario) (cfr. Sentenza n. 8548/2008 cit.).
A ciò si aggiunga che nel caso in esame le parti hanno derogato all'obbligo di consegna in forza dell'accordo contenuto nella lett. b) di pag. 5 dell'atto di compravendita poiché il EN (venditore) per l'intero nucleo familiare ha derogato all'obbligo di trasferire il possesso materiale dell'immobile d'accordo con PT
(acquirente), mantenendo una relazione immediata con la cosa venduta, possedendola non animo domini bensì ad altro titolo. Titolo che – considerato il lungo periodo di sei mesi concesso per la restituzione del bene – è stato raggiunto attraverso un negozio a titolo gratuito di uso dell'immobile idoneo ad attribuire al
EN (venditore) ed alla sua famiglia un diritto di detenzione della cosa a scopo di godimento e d'uso dando luogo ad un rapporto di natura personale da qualificarsi quale comodato.
Diversamente non si spiegherebbe a quale titolo sarebbe stato concesso al Per_1
ed alla sua famiglia di rimanere per sei mesi all'interno degli immobili dal medesimo venduti.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 La conferma della sussistenza di una detenzione dell'immobile a titolo di comodato risulta anche da quanto previsto nell'accordo di mediazione sottoscritto dal Per_1
e dalla in data 11.12.2024, poiché il comodato implica che la parte che PT
riceve il bene se ne serva, come in effetti è avvenuto (circostanza di per sé implicita anche per il solo fatto che vi continui a vivere un intero nucleo familiare con figli minori).
Scaduto, quindi, il termine per il rilascio dell'immobile, il solo vi ha Per_1
provveduto come affermato dalla ricorrente e comprovato dall'accordo di mediazione concluso con quest'ultimo in data 11.12.2024, mentre la CP_1
continua ad occupare l'immobile con le tre figlie.
Circostanza che risulta provata anche da quanto riferito all'odierna udienza dal teste che ha confermato, non solo, gli accessi dal medesimo eseguiti Per_1
all'immobile da agosto 2024 fino ad oggi per provvedere alle esigenze della propria figlia , andandola a prendere a casa per portarla a scuola o alle Per_3
attività ricreative o, come in questo periodo, ai centri estivi visto che la resistente non ha la patente di guida, ma anche che gli immobili di cui è causa sono ad oggi ancora occuparti dalla e le sue tre figlie. CP_1
Tale circostanza è ulteriormente comprovata dal verbale del tentativo di conciliazione - oggi esibito dalla ricorrente - svolto il 10.6.2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Mortegliano nel quale risulta verbalizzato la seguente dichiarazione della : “accetto le condizioni proposte e mi impegno a liberare CP_1
l'abitazione di Castions di Strada, Via Rochis nr 14/F entro il 30.6.2025”, a conferma, pertanto, dell'attuale occupazione senza titolo degli immobili.
La domanda della ricorrente va, pertanto, accolta con conseguente condanna della resistente a rilasciare gli immobili liberi da persone e/o cose anche interposte.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 Nell'ipotesi in cui la resistente non rilasci gli immobili nel termine del 30.6.2025 dalla stessa indicato nel verbale di conciliazione del 10.6.2025, il rilascio dovrà avvenire nel termine che si ritiene congruo di fissare al 25.7.2025, considerato l'occupazione dell'immobile da quasi un anno ed il mancato rispetto dell'impegno assunto dalla resistente.
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QUANTO AL MUTAMENTO RITO
All'odierna udienza è stato disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. della presente causa introdotta ex art. 281 decies c.p.c. ritenendo che alla stessa debba applicarsi il rito locatizio e ciò in ragione di quanto motivato in merito alla qualificazione, quale comodato, del negozio concluso dalla e con l'atto PT Per_1
di compravendita volto a consentire a quest'ultimo ed alla propria famiglia di rimanere negli immobili venduti fino al 31.7.2024 con conseguente richiesta della ricorrente di accertare l'occupazione senza titolo per il periodo successivo al
31.7.2024 a seguito del mancato rilascio dell'immobile da parte della resistente alla scadenza del suddetto termine.
Occorre rilevare che nella giurisprudenza di merito si è iniziato ad affrontare il problema della ammissibilità del rito semplificato (art. 281 decies c.p.c.) nella materia locatizia e che molti giudici di merito ritengono inammissibile un ricorso in materia locatizia promosso con il rito semplificato di cognizione.
