Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 27/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Consigliere SE di TR ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 59/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69763 del registro di segreteria, proposto da:
G. S. M. nata a [...], c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati Fernando Rizzo ed Andrea Vadalà, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avvocatirizzoevadala@pec.giuffre.it;
avvocativadalaerizzo@pec.giuffre.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
IT, CO UG e CO RD, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici
dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro –
tempore prof. Massimo Midiri, partita Iva 00605880822, domiciliato per la carico presso i locali del Rettorato siti a Palermo in piazza Marina n. 61, Palazzo Chiaramonte – Steri, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati Paolo Ducato e Francesca Paola Di Gregoli, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
paolo.ducato@cert.unipa.it;
francescapaola.digregoli@cert.unipa.it;
resistente l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, con sede a Palermo in via del Vespro n. 121, c.f. e P.I.
05841790826, in persona del direttore e legale rappresentante pro –
tempore dott.sa Maria Grazie Furnari, rappresentata e difesa dall’avv.
Francesca Maria Carini, dirigente avvocato della medesima AOUP iscritta nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti EE.PP. del Foro di Palermo, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
francescamariacarini@mypec.eu;
resistente Il 6 novembre 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, G. S. M. ha convenuto in giudizio l’INPS, l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, per ottenere, previo ordine all’Università ed all’AOUP di elaborare e produrre la certificazione della scheda c.d. “ultimo miglio” (Mod. 51), la riliquidazione della pensione sulla base degli arretrati stipendiali riconosciuti dal Giudice del Lavoro, con la conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione; in subordine, per l’ipotesi in cui le Amministrazioni non avessero provveduto al rilascio della certificazione, ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, oltre agli ulteriori danni e con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, ha dedotto di essere stata dipendente dell’Università degli Studi di Palermo, d’aver prestato servizio presso l’A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” come categoria DS, di essere stata collocata in quiescenza a far data dal 1° febbraio 2021 e d’aver ottenuto, in sede giudiziale, l’equiparazione economica ex art. 31 DPR n. 761/79 al superiore profilo di dirigente amministrativo di I livello
(sent. della Corte d’Appello di Palermo – Sez. Lavoro n. 1119/2022, passata in giudicato), con la conseguente condanna delle Amministrazioni al versamento delle differenze retributive (sent. del Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro n. 4240/2023, passata in giudicato), regolarmente percepite a marzo del 2024 a seguito di delibera dell’A.O.U. n. 229 del 29.2.2024, di esecuzione del giudicato.
A seguito della sentenza n. 4240/2023, veniva inviata apposita diffida alle due Amministrazioni e all’INPS, al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in funzione delle maggiori spettanze retributive percepite, essendo stata da tempo l’indennità equiparativa ex art. 31 DPR n. 761/79 dichiarata utile ai fini previdenziali e assistenziali (Corte cost., sent. n. 126/1981).
L’INPS, di contro, provvedeva al calcolo della pensione prendendo a riferimento la retribuzione per la categoria DS e non quella di dirigente amministrativo di I livello, anche a seguito dell’inadempimento da parte delle Amministrazioni datoriali nella trasmissione della posizione contributiva aggiornata alle maggiori retribuzioni riconosciute medio – tempore.
Pertanto, la ricorrente ha concluso chiedendo, previo ordine all’Università ed all’AOUP di elaborare e produrre la certificazione della scheda c.d. “ultimo miglio” (Mod. 51), la riliquidazione della pensione sulla base degli arretrati stipendiali riconosciuti dal Giudice del Lavoro, con la conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione; in subordine, per l’ipotesi in cui le Amministrazioni non avessero provveduto al rilascio della certificazione, ne ha chiesto la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338/1962, oltre agli ulteriori danni e con vittoria di spese e compensi.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto d’aver provveduto alla riliquidazione della pensione, con pagamento delle differenze sui ratei arretrati previsto sulla mensilità di settembre 2025, a seguito della tardiva regolarizzazione contributiva da parte delle Amministrazioni datoriali.
