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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 303 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Mazzoli, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(Orosei 16/06/70. Cf. , residente a [...] C.F._2
314, (Nuoro 23/09/87, c.f. ), res. a Orosei, Via Carducci 8, CP_2 C.F._3
(Nuoro 01/03/72, c.f. , res. a Orosei, Via Fanum Carisi, Parte_2 C.F._4
(Orosei 19/05/67, c.f. ), res. a Orosei, Controparte_3 C.F._5
Via S. Satta. 70, (Orosei 26/08/68 c.f. , res. a Orosei, Via Parte_3 C.F._6
Verdi 46, (Orosei 11/08/72, c.f. ), res. a Sassari, Via Parte_4 C.F._7
Macci D'Agliastru 23/L, (Nuoro 08/08/74, c.f. ), res. a Orosei, Parte_5 C.F._8
Via M.L.King n. 54, ammessa al gratuito patrocinio già nel giudizio di primo grado;
Parte_6
(Orosei 16/02/50 c.f. ), res. a Orosei, Via M.L.King,
[...] C.F._9 Parte_7
(Orosei 16/02/50 c.f. ), res. a Orosei in Via Gioberti,
[...] C.F._10 Pt_8
(Orosei 04/01/42 c.f. ), res. a Orosei, Via M.L.King, rappresentati e
[...] C.F._11 difesi dall'Avv. Gian Paolo Canu, come da procura in atti;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI *****
All'udienza del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in punto di condanna alle spese per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la Sentenza n. 363/2022 emessa del Tribunale di Nuoro, pubblicata in data
05.03.2019 e notificata a parte esponente in data 7.06.2022, Giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa avente R.G.: 598/2020 e pertanto, - In via principale: Accertata l'errata e/o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. del calcolo del termine prescrizionale decennale relativo all'azione di indebito oggettivo proposta dal sig. di cui all'art. 2033 c.c., o ex art. 2041 Parte_1
c.c., condannare i sig.ri , , , , Parte_8 Parte_6 Parte_7 Parte_5 [...]
, , , e Parte_4 CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, ciascuno pro quota ed in via parziaria, al pagamento in favore dell'appellante Controparte_3 dell'importo complessivo di € 195.000,00 oltre interessi,; - Sempre in via principale sussidiaria: accertata la carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa al rigetto della domanda risarcitoria proposta ex artt. 2043 c.c.. sig. condannare i sig.ri , Parte_1 Parte_8
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_5 CP_3 Parte_4 CP_1 CP_2
, e , ciascuno pro quota ed in
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3 via parziaria, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo complessivo di € 117.963,00 oltre interessi. - In ogni caso accertata la carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa al rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria proposta ex artt. 2043 c.c.. sig. e Parte_1 relativa a tutti i danni patiti in conseguenza del dichiarata nullità dell'atto condannare i sig.ri
, , , , Parte_8 Parte_6 Parte_7 Parte_5 Parte_4 CP_1
, , e , ciascuno
[...] CP_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 pro quota ed in via parziaria, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo complessivo di €
30.000,00 o nella minore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari secondo equità - per tutti motivi specificati in narrativa ed in riforma della sentenza, accertare e dichiarare l'errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 91 c.p.c. e dell'art. 5 D.Lgs
231/2002 riformando integralmente la sentenza n. 363/2022 emessa del Tribunale di Nuoro, pubblicata in data 05.03.2019 e notificata a parte esponente in data 7.06.2022, Giudice dott.
