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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3552/2023
All'udienza collegiale del giorno 16/09/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MICHELI MASSIMO avv. Salustri in sost
Avv. DELL'ORSO FRANCESCO
Appellato/i
RO
Avv.
RUSSO CINZIA
Avv. RUSSO CINZIA avv. Nespeca in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3552/2023 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
” (C.F./P.I.V.A. ), in persona Parte_2 P.IVA_1 del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentato e difeso – Parte_3 unitamente e disgiuntamente fra loro - dall'Avv. Massimo Micheli (C.F. ) e CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesco Dell'Orso (C.F. ) dell'Avvocatura interna dell'Ente ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso gli stessi e nella detta Avvocatura interna in Via Maria Brighenti Pt_1 nr. 23, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
Avv. CI SO (C.F. ), rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell'art. 86 C.F._3
C.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Velletri (RM), Via XXIV Maggio n.70
-APPELLATA-
E
RO
-APPELLATA CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato l' ha Parte_4 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 9320/2023, pubblicata in data
12.06.2023 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue “Con atto di citazione notificato alla controparte ed iscrizione a ruolo eseguita in data 27.02.2018, RO
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Roma la (già
[...] CP_3 ONroparte_4
), per chiedere il risarcimento dei danni, sia iure proprio che iure hereditatis, quantificati in
[...] misura “non inferiore” a € 300.000,00 i primi e ad € 500.000,00 i secondi, per responsabilità sanitaria, per aver causato o contribuito a cagionare il decesso del di lei padre , Persona_1 in ragione degli omessi e/o inadeguati interventi in costanza di ricovero del medesimo presso e nella richiamata struttura, concludendo come in atti. Narrava l'attrice a fondamento della sua domanda, che, in occasione dell'accesso al P.S., alle ore 13.38 dell'8 giugno 2008, e al ricovero presso l' del padre, , di 57 anni di età, nonostante il recente, ONroparte_5 Persona_1 pregresso infarto del miocardio ed altri sintomi, veniva inadeguatamente trattato, sino ad essere trasferito solo alle 7.13 dell'11 giugno nel reparto di terapia intensiva, dove alle 9.05 decedeva per seconda ischemia cardiaca;
denunciava l'attrice anche evidenti omissioni ed errori riportati nella cartella clinica. Alla prima udienza ex art.183 cpc del 6.09.2018 il Giudice (dott.ssa Wanda Verusio) rinviava per incombenti relativi alla regolarità della notifica, all'udienza del 22.11.2018 il Giudice preso atto dei documenti prodotti dall'attrice dichiarava la contumacia dell' e Parte_1 assegnava i termini di cui all'art.183 c. VI cpc;
nella fase istruttoria, il Giudice, disponeva CTU medico legale, nominando consulenti d'ufficio il dott. e la dott.ssa Persona_2 Per_3 he depositavano la relazione finale in data 20.07.2021. Subentrato nel ruolo l'attuale Giudice,
[...] in seguito la dott.ssa Ornella Baiocco, e quindi per perequazione di nuovo il Giudice sottoscrivente, in data 19.12.2021 la dott.ssa Emanuela Schillaci in sua sostituzione rinviava all'udienza del
12.12.2022 (poi spostata d'ufficio al 13.12.2022) per precisazione delle conclusioni;
in quest'ultima udienza, l'attuale Giudice tratteneva la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini di legge ex art.190 c.p.c. per deposito di conclusionali e repliche”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “- Accoglie parzialmente, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria proposta iure proprio da
, nei confronti l' già , in relazione RO CP_3 ONroparte_4 al decesso di , e per l'effetto condanna la convenuta Persona_1 Parte_2
a pagare a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, a , la somma RO di € 213.295,00, a valori del 2019, oltre rivalutazione monetaria dal 31/12/2019 sino alla data della presente pronuncia ed interessi legali die calamitatis (11/6/2008) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- condanna la convenuta l' CP_3 già a rifondere le spese di lite all'attrice
[...] ONroparte_4 RO
, liquidate in complessivi € 16.923,60 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15
[...]