In via pregiudiziale, ha comunque eccepito l’inammissibilità del ricordo, deducendo che la diffida a provvedere del 15 febbraio 2024, regolarmente ricevuta, avrebbe avuto ad oggetto la riliquidazione del TFS e della pensione per ben 30 ex dipendenti, senza che si fosse previamente proceduto alla regolarizzazione previdenziale e al pagamento delle differenze retributive. Pertanto, in quel momento la richiesta non era attuale, in quanto non era possibile procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico fino alla percezione della maggiore retribuzione ed alla regolarizzazione previdenziale. Dopo l’adempimento da parte dell’Amministrazione datoriale, non sarebbe stata richiesta la riliquidazione del trattamento pensionistico, ma si sarebbe proceduto alla presentazione di un ricorso amministrativo
(del febbraio 2024), anche in questo caso senza la previa regolarizzazione contributiva. Ne conseguirebbe l’inammissibilità del ricorso nei propri confronti, ai sensi dell’art. 153 del c.g.c., per mancanza di utile ed efficace diffida dopo l’avvenuta regolarizzazione previdenziale e contributiva.
Nel merito, l’Ente ha contestato la correttezza dei calcoli, sull’assunto che il differenziale contributivo accertato dal giudice ordinario potrebbe essere valorizzato in sede pensionistica solo nei limiti di cui all’art. 43 del DPR n. 1092/73; peraltro, al momento del deposito del ricorso, esso non avrebbe ancora nemmeno ricevuto i dati dell’ultimo miglio da parte delle Amministrazioni, sicché non avrebbe nemmeno potuto avviare il procedimento di riliquidazione della pensione.
Non appena ricevuti i dati, avrebbe provveduto nei termini di legge, sicché non sarebbe ipotizzabile alcuna sua responsabilità in materia.
Quanto agli interessi, ha dedotto che non sarebbero dovuti, essendo già stati percepiti quelli sulle differenze retributive; che, in ogni caso, la decorrenza non potrebbe essere ricondotta al momento del collocamento in quiescenza, ma alla successiva data del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro, giacché solo in quel momento sarebbe sorto il diritto alla percezione delle differenze retributive e, dunque, del maggior trattamento pensionistico; che, peraltro, gli interessi dovrebbero essere posti a carico delle Amministrazioni datoriali, alle quali sarebbe imputabile il contestato ritardo nella riliquidazione.
Sotto quest’ultimo profilo, pertanto, l’INPS ha proposto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti delle Amministrazioni, chiedendo di essere tenuto indenne da quanto dovesse essere chiamato a versare a titolo di interessi legali. Col favore delle spese di lite.
L’Università degli Studi di Palermo, costituendosi in giudizio, ha rappresentato d’aver dato immediata esecuzione al dictum giudiziale con la delibera n. 229/2024, provvedendo al pagamento delle differenze retributive e dei relativi interessi legali, già sul cedolino stipendiale del mese di marzo 2024; in quella stessa sede, avrebbe anche dato atto del calcolo della maggiore quota retributiva a carico del lavoratore.
Peraltro, ogni eventuale responsabilità sarebbe ascrivibile all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, che avendo utilizzato le prestazioni lavorative della ricorrente ex art. 8 D. Lgs. n. 517/99 sarebbe stata obbligata a trasmettere tempestivamente (anche all’INPS) gli aggiornamenti stipendiali, essendo l’indennità equiparativa, finanziata con fondi regionali, erogata attraverso il suo bilancio. L’Università, nonostante ciò, si sarebbe resa parte attiva richiedendo immediatamente all’A.O.U. di procedere agli aggiornamenti stipendiali, onde poter elaborare i cc.dd. dati di ultimo miglio e trasmetterli all’INPS.
Pertanto, l’Università degli Studi di Palermo ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a seguito dell’intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, auspicando di essere dichiarata esente da ogni responsabilità e di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”,
costituendosi in giudizio, ha dedotto d’aver provveduto a dare esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro, pubblicata in data 1.12.2023, entro il termine di legge di 120 giorni, disponendo la liquidazione e il pagamento delle differenze retributive con la deliberazione n. 229 del 29.2.2024, oltre che effettuando il calcolo delle quote di contribuzione a carico suo e della ricorrente. Le somme sarebbero state corrisposte sul cedolino di marzo 2024.
Ricevuta la diffida del luglio 2024, avrebbe verificato se fosse stata effettuata la regolare comunicazione all’INPS; dopo la notifica del ricorso, avrebbe fornito gli elementi richiesti ai fini della riliquidazione.
Pertanto, ha concluso auspicando la compensazione delle spese di lite, avendo provveduto tempestivamente ai conteggi ed ai pagamenti di propria competenza.
All’udienza di discussione in data 1.7.2025, le parti hanno chiesto il rinvio della trattazione, al fine di verificare l’avvenuto pagamento delle differenze sui ratei arretrati, che sarebbe avvenuto nel successivo mese di settembre.
Con note difensive del 10.10.2025, la parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto regolare pagamento da parte dell’INPS delle differenze sui ratei arretrati, ad eccezione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per i quali ha insistito sull’assunto che sarebbero dovuti ai sensi del comma 3 dell’art. 167 del c.g.c. e del comma 2 dell’art. 21 delle disp. att. del c.g.c.
Con memoria del 9.10.2025, l’Università degli Studi di Palermo ha ribadito di essere esente da ogni responsabilità e, in ordine agli interessi legali, ha dedotto che non sarebbero dovuti in quanto nessun obbligo contributivo sarebbe stato esigibile anteriormente alla definizione del contenzioso in sede giuslavoristica; in merito alla domanda di manleva spiegata dall’INPS, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Con successive note del 24.10.2025, la difesa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” ha contestato che il pagamento degli interessi possa gravare sulla stessa A.O.U., che avrebbe già sborsato quelli dovuti sulle differenze retributive e che si sarebbe prontamente attivata per mettere l’INPS nelle condizioni di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
All’udienza di discussione del 6 novembre 2025, le parti si sono riportate alle conclusioni ed alle argomentazioni già rassegnate nelle rispettive memorie difensive.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS è infondata, in quanto “nei procedimenti complessi di liquidazione / riliquidazione della pensione, in cui sono coinvolte diverse Amministrazioni, l’interessato non ha l’obbligo di presentare una specifica domanda amministrativa per ogni singolo segmento procedimentale di competenza di ciascuna”, “ben potendo presentare un’unica istanza indirizzata contestualmente a tutte le amministrazioni coinvolte, le quali la istruiranno applicando il principio di matrice costituzionale della leale collaborazione” (così, ex plurimis, Sez.
Giur. Sicilia, sent. n. 280/2025).
2.Nel merito, l’INPS ha già proceduto alla riliquidazione della pensione, sicché sotto questo profilo occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, per il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente.
La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, id est l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto
(ex multis, v. Cass., sent. n. 6676/2015).
Nel caso in esame, come dedotto e documentato dall’INPS e come attestato dallo stesso ricorrente, non sussiste più l’interesse ad agire per le somme dovute a seguito della riliquidazione della pensione, in quanto il versamento è stato già concretamente effettuato, sul cedolino del mese di settembre del 2025.
Ne consegue la cessazione parziale della materia del contendere, limitatamente alla domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico ex art. 31 DPR n. 761/79, oltre che in ordine alle domande proposte in via subordinata, incentrate sull’eventuale
(non verificatasi) inottemperanza delle Amministrazioni datoriali ai propri obblighi di regolarizzazione contributiva e di trasmissione all’INPS dei dati cc.dd. di ultimo miglio.
3.Invece, rimane da affrontare unicamente la questione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, che l’INPS si è rifiutato di erogare sull’assunto che non sarebbero dovuti, in subordine che avrebbero una decorrenza diversa da quella pretesa dalla ricorrente e, da ultimo, che dovrebbero essere posti a carico delle Amministrazioni resistenti, nei cui confronti ha spiegato apposita domanda riconvenzionale trasversale.
La domanda è fondata.
Infatti, la ritardata liquidazione della prestazione pensionistica, anche se non imputabile alla negligenza delle amministrazioni, comporta di per sé l’automaticità della liquidazione degli interessi e della rivalutazione, sia perché si tratta di un debito di valore, sia in forza dell’applicabilità del combinato disposto del comma 3 dell’art. 429 c.p.c. e del comma 3 dell’art. 167 del c.g.c.
Come chiarito dalle Sezioni riunite, “sotto il profilo sostanziale, il maggior danno da svalutazione monetaria, al pari degli interessi legali, costituisce componente essenziale del credito pensionistico liquidato con ritardo (…), con decorrenza di tali accessori, alla stregua della indicata norma processuale, dal giorno in cui è maturato il credito (salvo il limite indotto dalla prescrizione)” (sent. n. 10/QM/2002).
Ne consegue la condanna dell’INPS al pagamento degli interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento; solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione dovesse essere superiore al tasso legale, occorrerà applicare anche la rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent.
n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n.
888/2017).
La condanna non può esser posta a carico delle Amministrazioni datoriali, che non hanno alcuna competenza in materia e che, correttamente, avevano già proceduto a pagare i ben diversi interessi legali sulle differenze retributive accertate in sede giuslavoristica.
4.Quanto alla domanda riconvenzionale trasversale spiegata dall’INPS nei confronti delle Amministrazioni datoriali, teoricamente inammissibile ai sensi degli artt. 159 c.g.c. e 418 c.p.c., ma da prendere in considerazione in virtù dell’accettazione del contraddittorio ad opera delle controparti, si rileva che non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.
Infatti, il petitum sostanziale della domanda riconvenzionale trasversale ha ad oggetto la restituzione delle somme che l’Ente viene chiamato a versare a titolo di interessi sui ratei pensionistici arretrati, sicché esula “dall’ambito applicativo dell’art. 8, secondo comma, del DPR n. 538 del 1986 (che riguarda l’ipotesi in cui l’ente erogatore agisca nei confronti dell’ente datore di lavoro dell’ex dipendente per il recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell’ente datore di lavoro …)”, essendo stata proposta sull’assunto che “l’obbligo di pagare gli interessi legali al pensionato sia derivato dal ritardo dell’Azienda sanitaria nella trasmissione dei documenti necessari per la liquidazione pensionistica, in conseguenza della violazione del termine”, “ma senza porre in dubbio la correttezza dell’effettuata liquidazione del trattamento pensionistico” (Cass., SS.UU.,
sent. n. 15747/2019; in termini, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n.
280/2025, nonché Sez. II Centr., sent. n. 752/2016).
Nel caso in esame, la domanda di manleva sugli accessori pensionistici è fondata sull’ascrivibilità del ritardo alle Amministrazioni datoriali, sicché dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
5.Nei rapporti tra il ricorrente e l’INPS, le spese devono essere compensate per la metà, in quanto il ritardo nella riliquidazione non è attribuibile all’Ente, ma al difficile coordinamento con le due Amministrazioni datoriali. Per il rimanente 50%, le spese devono essere invece poste a carico dell’INPS, soccombente sia in ordine alla questione della debenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, sia in punto di giurisdizione.
Avuto riguardo al valore della controversia ed ai parametri forensi, da porre al minimo e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo, le spese (già ridotte al 50%) devono essere liquidate in favore della parte ricorrente in complessivi in complessivi € 1237,00
(mille e duecento trentasette/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per il resto, in considerazione delle pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia, le spese devono essere compensate fra le Amministrazioni datoriali e la parte ricorrente, nonché fra queste e l’INPS.
La complessità della motivazione giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da G. S. M. contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro –
tempore, contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P.
Giaccone” di Palermo, in persona della Direttrice generale e legale rappresentante pro – tempore, nonché contro l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro – tempore;
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla domanda concernente la riliquidazione del trattamento pensionistico ex art. 31 DPR n. 761/79, oltre che in ordine alle domande proposte in via subordinata;
DICHIARA
il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, limitatamente alla domanda di manleva dell’INPS nei confronti delle Amministrazioni datoriali, in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria;
ACCOGLIE
per il resto il ricorso e, per l’effetto, condanna l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente degli interessi legali sulle differenze dei ratei arretrati già pagate, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento; solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione dovesse essere superiore agli interessi legali, condanna l’INPS al pagamento anche della rivalutazione monetaria.
Compensa le spese di lite per il 50% tra la parte ricorrente e l’INPS e, per l’effetto, condanna l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento della metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi in complessivi € 1237,00 (mille e duecento trentasette/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 6 novembre 2025.
IL GIUDICE
SE di TR
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 26 febbraio 2026 Pubblicata il 27 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)