Salvatore Falzoi, nella causa avente R.G.: 598/2020 in tema di condanna alle spese legali. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
“In via principale (1) rigettare il gravame proposto e confermare la sentenza impugnata. - in via
d'appello incidentale, e in misura gradatamente subordinata. (2) accertare e dichiarare la decadenza dell'azione di danno ex art. 134 del D.p.r 380/2001. (3) accertare e dichiarare la prescrizione delle azioni di ingiustificato arricchimento, di ripetizione del prezzo e di danno. (4)
Accertare che il ha goduto del bene per 15 anni e altresì ha disposto di un bene non suo Pt_1
(subendo il pignoramento), causando un danno agli eredi e/o realizzato in suo favore un CP_1 ingiustificato arricchimento, pari al prezzo del bene 195.000 o al valore indicato in perizia €
142.000 o altro importo ritenuto di giustizia, e per l'effetto dichiarare compensato il danno da lui richiesto in appello. - Con condanna alle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 24/6/2020, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro gli odierni appellati, domandandone la condanna al pagamento dell'importo di € 195.000, a titolo di riduzione del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile in Orosei, loc. Fuilè, oltre ad € 30.000 per il risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della pretesa deduceva: che con atto pubblico in data 26/7/2006, a rogito Notaio aveva acquistato Persona_1
l'immobile sopra indicato per il prezzo di € 195.000,00; che nell'atto, parte venditrice, ammonita ai sensi degli artt. 3 e 76 D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, aveva dichiarato che l'immobile “era stato edificato anteriormente al 1° settembre 1967”; soltanto successivamente, in seguito alla sottoposizione dell'immobile a pignoramento da parte di (nella procedura esecutiva n. 17/2018 R.G. Tribunale di Nuoro), in occasione Controparte_4 della consulenza tecnica ivi espletata, aveva scoperto che l'immobile era affetto da insanabili irregolarità urbanistiche siccome “edificato in assenza di titolo abilitativo e nulla osta paesaggistico in data imprecisata, completamente abusivo in quanto edificato sulla base di un incremento volumetrico e di una superficie di un precedente fabbricato, non sanabile ai sensi dell'art. 46 comma 5 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art. 46, comma 6, della legge 47/1985” oltre che
“edificato entro la fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia per cui vige tra gli altri
l'art. 142 del Dlgs 42/2004 che vieta l'edificazione assoluta dei territori costieri entro la fascia di
300 metri”), con rideterminazione del suo valore in 77.037,00 euro (previo decurtamento delle spese di demolizione e smaltimento); con comunicazione in data 26.6.2019 aveva denunciato ai venditori tali vizi, peraltro confermati anche da una perizia di parte;
il 16/1/2020 il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita dell'immobile all'asta, precludendo così l'esercizio dell'azione di risoluzione.
Fatte queste premesse, l'attore agiva per la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
I signori si costituivano in giudizio ed eccepivano: CP_1
a) la decadenza dell'azione per avere il denunciato i vizi soltanto con diffida del Pt_1
3.7.2019, ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta, da collocare all'epoca della stipula (essendo l'acquirente un ingegnere), e al più tardi nel 2015, anno in cui l'attore aveva chiesto la sanatoria per le modifiche medio tempore apportate all'immobile, o comunque dalla data del 5.5.2019, data della perizia espletata nella procedura esecutiva.
b) la prescrizione dalla consegna dell'immobile, avvenuta nel 2007, essendo irrilevante la scoperta del vizio;
c) l'eccessività dell'importo preteso e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, poiché il vizio non era occulto e si trattava in ogni caso di danno futuro e incerto, non essendo ancora andata a buon fine la vendita;
d) la decadenza della domanda di risarcimento del danno per non avere l'attore denunciato l'abuso edilizio al Comune di Orosei entro un anno dalla scoperta ex art. 134 D.P.R.
380/2001;
e) la prescrizione dell'azione di risarcimento, analogamente a quelle di risoluzione e/o riduzione del prezzo oltre un anno dalla consegna dell'immobile.
Quindi, in prima udienza i convenuti eccepivano anche la nullità del contratto di compravendita per inesistenza del titolo edilizio, e parte attrice, nella prima memoria successiva, modificava le conclusioni domandando il pagamento del medesimo importo di € 195.000 a titolo di restituzione del prezzo corrisposto ex art. 2033 c.c e a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c..
Il tribunale, con sentenza n. 363/2022 in data 31.5.2022, ha così statuito: ha dichiarato l'assoluta nullità testuale del contratto di vendita di immobile per essere stato edificato senza titolo edilizio;
ha dichiarato la prescrizione della domanda di ripetizione del prezzo formulata dall'attore ai sensi dell'art. 2033 c.c. in quanto decorrente dal momento del pagamento e non dall'eventuale accertamento della nullità dell'atto, richiamando a tali fini la giurisprudenza maggioritaria di legittimità; ha ritenuto tempestiva la domanda di risarcimento del danno sull'assunto che il termine per proporla decorresse, per la parte diversa da quella che aveva invocato la nullità del contratto, dall'accertamento della nullità e non dal compimento dell'atto, rigettandola comunque nel merito per mancanza di prova, e prima ancora di allegazione del danno, stante la genericità delle richieste;
ha dichiarato inammissibile, per mancanza di residualità, l'azione d'ingiustificato arricchimento ex art. 2042 c.c..
Avverso la sentenza ha proposto appello il censurando: Pt_1 la statuizione sulla prescrizione della domanda di ripetizione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile, proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., a suo dire decorrente quantomeno dalla scoperta della causa di nullità e non dal versamento del prezzo;
la carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno senza considerare che il danno da minor valore dell'immobile era da ravvisarsi nella differenza tra il prezzo pagato e il valore dell'immobile stimato nella procedura esecutiva, e che l'attore aveva prodotto in giudizio la documentazione attestante i singoli importi corrisposti a titolo di spese d'acquisto, peraltro presumibili, stante le modalità pubbliche con le quali si era perfezionata la vicenda traslativa.
Hanno resistito i proponendo appello incidentale subordinato avverso la statuizione di CP_1 tempestività dell'azione di risarcimento del danno: il tribunale, mal interpretando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla specifica questione, aveva erroneamente fatto decorrere il termine per proporla dall'accertamento della nullità, senza avvedersi che l'invalidità, seppure originariamente a sostegno dell'azione di riduzione del prezzo, era stata formulata dall'attore e non dai convenuti, che avevano soltanto sollecitato il rilievo d'ufficio della nullità.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 marzo 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi dell'appello principale sono infondati.
Con il primo, il si duole della dichiarazione di prescrizione dell'azione di ripetizione del Pt_1 prezzo corrisposto in forza di un contratto nullo, che il Tribunale avrebbe a suo dire fatto erroneamente decorrere dalla conclusione del contratto e non dall'accertamento della nullità, primo momento nel quale l'acquirente aveva scoperto la natura abusiva dell'immobile acquistato.
La censura non ha pregio. L'orientamento della Corte di cassazione è infatti ormai granitico e consolidato nell'indicare la decorrenza delle azioni di ripetizione derivanti dalla nullità del contratto dalla sua conclusione e non dall'accertamento giudiziale.
Anche da ultimo, Cass., Ordinanza n. 32694 del 16/12/2024 ha ribadito che “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine.
L'art. 1422 cod. civ. è chiaro nel disporre che l'azione per fare dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione e, nel contempo, nel fare salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto;
infatti, la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente.
La conseguenza è che l'azione di ripetizione del prezzo, che nel contratto del 26.7.2006 si afferma persino già corrisposto in precedenza, era ampiamente prescritta alla data di proposizione della domanda (con ricorso depositato il 24/6/2020), come correttamente accertato dal Tribunale con statuizione che si conferma in questa sede.
Non miglior sorte merita il secondo motivo d'appello, con il quale l'appellante censura nel merito il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Il tribunale ha rigettato la domanda per mancanza di prova, e prima ancora di allegazione del pregiudizio subito, secondo il da commisurarsi alla differenza di valore dell'immobile Pt_1 abusivo (quale risultante nel corso della procedura esecutiva) e nelle spese sostenute per l'acquisto quantificabili equitativamente in 30.000 euro.
Ora, nessuna delle sopraesposte argomentazioni coglie nel segno.
Il danno derivante dall'aver confidato in un contratto valido ex art. 1338 c.c. non è infatti né il prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile, e ancor meno il valore effettivo del bene acquistato in forza del titolo invalido, che rappresenta invece l'interesse positivo del contratto, ossia il vantaggio patrimoniale che il si riproponeva di conseguire con l'acquisto. Pt_1
Acquisto che, nel caso di specie, è come che non si fosse mai verificato, stante la natura dichiarativa della pronuncia di nullità, con la conseguenza che il contraente non dispone più dei rimedi contrattuali di tutela e conservazione dell'interesse positivo di un contratto di cui è accertata la nullità assoluta.
Ben diverso è l'interesse risarcibile da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto, ammesso che l'ignoranza sulla data di edificazione dell'immobile venduto al e sull'assenza Pt_1 dei necessari titoli edilizi possa reputarsi incolpevole in capo a un ingegnere (la circostanza non è contestata), soprattutto a far data dal 2015, quando lui stesso ha eseguito interventi di modifica sull'immobile (nella perizia del processo esecutivo si dà atto di una variazione catastale inserita il
9/11/2015 per diversa superficie e distribuzione interna degli spazi), verosimilmente accedendo a tutta la documentazione amministrativa relativa.
In ogni caso, il danno risarcibile ex art. 1338 c.c. è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione di un valido contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cosiddetto "interesse negativo").
È noto, infatti, che “in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici
e non arbitrari.(Cass. Sent. n. 24625 del 03/12/2015).