Questo giudice ritiene di aderire, invece, a quelle pronunce di merito che ritengono, invece, opportuno disporre il mutamento di rito.
Sulla questione si ritiene di far proprio quanto dedotto e motivato dal Tribunale di
Roma, prima con l'ordinanza 7.11.2023 e, poi, nella successiva sentenza n.3717/2024. A tal proposito si riporta quando argomentato nella richiamata ordinanza: “Si pone, cioè, all'interprete il problema della possibilità di introdurre il
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 rito locatizio con il nuovo rito semplificato introdotto dalla recente riforma del codice di procedura civile (disciplinato dagli artt. 281 decies e ss. cpc). È questione la cui rilevanza si pone già in questa fase del processo. Nel caso in cui venisse accolta l'una o l'altra interpretazione il giudice dovrebbe infatti immediatamente provvedere a mutamento del rito (in favore del rito locatizio), oppure proseguire con il rito semplificato, oppure ancora dichiarare la inammissibilità della domanda.
La fattispecie odierna riguarda un inadempimento parziale agli obblighi di restituzione conseguenti alla cessazione di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo parzialmente ammobiliato, materia rientrante nelle previsioni di cui all'art. 447 bis cpc e quindi soggetta al rito lavoristico-locatizio – che doveva essere introdotta con ricorso ex art. 447 bis prima della novella legislativa, ma che è stata introdotta con ricorso per rito semplificato ai sensi dell'art. 281 decies cpc.
2.2. Le difficoltà interpretative.
Il tema concerne dunque il problema del coordinamento della norma di cui all'art. 409 e ss. cpc (nel caso di specie in combinato disposto con l'art. 447 bis cpc) con l'impianto complessivo della riforma c.d. Cartabia, con specifico riferimento alle
(nuove) disposizioni inerenti la introduzione del giudizio e la costituzione delle parti mediante il c.d. rito semplificato. La questione appare di una certa complessità, ma consente di pervenire ad una soluzione ermeneutica preferibile, sulla scorta dei principi generali vigenti in materia processuale.
2.2.1. La prima ipotesi interpretativa: l'ammissibilità del rito semplificato ex art. 281 decies cpc per le cause in materia locatizia. Una prima ipotesi ermeneutica porterebbe a ritenere che i giudizi locatizi possano essere introdotti anche con il nuovo rito semplificato. A favore di tale tesi militano le seguenti considerazioni. La disciplina di cui agli artt. 281 decies e ss. è stata introdotta solo dalla riforma del
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 2022, ed è quindi successiva nel tempo rispetto alla ordinaria disciplina del processo civile lavoristico/locatizio. Non essendo prevista una preclusione per tali tipologie di controversie, potrebbe presumersi consentito il ricorso al rito semplificato anche per la materia lavoristica/locatizia. Si tratterebbe dunque di un terzo rito comune a tutta la materia civile, che affianca i preesistenti riti. Infatti, i presupposti di ammissione al rito semplificato (art. 281 decies) non sono stati in alcun modo vincolati dal legislatore alla selezione per materia, ma in base alle caratteristiche del processo (istruttoria semplice, prove documentali, ecc.), peraltro presunte ab initio, e suscettibili di modifica. A rafforzare la impostazione interpretativa vi è anche la espressa previsione che afferma che il ricorso al rito semplificato deve considerarsi sempre possibile per le cause decise dal tribunale in composizione monocratica (per espresso disposto dell'art. 281 decies comma 2 cpc) senza distinzione alcuna tra le materie. Si potrebbe quindi intendere utilizzabile anche per il rito lavoro/locatizio. Il dato letterale della norma sembra infatti consentire una simile conclusione. Sussistono però anche elementi che destano perplessità rispetto a tale soluzione, che portano in definitiva ad escludere una simile opzione ermeneutica. In primo luogo, deve osservarsi che in base alla nuova riforma è espressamente prevista la possibilità di mutamento del rito semplificato solo in rito ordinario (281 duodecies cpc), e non, invece, nel rito speciale del lavoro. Da ciò si potrebbe presumere che il rito semplificato sia incompatibile con il rito speciale. Inoltre, deve rilevarsi che nel (nuovo) rito semplificato la domanda può essere modificata su concessione del giudice e per
“giustificato motivo” (art. 281 duodecies), mentre nel rito del lavoro (art. 420 cpc)
è richiesta la sussistenza di “gravi motivi”. Si è dunque in presenza di requisiti diversi. Ove si ammettesse la introducibilità del ricorso in materia locatizia/lavoristica con ambedue i riti, si creerebbe un doppio regime diversificato
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 (pur nella sostanziale similitudine delle procedure speciale lavoristica e semplificata, essendo quest'ultima mutuata proprio dal processo del lavoro), che potrebbe essere irragionevole, essendo in definitiva rimesso alla scelta del ricorrente, per la modifica della domanda (ed i correlati diversi termini per la fissazione della udienza e le varie eccezioni processuali).