%, Iva e Cpa come per legge, rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della convenuta già CP_3 ONroparte_4
, così come liquidate in atti in complessivi € 6.611,29 per compensi oltre Iva ex lege, a favore
[...] dei nominati CTU dott. (C.F. ) e dott.ssa Persona_2 C.F._4 Per_3
(C.F. ) per quanto ancora dovutogli, e a favore dell'attrice per quanto
[...] C.F._5 già corrisposto ai CTU. Si dichiara che al presente dispositivo, essendo astrattamente configurabile un'ipotesi di reato (omicidio colposo), risulta applicabile l'art. 59 TUR”.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_4 svolgendo le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, in via preliminare, si chiede all'Ecc.mo Collegio di voler disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata in grado di appello (ovvero, in denegata ipotesi, della sua esecuzione), con ogni conseguenza di ragione, sussistendone i presupposti tutti di legge. In via principale, in accoglimento del primo dei superiori motivi di impugnazione, si chiede l'annullamento della appellata sentenza nr. 9320/2023 del Tribunale Ordinario di Roma –
Sezione XIII civile – Giudice Unico Dott. Guido Garavaglia, Repertorio nr. 13336/2023, decisa il 5 maggio 2023, pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 12.06.2023, in esito al processo recante
Nr. di Ruolo Generale 12677 / 2018, a ritenersi non ritualmente notificata, comunque comunicata dal difensore con p.e.c. del 13 giugno 2023, per essere la stessa in via derivativa inficiata da nullità relativa per la violazione dell'art. 164 comma I c.p.c., in relazione ai requisiti stabiliti dall'art. 163, comma II, nr. 2, ultimo periodo, stesso c.p.c. (vocatio in jus); con ogni conseguente provvedimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 ultimo comma c.p.c. In via subordinata, si chiede l'annullamento della appellata sentenza nr. 9320/2023 del Tribunale Ordinario di Roma ut supra perché in via derivativa inficiata dalla nullità relativa della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del processo di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160 c.p.c., con ogni provvedimento di legge per quanto attiene alla rinnovazione degli atti nulli, ai sensi dell'art. 354, comma I, c.p.c. In ulteriore, gradato subordine, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado qui appellata, per difetto assoluto di motivazione, ovvero per l'equivalente “apparenza” della motivazione, in violazione dell'art. 132, comma 2, nr. 4, c.p.c. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio CI SO che ha così concluso: “all'Ill.ma Corte d'Appello di
Roma adita, affinché: In accoglimento della presente comparsa di costituzione e risposta, contrariis rejectis, voglia, così giudicare: 1) In via Preliminare, rigettare l'istanza ex art. 283 C.p.c., in quanto, inammissibile e/o manifestamente infondata e, per l'effetto, emettere ordinanza non impugnabile di condanna della parte appellante che l'ha proposta;
2) In via preliminare, accertare che all'Avv.
CI SO non può essere, in alcun modo, ascritta la qualità di parte processuale nell'odierno giudizio di gravame per tutti i motivi enucleati nel corrente atto e, per l'effetto, si chiede all'Ill.ma
Corte d'Appello di Roma adita, di voler dichiarare inammissibile/invalida la sua chiamata in giudizio, con correlata condanna di parte appellata alle spese per l'illegittima evocazione nel giudizio di gravame;
3) In via preliminare, dichiarare cessata la materia del contendere stante l'evidente errore materiale della sentenza n.9320/2023 pubbl. il 12.06.2023 Rep. N. 13336/2023 del
12.06.2023, per la rettifica della quale è stata già fissata la data d'udienza presso il Tribunale di
Roma per il giorno 08.11.2023; 4) In via preliminare, disporre lo stralcio delle espressioni offensive utilizzate gratuitamente da controparte nel suo atto di citazione in Appello travalicanti il principio della continenza difensiva ed esorbitanti dall'oggetto della causa, tutte debitamente indicate dalla scrivente difesa nel corrente scritto, con correlata applicazione degli esiti sanzionatori afferenti alla condotta della difesa avversaria;
In via principale di merito: 5) Accertare che parte appellante ha impugnato una sentenza soggetta presso il Tribunale di Roma, NRG 1267/2018 (-1) al procedimento di cui all'art. 287 e ss. C.p.c. con udienza fissata all'08.11.2023 ad esito del quale sarà in grado di produrre gli effetti per i quali è stata emessa esclusivamente in capo ai seguenti soggetti, la Sig.ra nella qualità di parte attrice ed già RO ONroparte_6 ONroparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Cod. Fisc. , nella veste di parte P.IVA_2 convenuta, risultando totalmente improduttiva di effetti nei riguardi dell'odierna parte appellante,
, C. Fisc./P.I.V.A. 13665151000 e, per l'effetto, Parte_4 rigettare in toto l'appello ex adverso proposto da parte appellante;
6) In ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto da “2” per tutti Parte_2 gli assorbenti motivi enucleati nel corrente scritto difensivo e, per l'effetto, assumere al riguardo le determinazioni necessarie. 7) Condannare l'appellante alle spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi direttamente all'avvocato CI SO”.
All'udienza del 21.11.2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di RO
e sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
[...]
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in Parte_4 due motivi.
Con il primo, rubricato “ Nullità derivata della sentenza per nullità della citazione in giudizio
(nullità della vocatio in jus) per il profilo della omessa individuazione corretta della parte convenuta;
error in judicando – errore nella identificazione della parte Convenuta;
omessa motivazione”, parte appellante si duole della violazione dell'art. 164, comma 1, c.p.c., in relazione al requisito stabilito dall'art. 163, comma 2, n. 2 ultimo periodo, non avendo il Giudice di primo grado rilevato il vizio nell'individuazione della parte convenuta e, quindi, la nullità della vocatio in jus, e per non aver disposto, conseguentemente, la rinnovazione della notificazione.
Inoltre, lamenta la violazione dell'art. 111 comma VI Costituzione, l'art. 132, comma 2, nr. 4 c.p.c., per omessa motivazione circa le ragioni che lo avrebbero condotto alla declaratoria di contumacia ON dell' oltre a dedurre la violazione di plurime norme in materia.
Con il secondo motivo rubricato “Nullità derivata della sentenza per nullità della notificazione della citazione in giudizio (nullità della vocatio in jus) per il profilo dell'incertezza assoluta circa il destinatario della notificazione della citazione in jus”, si impugna la sentenza per violazione dell'art. 160 c.p.c., non essendosi avveduto il giudice di prime cure che la persona giuridica pubblica non era stata correttamente evocata in giudizio perché non Parte_4 correttamente notificato l'atto di citazione presso la sede legale di tale persona giuridica. Inoltre,
l'appellante censura la sentenza per violazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 502/1992, oltre che la violazione di legge che prevede la natura di atto pubblico della deliberazione dell' Parte_4
che aveva individuato – con efficacia erga omnes – la sua sede legale in Via
[...] Pt_1
Filippo Meda n. 35.
La sentenza impugnata è così motivata: “Sull'an debeatur 2- Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti antecedenti l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L.
24/2017, il 1° aprile 2017), tanto i medici che le strutture sanitarie risponde a titolo di responsabilità contrattuale 1 [ Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del ) insorgono, a carico della struttura ONroparte_7 sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze;
trattasi, in sostanza, di una prestazione sanitaria complessa, da rendere al paziente, cui contribuiscono con differenti modalità medici, paramedici e struttura sanitaria (clinica, nosocomio o ospedale pubblico); nell'ambito di tale istituto giuridico, di creazione giurisprudenziale e tuttora pienamente applicabile ai casi antecedenti all'entrata in vigore della legge Gelli-
Bianco, la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute;
in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice”, dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art.1298 c.c., comma 2 e l'art. 2055
c.c., comma 3, e la responsabilità, solidale nei confronti del danneggiato, varrà pro quota paritaria nei rapporti interni tra clinica/ospedale pubblico e sanitario (cfr Cass. 11/11/2019, n.28987)] ; la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione del diritto alla salute, sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari (se del caso anche della struttura in cui operano), il che comporta quantomeno l'allegazione della colpa medica (che viene meno solo in caso di operazioni semplici, c.d. di routine), mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere di allegazione e probatorio,
l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass.
11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008,
n.577). Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex multis Cass., 19.05.2021 n.13677, “«La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”»). Ha invece natura aquilana l'azione proposta dai parenti per i danni c.d. riflessi;
infatti è pacifico in giurisprudenza che l'azione per il risarcimento del danno richiesto iure proprio dal coniuge o dai parenti stretti abbia natura extracontrattuale, e che i c.d. effetti di protezione di terzi del contratto di spedalità siano limitati ai soli ricoveri nei reparti di natalità, ovvero circoscritti nell'ambito della responsabilità medica ai soli “wrongful birth damage” (danni verificatisi in occasione del parto), per usare un'espressione della giurisprudenza anglosassone che li ha coniati (cfr Cass. 6.3.2020, n.14615). Ne consegue che ricade sugli agenti per “diritto proprio”
l'onere della prova su tutti gli elementi che costituiscono il paradigma dell'art.2043 c.c. (fatto illecito, danno ingiusto, nesso di causalità); anche la prescrizione del diritto al risarcimento è notoriamente più breve nella responsabilità aquilana (quinquennale in luogo di quella ordinaria decennale).
3- Nel caso di specie, va innanzitutto osservato che, ancorché la mancata costituzione dell' convenuta abbia reso ultronea la questione della prescrizione (che, Parte_2 come è noto, va ritualmente e tempestivamente eccepita), in ogni caso la stessa non sarebbe maturata, tenuto conto del decesso (avvenuto l'1 giugno 2008), del deposito in data 4.06.2012 della istanza di mediazione presso l'Organismo ADR di e del deposito presso l' Pt_1 ONroparte_8 di della seconda istanza di mediazione del 12.10.2016, ed infine dalla notifica dell'atto di Pt_1 citazione nel 2018. Nel caso in esame, parimenti, si può ritenere in ogni caso raggiunta la prova – anche nell'ambito extracontrattuale - della responsabilità dei sanitari dell' e ONroparte_5 quindi della (ora da cui dipendeva la gestione del nosocomio all'epoca CP_9 Parte_1 dei fatti, in relazione al decesso di;