Nel caso di specie l'appellante, forse confidando erroneamente nella coincidenza tra le diverse fattispecie azionate in giudizio, ha domandato anche a titolo risarcitorio il medesimo danno da lesione dell'interesse positivo, commisurato al minor valore dell'immobile derivante dalla sua abusività, pretendendo quantomeno la differenza tra il prezzo corrisposto e il valore stimato nella procedura esecutiva.
Ad avviso della Corte tale danno, qualora anche esistente, non costituisce l'interesse negativo del contratto (unico pregiudizio tutelabile per aver confidato nella validità del negozio del quale è stata accertata la nullità), bensì quello positivo, ossia il vantaggio patrimoniale che il si Pt_1 prefiggeva con l'acquisto dell'immobile: conseguire la proprietà di un bene del valore quantomeno corrispondente al prezzo pagato, se non addirittura superiore (interesse speculativo).
Viceversa, rispetto all' interesse negativo, l'attore non ha mai neppure allegato di aver perduto altre occasioni, per esempio di aver abbandonato altre trattative per l'acquisto di diversi immobili proprio per concludere il negozio, rivelatosi successivamente invalido per una causa che ignorava.
È evidente che il suo danno non può essere commisurato al minor valore dell'immobile acquistato, che, come detto, rappresenta l'interesse positivo di un contratto che, in quanto nullo, è tamquam non esset, mentre l'unico danno di cui il potrebbe domandare il risarcimento è quello Pt_1 derivante dalla violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale all'atto della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 1338 c.c..
Il principio è chiaramente coerente con gli effetti integralmente ripristinatori e restitutori derivanti dall'accertamento della nullità del negozio che, mediante la restituzione dell'immobile abusivo ai venditori e del prezzo all'acquirente, riporta i contraenti esattamente nella medesima situazione in cui si trovavano prima della stipulazione del contratto. Effetti nel caso di specie preclusi dall'assenza di domanda dei venditori (per la restituzione dell'immobile) e dalla prescrizione di quella di ripetizione del prezzo formulata dal . Pt_1
A questo punto, l'ulteriore risarcimento spettante al contraente che ha confidato senza colpa nella validità del contratto è chiaramente qualcosa di diverso dall'interesse positivo del contratto, ripristinato dagli effetti integralmente restitutori e reintegratori derivanti dalla nullità. Il ha Pt_1 perso infatti per intervenuta prescrizione il diritto alla restituzione del prezzo, ma non può pensare di ottenere il medesimo vantaggio attraverso il diverso strumento dell'art. 1338 c.c..
Fattispecie che tutela la lesione del diverso interesse della buona fede contrattuale nella fase delle trattative, ristorando l'eventuale e diverso pregiudizio subito da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto, concretatosi appunto nel danno emergente (spese sostenute) e nel lucro cessante, rappresentato dalle diverse occasioni contrattuali perdute.
Il non ha neppure documentato le spese vive che sostiene di aver sostenuto per l'acquisto Pt_1 dell'immobile. Ora, trattandosi di specifici esborsi per imposte e compensi professionali al notaio, peraltro di importi tali da eseguirsi con modalità necessariamente tracciabili in forza della disciplina antiriciclaggio e antievasione (il sostiene di aver subito esborsi per 30.000 euro), Pt_1
l'appellante non può invocare neppure il criterio sussidiario della liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cc, trattandosi di tipico pregiudizio che può essere provato nel suo preciso ammontare.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che “in materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto
o fosse stato risolto per colpa della controparte;
inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, né può senz'altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all'impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell'esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 19883 del 13/10/2005).
