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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 641/2025
All'udienza del 30/10/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Gop. Dott.ssa Isabella Grande, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per l'attore l'Avv. MO IN;
per parte convenuta l'avv. Luigi Tepedino
I difensori delle parti concludono, preliminarmente, come da atti introduttivi e scritti difensivi rappresentando la cessata materia del contendere per avere la convenuta proceduta all'annullamento della pretesa di pagamento oggetto di gravame
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta, non essendosi opposta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Gop
Dott.ssa Isabella Grande
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Gop dott.ssa Isabella Grande, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 641/2025, avente ad oggetto: contenzioso di diritto tributario e doganale
TRA
AL NE ), rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di procura alla lite rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma
III c.p.c., dall'Avv. Vincenzo MO, e presso di lui domiciliato in
Castellabate alla via Colombo, n°11
- ATTORE-
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Luigi
Tepedino in virtù di procura generale alle liti rep.n.79987 rogata in dal notaio dr in data 16/12/2019, CP_1 Persona_1 giusta determina del dirigente del settore avvocatura, tutti elettivamente domiciliati in al largo Pioppi 1, CP_1
luigi rovincia.salerno.it Email_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data il 29/01/2025, il sig.
IN MO impugnava l'intimazione di pagamento prot.
PSA202400122808, emanata dalla Provincia di con la quale è CP_1
stato ingiunto al pagamento di euro 252,86 quale Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per gli anni 2014-2015-2016. L'attore ha dedotto: quale unico motivo di impugnazione la carenza del presupposto impositivo in quanto gli accessi, pedonale e carrabile, alla Strada provinciale n 237, riconosciuti al fondo di cui risulta essere proprietario non hanno richiesto alcuna modifica del piano stradale per consentire il passaggio dalla proprietà pubblica a quella privata, né sussistono opere che concretizzino una occupazione del suolo pubblico mediante sottrazione di superficie stradale all'uso pubblico giusta
Sentenza Tributaria n° 647 del 13 11 2007, (cfr. ALLEGATO 1 atto di citazione), divenuta defintiva.; Sentenza resa dalla Corte di Appello di
Salerno n° 1304/2018, ( cfr. ALLEGATO 2 atto di citazione) ; Sentenza del Tribunale di Salerno n. 3334/2024 ( cfr.ALLEGATO 3)
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. IN MO ha formulato le seguenti conclusioni: dichiarare che tra le parti del presente giudizio si è già costituito un “giudicato tributario esterno”, in forza del quale l'accertamento degli elementi fattuali contenuto nella sentenza tributaria definitiva preclude un nuovo giudizio sui medesimi elementi tra le medesime parti per successivi periodi della medesima imposta;
e per l'effetto: annullare, dichiarare nulla o inefficace l'intimazione di pagamento prot. PSA202400122808, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro 252,86 per il pagamento del Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per gli anni 2014-2015-
2016; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la , Controparte_1
deducendo: l' incompetenza per valore del Tribunale – Competenza del
Giudice di Pace;
la Cessata materia del contendere per Annullamento in autotutela.
In virtù di quanto innanzi dedotto la ha formulato Controparte_1
le seguenti conclusioni: In via principale, per la declaratoria di incompetenza per valore dell'adito Tribunale di Salerno, essendo competente in relazione alla domanda volta all'annullamento di una pretesa di pagamento di euro 252,86 il Giudice di Pace di;
In CP_1
via subordinata, nella non creduta ipotesi di superamento dell'eccezione preliminare, per la declaratoria della cessata materia del contendere per aver la annullato in autotutela la Controparte_1
pretesa di pagamento con discarico dell'accertamento COSAP relativo agli anni in questione 2014-2015 e 2016.
All'udienza del 30/10/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Gop. Dott.ssa Isabella
Grande, i difensori delle parti concludono, preliminarmente, come da atti introduttivi e scritti difensivi rappresentando la cessata materia del contendere per avere la convenuta proceduta all'annullamento della pretesa di pagamento oggetto di gravame
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – Il primo e decisivo profilo da esaminare concerne la richiesta, formulata dalle parti, di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela della intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che:
l'integrale soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, verificatosi in corso di causa “comporta il venir meno dell'interesse ad una pronuncia sul merito, e giustifica la declaratoria di ces-sazione della materia del contendere" (Cass. civ., Sez. III, 24 lu-glio 2020, n. 15778;
Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2016, n. 27482).