2.2.2. La seconda ipotesi interpretativa: la inammissibilità della domanda in materia locatizia introdotta con rito semplificato. Vi è una seconda opzione ermeneutica: la declaratoria di inammissibilità della domanda introdotta con rito semplificato. Si è poc'anzi sottolineato che il legislatore delegato non ha previsto il passaggio ad altro rito, disciplinando solo l'osmosi processuale tra rito semplificato e rito ordinario. Ha altresì lasciato immutata anche la previsione di passaggio da rito speciale a ordinario (e viceversa), disciplinata dall'art. 426 cpc. Potrebbe quindi sostenersi che il legislatore abbia voluto precludere tale possibilità, in base al principio ubi voluit, dixit. Si è anche rilevato che il rito semplificato potrebbe essere incompatibile con il rito del lavoro perché prevede la possibilità della modifica della domanda in presenza di requisiti diversi. Si potrebbe dunque concludere per la inammissibilità delle domande introdotte con rito semplificato in materia lavoristica/locatizia, non potendo il giudice “inventare” una disciplina, anche alla luce della completezza della riforma e dei poteri di coordinamento delegati dalla legge 206/2021, che evidentemente il legislatore delegato non ha voluto esercitare nel senso di consentire il mutamento del rito. Contro tale conclusione, però, militano ragioni di economia processuale ed il generale principio di conservazione degli atti processuali.
2.2.3. L'ipotesi interpretativa dell'inammissibilità del rito semplificato ex art. 281 decies e ss. cpc nei procedimenti locatizi e la possibilità del mutamento del rito semplificato in rito lavoristico-locatizio da parte del giudice.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 Seguendo la impostazione teorica da ultimo illustrata, si perviene alla conclusione che per il rito locatizio-lavoristico è possibile fare ricorso al solo rito del lavoro.
Infatti, per le materie lavoristiche e locatizia è rimasta - anche dopo la riforma - la previsione di cui all'art. 447 bis cpc (409 cpc e ss), che non è stata modificata in parte qua. Le materie elencate in tale articolo sono quindi soggette al rito lavoristico (per le regole procedurali cui la norma fa rinvio). La soluzione ermeneutica deriva quindi dalla prevalenza del dato letterale su quello cronologico: la posteriore introduzione di un rito semplificato sul modello lavoristico non sarebbe, cioè, idonea a disciplinare la materia lavoristica e locatizia, in ragione della prevalenza del principio di specialità desumibile dall'immutato art. 447 bis cpc. Questa appare al Tribunale la soluzione preferibile.
Tale norma continua, infatti, a rappresentare il modello introduttivo previsto per la materia, che, essendo espressamente indicata (art. 447 bis cpc) si pone pur sempre in termini di specialità rispetto alla normativa (pur successiva) che ha disciplinato il rito semplificato, di più generale applicazione. Il criterio di specialità prevale dunque su quello temporale. Quanto ai profili sostanziali, deve osservarsi che il ricorso per rito semplificato presentato ai sensi dell'art. 281 decies e ss. cpc ha tutti i requisiti di forma prescritti anche per il ricorso in materia locatizia.
Infatti, gli elementi richiesti dall'art. 281 undecies comma 1 cpc per il ricorso con rito semplificato coincidono sostanzialmente con quelli richiesti dall'art. 414 cpc per il rito lavoro/locatizio. Ne consegue che sotto questo aspetto potrebbe certamente ritenersi ammissibile, ed anzi dovuto, il mutamento del rito da semplificato in speciale lavoristico. Del resto, la similitudine dei riti priverebbe di utilità una applicazione generalizzata del rito semplificato anche alle materie già oggetto di rito locatizio/lavoristico. La differente disciplina di mutamento della domanda, invece, ne costituirebbe uno dei tratti distintivi, preclusivo della totale
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 assimilazione tra rito semplificato e rito speciale lavoristico, sin dalla prima fase.
Tali considerazioni portano perciò a ritenere preferibile una interpretazione favorevole al mutamento del rito da parte del giudice. Simile soluzione è del resto in linea con il principio generale di conservazione degli atti. Il ricorso a tale principio generale, più volte espresso dalla giurisprudenza, consente di superare anche la circostanza che la riforma ha previsto solo la possibilità del mutamento dal rito semplificato al rito ordinario (come desumibile dalle previsioni di cui agli artt. 171 bis cpc;
281 duodecies cpc). Va rammentato infatti che il codice di procedura civile prevede (e continua a prevedere) solo il passaggio dal rito ordinario in rito speciale (426 cpc) e da rito speciale in ordinario (427 cpc). Non è invece disciplinata in alcun modo una osmosi con il (nuovo) rito semplificato. Per quanto detto sopra, però, la mancata previsione legislativa di una simile possibilità non sembra infatti far propendere per una preclusione in tal senso, potendo farsi ricorso alle regole generali di conservazione degli atti.
3. Conclusioni. Sintetizzando quanto appena illustrato, pur risultando astrattamente possibili diverse ipotesi interpretative, deve ritenersi che la regola procedurale da seguire in ipotesi di introduzione di ricorso in materia locatizia con rito semplificato ex art. 281 decies e ss. cpc sia quella di provvedere, da parte del giudice (anche di ufficio), al mutamento del rito semplificato ex art. 281 decies e ss cpc in rito speciale del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis cpc.”
A ciò si aggiunga quanto espresso nel provvedimento n.10141/2024 emesso ex art. 363 bis c.p.c. dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione nel rigettare la richiesta avanzata di rinvio pregiudiziale sulla questione se nei giudizi ordinari davanti al Giudice di Pace ove è previsto, a seguito della riformulazione dell'art. 316 c.p.c. che l'atto introduttivo assuma le forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e, quindi, del ricorso, si possa procedere al
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 mutamento del rito qualora il giudizio venga introdotto con atto di citazione a comparire ad udienza fissa, ovvero secondo un rito non più esistente perché abrogato. Nel passaggio motivazionale conclusivo è stato, infatti, affermato che
“Peraltro, soccorrono ad integrare il quadro giurisprudenziale tratteggiato dal rimettente, e ad arricchire i contenuti delle opzioni interpretative di cui può disporre il medesimo giudice, ulteriori precedenti, i quali consentono di collocare utilmente la questione anche in un più ampio e sedimentato contesto valoriale, assegnando specifica rilevanza al principio secondo il quale “l'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte” (così, più di recente nell'ambito dell'abrogato
“rito societario”, Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12567; in precedenza, tra le altre, Cass., Sez. II, 17 ottobre 2014, n. 22075, Cass., Sez. III, 27 gennaio 2015,
n. 1448 e Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2018, n. 8422)”
Proprio le molteplici affinità del rito semplificato di cognizione e del rito locatizio non pare incidano nella fattispecie in esame, ma più in generale, né sul contraddittorio, né sull'esercizio del diritto di difesa, né cagionino un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte, ad ogni modo, una volta disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. vi è la fissazione del termine perentorio entro il quale le parti potranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti;
al cui termine nella fattispecie in esame e su richiesta del giudice la ricorrente vi ha rinunciato.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 QUANTO ALL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
Con riferimento all'indennità di occupazione senza titolo “in linea con la giurisprudenza di questa Sezione civile e poi in conformità ai principi stabiliti dalle
Sezioni unite, con la sentenza n. 33645/2022, il “danno” da occupazione illegittima è da ritenersi “presunto” (e, quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell'onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l'occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene (cfr. anche Cass. n. 10823/2015, Cass. n. 20545/2018, Cass.
n. 21239/2018)” (Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 19849 del 18.7.2024).
Richiamato quanto sopra motivato in merito alla comprovata occupazione senza titolo degli immobili oggetto di causa da parte della , va, pertanto, CP_1
riconosciuta alla ricorrente l'indennità di occupazione a decorrere dal mese di agosto 2024 fino all'effettivo rilascio.
Quanto alla quantificazione dell'indennità di occupazione, la ricorrente ha quantificato l'indennità nella somma mensile di €.1.000,00 in ragione del fatto che trattasi di un'abitazione autonoma di 143 mq, con impianto fotovoltaico, dotata di giardino.
La ricorrente con memoria autorizzata del 10.6.2025 ha dimesso le quotazioni immobiliari tratte dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate fissate per il primo ed il secondo semestre 2024 non essendo ancora disponibili quelle del primo semestre del 2025.
Si ritiene di applicare il coefficiente di redditività del 4,5%, corrispondente ad un valore superiore al valore intermedio tra quelli minimi e massimi di locazione al
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 mq pubblicati nelle suddette quotazioni, determinando (con arrotondamento) in
€.650,00 l'importo mensile dell'indennità di occupazione dell'abitazione considerando la superficie di 143 mq come indicato nell'atto di compravendita, nonché di applicare il coefficiente di reddittività del 2,05%, corrispondente al valore intermedio tra quelli minimi e massimi di locazione al mq pubblicati nelle suddette quotazioni per il box, determinando (con arrotondamento) in €.27,00
l'importo mensile dell'indennità di occupazione del box considerando la superficie di 13 mq come indicato nell'atto di compravendita, per un totale complessivo mensile della misura dell'indennità di occupazione dovuta dalla resistente dall'1.8.2024 al rilascio pari ad €.677,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo (sull'ammissibilità e riconoscimento della rivalutazione vedasi in motivazione Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 33219 del 18.12.2024: “In presenza di una condanna al risarcimento del danno da occupazione illegittima, del pari correttamente, proprio perché trattasi di un risarcimento del danno e, non di condanna al pagamento di una obbligazione pecuniaria, la Corte d'appello ha riconosciuto sull'importo liquidato la rivalutazione monetaria, risultando così infondata la doglianza dell'appellante svolta nella parte finale del secondo motivo.
Doglianza, quest'ultima, che attiene al preteso”).
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QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Per il principio della soccombenza le spese di causa sono poste a carico della e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. CP_1
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022.
Tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00 con
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 riduzione del 50% delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale a seguito della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- accerta l'inadempimento di al rilascio degli immobili entro il CP_1
termine del 31.7.2024 e, conseguentemente, l'occupazione senza titolo dall'1.8.2024 delle unità immobiliari di proprietà della site in Parte_1
Castions di Strada (UD), Via Ronchis catastalmente identificate al N.C.E.U. del
Comune di Castions di Strada al Fg. 3, part. 1108, sub. 1, cat. A/2 e Fg. 3, part. 1108, sub. 2, Cat. C/6;
- condanna a rilasciare le unità immobiliari di proprietà della CP_1 [...]
site in Castions di Strada (UD), Via Ronchis catastalmente identificate al PT
N.C.E.U. del Comune di Castions di Strada al Fg. 3, part. 1108, sub. 1, cat. A/2
e Fg. 3, part. 1108, sub. 2, Cat. C/6, libere da sé e persone e cose anche interposte a favore della Parte_1
- fissa per il rilascio il giorno 25.7.2025 nell'ipotesi in cui non rilasci CP_1
gli immobili nel termine del 30.6.2025 dalla stessa indicato nel verbale di conciliazione del 10.6.2025;
- condanna a pagare in favore della l'indennità di CP_1 Parte_1
occupazione determinata in €.677,00 mensili dal 1.8.2024 fino al rilascio oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della CP_1 Parte_1
che si liquidano ex D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. n.37/2018 e dal D.M. n.147/2022, in complessivi €.6.867,50 (di cui €.536,00 per la fase di attivazione ed €.1.071,00 per la fase di negoziazione della procedura di
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione – R.G. 453/2025 mediazione, di cui €.1.701,00 per la fase di studio della controversia,
€.1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.903,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge, oltre al contributo unificato, al diritto forfettario, alla spese di notifica ed alle spese di mediazione.
Così deciso in Udine il 26.6.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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