Così come “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso). (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
Concludendo, la domanda di risarcimento proposta dall'appellante è stata a ragione rigettata nel merito dal Tribunale con conseguente assorbimento del motivo di appello incidentale sulla prescrizione.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi del relativo scaglione (da € 52.001 a
€ 260.000) seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 363/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Nuoro il 31.05.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di parti appellate, che liquida in complessivi € 12.154 (€ 2.977 per studio, € 1.911 per introduttiva, € 2.163 per trattazione/istruttoria € 5.103 per decisionale), oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
Così deciso a Sassari nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 303 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Mazzoli, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(Orosei 16/06/70. Cf. , residente a [...] C.F._2
314, (Nuoro 23/09/87, c.f. ), res. a Orosei, Via Carducci 8, CP_2 C.F._3
(Nuoro 01/03/72, c.f. , res. a Orosei, Via Fanum Carisi, Parte_2 C.F._4
(Orosei 19/05/67, c.f. ), res. a Orosei, Controparte_3 C.F._5
Via S. Satta. 70, (Orosei 26/08/68 c.f. , res. a Orosei, Via Parte_3 C.F._6
Verdi 46, (Orosei 11/08/72, c.f. ), res. a Sassari, Via Parte_4 C.F._7
Macci D'Agliastru 23/L, (Nuoro 08/08/74, c.f. ), res. a Orosei, Parte_5 C.F._8
Via M.L.King n. 54, ammessa al gratuito patrocinio già nel giudizio di primo grado;
Parte_6
(Orosei 16/02/50 c.f. ), res. a Orosei, Via M.L.King,
[...] C.F._9 Parte_7
(Orosei 16/02/50 c.f. ), res. a Orosei in Via Gioberti,
[...] C.F._10 Pt_8
(Orosei 04/01/42 c.f. ), res. a Orosei, Via M.L.King, rappresentati e
[...] C.F._11 difesi dall'Avv. Gian Paolo Canu, come da procura in atti;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI *****
All'udienza del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, contrariis reiectis: 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E
CAUTELARE, sospendere ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in punto di condanna alle spese per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto;
IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la Sentenza n. 363/2022 emessa del Tribunale di Nuoro, pubblicata in data
05.03.2019 e notificata a parte esponente in data 7.06.2022, Giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa avente R.G.: 598/2020 e pertanto, - In via principale: Accertata l'errata e/o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. del calcolo del termine prescrizionale decennale relativo all'azione di indebito oggettivo proposta dal sig. di cui all'art. 2033 c.c., o ex art. 2041 Parte_1
c.c., condannare i sig.ri , , , , Parte_8 Parte_6 Parte_7 Parte_5 [...]
, , , e Parte_4 CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, ciascuno pro quota ed in via parziaria, al pagamento in favore dell'appellante Controparte_3 dell'importo complessivo di € 195.000,00 oltre interessi,; - Sempre in via principale sussidiaria: accertata la carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa al rigetto della domanda risarcitoria proposta ex artt. 2043 c.c.. sig. condannare i sig.ri , Parte_1 Parte_8
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_5 CP_3 Parte_4 CP_1 CP_2
, e , ciascuno pro quota ed in
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_3 via parziaria, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo complessivo di € 117.963,00 oltre interessi. - In ogni caso accertata la carenza e manifesta illogicità della motivazione relativa al rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria proposta ex artt. 2043 c.c.. sig. e Parte_1 relativa a tutti i danni patiti in conseguenza del dichiarata nullità dell'atto condannare i sig.ri
, , , , Parte_8 Parte_6 Parte_7 Parte_5 Parte_4 CP_1
, , e , ciascuno
[...] CP_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3 pro quota ed in via parziaria, al pagamento in favore dell'appellante dell'importo complessivo di €
30.000,00 o nella minore somma che sarà liquidata dall'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari secondo equità - per tutti motivi specificati in narrativa ed in riforma della sentenza, accertare e dichiarare l'errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 91 c.p.c. e dell'art. 5 D.Lgs
231/2002 riformando integralmente la sentenza n. 363/2022 emessa del Tribunale di Nuoro, pubblicata in data 05.03.2019 e notificata a parte esponente in data 7.06.2022, Giudice dott.
Salvatore Falzoi, nella causa avente R.G.: 598/2020 in tema di condanna alle spese legali. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
“In via principale (1) rigettare il gravame proposto e confermare la sentenza impugnata. - in via
d'appello incidentale, e in misura gradatamente subordinata. (2) accertare e dichiarare la decadenza dell'azione di danno ex art. 134 del D.p.r 380/2001. (3) accertare e dichiarare la prescrizione delle azioni di ingiustificato arricchimento, di ripetizione del prezzo e di danno. (4)
Accertare che il ha goduto del bene per 15 anni e altresì ha disposto di un bene non suo Pt_1
(subendo il pignoramento), causando un danno agli eredi e/o realizzato in suo favore un CP_1 ingiustificato arricchimento, pari al prezzo del bene 195.000 o al valore indicato in perizia €
142.000 o altro importo ritenuto di giustizia, e per l'effetto dichiarare compensato il danno da lui richiesto in appello. - Con condanna alle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 24/6/2020, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro gli odierni appellati, domandandone la condanna al pagamento dell'importo di € 195.000, a titolo di riduzione del prezzo versato per l'acquisto dell'immobile in Orosei, loc. Fuilè, oltre ad € 30.000 per il risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della pretesa deduceva: che con atto pubblico in data 26/7/2006, a rogito Notaio aveva acquistato Persona_1
l'immobile sopra indicato per il prezzo di € 195.000,00; che nell'atto, parte venditrice, ammonita ai sensi degli artt. 3 e 76 D.P.R. 445/2000 sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, aveva dichiarato che l'immobile “era stato edificato anteriormente al 1° settembre 1967”; soltanto successivamente, in seguito alla sottoposizione dell'immobile a pignoramento da parte di (nella procedura esecutiva n. 17/2018 R.G. Tribunale di Nuoro), in occasione Controparte_4 della consulenza tecnica ivi espletata, aveva scoperto che l'immobile era affetto da insanabili irregolarità urbanistiche siccome “edificato in assenza di titolo abilitativo e nulla osta paesaggistico in data imprecisata, completamente abusivo in quanto edificato sulla base di un incremento volumetrico e di una superficie di un precedente fabbricato, non sanabile ai sensi dell'art. 46 comma 5 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art. 46, comma 6, della legge 47/1985” oltre che
“edificato entro la fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia per cui vige tra gli altri
l'art. 142 del Dlgs 42/2004 che vieta l'edificazione assoluta dei territori costieri entro la fascia di
300 metri”), con rideterminazione del suo valore in 77.037,00 euro (previo decurtamento delle spese di demolizione e smaltimento); con comunicazione in data 26.6.2019 aveva denunciato ai venditori tali vizi, peraltro confermati anche da una perizia di parte;
il 16/1/2020 il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita dell'immobile all'asta, precludendo così l'esercizio dell'azione di risoluzione.
Fatte queste premesse, l'attore agiva per la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
I signori si costituivano in giudizio ed eccepivano: CP_1
a) la decadenza dell'azione per avere il denunciato i vizi soltanto con diffida del Pt_1
3.7.2019, ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta, da collocare all'epoca della stipula (essendo l'acquirente un ingegnere), e al più tardi nel 2015, anno in cui l'attore aveva chiesto la sanatoria per le modifiche medio tempore apportate all'immobile, o comunque dalla data del 5.5.2019, data della perizia espletata nella procedura esecutiva.
b) la prescrizione dalla consegna dell'immobile, avvenuta nel 2007, essendo irrilevante la scoperta del vizio;
c) l'eccessività dell'importo preteso e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda, poiché il vizio non era occulto e si trattava in ogni caso di danno futuro e incerto, non essendo ancora andata a buon fine la vendita;
d) la decadenza della domanda di risarcimento del danno per non avere l'attore denunciato l'abuso edilizio al Comune di Orosei entro un anno dalla scoperta ex art. 134 D.P.R.
380/2001;
e) la prescrizione dell'azione di risarcimento, analogamente a quelle di risoluzione e/o riduzione del prezzo oltre un anno dalla consegna dell'immobile.
Quindi, in prima udienza i convenuti eccepivano anche la nullità del contratto di compravendita per inesistenza del titolo edilizio, e parte attrice, nella prima memoria successiva, modificava le conclusioni domandando il pagamento del medesimo importo di € 195.000 a titolo di restituzione del prezzo corrisposto ex art. 2033 c.c e a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c..
Il tribunale, con sentenza n. 363/2022 in data 31.5.2022, ha così statuito: ha dichiarato l'assoluta nullità testuale del contratto di vendita di immobile per essere stato edificato senza titolo edilizio;
ha dichiarato la prescrizione della domanda di ripetizione del prezzo formulata dall'attore ai sensi dell'art. 2033 c.c. in quanto decorrente dal momento del pagamento e non dall'eventuale accertamento della nullità dell'atto, richiamando a tali fini la giurisprudenza maggioritaria di legittimità; ha ritenuto tempestiva la domanda di risarcimento del danno sull'assunto che il termine per proporla decorresse, per la parte diversa da quella che aveva invocato la nullità del contratto, dall'accertamento della nullità e non dal compimento dell'atto, rigettandola comunque nel merito per mancanza di prova, e prima ancora di allegazione del danno, stante la genericità delle richieste;
ha dichiarato inammissibile, per mancanza di residualità, l'azione d'ingiustificato arricchimento ex art. 2042 c.c..