Nel caso di specie è pacifico che la ha proceduto Controparte_1
all'annullamento dell'intimazione opposta, come riconosciuto dallo stesso attore di modo che l'interesse sostanziale dell'attore alla pronuncia giudiziale sul merito è definitivamente venuto meno, e con esso anche la potestà decisoria del giudice sul merito della domanda attorea, che rappresenta il presupposto indispensabile per qualunque pronuncia anche indirettamente dipendente da essa, compresa quella sull'accertamento della responsabilità del convenuto. Non è configurabile, nel nostro ordinamento, un giudizio “residua-le” che sopravviva alla estinzione del rapporto sostanziale
contro
-verso, al solo scopo di consentire al convenuto l'ottenimento di una pronuncia di accertamento negativo della propria responsabilità, priva di effetti conformativi o satisfattivi. Anche più in generale, la cessazione della materia del contendere priva il giudice della possibilità di pronunciarsi su questioni non più attuali, in difetto dell'elemento dell'interesse (art. 100 c.p.c.), il quale costituisce non solo presupposto per la domanda dell'attore, ma anche per la prosecuzione del giudizio da parte del convenuto, laddove egli aspiri a una pronuncia favorevole.
Conseguentemente, deve ritenersi che la cessazione della materia del contendere travolge l'intero giudizio, compresa ogni ulteriore richiesta.
La definizione del giudizio mediante annullamento in autotutela da parte della convenuta dell'ingiunzione contestata dall'attore pone la questione della regolamentazione delle spese di lite, in relazione alla posizione di ciascuna parte.
Come noto, l'art. 91, comma 1, c.p.c. prevede, quale principio generale, la condanna alle spese a carico della parte soccombente. Tuttavia, l'art. 92, comma 2, consente al giudice, in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motiva-zione”, di disporre la compensazione parziale o integrale delle spe-se di lite. Nel caso di specie, si ritiene che sussistano effettivamente ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti, e ciò per le seguenti considerazioni. In primo luogo, il giudizio non è giunto a una pronuncia sul merito, essendosi definito a seguito dell'annullamento spontaneo in autotutela dell'ingiunzione da parte della convenuta. Tale condotta, seppur non formalmente qualificabile come "soccombenza", equivale, sul piano sostanziale, a un accoglimento della domanda in forma satisfattiva fuori dal processo, e priva così il giudizio di una decisione definitoria sul merito, rendendo più fluida e bilanciata la valutazione del-le posizioni delle parti ai fini della regolazione delle spese.
In secondo luogo, sia l'attore che la hanno adottato un comportamento processuale improntato a lealtà e correttezza.
Inoltre, la definizione del giudizio senza soccombenza formale, per cessazione della materia del contendere, integra una causa tipica di compensazione: secondo la giurisprudenza, “il venir meno della materia del contendere, a seguito di adempimento di una delle par-ti, costituisce giusta causa di compensazione delle spese” (Cass. civ., Sez.
VI-3, 20/11/2018, n. 29810; Cass. civ., Sez. III, 17/07/2023, n.
20504).
Anche in relazione al convenuto l'integrale soddisfazione dell'attore impedisce l'adozione di una pronuncia di condanna (e dunque di soccombenza), rendendo inammissibile anche ogni sua istanza di condanna alle spese in proprio favore, essendo venuto meno ogni interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, si ritiene equo e conforme ai principi dell'ordinamento disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, non ricorrendo una soccombenza univoca e ravvisandosi molteplici ragioni oggettive, giuridiche e processuali idonee a giustificarla.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra tutte le parti, per essere stato l'attore integralmente soddisfatto nel corso del giudizio;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
3) Rigetta ogni ulteriore domanda.
Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
– ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 30/10/2025
Il GoP
Dott.ssa Isabella Grande