si deve al riguardo tenere in considerazione Persona_1 la relazione di CTU medico legale depositata il 20.07.2021, che appare esaustiva e congruamente motivata ed integralmente condivisibile, e in base alla quale e ali atti di causa, vale osservare che: per l'anamnesi antecedente all'ultimo ricovero presso l' , e per i trattamenti ONroparte_5 sanitari posti in essere sul paziente nell'ultimo periodo (dalle 13.38 dell'8 giugno 2008 sino al decesso alle 9.05 dell'11 giugno 2008), vale in dettaglio rinviare alla complessa ed accurata descrizione fatta dai consulenti d'ufficio nella relazione, pagg. da 23 a 43; in sintesi, Persona_1
, all'epoca dei fatti di 57 anni, si presentava autonomamente al Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale Policlinico Casilino una prima volta il 24 maggio 2008 alle ore 12,32 ,riferendo “
Dolore toracico e algia al braccio sinistro da questa mattina” e gli veniva attribuito un codice d'urgenza giallo, venendo quindi ricoverato;
un esame ECG eseguito alle ore 02,38 del 26.5.2008 evidenziava “ Ritmo sinusale, progressione anomala di onde R, considerare infarto anterosettale o posizionamento elettrodi, alterazione diffusa ripolarizzazione, probabile ischemia – ECG anromale”; tuttavia alle ore 04,30 del 26.5.2008 terminava il ricovero per dimissione volontaria
(contro il parere dei sanitari, per “ematoma alle braccia” ), con diagnosi di “Infarto acuto NSTE, insufficienza ventricolare sinistra, Ipertensione arteriosa”, dimissioni peraltro stigmatizzate dai periti stanti le condizioni cliniche del paziente, che però non ebbero “importanti conseguenze” (così
i periti) atteso l'accesso, sempre volontario, alle ore 11,04 dello stesso giorno, al P.S. dell' CP_5 di Frascati, dove praticate le prime cure veniva trasferito in codice di urgenza rosso all'Ospedale
San Giuseppe di Albano con diagnosi “IMA in terza giornata (ECG ischemia anteriore estesa…
Prognosi: riservata”; giunto al PS dell'Ospedale di Albano Laziale alle ore 15,08, veniva ricoverato nella Divisione di cardiologia con diagnosi di “ Infarto miocardico acuto, soggetto in condizioni di emergenza…”; a parere di periti, durante la degenza all'Ospedale di Albano il paziente era stato sottoposto a terapie mediche adeguate (per l'infarto del miocardio), ed anche la decisione di non effettuare l'esame coronarografico era motivata, non solo da una contrarietà manifestata in sede di primo ricovero dal paziente (per gli ematomi al braccio), ma anche dalla presenza di insufficienza renale, con valori progressivamente crescenti, che costituiva un fattore di rischio;
veniva dimesso quindi dall'Ospedale di Albano il 6.6.2008 con diagnosi di “Infarto miocardico acuto (STEMI) ad epoca d'insorgenza imprecisata. Ipertensione arteriosa. Obesità. Etilismo cronico. Insufficienza renale cronica severa.", con terapia medica adeguata e con l'indicazione per essere seguito sia sotto l'aspetto nefrologico che cardiologico ambulatoriale (con appuntamenti ambulatoriali); il paziente giungeva però l' 8 giugno alle ore 13,38 in ambulanza al PS del per “riferito ONroparte_4 dolore toracico irradiato regione dorsale e braccio sinistro. Pregresso IMA settimane fa. Al triage eseguito ECG. Codice rosso”; i periti osservano che vi sono due cartelle di Pronto Soccorso, sostanzialmente eguali nei contenuti, che riportano però date, esiti ed ore di dimissioni differenti;
secondo la condivisibile ricostruzione dei consulenti d'ufficio, come riportato nella prima cartella, il paziente veniva una prima volta dimesso alle ore 18,12 del 09.06.2008, la diagnosi era “Dolore toracico, cardiopatia ischemica, recente IMA (non ha eseguito studio coronarografico), obesità, etilismo, ipertensione arteriosa, insufficienza renale cronica”; “mentre i parenti portano via il paziente” (così la cartella) risulta “comparsa di malessere, sudorazione algida, tremori e dolore alle spalle bilateralmente, affanno. Si riapre verbale di PS”., e quindi il paziente veniva subitamente ricoverato;
nella seconda cartella di P.s. veniva riportato, al momento delle dimissioni l'11.06.2008 alle ore 06,53, “Edema polmonare acuto in paziente con cardiopatia ischemica”, per essere ricoverato presso il reparto di Rianimazione e terapia intensiva, ove giunto in condizioni gravissime, decedeva per arresto cardiaco alle ore 9,05; osservano i periti d'ufficio che il tracciato ECG eseguito nello stesso Pronto Soccorso del all'atto del ricovero l'8.6.2008 (confermato dai ONroparte_4 successivi eseguiti nei due giorni di degenza), oltre a mostrare” ipertrofia ventricolare sinistra con anomalia della ripolarizzazione”, mostrava i segni di un possibile infarto in sede miocardica anteriore;
2 [Scarsa progressione delle onde R nelle precordiali, marcata inversione delle onde T nelle stesse derivazioni, fattori che richiedevano ulteriori accertamenti per sospetti segni di ischemia miocardica.].
Tali segni elettrocardiografici, uniti alle alterazioni enzimatiche (valori di mioglobina) e alla ipertensione arteriosa (160/100), valutato il dolore toracico, con irradizione al braccio sinistro, insorto in un paziente che aveva avuto un infarto del miocardio pochi giorni prima, richiedeva
“estrema attenzione in quanto la complicanza possibile era l'insorgenza di un re-infarto”; andavano in sostanza “adottate nel più breve tempo possibile tutte le misure diagnostiche previste”, mentre non risulta che il paziente sia stato sottoposto ad esame ecocardiografico, che avrebbe potuto evidenziare anomalie della cinesi cardiaca, né quantomeno riproposta, con adeguata informazione del paziente (che presumibilmente a tal punto avrebbe prestato il consenso), l'esecuzione di una ormai indifferibile coronarografia ed eventuale ricanalizzazione coronarica;
ancora più urgenti dette misure dovevano figurare durante la notte del 10 giugno alle ore 03,30, allorquando il paziente presentava nuovo “dolore dorsale, con crisi ipertensiva di 200/120 mmHg e si presentava dispnoico con rantoli bilaterali e ronchi diffusi al torace”, sintomo di insorgenza di un edema polmonare acuto
(da insufficienza cardiaca) che consigliava un immediato trasferimento in terapia intensiva, alla fine diagnosticato (con trasferimento alla terapia intensiva) ma solo alle 6,53 dell'11 giugno, quando le condizioni del paziente erano già “gravissime”, con decesso constatato alle 9,05 dopo inutili manovre rianimatorie;
d'altra parte le stesse dimissioni previste nel tardo pomeriggio del 9 giugno, sia pur prontamente rientrate, erano sintomo di inadeguatezza nel trattamento del paziente;
i periti d'ufficio hanno anche evidenziato che , secondo la regola del “più probabile che non “, un intervento tempestivo avrebbe consentito la sopravvivenza del paziente. In definitiva, la domanda dell'attrice risulta fondata, dovendo l' convenuta rispondere, per quanto di ragione, Parte_2 dei danni accertati correlati al decesso di , da porsi in relazione causale diretta Persona_1 all'operato dei sanitari dell' , connotato, in occasione del secondo ricovero, da ONroparte_5 negligenza omissiva nella diagnosi e terapia del secondo insulto cardiaco.
Sul quantum debeatur 4a. Nella liquidazione del danno, va comunque considerato che la sommatoria di patologie e di fattori di rischio da cui era affetto il e quindi la fragilità CP_1 delle sue condizioni di salute (accertate ipertensione arteriosa, obesità, etilismo cronico, insufficienza renale cronica severa), rendeva le sue aspettative di vita, secondo l'id quod plerumque accidit, ben più brevi di quelle ordinarie, con conseguente riduzione dei danni parametrati (anche) ad un profilo temporale, quali quelli relativi alla perdita del rapporto parentale (v. infra); tanto più che a queste condizioni di partenza andavano sommati i due infarti del miocardio (atteso che nessuna censura può essere mossa ai sanitari tanto dell' in occasione del primo ricovero - ONroparte_5 anzi semmai andava mossa al paziente, che si dimise prima della coronarografia - quanto a quelli degli Ospedali di Frascati e Albano Laziale), e che il periodo “critico” (non solo per le condizioni del paziente, ma per le omissioni colpevoli dei sanitari) va ristretto dal momento del secondo accesso al P.S. dell' , alle ore 13.38 dell'8 giugno, sino a quello dell'exitus (alle ore 9.05 ONroparte_5 dell'11 giugno 2008): è al momento del secondo accesso che, ai fini risarcitori, vanno valutate le condizioni di salute del paziente, chiaro che anche tale ischemia riduceva considerevolmente le aspettative di vita del , quand'anche fosse stato, in ipotesi, trattato tempestivamente ed CP_1 adeguatamente in occasione della seconda ischemia (alla parte anteriore del cuore). 4b. Tra i danni risarcibili, figura infatti quello da perdita del rapporto parentale, per cui l'attrice agisce iure proprio, in ordine al quale occorre considerare come tale tipologia di danno non patrimoniale, vada al di là del lutto per la perdita di una persona cara (c.d. lutto), consistendo anche e soprattutto nel pregiudizio di natura morale di non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è deceduto e quindi del venir meno di una comunanza di vita e/o di affetti proiettata nel tempo (in tal senso, già Cass. 9 maggio 2011, n. 10107, per cui “il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione)”. Va poi osservato che, trattandosi di debito di valore (ex re illicita), su cui è dovuta la rivalutazione, le tabelle da utilizzare per la liquidazione del danno sono quelle più recenti, quand'anche diverse da quelle indicate dall'attore al momento di introduzione della causa
(cfr Cass. n.7272 del 11/05/2012, per cui “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione”).. La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale viene effettuata in base alle tabelle in uso all'ufficio, quelle di che utilizzando il sistema “a punti' Pt_1 parametrati alle circostanze che influiscono sulla valutazione del danno, consentono un'adeguata personalizzazione (cfr pagg.10-12), nell'edizione più aggiornata (2019), che prevede un valore per punto pari ad € 9806,70 (cfr anche Cass. 10.11.2021, n.33005, per cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato con le tabelle che seguono la c.d. tecnica a punti e non con quelle che prevedono semplicemente un limite minimo e massimo). In ogni caso il danno da perdita del rapporto parentale è omnicomprensivo del danno non patrimoniale per perdita di uno stretto congiunto, non potendosi configurare, al di fuori di esso, ulteriori voci di danno, quali quello morale o esistenziale, che configurerebbero, nel caso di specie, una mera ed inammissibile duplicazione di voci risarcitorie. Come detto, accanto al lutto vero e proprio, ovvero ad una sofferenza soggettiva transeunte, dovuta alla perdita del parente o stretto congiunto, il danno da perdita del rapporto parentale è costituito anche (e soprattutto) da un secondo componente, ovvero dalla perdita di una comunanza di vita e di affetti, che intrinsecamente è proiettata nel tempo, e risente quindi delle ridotte aspettative di vita, per cui, atteso che la liquidazione dal danno in tal caso, come peraltro in tutti i casi di danno non patrimoniale, va effettuata in via equitativa, si ritiene, valutate tutte le circostanze sopra elencate (e in assenza di indicazione più specifica nella CTU), di applicare un coefficiente di riduzione pari ad ¼ del valore risarcitorio. Spetterà così all'attrice , per la CP_1 CP_1 perdita di , considerati 18 punti in quanto figlia, 4 per la convivenza, 3 per l'età Persona_1 della vittima (57 anni), 4 per l'età del superstite (26 anni compiuti al momento del decesso), totale
29 punti, valore per punto € 9.806,70, riduzione di ¼ per la precarietà delle condizioni di salute, totale liquidato in via equitativa € 213.295,00. Su tale somma capitale indicate, liquidata avendo riguardo alle tabelle di del 2019, sarà dovuta la rivalutazione monetaria intervenuta dal Pt_1
31.12.2019 sino alla data della presente sentenza, in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti;
saranno inoltre dovuti interessi legali die calamitatis (data del decesso di , CP_1
l'11/06/2008) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. n.1712/1995, e quindi sulla somma capitale iniziale opportunamente devalutata all'11/06/2008, sempre in base agli indici Istat Foi sul costo della vita o equivalenti, e quindi via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta , sino alla data della presente pronuncia;
saranno poi dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata alla data della presente sentenza sino al saldo effettivo (somme che sarebbero comunque dovute anche in ipotesi di assenza di specifica domanda, trattandosi di debito di valore, conseguente ad un illecito civile [ Cfr ex multis Cass.
7.7.2009 n.15928, per cui anche nel giudizio di responsabilità professionale promosso nei confronti di un medico la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio (e financo per la prima volta in grado di appello), pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi]
5. Non è invece riconoscibile il danno biologico richiesto da parte attrice nella misura del 100
%, iure hereditatis (v. conclusioni sopra allegate in epigrafe), per l'importo di € 500.000,00; infatti, perché sia riconoscibile tale tipo di danno biologico, occorre che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo (cfr Cass. 11.11.2019, n.28989), che nel caso di specie – in cui il periodo da considerare, come visto (cfr supra sub 4b), è inferiore a 3 giorni – non è certamente configurabile. Non sono poi riconoscibili, perché non richieste tempestivamente e comunque non provate, altre voci di danno.
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria proposta iure proprio da , nei confronti di già RO CP_3 [...]
, in relazione al decesso di , e che per l'effetto vada ONroparte_4 Persona_1 condannata la convenuta a pagare a titolo di risarcimento dei danni non Parte_2 patrimoniali a , la somma di € 213.295,00, a valori del 2019, oltre RO rivalutazione monetaria dal 31/12/2019 sino alla data della presente pronuncia ed interessi legali die calamitatis (11/6/2008) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva (v. sub 4b), e rigettate le altre domande di parte attrice. Le spese di lite seguono la soccombenza e l' CP_3 già , va condannata a rifonderle a così come ONroparte_4 RO complessivamente liquidate in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (di impegno ordinario), aumentate comunque del 20 % rispetto al valore mediano per fase, per l'appartenenza del valore della causa al range superiore del relativo scaglione. Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta già , così come liquidate in atti in complessivi CP_3 ONroparte_4
€ 6.611,29 per compensi oltre Iva ex lege, a favore dei nominati CTU dott. Persona_2
(C.F. ) e dott.ssa (C.F. ) per quanto C.F._4 Persona_3 C.F._5 ancora dovutogli, e a favore dell'attrice per quanto già corrisposto ai CTU”.
In primis va dichiarato il difetto di legittimazione dell'avv. CI SO non avendo la stessa assunto nel primo giudizio la qualità di parte processuale ed essendo tra l'altro del tutto ininfluente la circostanza che l'avvocato SO si sia resa cessionaria dall'attrice del credito per gli CP_1 onorari di lite.
I motivi proposti vanno poi esaminati congiuntamente risultando entrambi basati sui medesimi fatti.