Avverso la sentenza ha proposto appello il censurando: Pt_1 la statuizione sulla prescrizione della domanda di ripetizione del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile, proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c., a suo dire decorrente quantomeno dalla scoperta della causa di nullità e non dal versamento del prezzo;
la carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno senza considerare che il danno da minor valore dell'immobile era da ravvisarsi nella differenza tra il prezzo pagato e il valore dell'immobile stimato nella procedura esecutiva, e che l'attore aveva prodotto in giudizio la documentazione attestante i singoli importi corrisposti a titolo di spese d'acquisto, peraltro presumibili, stante le modalità pubbliche con le quali si era perfezionata la vicenda traslativa.
Hanno resistito i proponendo appello incidentale subordinato avverso la statuizione di CP_1 tempestività dell'azione di risarcimento del danno: il tribunale, mal interpretando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla specifica questione, aveva erroneamente fatto decorrere il termine per proporla dall'accertamento della nullità, senza avvedersi che l'invalidità, seppure originariamente a sostegno dell'azione di riduzione del prezzo, era stata formulata dall'attore e non dai convenuti, che avevano soltanto sollecitato il rilievo d'ufficio della nullità.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 marzo 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i motivi dell'appello principale sono infondati.
Con il primo, il si duole della dichiarazione di prescrizione dell'azione di ripetizione del Pt_1 prezzo corrisposto in forza di un contratto nullo, che il Tribunale avrebbe a suo dire fatto erroneamente decorrere dalla conclusione del contratto e non dall'accertamento della nullità, primo momento nel quale l'acquirente aveva scoperto la natura abusiva dell'immobile acquistato.
La censura non ha pregio. L'orientamento della Corte di cassazione è infatti ormai granitico e consolidato nell'indicare la decorrenza delle azioni di ripetizione derivanti dalla nullità del contratto dalla sua conclusione e non dall'accertamento giudiziale.
Anche da ultimo, Cass., Ordinanza n. 32694 del 16/12/2024 ha ribadito che “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non già dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine.
L'art. 1422 cod. civ. è chiaro nel disporre che l'azione per fare dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione e, nel contempo, nel fare salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto;
infatti, la pronuncia di nullità del negozio è di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente.
La conseguenza è che l'azione di ripetizione del prezzo, che nel contratto del 26.7.2006 si afferma persino già corrisposto in precedenza, era ampiamente prescritta alla data di proposizione della domanda (con ricorso depositato il 24/6/2020), come correttamente accertato dal Tribunale con statuizione che si conferma in questa sede.
Non miglior sorte merita il secondo motivo d'appello, con il quale l'appellante censura nel merito il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Il tribunale ha rigettato la domanda per mancanza di prova, e prima ancora di allegazione del pregiudizio subito, secondo il da commisurarsi alla differenza di valore dell'immobile Pt_1 abusivo (quale risultante nel corso della procedura esecutiva) e nelle spese sostenute per l'acquisto quantificabili equitativamente in 30.000 euro.
Ora, nessuna delle sopraesposte argomentazioni coglie nel segno.
Il danno derivante dall'aver confidato in un contratto valido ex art. 1338 c.c. non è infatti né il prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile, e ancor meno il valore effettivo del bene acquistato in forza del titolo invalido, che rappresenta invece l'interesse positivo del contratto, ossia il vantaggio patrimoniale che il si riproponeva di conseguire con l'acquisto. Pt_1
Acquisto che, nel caso di specie, è come che non si fosse mai verificato, stante la natura dichiarativa della pronuncia di nullità, con la conseguenza che il contraente non dispone più dei rimedi contrattuali di tutela e conservazione dell'interesse positivo di un contratto di cui è accertata la nullità assoluta.
Ben diverso è l'interesse risarcibile da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto, ammesso che l'ignoranza sulla data di edificazione dell'immobile venduto al e sull'assenza Pt_1 dei necessari titoli edilizi possa reputarsi incolpevole in capo a un ingegnere (la circostanza non è contestata), soprattutto a far data dal 2015, quando lui stesso ha eseguito interventi di modifica sull'immobile (nella perizia del processo esecutivo si dà atto di una variazione catastale inserita il
9/11/2015 per diversa superficie e distribuzione interna degli spazi), verosimilmente accedendo a tutta la documentazione amministrativa relativa.
In ogni caso, il danno risarcibile ex art. 1338 c.c. è unicamente quello consistente nelle perdite che sono derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione di un valido contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cosiddetto "interesse negativo").
È noto, infatti, che “in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici
e non arbitrari.(Cass. Sent. n. 24625 del 03/12/2015).
Nel caso di specie l'appellante, forse confidando erroneamente nella coincidenza tra le diverse fattispecie azionate in giudizio, ha domandato anche a titolo risarcitorio il medesimo danno da lesione dell'interesse positivo, commisurato al minor valore dell'immobile derivante dalla sua abusività, pretendendo quantomeno la differenza tra il prezzo corrisposto e il valore stimato nella procedura esecutiva.
Ad avviso della Corte tale danno, qualora anche esistente, non costituisce l'interesse negativo del contratto (unico pregiudizio tutelabile per aver confidato nella validità del negozio del quale è stata accertata la nullità), bensì quello positivo, ossia il vantaggio patrimoniale che il si Pt_1 prefiggeva con l'acquisto dell'immobile: conseguire la proprietà di un bene del valore quantomeno corrispondente al prezzo pagato, se non addirittura superiore (interesse speculativo).
Viceversa, rispetto all' interesse negativo, l'attore non ha mai neppure allegato di aver perduto altre occasioni, per esempio di aver abbandonato altre trattative per l'acquisto di diversi immobili proprio per concludere il negozio, rivelatosi successivamente invalido per una causa che ignorava.
È evidente che il suo danno non può essere commisurato al minor valore dell'immobile acquistato, che, come detto, rappresenta l'interesse positivo di un contratto che, in quanto nullo, è tamquam non esset, mentre l'unico danno di cui il potrebbe domandare il risarcimento è quello Pt_1 derivante dalla violazione del dovere di buona fede e correttezza contrattuale all'atto della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 1338 c.c..
Il principio è chiaramente coerente con gli effetti integralmente ripristinatori e restitutori derivanti dall'accertamento della nullità del negozio che, mediante la restituzione dell'immobile abusivo ai venditori e del prezzo all'acquirente, riporta i contraenti esattamente nella medesima situazione in cui si trovavano prima della stipulazione del contratto. Effetti nel caso di specie preclusi dall'assenza di domanda dei venditori (per la restituzione dell'immobile) e dalla prescrizione di quella di ripetizione del prezzo formulata dal . Pt_1
A questo punto, l'ulteriore risarcimento spettante al contraente che ha confidato senza colpa nella validità del contratto è chiaramente qualcosa di diverso dall'interesse positivo del contratto, ripristinato dagli effetti integralmente restitutori e reintegratori derivanti dalla nullità. Il ha Pt_1 perso infatti per intervenuta prescrizione il diritto alla restituzione del prezzo, ma non può pensare di ottenere il medesimo vantaggio attraverso il diverso strumento dell'art. 1338 c.c..
Fattispecie che tutela la lesione del diverso interesse della buona fede contrattuale nella fase delle trattative, ristorando l'eventuale e diverso pregiudizio subito da chi ha confidato senza colpa nella validità del contratto, concretatosi appunto nel danno emergente (spese sostenute) e nel lucro cessante, rappresentato dalle diverse occasioni contrattuali perdute.
Il non ha neppure documentato le spese vive che sostiene di aver sostenuto per l'acquisto Pt_1 dell'immobile. Ora, trattandosi di specifici esborsi per imposte e compensi professionali al notaio, peraltro di importi tali da eseguirsi con modalità necessariamente tracciabili in forza della disciplina antiriciclaggio e antievasione (il sostiene di aver subito esborsi per 30.000 euro), Pt_1
l'appellante non può invocare neppure il criterio sussidiario della liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cc, trattandosi di tipico pregiudizio che può essere provato nel suo preciso ammontare.
Insegna la giurisprudenza di legittimità che “in materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto
o fosse stato risolto per colpa della controparte;
inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, né può senz'altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all'impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell'esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 19883 del 13/10/2005).
Così come “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso). (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
Concludendo, la domanda di risarcimento proposta dall'appellante è stata a ragione rigettata nel merito dal Tribunale con conseguente assorbimento del motivo di appello incidentale sulla prescrizione.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi del relativo scaglione (da € 52.001 a
€ 260.000) seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 363/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Nuoro il 31.05.2022;
2) condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di parti appellate, che liquida in complessivi € 12.154 (€ 2.977 per studio, € 1.911 per introduttiva, € 2.163 per trattazione/istruttoria € 5.103 per decisionale), oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. spese di giustizia.
Così deciso a Sassari nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni