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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3787/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. AQUILI ANNALISA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (14.11.2008), Persona_1
e (16.12.2015), entrambi minorenni;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
10/04/2004 in CODROIPO (UD), con atto trascritto al n. 4 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, Volume
Unico, dell'anno 2004, tra e , alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1. Dispone che i figli minori e siano affidati in via Persona_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuano a risiedere;
2. dispone che il padre possa vederli quando vorrà e tenerli con sé secondo accordi presi tra le parti, compatibilmente con i suoi turni lavorativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
quale base minima indicativa, dispone che il padre stia con i minori due/tre volte nei giorni infrasettimanali, con pernottamento il venerdì o il sabato sera, due settimane anche consecutive durante le vacanze estive e metà delle feste natalizie e pasquali;
3. dispone che il padre versi quale contributo mensile al mantenimento dei figli e fino all'indipendenza economica degli stessi, l'importo complessivo di € 450,00.= rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 31.03.2026; il versamento avverrà entro il giorno 15 del mese;
dispone che provveda, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, spese da individuarsi secondo le indicazioni del “ Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole “ datato 28.08.2015 del Tribunale di Udine, allegato al ricorso, cui i ricorrenti si riportano integralmente.
Dà atto che, se un genitore anticipa per intero le spese anzidette, verrà rimborsato pro quota, previa esibizione delle pezze giustificative, entro la mensilità successiva al loro esborso.
4. Dà atto che l'assegno unico è di spettanza della OR . Parte_1
5. Dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere compiutamente definitivo ogni aspetto economico e patrimoniale che li riguarda e di non pretendere reciprocamente la corresponsione di alcun assegno tra di loro.
5. Dà atto che le parti si autorizzano al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
6. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CODROIPO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.4, Parte 2, Serie A,
Volume Unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 06.05.2025
Il Presidente relatore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3787/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. AQUILI ANNALISA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (14.11.2008), Persona_1
e (16.12.2015), entrambi minorenni;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
10/04/2004 in CODROIPO (UD), con atto trascritto al n. 4 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, Volume
Unico, dell'anno 2004, tra e , alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1. Dispone che i figli minori e siano affidati in via Persona_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale continuano a risiedere;
2. dispone che il padre possa vederli quando vorrà e tenerli con sé secondo accordi presi tra le parti, compatibilmente con i suoi turni lavorativi e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
quale base minima indicativa, dispone che il padre stia con i minori due/tre volte nei giorni infrasettimanali, con pernottamento il venerdì o il sabato sera, due settimane anche consecutive durante le vacanze estive e metà delle feste natalizie e pasquali;
3. dispone che il padre versi quale contributo mensile al mantenimento dei figli e fino all'indipendenza economica degli stessi, l'importo complessivo di € 450,00.= rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 31.03.2026; il versamento avverrà entro il giorno 15 del mese;
dispone che provveda, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli, spese da individuarsi secondo le indicazioni del “ Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati in relazione alle spese straordinarie necessarie per la prole “ datato 28.08.2015 del Tribunale di Udine, allegato al ricorso, cui i ricorrenti si riportano integralmente.
Dà atto che, se un genitore anticipa per intero le spese anzidette, verrà rimborsato pro quota, previa esibizione delle pezze giustificative, entro la mensilità successiva al loro esborso.
4. Dà atto che l'assegno unico è di spettanza della OR . Parte_1
5. Dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere compiutamente definitivo ogni aspetto economico e patrimoniale che li riguarda e di non pretendere reciprocamente la corresponsione di alcun assegno tra di loro.
5. Dà atto che le parti si autorizzano al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
6. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CODROIPO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.4, Parte 2, Serie A,
Volume Unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 06.05.2025
Il Presidente relatore
(dott.ssa Annamaria Antonini)