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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1266/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1266/2021, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049- 2051 -2052, riservata in decisione all'udienza del
05/06/2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Riccardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in
Cassino (FR) in Via C. Colombo n.44.
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 PartitaIVA_1
Sindaco p.t. con sede legale in Cassino, P.zza De Gasperi, rappresentato e difeso pagina 1 di 16 dall'Avv. Antonella Lena ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito a Cassino (FR) in Via Parini, n.21.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cassino adìto, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e difesa , in via principale: accertati i fatti di cui alla
premessa dell 'atto di citazione, dichiarare la responsabilità esclusiva ex art.2051 c.c.
del , in persona del Sindaco p.t., nel sinistro per cui è causa e per Controparte_1
l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale in favore della parte attrice dell'importo indicato in citazione , o
quantomeno nella somma di €20.657,76 , come risulta dal calcolo sopra indicato
effettuato sulla base delle analitiche ed incontrovertibili valutazioni e conclusioni cui è
prevenuto il CTU in corso di causa, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia
e d equa all'esito della causa e della personalizzazione operata dal Giudice, oltre le
spese, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dell'evento fino al
soddisfo. In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art.2043 c.c.
del convenuto e condannare il medesimo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non
patrimoniali, diretti e riflessi, come sopra quantificati, o di quella diversa somma che
risulterà di giustizia e equa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali
dall'evento fino al soddisfo. Con vittoria di spese a carico definitivo del convenuto ed a
carico provvisorio dello Stato per cui ci si riserva apposita e separata istanza al
pagina 2 di 16 Tribunale, atteso che parte attrice è ammessa al beneficio del patrocinio statale come
da delibera in atti”.
Per la parte convenuta: “Piaccia al giudice adito, contrariis reiectis:
Per tutti i motivi in precedenza esposti, la sig.ra , come sopra rappresentata e Parte_1
difesa, conclude affinchè l'adito Tribunale voglia, ogni contraria difesa reietta, in
accoglimento delle domande proposte e per le causali di cui alla esposizione che
precede e quelle contenute nella parte in diritto svolta nella richiamata comparsa di
costituzione e risposta e negli scritti difensivi di parte esponente con particolare
riferimento al contenuto tutto della comparsa conclusionale e delle presenti repliche;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : “accertare la mancanza di competenza del
riguardo il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro oggetto di Controparte_1
causa e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva del predetto
ente comunale”;
IN VIA GRADATA “rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in
diritto per le ragioni esposte in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi l'intestato Giudice, al fine accertare la responsabilità ex art. Controparte_1
2051 c.c. dell'ente comunale nella causazione dell'evento lesivo e per l'effetto ottenere il risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue:
pagina 3 di 16 - il giorno 30.12.2019, alle ore 11:00 circa, la SI.ra , mentre camminava per Parte_1
recarsi presso l'ufficio postale sito in via Monte Mainarde località Colosseo, cadeva rovinosamente presso l'area pubblica sita di fronte al predetto Ufficio;
- a causa delle sconnessioni presenti sulla pavimentazione stradale con aperture del manto non segnalate e né visibili, in quanto ricoperte di sabbia e altri detriti, l'istante accompagnata dalla sig.ra (presente all'accaduto) si recava presso Testimone_1
il nosocomio di Cassino;
- ove le venivano diagnosticate la “rima di frattura a livello del grande trocantere del
femore sinistro e la frattura al terzo distale del IV metacarpo”;
- altresì, in data 7.1.2020 la sig.ra subiva un intervento chirurgico per la riduzione Pt_1
della frattura distacco gran trocantere sinistro, con prognosi di 30 gg., salvo complicazioni;
- dall'esito della visita medico legale effettuata il 25-2-2021 dal Dott. Persona_1
emergeva quanto segue: “in conseguenza delle citate lesioni sono residuati i seguenti
postumi permanenti: - Esiti di frattura del grande trocantere del femore sinistro
trattata chirurgicamente con permanenza in situ dei mezzi metallici di sintesi. -
Limitazione funzionale dell'articolazione coxo-femorale di sinistra. - Ipotonotrofia
muscolare della coscia e della regione glutea di sinistra. - Cicatrice esteticamente
rilevante della coscia sinistra. - Instabilità nel mantenimento della posizione
ortostatica. - Grave deficit della deambulazione in soggetto portatrice a carico
dell'arto inferiore sinistro di precedenti esiti neurologici da ascesso encefalico. -
pagina 4 di 16 Esiti di frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. - Limitazione funzionale
articolare del quarto dito della mano sinistra”;
- invero, i danni subìti, calcolati secondo i criteri orientativi del Tribunale di Milano,
erano quantificati nell'importo totale di €111.337,00, comprensivo di: “-danno
biologico temporaneo €11.760,00 (Invalidità temporanea totale €8.820,00, Invalidità
temporanea parziale al 50% €2.940,00, Giorni di invalidità temporanea totale 90,
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60, Punto base I.T.T. €98,00); -
Danno da invalidità permanente €99.577,00 (Età del danneggiato alla data del
sinistro 50 anni, Percentuale di invalidità permanente 25%, Punto base danno non
patrimoniale €3.112,62)”.
In virtù di tanto, la sig.ra asserendo che sul luogo del sinistro non erano presenti Pt_1
segnali di pericolo e che l'incidente occorso era ricollegabile ad insidia e/o trabocchetto ed era imputabile al , Ente proprietario e custode responsabile ex art. Controparte_1
2051 cod. civ., concludeva, chiedendo a questo Tribunale di “condannare il convenuto
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della attrice
dell'importo di € €111.337,00 (con personalizzazione massima fino a €145.193,00), o di
quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e equa all'esito della
causa e della personalizzazione operata dal Giudice, oltre le spese, la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , impugnando Controparte_1
e contestando la pretesa risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non pagina 5 di 16 provata.
In via preliminare, il convenuto eccepiva una carenza di legittimazione passiva,
precisando che il posto in cui si era verificato il sinistro (piazzale parcheggio in corrispondenza dell'ufficio postale, in località Colosseo) non era di competenza dell'ente comunale bensì di proprietà del demanio statale ed altresì, rilevava l'improcedibilità dell'azione giudiziale promossa per mancato espletamento della negoziazione assistita ex art.3 comma 5 del D.L. 132/2014.
Nel merito, l'ente comunale declinava la sua responsabilità ex artt. 2049- 2051 -2052
c.c., deducendo che i pregiudizi lamentati dalla parte attrice erano attribuibili a mera disattenzione della stessa, su cui incombeva l'onere di adoperare la dovuta diligenza al fine di evitare la causazione del sinistro.
Pertanto, il deduceva che l'evento de quo era da ricondurre alla Controparte_1
condotta colposa, disattenta ed imprudente della sig.ra che avrebbe potuto Pt_1
prevedere l'insidia, sia perché l'evento lesivo si verificava in pieno giorno (ore 11:00)
sia perché essendo la stessa una frequentatrice dell'ufficio postale, era già a conoscenza delle non ottimali condizioni del manto stradale e delle sconnessioni della pavimentazione.
In considerazione di quanto argomentato, il , escludendo ogni sua Controparte_1
responsabilità in ordine al sinistro de quo, pertanto, concludeva, precisando quanto segue: “ In via principale e nel merito accertare la mancanza di competenza del
riguardo il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro oggetto di Controparte_1 pagina 6 di 16 causa e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva del predetto
ente comunale;
in via gradata rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in
fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Per la denegata ipotesi di
accoglimento, in tutto o in parte delle domande svolte dall'attrice e di pagamento delle
somme richieste al convenuto accertare e dichiarare tenuta in luogo del CP_1
la e per l'effetto condannare la in
[...] Controparte_2 Controparte_2
persona del proprio I.r.p.t., a manlevare e tenere indenne il convenuto da ogni CP_1
e qualsivoglia effetto pregiudizievole, derivante dall'accoglimento delle domande
dell'attrice, e da quanto lo stesso fosse eventualmente tenute a pagare. Condannare in
ogni caso l'attrice e/o la al pagamento delle spese e compensi di Controparte_2
lite, oltre il 15% ex LPF ed oneri di legge.”
Istaurato il procedimento, in un primo momento, giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, verificata l'avvenuta notifica della citazione alla parte convenuta nei termini previsti, dichiarava la contumacia del ed accordava i termini Controparte_1
ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Tuttavia, però, il predetto giudice, preso atto dell'avvenuta costituzione del CP_1
, dopo la celebrazione della prima udienza e l'adozione dei relativi
[...]
provvedimenti, revocava la contumacia dell'ente comunale.
Nel corso del giudizio, inoltre, veniva espletata la fase istruttoria con escussione di tre testimoni, tra cui la sig.ra presente al momento del sinistro de quo e Testimone_1
dei due figli della danneggiata, e . CP_3 Controparte_4
pagina 7 di 16 Successivamente, all' esito della prova orale, il giudice istruttore, ritenuta la necessità
di disporre accertamenti medico-legali sulle lesioni controverse, nominava il CTU, dr.
rivolgendo al suo ausiliario i seguenti quesiti: “Descriva il C.t.u. Persona_2
le lesioni causalmente collegate al sinistro per cui è causa;
accerti e determini la durata
di eventuali periodi di inabilità temporanea assoluta o relativa derivati dallo stesso;
descriva e stabilisca in termini percentuali gli eventuali esiti permanenti che abbiano
menomato la complessiva integrità psico-fisica del periziando in conseguenza delle
vicende predette;
valuti, sulla base della documentazione in atti, la riferibilità al sinistro
e la congruità delle spese mediche oggetto di istanza di rimborso”.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato all' esponente, che all'esito dell'udienza cartolare del 05.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ridotti di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto la domanda attorea va rigettata.
Nel merito si osserva che parte convenuta che il tratto di strada in cui è caduta la Pt_1
non sia di proprietà comunale ma demaniale.
A fronte di tale specifica contestazione era onere della parte attrice provare che il convenuto avesse in custodia il tratto di strada in questione. CP_1
Sul punto parte attrice ha allegato una delibera comunale con la quale veniva intitolato lo slargo in cui rientrava la porzione di strada in cui è caduta la Tale atto Pt_1
dell'amministrazione, riguardante solo una intitolazione, tuttavia non comprova pagina 8 di 16 l'esistenza di obblighi di custodia e di manutenzione in capo al del tratto di CP_1
strada e quindi una responsabilità ex art. 2051 qualora il danno a terzi sia causalmente ricollegabile alla strada stessa.
In senso contrario all'assunto della parte attrice parte convenuta a riscontro della propria contestazione ha prodotto una visura ed una mappa catastale dalla quale emerge che il tratto di strada appartiene al demanio dello Stato e non al Comune, e tale dato circa la titolarità formale non è specificamente contestato a sua volta dalla parte attrice.
Ne consegue che non essendo provato il presupposto della responsabilità invocata (art. 2051 c.c.) vale a dire l'obbligo di custodia del bene da parte del convenuto, la CP_1
domanda va rigettata nel merito.
La domanda va rigettata sempre nel merito anche per altra ragione.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode" del bene,
esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo
- anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati :
1 ) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità ( Corte Costituzionale, 10 maggio
1999 n. 156 );
pagina 9 di 16 il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3 ) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4 ) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e la trave insistente sul pavimento, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la Pt_1
inciampò su di essa con il piede, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti dovuto Parte_1
ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava di mattina e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore oltre a considerare il fatto che era in compagnia di altra persona, e adottare - soprattutto in considerazione del fatto che la strada si presentava dissestata in più punti come documentato dalla foto in atti - ogni altra cautela necessaria pagina 10 di 16 ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Al contrario, ella imprudentemente non prestava alcuna attenzione al tratto di pavimentazione su cui camminava, nonostante potesse comprendere che i dislivelli esistenti e oggettivamente visibili rappresentassero una insidia e quindi comportare un rischio di inciampo o di caduta.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che «Piccoli
dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità
dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della S.R..» ( v. Corte di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436 ,
nonché Tribunale Roma sez. II, 13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile il nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello” ) .
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione. Secondo
Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione,
dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di pagina 11 di 16 percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò
vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può
rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della pagina 12 di 16 natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476 ) .
La Suprema Corte con sentenza del 2 novembre 2023, n. 30394, Dott. F. De Per_3
ha sul punto affermato che “Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
Tanto premesso in via generale nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta della che interrompe il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento. Pt_1
Infatti, nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nell'atto di citazione parte attrice afferma di essere caduta in area non meglio definita indicando che sulla stessa vi erano varie sconnessioni che avevano generato delle aperture non visibili in quanto coperte da sabbia ed altro materiale.
I rilievi fotografici mostrano, invece, avvallamenti del manto stradale ampi aventi anche oltre 30 cm di diametro nei quali anche il materiale riposto all'interno non elimina la concavità dello stesso avvallamento e la disconnessione del fondo con il pagina 13 di 16 bordo esterno. L'esistenza di plurimi e vistosi avvallamenti nel tratto di strada in questione, la circostanza che il passaggio lungo quest'ultimo sia avvenuto di mattina in piena luce diurna, il fatto che la strada conducesse all'ufficio postale dove spesso si recava la e che quindi fa presumere come l'attrice avesse pregressa conoscenza Pt_1
dello stato dei luoghi, portano a ritenere che l'attrice potesse meglio ispezionare i luoghi prestando maggiore attenzione al tratto di strada da lei percorso evitando in tal modo la rovinosa caduta. Il comportamento altamente negligente della in coerenza Pt_1
con quanto sopra affermato in linea di principio, interrompe il nesso di casualità tra bene in custodia ed evento.
La domanda risarcitoria dunque anche per tale ragione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento richiesto per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass.
civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ.
pagina 14 di 16 sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Vanno poste altresì a carico della parte attrice soccombente le spese di CTU – liquidate come da separato decreto - quanto ai rapporti interni fra le parti e per l'intero a carico sia della parte attrice che della convenuta, in solido, nei confronti del CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
c) Pone nei rapporti interni fra le parti le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico della attrice e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti nei confronti del
CTU.
Così deciso in Cassino, 25.11.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 ) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui « Il risarcimento non è dovuto per i danni che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1266/2021, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049- 2051 -2052, riservata in decisione all'udienza del
05/06/2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Riccardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, sito in
Cassino (FR) in Via C. Colombo n.44.
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 PartitaIVA_1
Sindaco p.t. con sede legale in Cassino, P.zza De Gasperi, rappresentato e difeso pagina 1 di 16 dall'Avv. Antonella Lena ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore sito a Cassino (FR) in Via Parini, n.21.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cassino adìto, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e difesa , in via principale: accertati i fatti di cui alla
premessa dell 'atto di citazione, dichiarare la responsabilità esclusiva ex art.2051 c.c.
del , in persona del Sindaco p.t., nel sinistro per cui è causa e per Controparte_1
l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale in favore della parte attrice dell'importo indicato in citazione , o
quantomeno nella somma di €20.657,76 , come risulta dal calcolo sopra indicato
effettuato sulla base delle analitiche ed incontrovertibili valutazioni e conclusioni cui è
prevenuto il CTU in corso di causa, o di quella diversa somma che risulterà di giustizia
e d equa all'esito della causa e della personalizzazione operata dal Giudice, oltre le
spese, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data dell'evento fino al
soddisfo. In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art.2043 c.c.
del convenuto e condannare il medesimo al risarcimento dei danni, patrimoniali e non
patrimoniali, diretti e riflessi, come sopra quantificati, o di quella diversa somma che
risulterà di giustizia e equa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali
dall'evento fino al soddisfo. Con vittoria di spese a carico definitivo del convenuto ed a
carico provvisorio dello Stato per cui ci si riserva apposita e separata istanza al
pagina 2 di 16 Tribunale, atteso che parte attrice è ammessa al beneficio del patrocinio statale come
da delibera in atti”.
Per la parte convenuta: “Piaccia al giudice adito, contrariis reiectis:
Per tutti i motivi in precedenza esposti, la sig.ra , come sopra rappresentata e Parte_1
difesa, conclude affinchè l'adito Tribunale voglia, ogni contraria difesa reietta, in
accoglimento delle domande proposte e per le causali di cui alla esposizione che
precede e quelle contenute nella parte in diritto svolta nella richiamata comparsa di
costituzione e risposta e negli scritti difensivi di parte esponente con particolare
riferimento al contenuto tutto della comparsa conclusionale e delle presenti repliche;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : “accertare la mancanza di competenza del
riguardo il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro oggetto di Controparte_1
causa e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva del predetto
ente comunale”;
IN VIA GRADATA “rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in
diritto per le ragioni esposte in narrativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1
dinanzi l'intestato Giudice, al fine accertare la responsabilità ex art. Controparte_1
2051 c.c. dell'ente comunale nella causazione dell'evento lesivo e per l'effetto ottenere il risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue:
pagina 3 di 16 - il giorno 30.12.2019, alle ore 11:00 circa, la SI.ra , mentre camminava per Parte_1
recarsi presso l'ufficio postale sito in via Monte Mainarde località Colosseo, cadeva rovinosamente presso l'area pubblica sita di fronte al predetto Ufficio;
- a causa delle sconnessioni presenti sulla pavimentazione stradale con aperture del manto non segnalate e né visibili, in quanto ricoperte di sabbia e altri detriti, l'istante accompagnata dalla sig.ra (presente all'accaduto) si recava presso Testimone_1
il nosocomio di Cassino;
- ove le venivano diagnosticate la “rima di frattura a livello del grande trocantere del
femore sinistro e la frattura al terzo distale del IV metacarpo”;
- altresì, in data 7.1.2020 la sig.ra subiva un intervento chirurgico per la riduzione Pt_1
della frattura distacco gran trocantere sinistro, con prognosi di 30 gg., salvo complicazioni;
- dall'esito della visita medico legale effettuata il 25-2-2021 dal Dott. Persona_1
emergeva quanto segue: “in conseguenza delle citate lesioni sono residuati i seguenti
postumi permanenti: - Esiti di frattura del grande trocantere del femore sinistro
trattata chirurgicamente con permanenza in situ dei mezzi metallici di sintesi. -
Limitazione funzionale dell'articolazione coxo-femorale di sinistra. - Ipotonotrofia
muscolare della coscia e della regione glutea di sinistra. - Cicatrice esteticamente
rilevante della coscia sinistra. - Instabilità nel mantenimento della posizione
ortostatica. - Grave deficit della deambulazione in soggetto portatrice a carico
dell'arto inferiore sinistro di precedenti esiti neurologici da ascesso encefalico. -
pagina 4 di 16 Esiti di frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. - Limitazione funzionale
articolare del quarto dito della mano sinistra”;
- invero, i danni subìti, calcolati secondo i criteri orientativi del Tribunale di Milano,
erano quantificati nell'importo totale di €111.337,00, comprensivo di: “-danno
biologico temporaneo €11.760,00 (Invalidità temporanea totale €8.820,00, Invalidità
temporanea parziale al 50% €2.940,00, Giorni di invalidità temporanea totale 90,
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60, Punto base I.T.T. €98,00); -
Danno da invalidità permanente €99.577,00 (Età del danneggiato alla data del
sinistro 50 anni, Percentuale di invalidità permanente 25%, Punto base danno non
patrimoniale €3.112,62)”.
In virtù di tanto, la sig.ra asserendo che sul luogo del sinistro non erano presenti Pt_1
segnali di pericolo e che l'incidente occorso era ricollegabile ad insidia e/o trabocchetto ed era imputabile al , Ente proprietario e custode responsabile ex art. Controparte_1
2051 cod. civ., concludeva, chiedendo a questo Tribunale di “condannare il convenuto
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della attrice
dell'importo di € €111.337,00 (con personalizzazione massima fino a €145.193,00), o di
quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e equa all'esito della
causa e della personalizzazione operata dal Giudice, oltre le spese, la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , impugnando Controparte_1
e contestando la pretesa risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non pagina 5 di 16 provata.
In via preliminare, il convenuto eccepiva una carenza di legittimazione passiva,
precisando che il posto in cui si era verificato il sinistro (piazzale parcheggio in corrispondenza dell'ufficio postale, in località Colosseo) non era di competenza dell'ente comunale bensì di proprietà del demanio statale ed altresì, rilevava l'improcedibilità dell'azione giudiziale promossa per mancato espletamento della negoziazione assistita ex art.3 comma 5 del D.L. 132/2014.
Nel merito, l'ente comunale declinava la sua responsabilità ex artt. 2049- 2051 -2052
c.c., deducendo che i pregiudizi lamentati dalla parte attrice erano attribuibili a mera disattenzione della stessa, su cui incombeva l'onere di adoperare la dovuta diligenza al fine di evitare la causazione del sinistro.
Pertanto, il deduceva che l'evento de quo era da ricondurre alla Controparte_1
condotta colposa, disattenta ed imprudente della sig.ra che avrebbe potuto Pt_1
prevedere l'insidia, sia perché l'evento lesivo si verificava in pieno giorno (ore 11:00)
sia perché essendo la stessa una frequentatrice dell'ufficio postale, era già a conoscenza delle non ottimali condizioni del manto stradale e delle sconnessioni della pavimentazione.
In considerazione di quanto argomentato, il , escludendo ogni sua Controparte_1
responsabilità in ordine al sinistro de quo, pertanto, concludeva, precisando quanto segue: “ In via principale e nel merito accertare la mancanza di competenza del
riguardo il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro oggetto di Controparte_1 pagina 6 di 16 causa e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva del predetto
ente comunale;
in via gradata rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in
fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
Per la denegata ipotesi di
accoglimento, in tutto o in parte delle domande svolte dall'attrice e di pagamento delle
somme richieste al convenuto accertare e dichiarare tenuta in luogo del CP_1
la e per l'effetto condannare la in
[...] Controparte_2 Controparte_2
persona del proprio I.r.p.t., a manlevare e tenere indenne il convenuto da ogni CP_1
e qualsivoglia effetto pregiudizievole, derivante dall'accoglimento delle domande
dell'attrice, e da quanto lo stesso fosse eventualmente tenute a pagare. Condannare in
ogni caso l'attrice e/o la al pagamento delle spese e compensi di Controparte_2
lite, oltre il 15% ex LPF ed oneri di legge.”
Istaurato il procedimento, in un primo momento, giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato, verificata l'avvenuta notifica della citazione alla parte convenuta nei termini previsti, dichiarava la contumacia del ed accordava i termini Controparte_1
ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Tuttavia, però, il predetto giudice, preso atto dell'avvenuta costituzione del CP_1
, dopo la celebrazione della prima udienza e l'adozione dei relativi
[...]
provvedimenti, revocava la contumacia dell'ente comunale.
Nel corso del giudizio, inoltre, veniva espletata la fase istruttoria con escussione di tre testimoni, tra cui la sig.ra presente al momento del sinistro de quo e Testimone_1
dei due figli della danneggiata, e . CP_3 Controparte_4
pagina 7 di 16 Successivamente, all' esito della prova orale, il giudice istruttore, ritenuta la necessità
di disporre accertamenti medico-legali sulle lesioni controverse, nominava il CTU, dr.
rivolgendo al suo ausiliario i seguenti quesiti: “Descriva il C.t.u. Persona_2
le lesioni causalmente collegate al sinistro per cui è causa;
accerti e determini la durata
di eventuali periodi di inabilità temporanea assoluta o relativa derivati dallo stesso;
descriva e stabilisca in termini percentuali gli eventuali esiti permanenti che abbiano
menomato la complessiva integrità psico-fisica del periziando in conseguenza delle
vicende predette;
valuti, sulla base della documentazione in atti, la riferibilità al sinistro
e la congruità delle spese mediche oggetto di istanza di rimborso”.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato all' esponente, che all'esito dell'udienza cartolare del 05.06.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ridotti di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto la domanda attorea va rigettata.
Nel merito si osserva che parte convenuta che il tratto di strada in cui è caduta la Pt_1
non sia di proprietà comunale ma demaniale.
A fronte di tale specifica contestazione era onere della parte attrice provare che il convenuto avesse in custodia il tratto di strada in questione. CP_1
Sul punto parte attrice ha allegato una delibera comunale con la quale veniva intitolato lo slargo in cui rientrava la porzione di strada in cui è caduta la Tale atto Pt_1
dell'amministrazione, riguardante solo una intitolazione, tuttavia non comprova pagina 8 di 16 l'esistenza di obblighi di custodia e di manutenzione in capo al del tratto di CP_1
strada e quindi una responsabilità ex art. 2051 qualora il danno a terzi sia causalmente ricollegabile alla strada stessa.
In senso contrario all'assunto della parte attrice parte convenuta a riscontro della propria contestazione ha prodotto una visura ed una mappa catastale dalla quale emerge che il tratto di strada appartiene al demanio dello Stato e non al Comune, e tale dato circa la titolarità formale non è specificamente contestato a sua volta dalla parte attrice.
Ne consegue che non essendo provato il presupposto della responsabilità invocata (art. 2051 c.c.) vale a dire l'obbligo di custodia del bene da parte del convenuto, la CP_1
domanda va rigettata nel merito.
La domanda va rigettata sempre nel merito anche per altra ragione.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode" del bene,
esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo
- anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati :
1 ) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità ( Corte Costituzionale, 10 maggio
1999 n. 156 );
pagina 9 di 16 il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3 ) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4 ) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e la trave insistente sul pavimento, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la Pt_1
inciampò su di essa con il piede, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti dovuto Parte_1
ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava di mattina e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore oltre a considerare il fatto che era in compagnia di altra persona, e adottare - soprattutto in considerazione del fatto che la strada si presentava dissestata in più punti come documentato dalla foto in atti - ogni altra cautela necessaria pagina 10 di 16 ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
Al contrario, ella imprudentemente non prestava alcuna attenzione al tratto di pavimentazione su cui camminava, nonostante potesse comprendere che i dislivelli esistenti e oggettivamente visibili rappresentassero una insidia e quindi comportare un rischio di inciampo o di caduta.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che «Piccoli
dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di autoresponsabilità
dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della S.R..» ( v. Corte di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436 ,
nonché Tribunale Roma sez. II, 13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile il nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello” ) .
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione. Secondo
Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione,
dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di pagina 11 di 16 percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò
vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può
rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della pagina 12 di 16 natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476 ) .
La Suprema Corte con sentenza del 2 novembre 2023, n. 30394, Dott. F. De Per_3
ha sul punto affermato che “Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
Tanto premesso in via generale nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta della che interrompe il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento. Pt_1
Infatti, nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Nell'atto di citazione parte attrice afferma di essere caduta in area non meglio definita indicando che sulla stessa vi erano varie sconnessioni che avevano generato delle aperture non visibili in quanto coperte da sabbia ed altro materiale.
I rilievi fotografici mostrano, invece, avvallamenti del manto stradale ampi aventi anche oltre 30 cm di diametro nei quali anche il materiale riposto all'interno non elimina la concavità dello stesso avvallamento e la disconnessione del fondo con il pagina 13 di 16 bordo esterno. L'esistenza di plurimi e vistosi avvallamenti nel tratto di strada in questione, la circostanza che il passaggio lungo quest'ultimo sia avvenuto di mattina in piena luce diurna, il fatto che la strada conducesse all'ufficio postale dove spesso si recava la e che quindi fa presumere come l'attrice avesse pregressa conoscenza Pt_1
dello stato dei luoghi, portano a ritenere che l'attrice potesse meglio ispezionare i luoghi prestando maggiore attenzione al tratto di strada da lei percorso evitando in tal modo la rovinosa caduta. Il comportamento altamente negligente della in coerenza Pt_1
con quanto sopra affermato in linea di principio, interrompe il nesso di casualità tra bene in custodia ed evento.
La domanda risarcitoria dunque anche per tale ragione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento richiesto per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass.
civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ.
pagina 14 di 16 sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Vanno poste altresì a carico della parte attrice soccombente le spese di CTU – liquidate come da separato decreto - quanto ai rapporti interni fra le parti e per l'intero a carico sia della parte attrice che della convenuta, in solido, nei confronti del CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
c) Pone nei rapporti interni fra le parti le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico della attrice e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti nei confronti del
CTU.
Così deciso in Cassino, 25.11.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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2 ) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui « Il risarcimento non è dovuto per i danni che