TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 5361
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Errata qualificazione della consorziata AR LE ST s.r.l. come mero fornitore anziché esecutrice dei lavori

    La Corte ha ritenuto che l'offerta presentata dal consorzio indicasse chiaramente AR LE ST s.r.l. come impresa esecutrice dei lavori, e non mero fornitore. La successiva riqualificazione come mero fornitore è stata considerata una modifica sostanziale dell'offerta, in violazione del principio di par condicio.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego di ammissione della dichiarazione di obbligo ad applicare il CCNL Edilizia

    La Corte ha statuito che l'impegno ad applicare un CCNL diverso da quello indicato nel bando, se non accompagnato da una dichiarazione di equivalenza, costituisce una modifica sostanziale dell'offerta economica e non può essere introdotto in fase successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, la dichiarazione di equivalenza presuppone la scelta di applicare un contratto diverso, non l'impegno ad applicare quello indicato dalla stazione appaltante.

  • Rigettato
    Errata interpretazione del CCNL e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    La Corte ha ribadito che il giudizio di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha adeguatamente motivato il proprio giudizio di non equivalenza, considerando anche il parere di un esperto e evidenziando le differenze economiche (RAL) e normative (iscrizione cassa edile) tra i CCNL.

  • Rigettato
    Violazione del principio del risultato e dell'art. 68, commi 17 e 18 del codice dei contratti

    La Corte ha ritenuto che la modifica dell'indicazione del CCNL da parte di una consorziata esecutrice costituisca una modifica di un elemento essenziale dell'offerta economica, idonea a conformare la struttura dei costi. Il principio del risultato non può autorizzare deroghe ai principi generali di immodificabilità dell'offerta e di par condicio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 del codice dei contratti per mancata considerazione della pertinenza del CCNL Metalmeccanici

    La Corte ha chiarito che la normativa vigente (d.lgs. n. 36/2023) non consente più la libera scelta di un CCNL 'pertinente', ma richiede l'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante o di un CCNL che offra garanzie equivalenti, con onere della prova a carico del concorrente. L'imprenditore non può più scegliere un contratto solo 'pertinente', ma deve dimostrare l'equivalenza delle tutele.

  • Rigettato
    Illegittimità del giudizio di non equivalenza delle tutele economiche e normative

    La Corte ha confermato la validità del giudizio di non equivalenza espresso dalla stazione appaltante, evidenziando che la stessa ricorrente aveva riconosciuto la necessità di correttivi 'ad hoc' per bilanciare le minori tutele del CCNL Metalmeccanica. Sono state sottolineate le differenze economiche (RAL) e normative (cassa edile) a sfavore del CCNL Metalmeccanica, rendendo infondato il motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 5361
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5361
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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