Orbene, risulta documentato ed anche incontestato che l'attrice citava RO in giudizio già ” al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_3 CP_9 ONroparte_4 patiti in seguito al decesso del padre avvenuto presso il di Persona_1 ONroparte_4 il 20.2.2018. In particolare è emerso dagli atti di causa che ella aveva proceduto l'1.03.2018 Pt_1 ad una prima notifica della citazione presso la “sede legale della convenuta” in Via Casilina Pt_1
n. 1049 che era risultata negativa atteso che un addetto alla ricezione rifiutava il ritiro del plico
“…essendo altrove la sede legale…”; è poi documentato che il 29.03.2018 la eseguiva CP_1 una nuova notifica “…alla sede legale della già CP_3 ONroparte_4 CP_4 all'indirizzo di Piazza dei Caprettari n. 70…” anch'essa negativa perché, come da relata,
“…all'indirizzo indicato (studio Ripa di Meana e Ass.ti) mi dichiarano che la dicitura della notifica
è errata. Il Policlinico non è ivi domiciliato…”. Veniva eseguita l'ulteriore notifica in data
20.04.2018, sempre al suddetto indirizzo di Piazza dei Caprettari n. 70 ma anche tale Pt_1 notificazione risultava negativa.
All'udienza di prima comparizione del 6 settembre 2018 il Giudice invitava la parte attrice “…a documentare la corretta individuazione della sede legale del soggetto convenuto…” (verbale ud.
6.09.2018). L'attrice, indi, depositava le visure relative alla sede legale di altro soggetto giuridico ossia quelle di sita alla suddetta Piazza dei Caprettari n. 70, in nonostante ONroparte_6 Pt_1 non avesse affatto evocato in giudizio la ma la già RO0 CP_11 [...]
”; il giudice dichiarava così la contumacia della convenuta. ONroparte_4
Va allora evidenziato che, nella specie, non sembra ravvisarsi il dedotto vizio di vocatio in ius di cui agli artt. 164 e 163 comma 2 nn.1,2, c.p.c. avendo la parte indicato in citazione in modo sufficientemente chiaro tutti gli elementi richiamati dalla norma di cui al predetto art. 163 c.p.c.
Ciò che, invero, si avvisa nella specie è la nullità della notificazione dell'atto di citazione ex art. 160 c.p.c. essendosi reso evidente dalla documentazione depositata dalla medesima parte attrice in primo grado che ella aveva provveduto a notificare l'atto presso la sede legale di altro soggetto giuridico invece che in quella della già di cui faceva parte il presidio Parte_1 CP_9 ospedaliero , (privo di personalità giuridica ex d.lgs n. 502/1992) ossia in via ONroparte_4
Filippo Meda n. 35 Pt_1
ON E, del resto, la sede legale della evocata (ex ) era già emersa dal verbale di CP_4 mediazione 09.07.2012 che la stessa attrice ebbe a produrre in causa di primo grado (all. 14 del proprio indice atti e documenti). A nulla rileva che tale sede, a far data dal 1.3.2020, mutava in quella di Via Maria Brighenti n. 23 essendo stata la causa iscritta al ruolo il 27.2.2018.
Va dunque dichiarata la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e ai sensi dell'art. 354 1^ comma c.p.c. la causa va rimessa al primo giudice per l'eventuale riassunzione avendo peraltro lo stesso difensore dell'appellata riconosciuto la sussistenza del vizio della notificazione della citazione introduttiva del giudizio denunciata dall'appellante all'udienza del
21.11.2023 in cui invero veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Quanto all'istanza ex art. 89 c.p.c. vanno svolte le seguenti considerazioni.
L'avv. CI SO, costituitasi nella presente causa tra e Parte_1 RO
ON
, ha assunto anche una posizione autonoma nei confronti della nella misura in cui ha
[...] lamentato la lesione del proprio diritto alla reputazione attuata attraverso frasi (ritenute offensive e sconvenienti) contenute negli scritti difensivi della società ed ha avanzato domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. Recentemente è stato, peraltro, precisato che, nonostante si tratti di esercizio del potere discrezionale del giudice insindacabile in sede di legittimità, costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile in cassazione, la mancata decisione su detta istanza (Cass. n. 17914 del 2022,
Cass. n. 28803 del 2023).
Ora l'art. 89 c.p.c. contiene due sanzioni diverse, consistenti, l'una, nella cancellazione delle espressioni offensive (espressioni dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo che non hanno un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, cfr. Cass. n. 21031 del 2016; Cass. n.
26195 del 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10288 del 05/05/2009) e, l'altra, nel risarcimento del danno.
Si tratta di due distinte ed autonome sanzioni in quanto la prima attua un fine preventivo, di polizia generale, impedendo l'immanenza di una causa di danno, la seconda prevede l'assegnazione di una somma a titolo risarcitorio “quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”.
Ebbene, in continuità con l'orientamento sinora affermato dalla Corte, deve rilevarsi che l'istanza di cancellazione di frasi offensive e l'ulteriore (eventuale) richiesta di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. configurano questioni aventi una propria individualità e autonomia rispetto all'oggetto del contendere, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, anche suscettibile di formare giudicato interno, in quanto - pur se presuppongono la proposizione di un'azione giudiziaria avente un preciso petitum ed attengono al generale dovere, strumentale al corretto svolgimento delle attività giudiziarie, di lealtà e probità richiesto alle parti e ai difensori – configurano un questione accessoria ma del tutto distinta dall'oggetto della causa;
invero, la relativa pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento alla questione principale, e rappresenta una statuizione ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (la cui omissione legittima la parte interessata a proporre il vizio di error in procedendo) (Cassazione civile sez. lav., 26/04/2025, , n.10964)
Dalla configurazione autonoma della domanda proposta ex art. 89 c.p.c. deriva la valutazione, distinta rispetto all'oggetto principale della causa, del profilo della soccombenza ai fini della regolazione delle spese di lite. Deve poi rammentarsi che la regola processual civilistica della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine da parte del giudice di eliminare le frasi sconvenienti e offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella imprescindibile esigenza di correttezza che le parti devono osservare, nell'interesse superiore della giustizia.
Affinché possa farsi ricorso al rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. è necessario che le espressioni non abbiano altro fine che quello di rivolgersi alla controparte per recarle offesa, senza alcuna connessione con le necessità difensive ovvero travalichino la fisiologica veemenza argomentativa per sfociare in offese indimostrate e gratuite lesive della reputazione della controparte.
Alla stregua di quanto sopra indicato, si reputa che le frasi contenuta nell'atto di citazione in appello - ovvero: a) “quella relativa (con riferimento a parte attrice in prime cure) a una
“…macroscopica ignorantia legis…omissis…in qualche modo “condivisa” dal primo
Giudice…omissis…”; b) quella per cui dinanzi al Tribunale di Roma e segnatamente nanti al G.U.
Dott. Garavaglia della Sezione XIII civile “…omissis…pendono centinaia di cause relative alle
Aziende Sanitarie Locali…”; c) quella per cui “…poteva – ma soprattutto doveva – essere noto
(secondo diligenza media attesa) alla Attrice, oltre che al primo Giudice (a quest'ultimo non foss'altro per il noto principio “jura novit curia”…” (con riferimento alla individuazione della persona giuridica ON destinataria della citazione, alla commistione tra la ente pubblico la società per azioni
, d) quella per cui, sempre con riferimento a quanto al punto che precede, vi sarebbe stato CP_6 un misconoscimento della legge e dunque una sua violazione;
e) quella per cui sempre da parte dell'attrice in prime cure con “supina” conferma del Giudice di I Grado, vi sarebbe “…Un secondo marchiano errore identificativo…” (ancora riferito all'identificazione della persona giuridica destinataria della citazione); - quelle per cui non ci sarebbe neppure “…alcun problema di affidamento o qualsivoglia stato di bona fides in capo a parte attrice …omissis…”, la cui condotta è caratterizzata da “…Omissis…rimarchevole trascuratezza e negligenza, contrassegnato, pertanto, da una colpa non esente da connotazione di gravità…”-non paiono assumere un intento offensivo né una forma espositiva ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse.
La narrazione dei fatti ef il linguaggio adottati, invero, si sono attenuti ad un canone di correttezza, sono conformi e rispettosi dei criteri della pertinenza e della continenza formale delle espressioni utilizzate, caratterizzate da un linguaggio scevro da gratuite offese personali e funzionale alla sola rappresentazione di circostanze rilevanti.
Nelle espressioni utilizzate dalla difesa di parte appellante non si ravvisa infatti null'altro che quella necessità di dialettica processuale non soltanto senza alcuna “offensività”, ma neppure sconvenienza;
con riferimenti tutti assolutamente conferenti e riguardanti l'oggetto fondamentale e il tema del processo, ovvero le questioni di individuazione del convenuto nella vocatio e/o di notificazione dell'atto introduttivo a quest'ultimo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve essere respinta la richiesta di cancellazione avanzata nei riguardi della citata espressione così come pure la richiesta risarcitoria.
Conclusivamente, l'appello va accolto nel suo secondo motivo e va quindi dichiarata la nullità della notifica della citazione di primo grado.
Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la causa va rimessa al primo giudice.
Deve essere infine rigettata l'istanza ex art. 89 c.p.c.
Quanto alle spese e nei rapporti con la parte contumace, le ragioni della decisione basate sul ravvisato vizio del procedimento notificatorio da verificare d'ufficio fanno sì che le spese possano essere compensate integralmente.
Altresì, nei rapporti tra le parti costituite, applicato il principio (ampiamente consolidato, cfr. Cass.
n. 16526 del 2024) della valutazione dell'esito complessivo della causa che ha visto il difetto di legittimazione della appellata SO ed il rigetto dell'istanza ex art. 89 c.p.c., la Corte reputa che le stesse debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, n. Parte_4
9320/2023, pubblicata in data 12.06.2023, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione processuale di CI SO;
- Dichiara la nullità della notifica e, pertanto, rimette la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., dovendo le parti riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
- Rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. - Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca -