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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3702 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alessia Riccio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla via Michelangelo Buonarroti
n. 27;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
NN LI, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via
Porzio;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Su ricorso monitorio proposto da , in data 29.12.2011 il Tribunale Controparte_1 di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Carinola, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1323 del 2011, con il quale si ingiungeva al Parte_1
di pagare in favore di la somma di € 25.742,73,
[...] Controparte_1 oltre interessi e spese di lite, a titolo di anticipazioni effettuate da quest'ultimo quale amministratore di condominio, in virtù della delibera assembleare del
23.1.1999 che riconosceva tale debito.
Il detto decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo in data 6.6.2012 per mancata opposizione nel termine di legge.
Il Condominio ingiunto proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, eccependo la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato regolarmente nel termine di sessanta giorni e, comunque, la prescrizione del credito.
Il giudizio di opposizione, in cui l'opposto restava contumace, si concludeva con la sentenza n. 87 del 2014, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva l'opposizione spiegata e dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese in favore del
Parte_1
Tale sentenza veniva impugnata da e la Corte di Appello di Controparte_1
Napoli con sentenza n. 603 del 2023 accoglieva l'appello stante la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione tardiva, rimettendo la causa al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza per provvedervi.
Con atto di citazione notificato in data 9.5.2023 il Condominio opponente riassumeva la causa incardinando il presente giudizio, al quale è stato riunito il giudizio incardinato con l'atto di citazione in riassunzione dell'opposto CP_1
, avente rg 3720 del 2023.
[...]
In particolare, nell'atto di citazione in riassunzione il opponente ha Parte_1 chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo per inesistenza del credito ed ha proposto querela di falso nei confronti del verbale assembleare del 23.1.1999, posto a fondamento del ricorso monitorio, precisando che l'unica assemblea condominiale tenutasi in cui i condomini hanno affrontato la questione di eventuali debiti nei confronti di è del 4.5.1995. Controparte_1 L'opposto , sia nell'atto di citazione del giudizio avente rg 3720 Controparte_1 del 2023 che nella comparsa di costituzione del presente giudizio, a cui il primo è stato riunito, ha contestato tutto quando dedotto ed eccepito dall'opponente ed ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di parte opponente, nonché con condanna per lite temeraria.
La causa, ritenuta meramente documentale, all'udienza del 15.9.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il presente giudizio costituisce una ripetizione del giudizio svoltosi a seguito dell'opposizione tardiva proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 1323 del 2011, in quanto, come Parte_1 statuito dalla Corte di Appello di Napoli, la notifica dell'atto di citazione in opposizione tardiva era nulla.
Pertanto, occorre accertare, in primo luogo, l'ammissibilità dell'opposizione tardiva nei confronti del detto decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell'art. 650 c.p.c. l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione.
In particolare, nell'atto di citazione in opposizione tardiva originario l'opponente ha eccepito di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto dalla condomina e che la raccomandata 14486997056- Controparte_2
0 del 14.3.2012 con la quale sarebbe stato notificato il decreto ingiuntivo non conteneva alcun atto giudiziario ma diversa documentazione.
Tale eccezione risulta priva di pregio, atteso che l'opposto ha depositato nel giudizio di appello, stante l'assenza incolpevole nel giudizio di primo grado, la prova della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta con raccomandata
76500681969-3 rifiutata dal destinatario in data 14.12.2012, come risulta dall'avviso di ricevimento. Tale documentazione non è stata contestata dal opponente né nel Parte_1 giudizio di appello né nel presente giudizio, essendosi la difesa del Parte_1 concentrata unicamente sulla inesistenza del credito e sulla falsità della delibera condominiale del 23.1.1999.
Pertanto, l'opposizione tardiva proposta risulta inammissibile ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
E' evidente, quindi, l'inammissibilità della querela di falso proposta avverso il verbale assembleare del 23.1.1999, stante l'irrilevanza del detto verbale ai fini della decisione del presente giudizio.
Inoltre, in ogni caso, nell'atto di opposizione originario il aveva Parte_1 unicamente eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l'inefficacia del decreto ingiuntivo e la prescrizione del credito.
Non aveva, invece, contestato la sussistenza e l'ammontare del credito azionato.
Pertanto, qualsiasi contestazione della sussistenza e dell'ammontare del credito contenuta nell'atto di citazione in riassunzione risulta comunque tardiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'opponente. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”
(Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 1323 del 2011;
b) per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
c) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 9.12.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco