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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente
FABBRI DO, RE
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P. IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brisighella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Unione Della Romagna Faentina - 90028320399
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2023 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Azienda di servizi alla persona - Ricorrente_1 impugna il provvedimento prot. 04-03 Fasc. 2023/85 del 19 giugno 2024 con cui l'Unione della Romagna Faentina rigetta la richiesta di restituzione dell'IMU pagata per l'anno 2018 per dieci unità immobiliari a destinazione abitativa ubicate a Brisighella.
La ricorrente, un ente pubblico di servizi alla persona che si rivolge ai soggetti più fragili che risiedono nei comuni che fanno parte dell'Unione della Romagna Faentina, è proprietaria di un patrimonio immobiliare con destinazione residenziale pubblica e sociale gestito da ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna della
Provincia di Ravenna. Ricorrente_1 ha pagato l'IMU 2018 ma ritiene di aver commesso un errore perché le unità abitative in esame sono tutte destinate ad alloggi sociali ex D.M. del 22 aprile 2008: esistono quindi i presupposti previsti dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 13 del DL 201/2011 per considerarli esenti dall'imposta municipale propria. Con istanza del 18 dicembre 2023 inviata al Comune di Brisighella è stato chiesto quindi il riconoscimento di tale agevolazione e il rimborso della somma pagata di € 9.440.
L'Unione della Romagna Faentina col provvedimento impugnato ha negato il rimborso perché la normativa in materia di IMU individua il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta nel proprietario dell'immobile e quindi per le unità abitative in esame, pur se destinate ad alloggi protetti, l'Ricorrente_1. In ogni caso per l'acconto pagato il 18 giugno 2018 si è determinata la prescrizione perché al momento della presentazione dell'istanza il termine quinquennale previsto dall'art. 1 della legge 296/2006 era già decorso. Con rituale ricorso Ricorrente_1, dopo aver riconosciuto che per la somma pagata in acconto è maturata la prescrizione, afferma, ex lett. b) del comma 2 dell'art. 13 del DL 201/2011, il proprio diritto all'esenzione IMU per le unità immobiliari in esame - compreso un appartamento rimasto sfitto per una parte dell'anno, come da interpretazione del MEF con risoluzione del 20 marzo 2023 - perché qualificabili alloggi sociali ex D.M. 22 aprile 2008 e destinati ad abitazione principale da parte dei locatari. Requisiti a conoscenza del Comune Brisighella con conseguente esclusione della necessità di presentare la dichiarazione. Per le ragioni dedotte viene chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato per la somma di € 4.720 versata a saldo dell'IMU 2018, rimborso che nel caso di diniego determinerebbe un indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. del Comune di Brisighella.
L'Unione della Romagna Faentina dopo aver eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per non essere stato proposto nei confronti del Comune di Brisighella, l'effettivo ente impositore dell'IMU, evidenzia che la Corte di Cassazione con varie pronunce ha stabilito che l'esenzione richiesta dall'Ric_1 si applica soltanto se per gli alloggi definibili “sociali” è stata accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal DM 22 aprile 2008, valutazione che in caso di contenzioso compete al giudice di merito. Nel ricorso di Ric_1 non sono stati indicati degli elementi essenziali per tale accertamento ed i contratti di locazione degli appartamenti hanno delle decorrenze e dei contenuti incompatibili con il riconoscimento dell'agevolazione: in particolare dei chiari riferimenti alla locazione permanente e che gli alloggi sono stati realizzati o recuperati con contributi o agevolazioni pubbliche e sono stati assegnati sulla base di regolari bandi. Infondata anche l'eccezione che non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU posto che la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che per poter beneficiare di un'agevolazione fiscale è necessario comunicare all'ente impositore i presupposti per godere del beneficio. L'assenza della documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti richiesti dal DM 22 aprile 2008 esclude anche la legittimità dell'eccezione di ingiusto arricchimento mentre è del tutto giustificata la richiesta di Unione della Romagna
Faentina di riconoscere la totale infondatezza del ricorso. Con successive memorie in opposizione alle controdeduzioni dell'Unione della Romagna Faentina la ricorrente evidenzia che il diniego del rimborso è un atto emesso dall'Ente gestore del servizio tributi del
Comune di Brisighella e come tale legittimato ad essere parte resistente della vertenza. Infondata quindi l'eccezione preliminare posta dall'Unione, al pari della affermata mancanza di prova dei requisiti previsti dal
DM 22 aprile 2008 dei quali vi è invece certezza dell'esistenza, compreso il vincolo della “locazione permanente” che va intesa in termini di destinazione dell'immobile a funzione abitativa sociale indipendentemente dall'avvicendamento degli assegnatari e non come durata illimitata del singolo contratto.
Tale corretta interpretazione legittima anche la richiesta di rimborso per l'appartamento rimasto sfitto perché comunque ha sempre mantenuto la sua finalità sociale. Irrilevante anche l'omessa presentazione della dichiarazione IMU, non essendovi alcun obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
in ogni caso il Comune di Brisighella era al corrente dell'assegnazione degli alloggi.
Alla pubblica udienza sono presenti le parti ed entrambe confermano le ragioni e le richieste dedotte in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato chiamato in causa un “ente estraneo all'imposta”
- l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina e non il Comune di Brisighella - è infondata. L'istanza di rimborso è stata inviata al Servizio Tributi del Comune di Brisighella ma il diniego di rimborso è stato comunicato dall'Unione della Romagna Faentina e il Comune di Brisighella non risulta mai citato. È' quindi di tutta evidenza che la ricorrente ha ritenuto che la controparte della vertenza contenziosa non poteva che essere l'Unione della Romagna Faentina e cioè l'Ente che comunicava che “a seguito dell'istanza pervenuta con prot. 131592 del 21.12.2023 … si conclude pertanto che, per le motivazioni sopra esposte, l'istanza di rimborso per l'anno 2018 non può essere accolta”.
2. Nel vasto contesto delle norme in materia di edilizia residenziale pubblica è intervenuto il decreto interministeriale del 22 aprile 2008, disposizione normativa che stabilisce le caratteristiche che le unità immobiliari destinate ad uso residenziale devono avere per essere considerate “alloggi sociali” e, per quanto di interesse per la presente vertenza, godere dell'esenzione IMU ex p.to b) del comma 2 dell'art. 13 del DL
201/2011. L'esistenza di una norma che prevede tale beneficio per una ben determinata fattispecie di unità abitative e l'incontestato principio che in materia fiscale è illegittima l'applicazione di criteri analogici o interpretazioni estensive, fanno sì che l'agevolazione non possa essere riconosciuta se manca una rigorosa dimostrazione che gli appartamenti in esame sono “alloggi sociali” nei termini previsti dal decreto 22 aprile
2008. Vale comunque anche la regola che per godere di un'agevolazione fiscale non può essere omessa la presentazione della dichiarazione fiscale se tale adempimento è previsto dalla normativa dell'imposta destinataria del beneficio.
3. Emerge dagli atti, e non risulta alcuna contestazione in merito, che la Ricorrente_1 dall'1 febbraio 2015 è subentrata nelle funzioni di precedenti aziende pubbliche di servizi alle persone e anche nel possesso delle unità immobiliari in esame divenendo in tal modo soggetto passivo dell'IMU con l'obbligo, ex comma 12 ter dell'art. 13 del DL 201/2011, di presentare la dichiarazione, a maggior ragione se riteneva di aver diritto all'esenzione. Obbligo dichiarativo che opera anche se il Comune impositore è a conoscenza dello stato e della destinazione dell'immobile e del soggetto che ne ha il possesso.
4. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dell'IMU “è prevista solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero delle infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008” (Cassazione n. 14511/2024). Posto questo principio nel contesto della vertenza in esame è necessario che, come disposto dal decreto che definisce gli “alloggi sociali”, la ricorrente dimostri non solo la destinazione ad uso residenziale e di locazione permanente destinati a soggetti e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, ma anche che gli alloggi devono essere realizzati o recuperati da operatori privati o pubblici con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche. L'alloggio deve anche essere adeguato in termini di salubrità e sicurezza e per il numero dei vani e costruito secondo principi di rispetto ambientale ed energetico.
Giusta l'osservanza degli indicati parametri riferibili all'unità immobiliare, è di competenza delle Regioni, in concertazione con l'ANCI, la definizione dei requisiti per l'accesso e la permanenza nelle unità abitative assegnate e l'entità del canone di locazione che deve comunque essere rapportato alla capacità economica degli assegnatari e alla composizione del nucleo familiare, oltreché alle caratteristiche dell'appartamento, fatta salva comunque la copertura dei costi complessivi del patrimonio immobiliare dell'ente proprietario. È di tutta evidenza che, considerati i requisiti richiesti ai soggetti possibili aventi diritto all'assegnazione e le caratteristiche dell'immobile rigorosamente disposte dal decreto 22 aprile 2008, un'unità abitativa può essere considerata un “alloggio sociale” e di conseguenza usufruire del beneficio dell'esenzione IMU soltanto a seguito della esistenza di un'adeguata e chiara regolamentazione non solo per l'accertamento dell'esistenza delle condizioni di base in riferimento all'immobile, ma anche relativa all'istruttoria per la verifica dei requisiti necessari per le assegnazioni. Una complessiva e articolata serie di adempimenti che, almeno per le unità abitative già esistenti e di non recente costruzione, non può prescindere da uno specifico regolamento comunale e da un bando di assegnazione ritualmente reso pubblico che indica i criteri necessari per concorrere nella veste di locatari degli alloggi.
5. La ricorrente, a dimostrazione delle proprie ragioni, ha allegato soltanto i contratti di locazione degli alloggi in esame, documentazione che non solo non è idonea a dimostrare l'esistenza dei requisiti richiesti dal DM
22.4.2008 - e indicati al precedente p.to 4 - ma dalla quale risultano delle omissioni e dei dati che convincono della legittimità del mancato accoglimento della richiesta di rimborso: per alcuni la data di inizio della locazione
è successiva all'anno 2018 e quindi non è dato di conoscere lo stato e la destinazione dell'alloggio prima dell'assegnazione (locatari Nom_1, Nom_2 e Nom_3); per altri non risultano gli estremi catastali con la conseguente impossibilità di una loro precisa identificazione in riferimento alla richiesta di esenzione (locatari Nom_4, Nom_5i, Nom_6, Nom_7 e Nom_8); in tutti contratti le unità abitative vengono citate come
“alloggi protetti” e mai come “alloggi sociali”, nemmeno in quelli stipulati dopo l'entrata in vigore della norma che consentiva l'eventuale esenzione. Anche il ricorso non convince del diritto di Ricorrente_1 all'esenzione IMU: manca un qualunque riferimento ai bandi di assegnazione che rendevano pubblici i requisiti e le condizioni per concorrere all'assegnazione degli appartamenti e non viene chiarito se il
“Regolamento per l'accesso e la conduzione di alloggi protetti” del Comune di Brisighella prevede contenuti riferiti agli alloggi sociali e, in caso affermativo, se tali regole sono conformi alla normativa regionale in materia. Tale documentazione sarebbe risultata certamente utile per una valutazione di tutti gli elementi che compongono il quadro complessivo nel quale si pone la vertenza e il vincolante rispetto del DM 22.4.2008: la sua mancanza deve quindi essere ritenuta risolutiva.
Irrilevante, in ultimo, che alcuni degli alloggi in esame sono stati assegnati dallo IACP, posto che la Corte di
Cassazione oltre che con la sentenza n. 14511/2024 anche con la n. 28013/2024 ha chiarito che l'esenzione
IMU “non si applica indistintamente a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP ma è limitata esclusivamente a quelli che possiedono le caratteristiche di “alloggio sociale” secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008”. Alla mancata dimostrazione da parte di Ricorrente_1 che le unità abitative in esame hanno i requisiti necessari per essere “alloggi sociali” consegue il rigetto del ricorso, con la compensazione delle spese per la particolare natura della materia e la complessità di applicazione del quadro normativo, dimostrata anche dalle diverse interpretazioni della giurisprudenza tributaria di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Ravenna, li 23 gennaio 2026.
Il Presidente dott. P. Novelli
Il Giudice estensore dott. R. Fabbri
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVELLI PAOLO, Presidente
FABBRI DO, RE
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P. IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brisighella
elettivamente domiciliato presso Email_2
Unione Della Romagna Faentina - 90028320399
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2023 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Azienda di servizi alla persona - Ricorrente_1 impugna il provvedimento prot. 04-03 Fasc. 2023/85 del 19 giugno 2024 con cui l'Unione della Romagna Faentina rigetta la richiesta di restituzione dell'IMU pagata per l'anno 2018 per dieci unità immobiliari a destinazione abitativa ubicate a Brisighella.
La ricorrente, un ente pubblico di servizi alla persona che si rivolge ai soggetti più fragili che risiedono nei comuni che fanno parte dell'Unione della Romagna Faentina, è proprietaria di un patrimonio immobiliare con destinazione residenziale pubblica e sociale gestito da ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna della
Provincia di Ravenna. Ricorrente_1 ha pagato l'IMU 2018 ma ritiene di aver commesso un errore perché le unità abitative in esame sono tutte destinate ad alloggi sociali ex D.M. del 22 aprile 2008: esistono quindi i presupposti previsti dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 13 del DL 201/2011 per considerarli esenti dall'imposta municipale propria. Con istanza del 18 dicembre 2023 inviata al Comune di Brisighella è stato chiesto quindi il riconoscimento di tale agevolazione e il rimborso della somma pagata di € 9.440.
L'Unione della Romagna Faentina col provvedimento impugnato ha negato il rimborso perché la normativa in materia di IMU individua il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta nel proprietario dell'immobile e quindi per le unità abitative in esame, pur se destinate ad alloggi protetti, l'Ricorrente_1. In ogni caso per l'acconto pagato il 18 giugno 2018 si è determinata la prescrizione perché al momento della presentazione dell'istanza il termine quinquennale previsto dall'art. 1 della legge 296/2006 era già decorso. Con rituale ricorso Ricorrente_1, dopo aver riconosciuto che per la somma pagata in acconto è maturata la prescrizione, afferma, ex lett. b) del comma 2 dell'art. 13 del DL 201/2011, il proprio diritto all'esenzione IMU per le unità immobiliari in esame - compreso un appartamento rimasto sfitto per una parte dell'anno, come da interpretazione del MEF con risoluzione del 20 marzo 2023 - perché qualificabili alloggi sociali ex D.M. 22 aprile 2008 e destinati ad abitazione principale da parte dei locatari. Requisiti a conoscenza del Comune Brisighella con conseguente esclusione della necessità di presentare la dichiarazione. Per le ragioni dedotte viene chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato per la somma di € 4.720 versata a saldo dell'IMU 2018, rimborso che nel caso di diniego determinerebbe un indebito arricchimento ex art. 2033 c.c. del Comune di Brisighella.
L'Unione della Romagna Faentina dopo aver eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per non essere stato proposto nei confronti del Comune di Brisighella, l'effettivo ente impositore dell'IMU, evidenzia che la Corte di Cassazione con varie pronunce ha stabilito che l'esenzione richiesta dall'Ric_1 si applica soltanto se per gli alloggi definibili “sociali” è stata accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal DM 22 aprile 2008, valutazione che in caso di contenzioso compete al giudice di merito. Nel ricorso di Ric_1 non sono stati indicati degli elementi essenziali per tale accertamento ed i contratti di locazione degli appartamenti hanno delle decorrenze e dei contenuti incompatibili con il riconoscimento dell'agevolazione: in particolare dei chiari riferimenti alla locazione permanente e che gli alloggi sono stati realizzati o recuperati con contributi o agevolazioni pubbliche e sono stati assegnati sulla base di regolari bandi. Infondata anche l'eccezione che non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU posto che la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che per poter beneficiare di un'agevolazione fiscale è necessario comunicare all'ente impositore i presupposti per godere del beneficio. L'assenza della documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti richiesti dal DM 22 aprile 2008 esclude anche la legittimità dell'eccezione di ingiusto arricchimento mentre è del tutto giustificata la richiesta di Unione della Romagna
Faentina di riconoscere la totale infondatezza del ricorso. Con successive memorie in opposizione alle controdeduzioni dell'Unione della Romagna Faentina la ricorrente evidenzia che il diniego del rimborso è un atto emesso dall'Ente gestore del servizio tributi del
Comune di Brisighella e come tale legittimato ad essere parte resistente della vertenza. Infondata quindi l'eccezione preliminare posta dall'Unione, al pari della affermata mancanza di prova dei requisiti previsti dal
DM 22 aprile 2008 dei quali vi è invece certezza dell'esistenza, compreso il vincolo della “locazione permanente” che va intesa in termini di destinazione dell'immobile a funzione abitativa sociale indipendentemente dall'avvicendamento degli assegnatari e non come durata illimitata del singolo contratto.
Tale corretta interpretazione legittima anche la richiesta di rimborso per l'appartamento rimasto sfitto perché comunque ha sempre mantenuto la sua finalità sociale. Irrilevante anche l'omessa presentazione della dichiarazione IMU, non essendovi alcun obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
in ogni caso il Comune di Brisighella era al corrente dell'assegnazione degli alloggi.
Alla pubblica udienza sono presenti le parti ed entrambe confermano le ragioni e le richieste dedotte in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato chiamato in causa un “ente estraneo all'imposta”
- l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina e non il Comune di Brisighella - è infondata. L'istanza di rimborso è stata inviata al Servizio Tributi del Comune di Brisighella ma il diniego di rimborso è stato comunicato dall'Unione della Romagna Faentina e il Comune di Brisighella non risulta mai citato. È' quindi di tutta evidenza che la ricorrente ha ritenuto che la controparte della vertenza contenziosa non poteva che essere l'Unione della Romagna Faentina e cioè l'Ente che comunicava che “a seguito dell'istanza pervenuta con prot. 131592 del 21.12.2023 … si conclude pertanto che, per le motivazioni sopra esposte, l'istanza di rimborso per l'anno 2018 non può essere accolta”.
2. Nel vasto contesto delle norme in materia di edilizia residenziale pubblica è intervenuto il decreto interministeriale del 22 aprile 2008, disposizione normativa che stabilisce le caratteristiche che le unità immobiliari destinate ad uso residenziale devono avere per essere considerate “alloggi sociali” e, per quanto di interesse per la presente vertenza, godere dell'esenzione IMU ex p.to b) del comma 2 dell'art. 13 del DL
201/2011. L'esistenza di una norma che prevede tale beneficio per una ben determinata fattispecie di unità abitative e l'incontestato principio che in materia fiscale è illegittima l'applicazione di criteri analogici o interpretazioni estensive, fanno sì che l'agevolazione non possa essere riconosciuta se manca una rigorosa dimostrazione che gli appartamenti in esame sono “alloggi sociali” nei termini previsti dal decreto 22 aprile
2008. Vale comunque anche la regola che per godere di un'agevolazione fiscale non può essere omessa la presentazione della dichiarazione fiscale se tale adempimento è previsto dalla normativa dell'imposta destinataria del beneficio.
3. Emerge dagli atti, e non risulta alcuna contestazione in merito, che la Ricorrente_1 dall'1 febbraio 2015 è subentrata nelle funzioni di precedenti aziende pubbliche di servizi alle persone e anche nel possesso delle unità immobiliari in esame divenendo in tal modo soggetto passivo dell'IMU con l'obbligo, ex comma 12 ter dell'art. 13 del DL 201/2011, di presentare la dichiarazione, a maggior ragione se riteneva di aver diritto all'esenzione. Obbligo dichiarativo che opera anche se il Comune impositore è a conoscenza dello stato e della destinazione dell'immobile e del soggetto che ne ha il possesso.
4. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dell'IMU “è prevista solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero delle infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008” (Cassazione n. 14511/2024). Posto questo principio nel contesto della vertenza in esame è necessario che, come disposto dal decreto che definisce gli “alloggi sociali”, la ricorrente dimostri non solo la destinazione ad uso residenziale e di locazione permanente destinati a soggetti e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, ma anche che gli alloggi devono essere realizzati o recuperati da operatori privati o pubblici con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche. L'alloggio deve anche essere adeguato in termini di salubrità e sicurezza e per il numero dei vani e costruito secondo principi di rispetto ambientale ed energetico.
Giusta l'osservanza degli indicati parametri riferibili all'unità immobiliare, è di competenza delle Regioni, in concertazione con l'ANCI, la definizione dei requisiti per l'accesso e la permanenza nelle unità abitative assegnate e l'entità del canone di locazione che deve comunque essere rapportato alla capacità economica degli assegnatari e alla composizione del nucleo familiare, oltreché alle caratteristiche dell'appartamento, fatta salva comunque la copertura dei costi complessivi del patrimonio immobiliare dell'ente proprietario. È di tutta evidenza che, considerati i requisiti richiesti ai soggetti possibili aventi diritto all'assegnazione e le caratteristiche dell'immobile rigorosamente disposte dal decreto 22 aprile 2008, un'unità abitativa può essere considerata un “alloggio sociale” e di conseguenza usufruire del beneficio dell'esenzione IMU soltanto a seguito della esistenza di un'adeguata e chiara regolamentazione non solo per l'accertamento dell'esistenza delle condizioni di base in riferimento all'immobile, ma anche relativa all'istruttoria per la verifica dei requisiti necessari per le assegnazioni. Una complessiva e articolata serie di adempimenti che, almeno per le unità abitative già esistenti e di non recente costruzione, non può prescindere da uno specifico regolamento comunale e da un bando di assegnazione ritualmente reso pubblico che indica i criteri necessari per concorrere nella veste di locatari degli alloggi.
5. La ricorrente, a dimostrazione delle proprie ragioni, ha allegato soltanto i contratti di locazione degli alloggi in esame, documentazione che non solo non è idonea a dimostrare l'esistenza dei requisiti richiesti dal DM
22.4.2008 - e indicati al precedente p.to 4 - ma dalla quale risultano delle omissioni e dei dati che convincono della legittimità del mancato accoglimento della richiesta di rimborso: per alcuni la data di inizio della locazione
è successiva all'anno 2018 e quindi non è dato di conoscere lo stato e la destinazione dell'alloggio prima dell'assegnazione (locatari Nom_1, Nom_2 e Nom_3); per altri non risultano gli estremi catastali con la conseguente impossibilità di una loro precisa identificazione in riferimento alla richiesta di esenzione (locatari Nom_4, Nom_5i, Nom_6, Nom_7 e Nom_8); in tutti contratti le unità abitative vengono citate come
“alloggi protetti” e mai come “alloggi sociali”, nemmeno in quelli stipulati dopo l'entrata in vigore della norma che consentiva l'eventuale esenzione. Anche il ricorso non convince del diritto di Ricorrente_1 all'esenzione IMU: manca un qualunque riferimento ai bandi di assegnazione che rendevano pubblici i requisiti e le condizioni per concorrere all'assegnazione degli appartamenti e non viene chiarito se il
“Regolamento per l'accesso e la conduzione di alloggi protetti” del Comune di Brisighella prevede contenuti riferiti agli alloggi sociali e, in caso affermativo, se tali regole sono conformi alla normativa regionale in materia. Tale documentazione sarebbe risultata certamente utile per una valutazione di tutti gli elementi che compongono il quadro complessivo nel quale si pone la vertenza e il vincolante rispetto del DM 22.4.2008: la sua mancanza deve quindi essere ritenuta risolutiva.
Irrilevante, in ultimo, che alcuni degli alloggi in esame sono stati assegnati dallo IACP, posto che la Corte di
Cassazione oltre che con la sentenza n. 14511/2024 anche con la n. 28013/2024 ha chiarito che l'esenzione
IMU “non si applica indistintamente a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP ma è limitata esclusivamente a quelli che possiedono le caratteristiche di “alloggio sociale” secondo i parametri stabiliti dal D.M. 22 aprile 2008”. Alla mancata dimostrazione da parte di Ricorrente_1 che le unità abitative in esame hanno i requisiti necessari per essere “alloggi sociali” consegue il rigetto del ricorso, con la compensazione delle spese per la particolare natura della materia e la complessità di applicazione del quadro normativo, dimostrata anche dalle diverse interpretazioni della giurisprudenza tributaria di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Ravenna, li 23 gennaio 2026.
Il Presidente dott. P. Novelli
Il Giudice estensore dott. R. Fabbri