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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. nel procedimento n. 5867/2016, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, tra:
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Morleo, presso il cui studio, sito in Erchie (BR) alla via G. Garibaldi n. 111, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sara Piccione ed elettivamente domiciliato in
Taranto alla via Cataldo Nitti n. 88;
-resistente- con l'intervento ex lege del P.M.
Conclusioni: come riportate nel verbale d'udienza del 13.02.2025; nulla oppone il P.M. con visto del 31.03.2025, ha emesso la seguente
Sentenza definitiva
Con ricorso depositato il 19.07.2016 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. , in Erchie (BR), in data Controparte_1
04.01.2010 e che dall'unione era nato il figlio (il 10.06.2010), chiedeva Per_1
pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente.
A sostegno della domanda di addebito, evidenziava l'assoluta indifferenza del coniuge rispetto ai doveri di partecipazione e collaborazione alla vita familiare;
inoltre, era responsabile di aver posto in essere una serie di condotte che avevano via via reso definitivamente intollerabile la convivenza.
In particolare, il , con la scusa di terminare il lavoro nel timbrificio di famiglia, CP_1
puntualmente trascorreva le notti fuori casa, intrattenendosi con alcune donne;
era dedito 1 al gioco del “10 e lotto” sperperando denaro. Aggiungeva che, mentre lei e il piccolo trascorrevano un periodo di vacanza al mare, sebbene si fossero accordati che li Per_1
avrebbe raggiunti nel fine settimana, il marito non solo si era completamente disinteressato alla sua famiglia, ma aveva anche adibito il timbrificio ad abitazione, lasciando la casa coniugale in completo stato di abbandono e in precarie condizioni igienico-sanitarie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, contestando le Controparte_1
accuse mosse dalla ricorrente ed evidenziando che la stessa era sempre stata gelosa e ossessionata dalle frequentazioni del marito e il suo atteggiamento era causa di continue discussioni.
Aggiungeva che la , sin dal primo periodo successivo alla separazione di fatto tra Pt_1
i coniugi, aveva sempre ostacolato il rapporto di con il padre;
quanto, ai profili Per_1 economici, evidenziava che l'attività del timbrificio era cessata dal 2016 e da allora era riuscito a reperire solo lavori occasionali, poco remunerativi, con evidente disparità economica tra le parti.
Chiedeva, dunque, l'addebito della separazione alla ricorrente;
disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi in genitori, con collocazione prevalente presso la madre e l'intervento dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare al fine di ricostruire il rapporto padre-figlio; disporsi un assegno di mantenimento in suo favore, a carico della pari ad € 200,00 mensili. Pt_2
All'udienza presidenziale del 19.06.2018, esperito invano il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del
Consultorio familiare di Manduria, per un percorso di sostegno e monitoraggio. Letta la relazione informativa, depositata dal Consultorio familiare in data 11.09.2019, con ordinanza del 16.10.2018, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori disponendo, l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e svolgimento degli incontri tra il padre e il minore in spazio neutro per due pomeriggi a settimana, secondo il programma e il calendario che sarà stabilito dal Consultorio Familiare del Distretto Socio-Sanitario 7 di Manduria, con previsione dell'obbligo, per il resistente, di concorrere al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 200,00; rimetteva le parti innanzi a sé, quale Giudice Per_1
istruttore.
Considerato quanto descritto nelle relazioni del Servizi incaricati, con istanza depositata in data 09.08.2019, il resistente chiedeva disporsi CTU psicologica al fine di accertare la
2 genesi del disagio del minore anche al fine di favorire la graduale ripresa dei rapporti con il padre,
Espletati gli accertamenti peritali e depositata la relazione definitiva (in data 23.03.2020),
a firma della dott.ssa la scrivente subentrava al precedente Giudice Persona_2
istruttore. Con ordinanza del 28.05.2021, preso atto del trasferimento, nelle more, della residenza del minore ad Erchie (BR), si dava incarico al Consultorio Persona_3 familiare di Torre S. Susanna e ai Servizi Sociali di Erchie per l'attivazione di un percorso congiunto a sostegno della genitorialità a beneficio della coppia genitoriale e del minore.
All'udienza del 12.07.2021 le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status e, dichiarata la separazione personale dei coniugi
(sent. n. 1968/2021, pubbl. il 25.08.2021), la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la definizione delle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e assunte le determinazioni istruttorie, la causa è stata istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale della ricorrente e della prova testimoniale (nei limiti delle ordinanze del 14.07.22 e del
06.2.2023).
Assunte le prove orali, l'istruttoria è stata incentrata sul monitoraggio del rapporto di con il padre, mediante l'ausilio dei Servizi territoriali incaricati. Per_1
Su istanza delle parti, si sono susseguiti rinvii di udienza (al g. 25.01.24, 18.04.2024,
26.09.2024, 16.01.2025) per verifiche conciliative.
All'udienza del 13.02.2025, le parti, nelle more addivenute ad un accordo, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la trasformazione della separazione, da giudiziale in consensuale, alle condizioni concordate. All'esito, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, dispensando, stante l'accordo, dalla concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Tanto premesso, già pronunciata la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n. 1968/2021 pubbl. il 25.08.2021, il Collegio reputa congrue le condizioni concordate tra le parti, anche tenuto conto, per ciò che concerne le statuizioni concernenti il minore (ormai di anni 14), che “le parti (…) hanno ritrovato un canale comunicativo che continuano a coltivare al fine di facilitare il recupero della figura del padre nella vita del minore (…)” (cfr. pag.2 dell'accordo) e che, già nella relazione di aggiornamento del 28.05.2025, il Consultorio familiare di Torre Susanna riferiva che “Al momento,
l'essere entrambi d'accordo su questo tipo di relazione (attraverso una telefonata quotidiana tra madre e padre, che si sentono per fatta quando quest'ultimo è Per_1
3 presente in casa e ascolta i genitori che parlano di lui) permette il mantenimento di un sottile filo relazionale, preludio di un qualsiasi possibile futuro miglioramento o cambio di direzione dell'attuale relazione padre-figlio”(cfr. pag.1 relazione cit.).
P.Q.M
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa n. 5867/2016 R.G. tra e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. vista la sentenza non definitiva sullo status coniugale n. 1968/2021 pubbl. il
25.08.2021, disciplina ogni questione accessoria inerente alla separazione dei coniugi , nata a [...], il [...] e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...], il [...], conformemente alle condizioni di
[...] cui all'accordo dei coniugi sottoscritto in data 13.02.2025, da intendere qui integralmente richiamate e trascritte;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.04.2025
Giudice est. Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. nel procedimento n. 5867/2016, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, tra:
(C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Morleo, presso il cui studio, sito in Erchie (BR) alla via G. Garibaldi n. 111, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sara Piccione ed elettivamente domiciliato in
Taranto alla via Cataldo Nitti n. 88;
-resistente- con l'intervento ex lege del P.M.
Conclusioni: come riportate nel verbale d'udienza del 13.02.2025; nulla oppone il P.M. con visto del 31.03.2025, ha emesso la seguente
Sentenza definitiva
Con ricorso depositato il 19.07.2016 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il sig. , in Erchie (BR), in data Controparte_1
04.01.2010 e che dall'unione era nato il figlio (il 10.06.2010), chiedeva Per_1
pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, con addebito al resistente.
A sostegno della domanda di addebito, evidenziava l'assoluta indifferenza del coniuge rispetto ai doveri di partecipazione e collaborazione alla vita familiare;
inoltre, era responsabile di aver posto in essere una serie di condotte che avevano via via reso definitivamente intollerabile la convivenza.
In particolare, il , con la scusa di terminare il lavoro nel timbrificio di famiglia, CP_1
puntualmente trascorreva le notti fuori casa, intrattenendosi con alcune donne;
era dedito 1 al gioco del “10 e lotto” sperperando denaro. Aggiungeva che, mentre lei e il piccolo trascorrevano un periodo di vacanza al mare, sebbene si fossero accordati che li Per_1
avrebbe raggiunti nel fine settimana, il marito non solo si era completamente disinteressato alla sua famiglia, ma aveva anche adibito il timbrificio ad abitazione, lasciando la casa coniugale in completo stato di abbandono e in precarie condizioni igienico-sanitarie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, contestando le Controparte_1
accuse mosse dalla ricorrente ed evidenziando che la stessa era sempre stata gelosa e ossessionata dalle frequentazioni del marito e il suo atteggiamento era causa di continue discussioni.
Aggiungeva che la , sin dal primo periodo successivo alla separazione di fatto tra Pt_1
i coniugi, aveva sempre ostacolato il rapporto di con il padre;
quanto, ai profili Per_1 economici, evidenziava che l'attività del timbrificio era cessata dal 2016 e da allora era riuscito a reperire solo lavori occasionali, poco remunerativi, con evidente disparità economica tra le parti.
Chiedeva, dunque, l'addebito della separazione alla ricorrente;
disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi in genitori, con collocazione prevalente presso la madre e l'intervento dei Servizi Sociali e del Consultorio familiare al fine di ricostruire il rapporto padre-figlio; disporsi un assegno di mantenimento in suo favore, a carico della pari ad € 200,00 mensili. Pt_2
All'udienza presidenziale del 19.06.2018, esperito invano il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del
Consultorio familiare di Manduria, per un percorso di sostegno e monitoraggio. Letta la relazione informativa, depositata dal Consultorio familiare in data 11.09.2019, con ordinanza del 16.10.2018, il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori disponendo, l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e svolgimento degli incontri tra il padre e il minore in spazio neutro per due pomeriggi a settimana, secondo il programma e il calendario che sarà stabilito dal Consultorio Familiare del Distretto Socio-Sanitario 7 di Manduria, con previsione dell'obbligo, per il resistente, di concorrere al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 200,00; rimetteva le parti innanzi a sé, quale Giudice Per_1
istruttore.
Considerato quanto descritto nelle relazioni del Servizi incaricati, con istanza depositata in data 09.08.2019, il resistente chiedeva disporsi CTU psicologica al fine di accertare la
2 genesi del disagio del minore anche al fine di favorire la graduale ripresa dei rapporti con il padre,
Espletati gli accertamenti peritali e depositata la relazione definitiva (in data 23.03.2020),
a firma della dott.ssa la scrivente subentrava al precedente Giudice Persona_2
istruttore. Con ordinanza del 28.05.2021, preso atto del trasferimento, nelle more, della residenza del minore ad Erchie (BR), si dava incarico al Consultorio Persona_3 familiare di Torre S. Susanna e ai Servizi Sociali di Erchie per l'attivazione di un percorso congiunto a sostegno della genitorialità a beneficio della coppia genitoriale e del minore.
All'udienza del 12.07.2021 le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status e, dichiarata la separazione personale dei coniugi
(sent. n. 1968/2021, pubbl. il 25.08.2021), la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la definizione delle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e assunte le determinazioni istruttorie, la causa è stata istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale della ricorrente e della prova testimoniale (nei limiti delle ordinanze del 14.07.22 e del
06.2.2023).
Assunte le prove orali, l'istruttoria è stata incentrata sul monitoraggio del rapporto di con il padre, mediante l'ausilio dei Servizi territoriali incaricati. Per_1
Su istanza delle parti, si sono susseguiti rinvii di udienza (al g. 25.01.24, 18.04.2024,
26.09.2024, 16.01.2025) per verifiche conciliative.
All'udienza del 13.02.2025, le parti, nelle more addivenute ad un accordo, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la trasformazione della separazione, da giudiziale in consensuale, alle condizioni concordate. All'esito, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, dispensando, stante l'accordo, dalla concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Tanto premesso, già pronunciata la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n. 1968/2021 pubbl. il 25.08.2021, il Collegio reputa congrue le condizioni concordate tra le parti, anche tenuto conto, per ciò che concerne le statuizioni concernenti il minore (ormai di anni 14), che “le parti (…) hanno ritrovato un canale comunicativo che continuano a coltivare al fine di facilitare il recupero della figura del padre nella vita del minore (…)” (cfr. pag.2 dell'accordo) e che, già nella relazione di aggiornamento del 28.05.2025, il Consultorio familiare di Torre Susanna riferiva che “Al momento,
l'essere entrambi d'accordo su questo tipo di relazione (attraverso una telefonata quotidiana tra madre e padre, che si sentono per fatta quando quest'ultimo è Per_1
3 presente in casa e ascolta i genitori che parlano di lui) permette il mantenimento di un sottile filo relazionale, preludio di un qualsiasi possibile futuro miglioramento o cambio di direzione dell'attuale relazione padre-figlio”(cfr. pag.1 relazione cit.).
P.Q.M
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa n. 5867/2016 R.G. tra e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. vista la sentenza non definitiva sullo status coniugale n. 1968/2021 pubbl. il
25.08.2021, disciplina ogni questione accessoria inerente alla separazione dei coniugi , nata a [...], il [...] e Parte_1 Controparte_1
, nato a [...], il [...], conformemente alle condizioni di
[...] cui all'accordo dei coniugi sottoscritto in data 13.02.2025, da intendere qui integralmente richiamate e trascritte;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.04.2025
Giudice est. Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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