TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/01/2026, n. 113
TAR
Decreto presidenziale 14 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 16 luglio 2025
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 97 Cost. e artt. 1, 2, 3, 71, 76 e 77 del D.Lgs. 36/2023; violazione direttiva 2014/24/UE; violazione Linee Guida ANAC n. 8; violazione principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti

    I motivi sono infondati poiché il prototipo della ricorrente non è compatibile con i requisiti del bando europeo e la sua certificazione EASA è incontestata. La decisione di acquisto dei due aeromobili DHC515 deriva dall'adesione al progetto comunitario 'rescEU' e non solo dagli esiti della consultazione preliminare. Il velivolo DHC515 è l'unica soluzione tecnica disponibile sul mercato in possesso dei requisiti stabiliti dal gruppo di lavoro Aerial Forest Firefighting Task Team.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3 e 97 Cost. e artt. 1, 2, 3, 37, 76 e 77 del D.Lgs. 36/2023; violazione Linee Guida ANAC n. 8; violazione principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà

    La ricorrente non ha dimostrato di possedere la certificazione necessaria. L'attuale situazione di 'lock-in' è determinata dall'assenza sul mercato di velivoli certificati idonei a rispondere alle specifiche tecniche richieste. La stazione appaltante ha limitato l'attuale fornitura a soli due aeromobili finanziati dalla Commissione europea, rimandando il rinnovo della flotta a un futuro in cui si auspica l'offerta di nuove soluzioni. La previsione di una nuova consultazione di mercato futura costituisce uno strumento adeguato per una strategia di uscita dal 'lock-in'.

  • Rigettato
    Violazione artt. 30, 59, 60, 61, 62, 63 e 66 del D.Lgs. 50/2016 nonché artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 del D.Lgs. 36/2023; violazione Linee Guida ANAC n. 14; violazione principio di tassatività delle procedure di affidamento; violazione principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; violazione Avviso consultazione preliminare di mercato; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e sviamento

    La consultazione preliminare di mercato è una fase distinta dall'aggiudicazione. Gli esiti della consultazione hanno indicato il velivolo DHC515 come unica soluzione in grado di soddisfare i requisiti del progetto europeo. L'acquisto dei due aeromobili DHC515 deriva dall'adesione al progetto comunitario 'rescEU'.

  • Rigettato
    Violazione artt. 30, 59, 60, 61, 62, 63 e 66 del D.Lgs. 50/2016 nonché artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77 del D.Lgs. 36/2023; violazione Avviso consultazione preliminare di mercato; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta e sviamento

    I motivi sono infondati poiché il prototipo della ricorrente non è compatibile con i requisiti del bando europeo e la sua certificazione EASA è incontestata. La decisione di acquisto dei due aeromobili DHC515 deriva dall'adesione al progetto comunitario 'rescEU' e non solo dagli esiti della consultazione preliminare. Il velivolo DHC515 è l'unica soluzione tecnica disponibile sul mercato in possesso dei requisiti stabiliti dal gruppo di lavoro Aerial Forest Firefighting Task Team.

  • Rigettato
    Violazione artt. 76 e 77 del Codice dei Contratti pubblici; eccesso di potere; violazione Linee Guida ANAC n. 14

    La consultazione preliminare di mercato è una fase distinta dall'aggiudicazione. Gli esiti della consultazione hanno indicato il velivolo DHC515 come unica soluzione in grado di soddisfare i requisiti del progetto europeo. L'acquisto dei due aeromobili DHC515 deriva dall'adesione al progetto comunitario 'rescEU'.

  • Rigettato
    Violazione artt. 76 e 77 del Codice dei Contratti pubblici; eccesso di potere; violazione Linee Guida ANAC n. 8

    La ricorrente non ha dimostrato di possedere la certificazione necessaria. L'attuale situazione di 'lock-in' è determinata dall'assenza sul mercato di velivoli certificati idonei a rispondere alle specifiche tecniche richieste. La stazione appaltante ha limitato l'attuale fornitura a soli due aeromobili finanziati dalla Commissione europea, rimandando il rinnovo della flotta a un futuro in cui si auspica l'offerta di nuove soluzioni. La previsione di una nuova consultazione di mercato futura costituisce uno strumento adeguato per una strategia di uscita dal 'lock-in'.

  • Rigettato
    Violazione art. 119 del D.Lgs. 36/2023

    Il contratto ha ad oggetto la fornitura (acquisto) di 2 velivoli e relativi materiali. La circostanza che i velivoli debbano essere costruiti non impone l'applicazione delle limitazioni previste dall'art. 119 del Codice. NA ME ON, in qualità di ente governativo canadese, è responsabile dell'adempimento delle intere prestazioni contrattuali nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

  • Rigettato
    Motivi connessi all'annullamento dell'aggiudicazione

    L'infondatezza della domanda di annullamento comporta l'infondatezza della domanda di inefficacia del contratto.

  • Rigettato
    Reintegrazione in forma specifica del danno subito

    L'infondatezza della domanda di annullamento dell'aggiudicazione comporta il rigetto della domanda di indizione di una nuova procedura di gara.

  • Rigettato
    Reintegrazione in forma specifica del danno subito

    La consultazione preliminare di mercato è una fase distinta dall'aggiudicazione e non è un presupposto necessario per l'affidamento diretto. L'infondatezza delle doglianze relative alla procedura di affidamento rende infondata anche questa richiesta.

  • Rigettato
    Previsione di meccanismi che evitino il 'lock-in'

    La stazione appaltante ha limitato l'attuale fornitura a soli due aeromobili, rimandando il rinnovo della flotta a un futuro in cui si auspica l'offerta di nuove soluzioni. La previsione di una nuova consultazione di mercato futura costituisce uno strumento adeguato per una strategia di uscita dal 'lock-in'. Pertanto, non vi è spazio per un annullamento parziale del decreto di aggiudicazione.

  • Rigettato
    Risarcimento per illegittima pretermissione, danno professionale e d'immagine, perdita di chance

    L'infondatezza della domanda di annullamento dell'aggiudicazione comporta il rigetto della domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 113
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo